Art. 5.
Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia non ha diritto a pensione la vedova:
1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa; ((1)) 2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni.
Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.
Ai superstiti dell'iscritto deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia spetta, a decorrere dal 1 gennaio 1975, la pensione di riversibilita' a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge".
--------------- AGGIORNAMENTO(1) La Corte Costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1989, n. 450 (in G.U. 1° s.s 2/8/1989, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 5, primo comma, n. 1, della legge 1 luglio 1975, n. 296 (Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo), nella parte in cui escludono dal diritto a pensione di riversibilita' anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione e' stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.
Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia non ha diritto a pensione la vedova:
1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa; ((1)) 2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni.
Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.
Ai superstiti dell'iscritto deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia spetta, a decorrere dal 1 gennaio 1975, la pensione di riversibilita' a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge".
--------------- AGGIORNAMENTO(1) La Corte Costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1989, n. 450 (in G.U. 1° s.s 2/8/1989, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 5, primo comma, n. 1, della legge 1 luglio 1975, n. 296 (Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo), nella parte in cui escludono dal diritto a pensione di riversibilita' anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione e' stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.