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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/07/2025, n. 3921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3921 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 9976/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9976/2022 promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), residente a [...] int. 1, rappresentata C.F._1
e difesa dall' Avv. Chiaramaria Marton del Foro di Treviso (pec:
presso il cui studio – sito in Mogliano Veneto Email_1
(TV), via Marconi, n. 14 int. 2 – la stessa è elettivamente domiciliata,
-ricorrente- contro
, nato ad [...], il 1° marzo 1988, (C.F. ), CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avv.
Nicola Facchin del Foro di Venezia ( , presso il cui studio – Email_2 sito in Jesolo, Via Andrea Bafile, n. 360 – è elettivamente domiciliato;
-resistente-
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia
Oggetto: Separazione dei coniugi.
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni congiunte rassegnate in data 26.02.2025 con il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 25.03.2025, che di seguito si riproducono: Per_
“- Affidamento in via esclusiva alla Sig.ra dei figli minori e;
Parte_1 Per_1
- il Sig. potrà vedere i figli concordando tempi, luoghi e modalità unitamente alla signora e nel CP_1 Parte_1 rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
R.G. 9976/2022
Per_
- obbligo del Sig. di contribuire al mantenimento dei figli e nella misura di euro € 300,00 CP_1 Per_1 ciascuno (€ 600,00 complessivi mensili) a decorrere dal mese di gennaio 2025, pagamento che dovrà essere eseguito
a mezzo bonifico bancario entro il giorno quindici di ogni mese, importo rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2026; nulla a titolo di spese straordinarie;
- rinuncia della signora agli eventuali residui crediti pregressi a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 figli e di spese straordinarie;
- spese legali compensate tra le parti;
”
Per il P.M. intervenuto: “Il P.M. conclude per la dichiarazione della separazione dei coniugi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2022 – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 19.07.2008 in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro dello Stato civile del Comune di Venezia, atto n. 65, parte I, Ufficio 8, dell'anno 2008 e che dall'unione sono nati i figli (nato il [...] a [...]) e (nata il [...] a Persona_3 Persona_4
Venezia) – adiva l'intestato Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione personale dal marito e fossero stabiliti i provvedimenti circa l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento, collocamento, mantenimento dei figli minori e regime di frequentazione degli stessi con il padre.
Con comparsa di risposta depositata in data 12.04.2023 si costituiva in giudizio il CP_1 quale aderiva alla pronuncia di separazione ma chiedeva l'emissione di provvedimenti diversi da quelli richiesti dalla ricorrente aventi il medesimo oggetto.
All'udienza del 20.04.2023 comparivano i coniugi che confermavano la volontà di separarsi e venivano sentiti;
all'esito, il Presidente esperiva inutilmente tentativo di conciliazione. Alla successiva udienza del 25.05.2023 veniva ascoltato il minore e, Persona_3 in data 30.06.2023, venivano pronunciati i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei minori, con nomina del G.I. per la trattazione del procedimento.
Nelle more del giudizio – a seguito dell'udienza fissata per le determinazioni istruttorie – le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei termini sopra riportati.
Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto, a seguito dell'udienza cartolare del 25.03.2025, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio, previa acquisizione del parere del
P.M.
Il P.M., intervenuto in giudizio, ha concluso in data 28.07.2025 come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una R.G. 9976/2022
sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato conclusioni congiunte e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare. In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite.
In considerazione dell'esito della causa, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio in Venezia, in data 19.07.2008, matrimonio trascritto nel Registro dello Stato civile del Comune di Venezia, atto n. 65, Parte I, Ufficio 8, dell'anno 2008
- Dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e riportate in epigrafe;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott. Alessandro Cabianca Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9976/2022 promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), residente a [...] int. 1, rappresentata C.F._1
e difesa dall' Avv. Chiaramaria Marton del Foro di Treviso (pec:
presso il cui studio – sito in Mogliano Veneto Email_1
(TV), via Marconi, n. 14 int. 2 – la stessa è elettivamente domiciliata,
-ricorrente- contro
, nato ad [...], il 1° marzo 1988, (C.F. ), CP_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, dall'Avv.
Nicola Facchin del Foro di Venezia ( , presso il cui studio – Email_2 sito in Jesolo, Via Andrea Bafile, n. 360 – è elettivamente domiciliato;
-resistente-
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia
Oggetto: Separazione dei coniugi.
Conclusioni congiunte delle parti: come da conclusioni congiunte rassegnate in data 26.02.2025 con il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 25.03.2025, che di seguito si riproducono: Per_
“- Affidamento in via esclusiva alla Sig.ra dei figli minori e;
Parte_1 Per_1
- il Sig. potrà vedere i figli concordando tempi, luoghi e modalità unitamente alla signora e nel CP_1 Parte_1 rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori;
R.G. 9976/2022
Per_
- obbligo del Sig. di contribuire al mantenimento dei figli e nella misura di euro € 300,00 CP_1 Per_1 ciascuno (€ 600,00 complessivi mensili) a decorrere dal mese di gennaio 2025, pagamento che dovrà essere eseguito
a mezzo bonifico bancario entro il giorno quindici di ogni mese, importo rivalutabile annualmente in base agli indici
ISTAT a decorrere dal mese di gennaio 2026; nulla a titolo di spese straordinarie;
- rinuncia della signora agli eventuali residui crediti pregressi a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 figli e di spese straordinarie;
- spese legali compensate tra le parti;
”
Per il P.M. intervenuto: “Il P.M. conclude per la dichiarazione della separazione dei coniugi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2022 – premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 19.07.2008 in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro dello Stato civile del Comune di Venezia, atto n. 65, parte I, Ufficio 8, dell'anno 2008 e che dall'unione sono nati i figli (nato il [...] a [...]) e (nata il [...] a Persona_3 Persona_4
Venezia) – adiva l'intestato Tribunale affinché fosse dichiarata la separazione personale dal marito e fossero stabiliti i provvedimenti circa l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento, collocamento, mantenimento dei figli minori e regime di frequentazione degli stessi con il padre.
Con comparsa di risposta depositata in data 12.04.2023 si costituiva in giudizio il CP_1 quale aderiva alla pronuncia di separazione ma chiedeva l'emissione di provvedimenti diversi da quelli richiesti dalla ricorrente aventi il medesimo oggetto.
All'udienza del 20.04.2023 comparivano i coniugi che confermavano la volontà di separarsi e venivano sentiti;
all'esito, il Presidente esperiva inutilmente tentativo di conciliazione. Alla successiva udienza del 25.05.2023 veniva ascoltato il minore e, Persona_3 in data 30.06.2023, venivano pronunciati i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei minori, con nomina del G.I. per la trattazione del procedimento.
Nelle more del giudizio – a seguito dell'udienza fissata per le determinazioni istruttorie – le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei termini sopra riportati.
Il Giudice, preso atto dell'accordo intervenuto, a seguito dell'udienza cartolare del 25.03.2025, tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio, previa acquisizione del parere del
P.M.
Il P.M., intervenuto in giudizio, ha concluso in data 28.07.2025 come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una R.G. 9976/2022
sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato conclusioni congiunte e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare. In assenza di profili d'illegittimità le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite.
In considerazione dell'esito della causa, va disposta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e Parte_1 CP_1 unitisi in matrimonio in Venezia, in data 19.07.2008, matrimonio trascritto nel Registro dello Stato civile del Comune di Venezia, atto n. 65, Parte I, Ufficio 8, dell'anno 2008
- Dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e riportate in epigrafe;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Spese compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28.07.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero