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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 2761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2761 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1821/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 18 marzo 2025 alle ore 10.05 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte attrice l'avv. LUCCI FABRIZIO;
per parte convenuta l'avv. Giuseppe Pagnozzi per delega dell'avv. DE FRANCESCHI
VINCENZO; per Generali Italia spa in qualità di FGVS l'avv. Paola Gonnella per delega dell'avv. Paolo
Tortorano.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Sollo Aurora.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono riportandosi ai proprio atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio preso atto di quanto sopra, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
È verbale alle ore 10.08
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1821/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
SCOTTO DI TT DOMENICO, c.f.: [...]e SCOTTO DI TT
BRUNO, c.f. [...], elett.te domiciliati in Bacoli (NA), alla Via Marziale n.5 presso lo studio dell'avv. Lucci Fabrizio, c.f.: [...], dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine del libello introduttivo del primo grado di giudizio
- APPELLANTI
E
DEL GIUDICE DONATO, c.f.: [...], elettivamente dom.to in Napoli
(NA) alla Via Porzio n.
4 - CDN isola G8, presso lo studio dell'avv. Michele Cuoco, c.f.:
[...], che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Vincenzo De Franceschi, c.f.: [...], giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
- APPELLATO
NONCHÉ
GENERALI ITALIA S.P.A. (c.f. 00409920584 – p. iva 01333550323), in qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni per i sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le vittime della strada”, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elett.te dom.ta in Napoli (NA) alla via dei Mille
pagina 2 di 9 n. 40, presso lo studio dell'avv. Paolo Tortorano, c.f. [...], giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- APPELLATA
Oggetto: solo danni a cose.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione TT di TA ME e TT di TA RU, in qualità di proprietari dell'autovettura Ford Kuga targata EK031AN, assicurata con Allianz Ass.ni S.p.A., convenivano in giudizio, innanzi al UD di Pace di Napoli, EL UD Donato, in qualità di proprietario dell'autocarro Fiat Iveco 35 targato DC991SP, sprovvisto di copertura assicurativa al momento del sinistro, nonché Generali Italia S.p.A., quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri per la Regione Campania dal F.G.V.S., per sentirli condannare, in solido, previo accertamento della esclusiva responsabilità di EL UD Donato, al risarcimento dei danni subiti dalla loro autovettura a seguito del sinistro verificatosi il
08/06/2012, alle ore 12:30 circa, in Pozzuoli (NA), alla Via Terracciano, allorquando l'autovettura Ford Kuga veniva urtata alla parte anteriore dal veicolo Fiat Iveco 35 che, nel fare retromarcia, non si avvedeva della presenza della loro autovettura.
Costituitasi, la Generali Italia S.p.A. – FGVS, in persona del legale rapp.te pro tempore, eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 148 del d. lgs n.
205 del 2009, l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento, la mancata dimostrazione che il veicolo asseritamente danneggiante fosse provo di copertura assicurativa e contestato il verificarsi del sinistro ed, in subordine, il quantum della pretesa, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda, vinte le spese di lite.
EL UD Donato si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita e, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento e il mancato verificarsi del sinistro atteso che l'autocarro di sua proprietà per tutto l'anno 2012 era rimasto inutilizzato, fermo in una sua proprietà recintata in Giugliano in Campania, per poi essere venduto nell'ottobre 2012, e contestato, anch'egli, in subordine, l'importo richiesto, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda, con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle pagina 3 di 9 parti e con l'escussione dei testi ammessi e, all'esito, il UD di Pace di Napoli, ritenute generiche e contraddittorie le dichiarazioni rese dai testi escussi in ordine al verificarsi del sinistro, con la sentenza n.34990/21, rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la predetta decisione TT di TA ME e TT di TA RU, hanno proposto appello censurando la sentenza impugnata sotto il profilo del malgoverno delle risultanze istruttorie nella parte in cui il UD di Pace ha ritenuto non provato il sinistro per cui, riformulata la domanda risarcitoria, hanno concluso chiedendone l'accoglimento, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitosi EL UD Donato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., e, ribadite le eccezioni formulate in primo grado, ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata limitatamente al rigetto della domanda risarcitoria, proponendo appello incidentale in ordine al capo relativo alle spese di lite per averne disposto la compensazione in luogo della condanna degli attori alla refusione delle stesse.
