Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/06/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1905/2024 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di NT - Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.TO Munno, all'esito dell'udienza svoltasi il 09 maggio 2025 con modalità telematico-
cartolare ex art. 127ter cpc ha emesso la presente
S E N T E N Z A E X A R T 2 8 1 T E R D E C I E S C P C
Nella causa civile iscritta il 26 aprile 2024 sul ruolo generale dell'anno 2024 col numero 1905
vertente
T R A
(C.F. , (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Cinzia Parte_3 C.F._3
Vaglio del Foro di Lecce (C.F. ) e presso questi elettivamente domiciliati in C.F._4
Nardò (Lecce) alla via XX Settembre n. 11 come da documentazione in atti;
Ricorrenti
C O N T R O
in persona del , corrente in Via Arenula n. 70 in Roma, Controparte_1 Controparte_2
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
Convenuto contumace
_______________ 1 Dr.TO Munno
la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalla ricorrente nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale.
Fatto e diritto
I.- I ricorrenti impugnano il decreto emesso il 25.9.2023 con il quale il Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di NT, dott. nell'ambito del procedimento penale Persona_1
contraddistinto dal n. 9081/2022 R.G.N.R./Mod. 21, ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi presentata dai consulenti tecnici odierni ricorrenti, motivando la decisione sulla scorta della mancata osservanza del disposto dell'art. 71 del dpr 115/2002 che, sotto la rubrica
“Domanda di liquidazione e decadenza dal diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte” così dispone: “1.- Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168. 2.- La domanda è presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dalla testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta,
per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.”
Il P.M. presso il Tribunale di NT assume infatti che il dies a quo va individuato nella data di cessazione delle operazioni peritali, avvenuta il 29 maggio 2023, laddove l'istanza di liquidazione sarebbe stata formulata solo il 18 settembre 2023, ovverosia dopo ben 112 giorni e, quindi, quando la decadenza comminata dalla predetta norma si sarebbe oramai perfezionata il 06 settembre 2023.
_______________ 2 Dr.TO Munno _______________ 3 Dr.TO Munno I ricorrenti rassegnano le seguenti conclusioni:
[1) accertare e dichiarare l'illegittimità del decreto di rigetto emesso dal Sostituto Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di NT, dott. il 25.9.2023, comunicato a mezzo pec Persona_1
il 27.03.2024, reso nel procedimento penale n. 9081/2022 R.G.N.R./Mod.21;
2) per l'effetto, liquidare i compensi professionali maturati in favore degli odierni ricorrenti per l'attività professionale svolta nel sopra richiamato procedimento penale in conformità a quanto richiesto con l'istanza di liquidazione dei compensi depositata l'11.7.2023;
3) condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge.].
Così argomentavano le proprie richieste i ricorrenti:
[1) In data 5.12.2022, il Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NT, dott.
[...]
nell'ambito del procedimento penale n. 9081/2022 R.G.N.R./Mod. 21, ai sensi degli artt. 360 Per_1
c.p.p. e 15 Legge n. 24/2017, conferiva incarico di consulenza tecnica collegiale ai dott.ri Parte_3
(medico specialista in ginecologia), (medico specialista in pediatria e
[...] Parte_2
neonatologia) e (medico specialista in medicina legale) al fine di accertare le cause Parte_1
della morte di P.G., a mezzo autopsia, nonché per individuare eventuali profili di responsabilità a carico dei sanitari in ordine al decesso. All'atto del conferimento dell'incarico veniva concesso il termine di giorni 60 per il deposito della relazione, successivamente prorogato (All. 1).
2) La relazione di consulenza veniva depositata in data 29.05.2023 e, secondo quanto riportato nel decreto oggetto della presente opposizione, la richiesta di liquidazione dei compensi da parte dei consulenti sarebbe stata depositata in data 18.09.2023.
_______________ 4 Dr.TO Munno 3) Il Pubblico Ministero titolare del fascicolo, con decreto del 25.9.2023, notificato a mezzo pec il
27.03.2024 (All. 2), ha, quindi, rigettato la richiesta di liquidazione atteso che non sarebbe stato rispettato il termine di cento giorni dal deposito della relazione di consulenza, previsto a pena di decadenza dall'art. 71, comma 2, D.P.R. n. 115/2002. Nello specifico, come si legge nel provvedimento di rigetto, la domanda di liquidazione dei compensi sarebbe stata depositata dopo
112 giorni.
