Articolo 5 della Legge 1 luglio 1975, n. 296
Articolo 4Articolo 6
Versione
31 luglio 1975
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Versione
3 agosto 1989
Art. 5.
Il secondo comma dell'articolo 16 del regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863 , e' sostituito dal seguente:
"Tuttavia non ha diritto a pensione la vedova:
1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa; ((1)) 2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore ai 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni.
Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2) del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.
Ai superstiti dell'iscritto deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione stabiliti per il diritto alla pensione di invalidita' o di vecchiaia spetta, a decorrere dal 1 gennaio 1975, la pensione di riversibilita' a condizione che nei loro confronti non sussistano le cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni di legge".
--------------- AGGIORNAMENTO(1) La Corte Costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1989, n. 450 (in G.U. 1° s.s 2/8/1989, n. 31) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 5, primo comma, n. 1, della legge 1 luglio 1975, n. 296 (Modifiche al trattamento pensionistico del fondo speciale degli addetti alle abolite imposte di consumo), nella parte in cui escludono dal diritto a pensione di riversibilita' anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione e' stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto.
Entrata in vigore il 3 agosto 1989
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