Costituitasi Generali Italia S.p.A. – FGVS, in persona del legale rapp.te pro tempore, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., e, nel merito, condivisa la sentenza impugnata ne ha chiesto la conferma, con vittoria delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Venendo ai motivi di appello, preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avendo gli appellanti riportato le parti del provvedimento impugnato, indicato in modo specifico le censure mosse ed argomentato sulle modifiche richieste nel rispetto di quanto previsto all'art. 342 c.p.c.
Quanto al merito, l'appello è infondato per i motivi che seguono.
Invero, in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, il conducente asseritamente danneggiato ha l'onere di allegare e provare la precisa dinamica del sinistro e, con essa, l'esclusiva responsabilità dell'altro, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo.
pagina 4 di 9 Ebbene, gli attori, attuali appellanti, hanno dedotto che nell'effettuare la retromarcia l'autocarro di proprietà di EL UD Donato avrebbe impattato contro la parte anteriore del proprio veicolo, cagionando danni.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, gli attori non hanno assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sugli stessi incombenti in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non hanno indicato chi fosse alla guida dei veicoli coinvolti, non hanno specificato le circostanze del sinistro né rispetto alla posizione dell'autocarro né rispetto alla posizione del autovettura asseritamente danneggiata in modo da accertare la responsabilità dell'uno o dell'altro conducente (se magari l'autocarro stesse facendo retromarcia per uscire da una posizione di parcheggio ed l'autovettura danneggiante si trovava a percorrere la strada sulla quale avrebbe voluto immettersi o fosse semplicemente ferma) e tanto meno hanno rappresentato di essersi pienamente uniformati alle norme sulla circolazione stradale nonché a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto quanto era in loro potere per evitare il danno.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del sinistro ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda, difetto cui consegue il rigetto della stessa.
Tuttavia, pur a voler ritenere compiutamente descritta la dinamica del sinistro, il verificarsi dello stesso non ha trovato compiuto riscontro probatorio dato che le dichiarazioni dell'unico teste di parte attrice, EL UD LL, e dell'unico teste di parte convenuta, AR
CA, sono del tutto contrastanti ed, in assenza di ulteriori elementi di prova acquisiti, non è possibile ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra (Cass. civ. Sez. II, ordinanza n. 15270 del 31/05/2024).
E' evidente, dunque il contrasto tra le deposizioni testimoniali che, in mancanza di ulteriori elementi probatori per dar credito all'uno o all'altro teste, rende impossibile la ricostruzione del fatto così come descritto dagli attori e impediscono il giudizio che si richiede al giudice.
Giova in proposito ricordare che, allorquando sussista un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e non superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere pagina 5 di 9 della prova, comportando conseguentemente il rigetto della domanda da questa proposta.
(Cass.10.3.2015 n.4773; 15.2.2010 n.3468; 5.5.3003 n.6760)
Ad abundantiam, pur a voler ritenere provata la verificazione del sinistro secondo le modalità dedotte dagli odierni appellanti, la pretesa risarcitoria dagli stessi fatta valere non può trovare accoglimento per il mancato assolvimento all'onere assertivo in ordine ai cd. danni conseguenza subiti dalla autovettura di loro proprietà dato che non hanno indicato in cosa si siano concretati, limitandosi a rappresentare che, in conseguenza del dedotto scontro tra i due richiamati veicoli, “l'autoveicolo dell'istante riportava danni come si evince dalla perizia tecnica allegata in atti”.
