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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/02/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3081 del
R.G. 2022, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2024 ed avente ad oggetto: annullamento separazione consensuale e divorzio
congiunto,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Maria Parte_1
Franchini e Salvatore Colella, come da mandato allegato all'atto di citazione.
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Pierangela Fontana, come da mandato in calce alla comparsa
1 di costituzione e risposta.
CONVENUTA
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con atto di citazione notificato in data 17.05.2022, Pt_1
premesso: a) che con decreto del 14.01.2011 il
[...]
Tribunale di Taranto aveva omologato la sua separazione dal coniuge b) che nell'ambito delle condizioni Persona_1
della separazione si era assunto l'onere di corrispondere la somma mensile di euro 600,00, di cui euro 300,00 per la moglie ed euro 300,00 per la figlia Persona_2
obbligandosi inoltre a mantenere il figlio;
c) che Per_3
con sentenza del 27.2.2015 il Tribunale di Taranto aveva successivamente pronunziato il divorzio congiunto;
d) che nell'ambito delle condizioni del divorzio si era assunto, a parziale modifica di quelle della separazione, l'obbligo di corrispondere all'ex coniuge un assegno di divorzio dell'importo di euro 420,00 mensili;
d) che recentemente aveva appreso che la gli aveva dolosamente taciuto CP_1
di aver trovato una stabile occupazione lavorativa già in concomitanza con il deposito della separazione consensuale,
2 essendo stata assunta alle dipendenze delle sigg.re e dal 4.10.2010 Controparte_2 Controparte_3
al 3.11.2020; e) che gli accordi della separazione e del divorzio dovevano ritenersi annullabili essendo frutto del dolo della controparte che lo aveva indotto a prestare il consenso a condizioni per lui pregiudizievoli;
tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale per ivi sentir annullare, previa dichiarazione di invalidità ed inefficacia, ai sensi dell'art. 1427 c.c. e ss. c.c., la separazione consensuale omologata con decreto del 14.1.2011 ed il divorzio congiunto pronunziato con sentenza del 27.2.2015, con condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta si costituiva in giudizio, deducendo che il marito era stato da sempre a conoscenza della modesta attività lavorativa da lei espletata e che l'assegno di mantenimento era stato previsto in suo favore all'esito della definizione complessiva di tutti rapporti, avendo ella, in particolare, rinunziato sia alla domanda di addebito della separazione che all'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza del 18.9.2024 la causa veniva riservata per la decisione.
Passando all'esame del merito della controversia, osserva il
3 collegio che la domanda deve ritenersi infondata.
Premessa la pacifica ed indiscussa ammissibilità della azione di annullamento disciplinata dagli articoli 1427 e ss., C.C., anche in relazione a vizi inficianti il consenso dei coniugi nella separazione consensuale omologata (cfr. ex
plurimis Cass. 17902/2004) e quindi anche nel divorzio congiunto, appare utile evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, “il dolo,
quale vizio del consenso e causa di annullamento del
contratto, assume rilevanza quando incida sul processo
formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta
rappresentazione della realtà all'esito della quale il
contraente si sia determinato a stipulare. Ne consegue che
l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è
subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la
parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata
manifestata in presenza od in costanza di questa falsa
rappresentazione” (Cass. 1458/2023).
Secondo la Suprema Corte, inoltre, “a norma dell'art. 1439
cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto
quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi,
l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per
la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la
volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una
rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo
4 meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai
sensi dell'art. 1429 cod. civ. Ne consegue che a produrre
l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque
influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono
necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che
abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla
determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul
consenso” (Cass. 12892/2015).
Ciò premesso, osserva il collegio che, in ossequio alla condivisibile giurisprudenza richiamata, ai fini dell'accoglimento della domanda, sarebbe stato necessario che il provasse in corso di causa sia di non essere Pt_1
stato in alcun modo a conoscenza al momento della separazione e del divorzio del fatto che la CP_1
lavorasse, sia inoltre di essere stato indotto a separarsi e a divorziare alle condizioni indicate solo in quanto all'oscuro di tale circostanza, fornendo quindi precisi riscontri di una inconsapevolezza avente efficacia causale nella stipula degli accordi e dovuta ad artifizi, raggiri e menzogne dolosamente addebitabili alla controparte.
