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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/05/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10124/2021 promossa da:
e quali genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sul minore , con l'Avv. Milvia Falatti e con l'Avv. Benedetta Persona_1
Bianchi
Attori
contro e , con Controparte_1 Controparte_2
l'Avv. Prof. Gian Luca Conti e con l'Avv. Lorenzo Corsi
Convenuti
nonché contro in persona del suo legale rappresentante pro – Controparte_3 tempore procuratore speciale ad con l'Avv. Federico Controparte_4
Volpicella
Convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesioni personali
Conclusioni: Per gli attori: come da foglio di precisazione delle conclusioni (del 4 novembre 2024)
(cfr. “Voglia l' Ecc.mo Tribunale di Firenze, in tesi, accertati i fatti di cui all'atto di citazione ed alla successiva memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. , come risultanti dall'istruttoria espletata (prova per interpello, prova per testi e C.T.U.) accertata, per
l'effetto, la totale responsabilità in capo a in ordine al Controparte_1
sinistro per cui è causa, condannare il medesimo , quale Controparte_1
conducente dell'autovettura investitrice, nonché , quale Controparte_2
proprietaria dell'autovettura investitrice e la Compagnia Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore quale compagnia assicuratrice
[...]
dell'autovettura investitrice, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di €. 37.035,25 in favore degli attori, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Persona_1 giustizia all'esito del presente giudizio, oltre a spese di C.T.U per €. 699,99 e spese di
C.T.P. per €. 427,00 come risulta dagli allegati documenti (Docc. 22-23-24) In ipotesi, ove il Tribunale accerti un concorso di colpa del minore nella causazione Persona_1
dell'evento dannoso per cui è causa, condannare , quale Controparte_1
conducente dell'autovettura investitrice, nonché , quale Controparte_2
proprietaria dell'autovettura investitrice e la Compagnia Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia assicuratrice
[...]
dell'autovettura investitrice, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , della somma ritenuta di Persona_1
giustizia. In ogni caso, con vittoria di competenze legali e spese vive, rimborso dei costi del C.T.U. e del C.T.P., come da allegata documentazione”)
Per i convenuti: come da comparsa di costituzione e risposta (cfr. “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) nel merito: in tesi, rigettare le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto e, in ipotesi, ridurre il risarcimento ex art.
1227 c.c., tenuto conto del comportamento colposo del minore nonché del Persona_1
comportamento tenuto dai sig.ri e nella loro qualità di esercenti la Per_1 Pt_1
responsabilità genitoriale, che hanno concorso in modo prevalente a cagionare il danno, e per l'effetto condannare i convenuti al pagamento in favore del danneggiato,
Pag. 2 di 25 della somma ritenuta di giustizia considerando la particolare gravità della colpa di parte attrice;
2) in ipotesi di condanna dei convenuti, dichiarare la società di
[...]
obbligata a manlevare i sig.ri e , nei limiti del Controparte_3 CP_1 CP_2
massimale pattuito, di quanto saranno tenuti a pagare agli attori e per l'effetto condannare, sempre nei limiti del suddetto massimale, la predetta Compagnia assicurativa al pagamento di tal somma a favore di parte attrice;
3) in via istruttoria, si chiede, per quanto occorrer possa in caso di responsabilità del convenuto, disporsi apposita CTU medico legale per accertare la natura ed entità dei danni effettivamente subiti dal danneggiato. Con vittoria di spese e competenze del giudizio comprensive anche del rimborso spese generali 15%, e tenuto conto del comportamento processuale degli attori”).
Per la convenuta come da comparsa di costituzione e risposta (cfr. “Voglia CP_3
il Tribunale di Firenze Ecc.mo, contrariis reiectis, IN TESI Rigettare la domanda degli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto, comunque non provata. Spese ex art. 91 cpc.; IN IPOTESI nel solo caso di rigetto della domanda in tesi e senza che ciò valga accettazione del contraddittorio nel merito della controversia ove ritenuta provata la domanda e la sussistenza di un qualsivoglia onere risarcitorio in capo ai convenuti;
accertare la reale entità delle lesioni subite da a mezzo di CTU medico Persona_1
legale e la conseguente entità del risarcimento;
accertate e dichiarate la concorrente responsabilità delle parti attrici nella determinazione dell'evento di danno;
determinare
l'entità della obbligazione risarcitoria facente capo ai convenuti;
compensare integralmente o parzialmente le spese legali fra attori e convenuti, stante la concorrente responsabilità e la sproporzionatezza fra la domanda azionata e l'accertato”.
In fatto ed in diritto
In fatto
I sigg.ri e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul Parte_1 Parte_2
minore , hanno convenuto avanti al Tribunale di Firenze i sigg.ri Persona_1 [...]
, e per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di €
Pag. 3 di 25 23.004,84 per il sinistro avvenuto in data 30 agosto 2020, alle ore 20.15 circa, nella frazione di Antella in cui era coinvolto il loro figlio.
I sigg.ri e hanno assunto che, nelle dette circostanze di Parte_1 Parte_2
tempo e di luogo, il loro figlio minore , nel riattraversare sulle strisce Persona_1
pedonali la Via di Montisoni per tornare nella piazza Piazza Ubaldino Peruzzi (che confina con la stessa) dopo aver recuperato un pallone, veniva investito dall'auto Fiat
Panda targata DT865ND di proprietà di condotta da Controparte_2 [...]
ed assicurata con polizza n. , che percorreva la Controparte_1 CP_5 P.IVA_1
Via Montisoni con direzione Firenze
E stato assunto come, a seguito dell'urto, il minore sarebbe stato scaraventato a terra sulla corsia di marcia opposta, lungo la siepe che costeggia la Piazza Peruzzi, e avrebbe subito gravi lesioni di cui domanda il risarcimento.