Invero, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'altro veicolo,
l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che << L'attore ha… il dovere di indicare analiticamente… in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale…
Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette nè il giudice, nè il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perchè tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Sent. 30-06-2015, n. 13328 che richiama Cass. civ, Sez. III, Sent. 18-01.2012 n. 691 che ha stabilito che < risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo>>)
pagina 6 di 9 In altri termini gli attori non hanno descritto in cosa siano consistiti i danni riportati dalla autovettura di loro proprietà, ma hanno rinviato, per relationem, alla documentazione depositata l'individuazione degli stessi, con ciò non potendosi, comunque, ritenere assolto al richiamato onere atteso che la documentazione offerta in comunicazione non svolge una funzione integrativa della domanda ma solo probatoria di un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione, l'unico notificato al convenuto, affinché questi sia edotto dell'azione esperita nei suoi confronti e sia in grado, sin da subito, di valutare la riconducibilità delle conseguenze dannose descritte alla condotta dannosa che gli viene imputata.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>>
(cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/03/2013, n. 7115).
In ragione di quanto esposto l'appello va rigettato.
Venendo all'appello incidentale proposto da EL UD Donato, in ordine al capo della sentenza di primo grado che ha disposto la compensazione delle spese di lite in luogo della condanna degli attori al pagamento delle stesse in suo favore, lo stesso va dichiarato inammissibile perché tardivo.
Infatti, l'udienza di prima comparizione era fissata in citazione per il 26.11.2022 e l'appellato si
è costituito in data 24.11.2022, e dunque dopo lo spirare del termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata in citazione, prescritto ai fini della tempestività dell'appello incidentale dal combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c. .
In virtù del criterio della soccombenza condanna TT di TA ME e TT di TA
RU, al pagamento, in solido, delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di
EL UD Donato nonché di Generali Italia S.p.A. – FGVS, in persona del legale rapp.te pro pagina 7 di 9 tempore, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica).
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.34990/21 del UD di Pace di Napoli, proposto da TT di TA ME e TT di TA RU nei confronti di EL UD
Donato nonché di Generali Italia S.p.A. – FGVS, in persona del legale rapp.te pro tempore, così provvede:
1.rigetta l'appello principale e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. rigetta l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
3. condanna TT di TA ME e TT di TA RU, al pagamento, in solido, delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di EL UD Donato, che si liquidano in
1.276,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. condanna TT di TA ME e TT di TA RU, al pagamento in solido delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di Generali Italia S.p.A. – FGVS, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 1.276,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%,
IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge
5.dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
pagina 8 di 9 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 18/03/2025.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 18 marzo 2025 alle ore 10.05 innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono comparsi: per parte attrice l'avv. LUCCI FABRIZIO;
per parte convenuta l'avv. Giuseppe Pagnozzi per delega dell'avv. DE FRANCESCHI
VINCENZO; per Generali Italia spa in qualità di FGVS l'avv. Paola Gonnella per delega dell'avv. Paolo
Tortorano.
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Sollo Aurora.
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori concludono riportandosi ai proprio atti introduttivi, ai propri scritti difensivi ed a quanto dedotto nei verbali di causa;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio preso atto di quanto sopra, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
È verbale alle ore 10.08
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 1821/2022 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
SCOTTO DI TT DOMENICO, c.f.: [...]e SCOTTO DI TT
BRUNO, c.f. [...], elett.te domiciliati in Bacoli (NA), alla Via Marziale n.5 presso lo studio dell'avv. Lucci Fabrizio, c.f.: [...], dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine del libello introduttivo del primo grado di giudizio
- APPELLANTI
E
DEL GIUDICE DONATO, c.f.: [...], elettivamente dom.to in Napoli
(NA) alla Via Porzio n.