Il decreto di rigetto oggetto della presente opposizione, notificato a mezzo pec il 27.03.2024, è,
tuttavia, illegittimo e viziato da falsa ricostruzione dei fatti e, pertanto, va annullato per i seguenti
MOTIVI Violazione e falsa applicazione dell'art. 71 D.P.R. n. 115/2002 – Erronea applicazione del termine previsto a pena di decadenza per il deposito della domanda di liquidazione dei compensi professionali.
L'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, rubricato “Domanda di liquidazione e decadenza del diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte”, nel prevedere, al primo comma, che
“le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati”, al secondo comma stabilisce un termine di decadenza entro il quale la domanda di liquidazione deve essere presentata: “La domanda è presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni […] dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato”.
Il dies a quo, per costante giurisprudenza, coincide con la data di “deposito della relazione con la quale il consulente, nel termine richiesto dal magistrato, fornisce le risposte ai quesiti formulati”: da quel giorno, dunque, decorrono i citati cento giorni (Cass. Civ. n. 4373/2015; n. 28952/2011).
Nella fattispecie in esame, va evidenziato che la relazione di consulenza è stata depositata nella
Segreteria della Procura della Repubblica del dott. il 29/5/2023, mentre la richiesta di Per_1
_______________ 5 Dr.TO Munno liquidazione con le allegate spese (All. 3) è stata presentata in data 11.07.2023 e non il 18.09.2023
contrariamente a quanto si legge nel decreto di rigetto: il termine intercorso, pertanto, dal deposito della consulenza (dies a quo) al deposito della richiesta di liquidazione non è di 112 giorni ma di soli
44 giorni!
Per meglio inquadrare la fattispecie, preme evidenziare che le istanze di liquidazione delle spese di giustizia relative alle indennità di custodia e ai compensi spettanti agli ausiliari del magistrato
(consulenti tecnici, interpreti, traduttori, etc,) nonché ai gestori dei servizi telefonici devono essere trasmesse on line, mediante procedura assistita e previa autenticazione al sistema SIAMM,
raggiungibile al sito istituzionale del Ministero di Giustizia al seguente link: https://lsg.giustizia.it.
Il servizio denominato comunemente “Istanza WEB” consente di creare in formato digitale una richiesta di liquidazione ed inviarla per via elettronica all'Ufficio competente della sua presa in carico e lavorazione.
Il sito del Ministero della Giustizia – Procura della Repubblica presso il Tribunale di NT
(https://procura-taranto.giustizia.it/it/servizio_liquidazione.page) riporta testualmente: “Le istanze di liquidazione si presentano esclusivamente mediante la funzionalità “istanza Web”
dell'applicativo SIAMM” (All. 4).
In ottemperanza alle richiamate disposizioni ed attenendosi puntualmente ad esse, tenuto conto che, nel caso di consulenze collegiali, è sufficiente che uno solo dei componenti il collegio inserisca l'istanza di liquidazione per avviare il percorso di lavorazione dell'istanza di liquidazione, il dott.
, in data 11.7.2023, ha depositato l'istanza inserendola sulla piattaforma SIAMM, Parte_1
allegando alla stessa i documenti fiscali delle spese sostenute ed anticipate in nome e per conto della
Procura della Repubblica di Lecce e segnatamente:
fattura n. 149 del 22.05.2023 emessa dal Centro Diagnostico Salentino s.r.l., relativa alle spese di
_______________ 6 Dr.TO Munno allestimenti di preparati istologici (€ 204,96);
fattura n. 5 del 22.06.2023, relativa alle spese di diagnosi istopatologica in favore dell'ausiliario dei
CCTT del PM, emessa dal Prof. (€ 400,00); Persona_2
fattura n. 30 del 24.05.2023, relative alle spese di stampa del fascicolo fotografico, emessa da
Pergograf di M. Pergola (€ 7,50);
Attestazione ACI relativa alle spese chilometriche, relativa alla distanza Lecce-NT.