Premesso che risulta a parere del Tribunale francamente poco credibile che l'attore possa davvero avere avuto notizia che la ex moglie, persona a lui vicina non foss'altro per essere la madre dei suoi figli e , esercitasse Per_4 Persona_2
attività lavorativa solo a distanza di undici anni dalla
5 separazione e a distanza di sette anni dal divorzio, occorre sottolineare che nel corso del giudizio la difesa attrice non ha in alcun modo provato né richiesto di provare, come invece avrebbe dovuto, che effettivamente tale circostanza gli fosse stata dolosamente nascosta dalla moglie al fine di indurlo in errore, né che, ove fosse stato a conoscenza di tale preesistente (e modesta) capacità reddituale della moglie, non avrebbe in alcun modo accettato di separarsi o di divorziare alle condizioni concordate.
Non può a tal proposito non evidenziarsi che, ove per assurdo volesse seguirsi il ragionamento posto dal a Pt_1
fondamento della azione, dovrebbe conseguenzialmente sostenersi che la mera (e, tra l'altro, solo riferita)
sopravvenuta scoperta di circostanze ignorate da una delle parti al momento della stipula di un contratto possa ritenersi idonea a consentire, a prescindere da ogni prova in merito alla effettiva incidenza causale di tali circostanze sulla libera formazione della volontà, il ricorso ad azioni di annullamento del contratto per vizi della volontà che appaiono invece correttamente assoggettate dalla interpretazione concorde della giurisprudenza a ben altri banchi di prova.
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda e la condanna dell'attore alla rifusione delle spese
6 di lite che si liquidano come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, rigetta la domanda proposta da nei Parte_1
confronti di condannando l'attore alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00;
oltre RSG, IVA e Cap.
Così deciso in Taranto il 19.2.25.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3081 del
R.G. 2022, riservata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18.09.2024 ed avente ad oggetto: annullamento separazione consensuale e divorzio
congiunto,
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Anna Maria Parte_1
Franchini e Salvatore Colella, come da mandato allegato all'atto di citazione.
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Pierangela Fontana, come da mandato in calce alla comparsa
1 di costituzione e risposta.
CONVENUTA
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DOMANDA
Con atto di citazione notificato in data 17.05.2022, Pt_1
premesso: a) che con decreto del 14.01.2011 il
[...]
Tribunale di Taranto aveva omologato la sua separazione dal coniuge b) che nell'ambito delle condizioni Persona_1
della separazione si era assunto l'onere di corrispondere la somma mensile di euro 600,00, di cui euro 300,00 per la moglie ed euro 300,00 per la figlia Persona_2
obbligandosi inoltre a mantenere il figlio;
c) che Per_3
con sentenza del 27.2.2015 il Tribunale di Taranto aveva successivamente pronunziato il divorzio congiunto;
d) che nell'ambito delle condizioni del divorzio si era assunto, a parziale modifica di quelle della separazione, l'obbligo di corrispondere all'ex coniuge un assegno di divorzio dell'importo di euro 420,00 mensili;
d) che recentemente aveva appreso che la gli aveva dolosamente taciuto CP_1
di aver trovato una stabile occupazione lavorativa già in concomitanza con il deposito della separazione consensuale,
2 essendo stata assunta alle dipendenze delle sigg.re e dal 4.10.2010 Controparte_2 Controparte_3
al 3.11.2020; e) che gli accordi della separazione e del divorzio dovevano ritenersi annullabili essendo frutto del dolo della controparte che lo aveva indotto a prestare il consenso a condizioni per lui pregiudizievoli;
tanto premesso, conveniva in giudizio innanzi al Controparte_1
Tribunale per ivi sentir annullare, previa dichiarazione di invalidità ed inefficacia, ai sensi dell'art. 1427 c.c. e ss. c.c., la separazione consensuale omologata con decreto del 14.1.2011 ed il divorzio congiunto pronunziato con sentenza del 27.2.2015, con condanna della convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite.