4 - CDN isola G8, presso lo studio dell'avv. Michele Cuoco, c.f.:
[...], che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Vincenzo De Franceschi, c.f.: [...], giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado
- APPELLATO
NONCHÉ
GENERALI ITALIA S.P.A. (c.f. 00409920584 – p. iva 01333550323), in qualità di impresa designata per la liquidazione dei danni per i sinistri a carico del “Fondo di Garanzia per le vittime della strada”, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), alla Via Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elett.te dom.ta in Napoli (NA) alla via dei Mille
pagina 2 di 9 n. 40, presso lo studio dell'avv. Paolo Tortorano, c.f. [...], giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- APPELLATA
Oggetto: solo danni a cose.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione TT di TA ME e TT di TA RU, in qualità di proprietari dell'autovettura Ford Kuga targata EK031AN, assicurata con Allianz Ass.ni S.p.A., convenivano in giudizio, innanzi al UD di Pace di Napoli, EL UD Donato, in qualità di proprietario dell'autocarro Fiat Iveco 35 targato DC991SP, sprovvisto di copertura assicurativa al momento del sinistro, nonché Generali Italia S.p.A., quale impresa designata alla liquidazione dei sinistri per la Regione Campania dal F.G.V.S., per sentirli condannare, in solido, previo accertamento della esclusiva responsabilità di EL UD Donato, al risarcimento dei danni subiti dalla loro autovettura a seguito del sinistro verificatosi il
08/06/2012, alle ore 12:30 circa, in Pozzuoli (NA), alla Via Terracciano, allorquando l'autovettura Ford Kuga veniva urtata alla parte anteriore dal veicolo Fiat Iveco 35 che, nel fare retromarcia, non si avvedeva della presenza della loro autovettura.
Costituitasi, la Generali Italia S.p.A. – FGVS, in persona del legale rapp.te pro tempore, eccepiva, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 148 del d. lgs n.
205 del 2009, l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento, la mancata dimostrazione che il veicolo asseritamente danneggiante fosse provo di copertura assicurativa e contestato il verificarsi del sinistro ed, in subordine, il quantum della pretesa, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda, vinte le spese di lite.
EL UD Donato si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del procedimento di negoziazione assistita e, nel merito, l'avvenuta prescrizione del diritto al risarcimento e il mancato verificarsi del sinistro atteso che l'autocarro di sua proprietà per tutto l'anno 2012 era rimasto inutilizzato, fermo in una sua proprietà recintata in Giugliano in Campania, per poi essere venduto nell'ottobre 2012, e contestato, anch'egli, in subordine, l'importo richiesto, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda, con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio veniva istruito con l'acquisizione della documentazione ritualmente depositata dalle pagina 3 di 9 parti e con l'escussione dei testi ammessi e, all'esito, il UD di Pace di Napoli, ritenute generiche e contraddittorie le dichiarazioni rese dai testi escussi in ordine al verificarsi del sinistro, con la sentenza n.34990/21, rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la predetta decisione TT di TA ME e TT di TA RU, hanno proposto appello censurando la sentenza impugnata sotto il profilo del malgoverno delle risultanze istruttorie nella parte in cui il UD di Pace ha ritenuto non provato il sinistro per cui, riformulata la domanda risarcitoria, hanno concluso chiedendone l'accoglimento, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitosi EL UD Donato ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., e, ribadite le eccezioni formulate in primo grado, ha concluso chiedendo la conferma della sentenza impugnata limitatamente al rigetto della domanda risarcitoria, proponendo appello incidentale in ordine al capo relativo alle spese di lite per averne disposto la compensazione in luogo della condanna degli attori alla refusione delle stesse.
Costituitasi Generali Italia S.p.A. – FGVS, in persona del legale rapp.te pro tempore, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per carenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., e, nel merito, condivisa la sentenza impugnata ne ha chiesto la conferma, con vittoria delle spese di lite del secondo grado di giudizio.
Venendo ai motivi di appello, preliminarmente, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello avendo gli appellanti riportato le parti del provvedimento impugnato, indicato in modo specifico le censure mosse ed argomentato sulle modifiche richieste nel rispetto di quanto previsto all'art. 342 c.p.c.
Quanto al merito, l'appello è infondato per i motivi che seguono.