L'applicativo SIAMM, a seguito del corretto inserimento dei dati richiesti, ha generato automaticamente l'istanza di pagamento delle spese di giustizia nella quale sono riportati gli estremi del procedimento, l'ufficio intestatario, i dati anagrafici e identificativi del beneficiario, l'importo delle spese di cui si chiede la liquidazione, il numero di protocollo Web IW3888958 e la data del deposito: 11.07.2023 (All. 5 e 6).
Non si comprende, pertanto, sulla base di quali valutazioni il P.M. abbia ritenuto che l'istanza sia stata depositata il 18.9.2023 anche perché, per quanto l'unica modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione prevista sia quella telematica, gli odierni ricorrenti, dopo averla inserita sulla piattaforma, depositarono, comunque, presso la segreteria del P.M. titolare del fascicolo, la copia cartacea (c.d. copia di cortesia) della richiesta di liquidazione recante la data di deposito dell'11.7.2023.
Peraltro, va anche evidenziato che l'istanza di liquidazione relativa al procedimento penale n.
9081/22 R.G.N.R./Mod. 21, nonostante sia stata regolarmente inserita nel sistema alla data dell'11.7.2023, si trova ancora oggi nella fase “in attesa di essere presa in carico dall'Ufficio” per quanto, nel frattempo sia pervenuto il provvedimento di rigetto del Magistrato che, pur recante la data del 25.9.2023, è stato notificato a mezzo pec, in data 27.03.2023, ossia dopo circa sei mesi dalla data di rigetto.
_______________ 7 Dr.TO Munno Prima di concludere, va, altresì, riferito che del tutto vane sono state le osservazioni del 3.4.2024 a firma degli odierni ricorrenti inviate al P.M. titolare del fascicolo al fine di ottenere la revoca del provvedimento impugnato ed evitare il presente giudizio (All. 7).
Ed allora, per tutte le ragioni fin qui esposte, è evidente che l'atto impugnato è palesemente illegittimo e merita riforma, risultando, tra l'altro, gravemente lesivo della dignità professionale e del decoro dei consulenti tecnici odierni ricorrenti.].
Il non si è costituito pur essendo stato evocato. Controparte_1
II.- L'art. 71 del dpr 115/2002, sotto la rubrica “Domanda di liquidazione e decadenza dal diritto per testimoni, ausiliari del magistrato e aventi titolo alle trasferte” così dispone: “1.- Le indennità e le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, le indennità e le spese di viaggio per trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo di cui al titolo
V della parte II, e le spettanze agli ausiliari del magistrato, sono corrisposte a domanda degli interessati, presentata all'autorità competente ai sensi degli articoli 165 e 168. 2.- La domanda è
presentata, a pena di decadenza, trascorsi cento giorni dalla testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato.”
Trattasi così di un termine processuale in quanto assegnato per il compimento di un atto del processo, tale essendo la richiesta di liquidazione dei compensi formulata da un ausiliare del magistrato quale soggetto processuale.
L'art. 1 della Ls 742/1969 così dispone: “1.- Il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative e' sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun
_______________ 8 Dr.TO Munno anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. 2.- La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall'articolo 201 del codice di procedura penale.”
La legge, nel fissare i criteri di computo dei termini processuali, non opera distinzione alcuna tra i soggetti che partecipano al processo, e non stabilisce regime giuridici differenziati per i termini assegnati a ciascuno di essi per il compimento dei relativi atti.
L'art. 155 c.p.c., sotto la rubrica “computo dei termini”, così dispone nel suo comma 4: “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo”.
Identica è la formulazione dell'art. 172 c.p.p. che, sotto la rubrica “regole generali”, nel suo comma
3 dispone: “Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.”
Essendo le operazioni di consulenza terminate il 29 maggio 2023, come riportato in motivazione del decreto impugnato, si ha che il termine di cento giorni previsti a pena di decadenza per la presentazione della richiesta di liquidazione dall'art. 71 dpr 115/2002, iniziavano a decorrere il 30
maggio 2023 per poi essere sospesi il 01 agosto 2023, dopo 63 giorni, e riprendere a decorrere il 01
settembre 2023, onde il 18 settembre 2023, data in cui secondo il Decreto impugnato veniva presentata la richiesta di liquidazione, risultavano decorsi 81 giorni utili dalla ultimazione della consulenza ( 29 maggio 2023 > 31 luglio 2023 = 63 giorni;
01 settembre 2023 > 18 settembre 2023
- 18 giorni ).