Instauratosi il contraddittorio, la convenuta si costituiva in giudizio, deducendo che il marito era stato da sempre a conoscenza della modesta attività lavorativa da lei espletata e che l'assegno di mantenimento era stato previsto in suo favore all'esito della definizione complessiva di tutti rapporti, avendo ella, in particolare, rinunziato sia alla domanda di addebito della separazione che all'assegnazione della casa coniugale.
All'udienza del 18.9.2024 la causa veniva riservata per la decisione.
Passando all'esame del merito della controversia, osserva il
3 collegio che la domanda deve ritenersi infondata.
Premessa la pacifica ed indiscussa ammissibilità della azione di annullamento disciplinata dagli articoli 1427 e ss., C.C., anche in relazione a vizi inficianti il consenso dei coniugi nella separazione consensuale omologata (cfr. ex
plurimis Cass. 17902/2004) e quindi anche nel divorzio congiunto, appare utile evidenziare che, secondo la consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, “il dolo,
quale vizio del consenso e causa di annullamento del
contratto, assume rilevanza quando incida sul processo
formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta
rappresentazione della realtà all'esito della quale il
contraente si sia determinato a stipulare. Ne consegue che
l'effetto invalidante dell'errore frutto di dolo è
subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la
parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata
manifestata in presenza od in costanza di questa falsa
rappresentazione” (Cass. 1458/2023).
Secondo la Suprema Corte, inoltre, “a norma dell'art. 1439
cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto
quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi,
l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per
la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la
volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una
rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo
4 meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai
sensi dell'art. 1429 cod. civ. Ne consegue che a produrre
l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque
influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono
necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che
abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla
determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul
consenso” (Cass. 12892/2015).
Ciò premesso, osserva il collegio che, in ossequio alla condivisibile giurisprudenza richiamata, ai fini dell'accoglimento della domanda, sarebbe stato necessario che il provasse in corso di causa sia di non essere Pt_1
stato in alcun modo a conoscenza al momento della separazione e del divorzio del fatto che la CP_1
lavorasse, sia inoltre di essere stato indotto a separarsi e a divorziare alle condizioni indicate solo in quanto all'oscuro di tale circostanza, fornendo quindi precisi riscontri di una inconsapevolezza avente efficacia causale nella stipula degli accordi e dovuta ad artifizi, raggiri e menzogne dolosamente addebitabili alla controparte.
Premesso che risulta a parere del Tribunale francamente poco credibile che l'attore possa davvero avere avuto notizia che la ex moglie, persona a lui vicina non foss'altro per essere la madre dei suoi figli e , esercitasse Per_4 Persona_2
attività lavorativa solo a distanza di undici anni dalla
5 separazione e a distanza di sette anni dal divorzio, occorre sottolineare che nel corso del giudizio la difesa attrice non ha in alcun modo provato né richiesto di provare, come invece avrebbe dovuto, che effettivamente tale circostanza gli fosse stata dolosamente nascosta dalla moglie al fine di indurlo in errore, né che, ove fosse stato a conoscenza di tale preesistente (e modesta) capacità reddituale della moglie, non avrebbe in alcun modo accettato di separarsi o di divorziare alle condizioni concordate.
Non può a tal proposito non evidenziarsi che, ove per assurdo volesse seguirsi il ragionamento posto dal a Pt_1
fondamento della azione, dovrebbe conseguenzialmente sostenersi che la mera (e, tra l'altro, solo riferita)
sopravvenuta scoperta di circostanze ignorate da una delle parti al momento della stipula di un contratto possa ritenersi idonea a consentire, a prescindere da ogni prova in merito alla effettiva incidenza causale di tali circostanze sulla libera formazione della volontà, il ricorso ad azioni di annullamento del contratto per vizi della volontà che appaiono invece correttamente assoggettate dalla interpretazione concorde della giurisprudenza a ben altri banchi di prova.
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda e la condanna dell'attore alla rifusione delle spese
6 di lite che si liquidano come da dispositivo.
Non sussistono i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, rigetta la domanda proposta da nei Parte_1
confronti di condannando l'attore alla Controparte_1
rifusione delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00;
oltre RSG, IVA e Cap.
Così deciso in Taranto il 19.2.25.
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Martino Casavola
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