Invero, in tema di responsabilità da sinistro stradale con scontro di veicoli, il conducente asseritamente danneggiato ha l'onere di allegare e provare la precisa dinamica del sinistro e, con essa, l'esclusiva responsabilità dell'altro, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., nonché di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e ciò al fine di superare l'imputazione di un concorso colposo, seppur non di pari grado, con il conducente dell'altro veicolo.
pagina 4 di 9 Ebbene, gli attori, attuali appellanti, hanno dedotto che nell'effettuare la retromarcia l'autocarro di proprietà di EL UD Donato avrebbe impattato contro la parte anteriore del proprio veicolo, cagionando danni.
Tale descrizione appare alquanto generica.
Infatti, gli attori non hanno assolto all'onere assertivo, corollario indefettibile dell'onere probatorio, sugli stessi incombenti in ordine alla precisa dinamica del fatto dato che non hanno indicato chi fosse alla guida dei veicoli coinvolti, non hanno specificato le circostanze del sinistro né rispetto alla posizione dell'autocarro né rispetto alla posizione del autovettura asseritamente danneggiata in modo da accertare la responsabilità dell'uno o dell'altro conducente (se magari l'autocarro stesse facendo retromarcia per uscire da una posizione di parcheggio ed l'autovettura danneggiante si trovava a percorrere la strada sulla quale avrebbe voluto immettersi o fosse semplicemente ferma) e tanto meno hanno rappresentato di essersi pienamente uniformati alle norme sulla circolazione stradale nonché a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto quanto era in loro potere per evitare il danno.
La genericità della descrizione dei fatti nell'atto di citazione non solo non consente una compiuta e chiara ricostruzione del sinistro ma comporta la mancata rappresentazione dei fatti costitutivi della domanda, difetto cui consegue il rigetto della stessa.
Tuttavia, pur a voler ritenere compiutamente descritta la dinamica del sinistro, il verificarsi dello stesso non ha trovato compiuto riscontro probatorio dato che le dichiarazioni dell'unico teste di parte attrice, EL UD LL, e dell'unico teste di parte convenuta, AR
CA, sono del tutto contrastanti ed, in assenza di ulteriori elementi di prova acquisiti, non è possibile ritenere più attendibile una testimonianza rispetto all'altra (Cass. civ. Sez. II, ordinanza n. 15270 del 31/05/2024).
E' evidente, dunque il contrasto tra le deposizioni testimoniali che, in mancanza di ulteriori elementi probatori per dar credito all'uno o all'altro teste, rende impossibile la ricostruzione del fatto così come descritto dagli attori e impediscono il giudizio che si richiede al giudice.
Giova in proposito ricordare che, allorquando sussista un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e non superabile sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, l'insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l'onere pagina 5 di 9 della prova, comportando conseguentemente il rigetto della domanda da questa proposta.
(Cass.10.3.2015 n.4773; 15.2.2010 n.3468; 5.5.3003 n.6760)
Ad abundantiam, pur a voler ritenere provata la verificazione del sinistro secondo le modalità dedotte dagli odierni appellanti, la pretesa risarcitoria dagli stessi fatta valere non può trovare accoglimento per il mancato assolvimento all'onere assertivo in ordine ai cd. danni conseguenza subiti dalla autovettura di loro proprietà dato che non hanno indicato in cosa si siano concretati, limitandosi a rappresentare che, in conseguenza del dedotto scontro tra i due richiamati veicoli, “l'autoveicolo dell'istante riportava danni come si evince dalla perizia tecnica allegata in atti”.
Invero, una volta allegata e provata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'altro veicolo,
l'attore deve allegare e provare le conseguenze pregiudizievoli di cui pretende la reintegrazione per equivalente, il cd. danno-conseguenza, nonché il nesso di causalità tra il fatto ed il danno conseguenza, cd. causalità giuridica, atteso che sono risarcibili unicamente i danni che siano
“conseguenza diretta ed immediata” del fatto secondo quanto prescritto dall'art. 1223 c.c. richiamato dall'art. 2056 c.c., in tema di responsabilità extracontrattuale.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito che << L'attore ha… il dovere di indicare analiticamente… in cosa è consistito il pregiudizio non patrimoniale…
Questo essendo l'onere imposto dalla legge all'attore che domanda il risarcimento del danno, ne discende che una richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi", quando non sia accompagnata dalla concreta descrizione del pregiudizio di cui si chiede il ristoro, va qualificata generica ed inutile. Generica, perché non mette nè il giudice, nè il convenuto, in condizione di sapere di quale concreto pregiudizio si chieda il ristoro;
inutile, perchè tale genericità non fa sorgere in capo al giudice il potere- dovere di provvedere (cfr. Cass. civ. Sez.