La domanda di liquidazione è stata così presentata prima del decorso del termine di decadenza di cento giorni fissato dall'art. 71 comma 2 del dpr 115/2002.
Il ricorso deve così essere accolto.
_______________ 9 Dr.TO Munno III.- Ai sensi dell'art. 53 dpr 115/2002 “Quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari,
il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli.”.
Con sentenza n. 102 emessa il 20 maggio 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 15 comma 4 della Ls 24/2017 (“Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”) nella parte in cui, sotto la rubrica “Nomina dei consulenti tecnici d'ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria” disponeva che “…e nella determinazione del compenso globale non si applica l'aumento del 40 per cento per ciascuno degli altri componenti del collegio previsto dall'art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.
115”.
Ne consegue che a seguito della sentenza n. 102/2021 della Corte Costituzionale nella liquidazione del compenso al Collegio dei Consulenti Medici dovrà seguirsi la regola dettata nel predetto art. 53
del dpr 115/2002 ed applicarsi il cd cumulo giuridico dei compensi in luogo del cumulo materiale;
che non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 52 dpr 115/2002 (“Per le prestazioni di eccezionale importanza,
complessità e difficoltà, gli onorari possono essere aumentati sino al doppio”);
Ai sensi dell'art. 52 comma 2 del dpr 115/2002 “ 2.- Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.”;
_______________ 10 Dr.TO Munno Ai sensi dell'art. 29 del D.M. 30-05-2002, “Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.”;
Ne consegue che le integrazioni della consulenza tecnica , costituite dai quesiti integrativi,
rappresentano non già un nuovo incarico quanto piuttosto lo sviluppo di quello originariamente conferito, senza produrre il diritto ad una duplicazione di compensi per il chiaro disposto dell'art.29
del DM 30 maggio 2002 (“Tutti gli onorari, ove non diversamente stabilito nelle presenti tabelle, sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato, della partecipazione alle udienze e di ogni altra attività concernente i quesiti.”);
Erroneo è così il computo effettuato dai CCTTUU i quali hanno dato rilievo autonomo alla redazione della relazione di consulenza, computandone il compenso con il criterio delle vacazioni, e successivamente applicato le remunerazioni di cui agli artt. 20 e 25 del D.M. 30 maggio 2002 a quelli che ai sensi dell'art. 29 del D.M. 30 maggio 2002 (“Tutti gli onorari……sono comprensivi della relazione sui risultati dell'incarico espletato…e di ogni altra attività concernente i quesiti.”) sono momenti dell'unico incarico oggetto della consulenza.
Nel computo dell'onorario occorrerà seguire il criterio della vacazione, stimandosi necessarie 270
vacazioni pari a 540 ore, tenendo conto che un Primario Medico a tempo pieno nel Servizio Sanitario
Nazionale eroga una prestazione lavorativa articolata su 48 ore settimanali, rendendo un servizio di altissima qualità medico-scientifica, e che la liquidazione riconosciuta così dal Tribunale equivale ad oltre 11 settimane lavorative del Medico Primario Ospedaliero.
L'onorario base è così pari ad euro 2207,23, e su tale importo si applicheranno due maggiorazioni di euro 882,982 pari al 40% cadauna per i due componenti del Collegio ulteriori rispetto al primo.
Ne consegue che l'importo complessivo sarà la somma tra euro 2207,23 per onorario base
_______________ 11 Dr.TO Munno corrispondente a 270 vacazioni, euro 882,982 per maggiorazione del 40% relativa al secondo componente del Collegio Medico, ulteriori euro 882,982 per maggiorazione del 40% relativa al terzo componente del Collegio Medico.
Il totale sarà così pari ad euro 3973,014 ( 2207,23 + 882,982 + 882,982 ) oltre accessori come per legge.
Sono altresì dovute spese borsuali per euro 687,36.
IV.- Il non si è opposto alla domanda rimanendo contumace, e tanto ne Controparte_1
precluderebbe la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio.
Tuttavia con ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 nel ricorso n. 23748/2022 la Suprema Corte di
Cassazione Seconda Sezione Civile ( Presidente Cons. Dott. Mocci Mauro;
Cons. dott.
[...]
; Cons. Dott. ; Cons. Dott. ; Cons. dott.ssa rel. Per_3 Controparte_3 Persona_4 Controparte_4
Ed est. ) ha così stabilito:
“5. – Il secondo motivo è invece fondato.
Entrambe le ragioni indicate dal giudice di merito per la compensazione delle spese di lite non rientrano fra quelle idonee a giustificarla, come previsto dall'art. 92 c.p.c. e dalla sentenza n.
77/2018 della Corte Costituzionale e a rendere di conseguenza la relativa statuizione incensurabile in questa sede.
Quanto alla prima, costituisce principio consolidato che nel caso in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio risulti vincitrice nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivo per compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza, il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Controparte_1
intimato (Cass. n. 5255/2022; Cass. n. 7072/2018).
[...]
_______________ 12 Dr.TO Munno Ma anche la seconda ratio della motivazione, individuata nella “infondatezza della tesi che vuole la liquidazione autonoma di spese e compensi per l'attività di cui agli artt. 696 e 696 bis c.p.c., cui va ricondotta quella di cui all'art. 445 bis c.p.c.” non è tale da giustificare la compensazione delle spese,
vista la sostanziale soccombenza del convenuto. CP_1
6.- In conclusione, va rigettato il primo motivo di ricorso;
va accolto il secondo;
l'ordinanza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di NT in persona di altro magistrato, il quale provvederà anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità;”
Ai sensi dell'ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 dalla Suprema Corte di Cassazione Sezione
Seconda nel procedimento n.23748/2022, il , sebbene contumace ed inerte Controparte_1
rispetto alla domanda attrice, deve sentirsi condannare al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia del;
Controparte_1
b) in accoglimento del ricorso e riformando il decreto emesso il 25.9.2023 con il quale il Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di NT, dott. nell'ambito del Persona_1
procedimento penale contraddistinto dal n. 9081/2022 R.G.N.R./Mod. 21, ha rigettato l'istanza di liquidazione dei compensi presentata dai consulenti tecnici odierni ricorrenti, liquida in favore del
Collegio Medico composto dal P.M. nel detto procedimento con i Signori Consulenti dott. Pt_1
, dott. e dott. , la complessiva somma di euro Parte_1 Pt_2 Pt_2 Parte_3 Pt_3
687,36 per borsuali, euro 3973,014 per onorario, oltre accessori come per legge;
condanna il al pagamento dei predetti importi in favore del Collegio Medico come prima Controparte_1
composto; oltre interessi computati come per legge dalla data del 25 settembre 2023 sino al soddisfo;
_______________ 13 Dr.TO Munno c) subordina l'efficacia della presente statuizione alla effettiva emissione della fattura;
d) vista ed applicata l'ordinanza emessa il 09 gennaio 2024 nel ricorso n. 23748/2022 dalla Suprema
Corte di Cassazione Seconda Sezione Civile ( Presidente Cons. Dott. Mocci Mauro;
Cons. dott.
[...]
; Cons. Dott. ; Cons. Dott. ; Cons. dott.ssa Per_3 Controparte_3 Persona_4 Controparte_5
Ed est. ) condanna il a rifondere ai ricorrentii le spese e competenze di lite Controparte_1
del presente giudizio, liquidandole in euro 300 per borsuali, euro 2800,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge , oltre spese di registrazione della sentenza.
e) manda alla Cancelleria per le comunicazioni agli aventi diritto e gli adempimenti di rito,
autorizzandola ad avvalersi dell'Ufficio Unep in caso di disservizi del sistema telematico-informatico e/o dei domicili digitali e/o altra difficoltà.
Così deciso in Monopoli il 15 maggio 2025.
Il giudice dott. TO Munno
_______________ 14 Dr.TO Munno