III, Sent. 30-06-2015, n. 13328 che richiama Cass. civ, Sez. III, Sent. 18-01.2012 n. 691 che ha stabilito che < risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo>>)
pagina 6 di 9 In altri termini gli attori non hanno descritto in cosa siano consistiti i danni riportati dalla autovettura di loro proprietà, ma hanno rinviato, per relationem, alla documentazione depositata l'individuazione degli stessi, con ciò non potendosi, comunque, ritenere assolto al richiamato onere atteso che la documentazione offerta in comunicazione non svolge una funzione integrativa della domanda ma solo probatoria di un impianto allegatorio che deve essere compiutamente rappresentato nell'atto di citazione, l'unico notificato al convenuto, affinché questi sia edotto dell'azione esperita nei suoi confronti e sia in grado, sin da subito, di valutare la riconducibilità delle conseguenze dannose descritte alla condotta dannosa che gli viene imputata.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che << il richiamo alla produzione documentale, che pure attesti l'esistenza di quei fatti, non è idonea a supplire al difetto originario di allegazione, giacché i documenti - da indicare nell'atto di citazione ai sensi del numero 5) del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ. - rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti (imposta, a pena di nullità della citazione, ex art. 164 cod. proc. civ., dal precedente numero 4 del medesimo terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ.), potendo al più gli stessi, nell'ambito di un impianto allegatorio già delineato, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti>>
(cfr. Cass. civ. Sez. III Sent., 21/03/2013, n. 7115).
In ragione di quanto esposto l'appello va rigettato.
Venendo all'appello incidentale proposto da EL UD Donato, in ordine al capo della sentenza di primo grado che ha disposto la compensazione delle spese di lite in luogo della condanna degli attori al pagamento delle stesse in suo favore, lo stesso va dichiarato inammissibile perché tardivo.
Infatti, l'udienza di prima comparizione era fissata in citazione per il 26.11.2022 e l'appellato si
è costituito in data 24.11.2022, e dunque dopo lo spirare del termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata in citazione, prescritto ai fini della tempestività dell'appello incidentale dal combinato disposto degli artt. 343 e 166 c.p.c. .
In virtù del criterio della soccombenza condanna TT di TA ME e TT di TA
RU, al pagamento, in solido, delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di
EL UD Donato nonché di Generali Italia S.p.A. – FGVS, in persona del legale rapp.te pro pagina 7 di 9 tempore, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri medi previsti dal d.m. n.55 del 2014 per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore fino a 5.200,00 euro, tenuto conto della fase di studio, introduttiva e decisionale (il cui importo va decurtato della metà per non essere stato disposto il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica).
Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall'art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 – si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sesta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.34990/21 del UD di Pace di Napoli, proposto da TT di TA ME e TT di TA RU nei confronti di EL UD
Donato nonché di Generali Italia S.p.A. – FGVS, in persona del legale rapp.te pro tempore, così provvede:
1.rigetta l'appello principale e per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. rigetta l'appello incidentale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
3. condanna TT di TA ME e TT di TA RU, al pagamento, in solido, delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di EL UD Donato, che si liquidano in
1.276,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge;
4. condanna TT di TA ME e TT di TA RU, al pagamento in solido delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di Generali Italia S.p.A. – FGVS, in persona del l.r.p.t., che si liquidano in 1.276,00 euro per compensi, oltre spese generali 15%,
IVA e CPA secondo le aliquote vigenti per legge
5.dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR
30.5.2002, n. 115 per il pagamento, da parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
pagina 8 di 9 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 18/03/2025.
Il giudice
Rosamaria Ragosta
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