Si sono costituiti i sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2
contestando le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto e chiedendo, in ipotesi, di ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c., tenuto conto del comportamento colposo del minore e dei suoi genitori. I convenuti hanno Persona_1
altresì chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, , per essere da questa manlevata in ipotesi di Controparte_3
condanna, nei limiti del massimale pattuito.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la Controparte_3
istando per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in
[...]
diritto e non provata;
in ipotesi, ha chiesto di accertate e dichiarate la concorrente responsabilità delle parti attrici nella determinazione dell'evento di danno, nonché compensare integralmente o parzialmente le spese legali fra attori e convenuti.
Concesse alle parti i termini per memorie autorizzate ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante esperimento dell'interrogatorio formale degli attori, Pt_1
e per come richiesto dalla convenuta nella seconda
[...] Parte_2 CP_5
memoria istruttoria, della prova testimoniale richiesta dalle parti, della controprova
Pag. 4 di 25 richiesta da parte attrice ed infine mediante espletamento della CTU medico – legale sulla persona del minore . Persona_1
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 6 novembre
2024.
In diritto
La disciplina della fattispecie è data dall'art. 2054 co. 1 c.c. che così dispone: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto
a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Laddove il danneggiato non sia un veicolo ma un pedone, ai fini dell'accertamento della responsabilità la norma sopra richiamata deve leggersi in uno all'art. 191 del c.d.s., 1° comma, che delinea in generale il comportamento del conducente nei confronti dei pedoni qualora il traffico non sia regolato da agenti o semafori (“1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. […]”) ed anche all'art. 190 del c.d.s. che prescrive gli obblighi di comportamento dei pedoni (in particolare il co. 5 che stabilisce che “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”).
Dall'esame della disposizione sopra indicata, si evince che la medesima “pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore” (Cass. civ. Sez. III, Ord. 25.01.2024, n. 2433) e correlativamente stabilisce una “presunzione del 100 % di colpa in capo al conducente del veicolo” (Cass. civ. Sez.
III Ord. 13.07.2023, n. 20137).
Tale presunzione di responsabilità esclusiva, prevista “iuris tantum”,“… non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione,
l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va
Pag. 5 di 25 apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,” (Cass. civ. Sez. III Ord. 17.01.2020, n. 842).
Tuttavia “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità” in quanto affinchè la responsabilità del conducente sia esclusa, “…(è) pur sempre necessario che
l'investitore dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” e che “… risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire
l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti […]”
(Cass. civ. Sez. III, sent. 04.04.2017, n. 8663; Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord. 22.02.2017, n.
4551).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, “L'anomalia della condotta del pedone che … consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista … dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (Cass. civ. Sez. III, sent. 18.11.2014, n. 24472).
Nemmeno la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato la strada vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, “(qualora) tale condotta anomala del pedone fosse per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile;
tale prevedibilità, in particolare, deve ritenersi di norma sussistente con riferimento alla condotta dei bambini, in quanto istintivamente imprudenti …” (Cass. civ. Sez. III sent.
12.01.2011, n. 524).
In definitiva , “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta
Pag. 6 di 25 anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. civ. Sez. III, Ord. 28.03.2022,
n. 9856).
Con riferimento a tale ultimo aspetto “…non è sufficiente che il conducente provi che
l'investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita nel centro abitato in condizioni ottimali, dovendo la stessa velocità essere costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un'eventuale situazione di pericolo (Cass. civ. Sez. III, sent. 23.02.2013, n. 3542), “dovendosi
(inoltre), dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali” (Cass. civ. Sez. III, Ord. 14.01.2025, n. 931).
Sulla scorta di tali principi si andrà ad esaminare la fattispecie in esame.
La responsabilità
Costituiscono elementi fattuali accertati perché non contestati dalle parti, le circostanze di tempo e luogo dell'evento nonchè l'identità dei soggetti coinvolti.
Di contro appaiono decisamente contestati il punto d'urto tra la vettura IA DA tg. DT865ND condotta dal sig. ed Controparte_1 Persona_2
nonché il comportamento assunto da questi ultimi.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti e dallo svolgimento del processo è risultato provato che in data 30 agosto 2020 alle ore 20:15 circa, il minore si Persona_1 trovava in Piazza Ubaldino Peruzzi, l'unica piazza di Antella, frazione di Bagno a
Ripoli, intento a giocare con un pallone insieme ad altri bambini, “(nel)la parte ad L della piazza e cioè lo spazio dinanzi ai tavoli del e del lato parcheggio” (v. Parte_3
Tes_ dep. ) e dunque “nella zona limitrofa e / o antistante alle strisce” (v. dep. teste a prova contraria sul cap. 2 e doc. 4.1 ). Tes_2 CP_1
Pag. 7 di 25 Durante il gioco il pallone sfuggiva ed usciva dalla sede della piazza, finendo sul margine destro della Via di Montisoni, la via che costeggia il lato destro della piazza in questione, guardando in direzione del Cimitero Monumentale di Antella.
Risulta, infatti, dal verbale della Polizia Municipale di Bagno a Ripoli che “…nel luogo indicato, Piazza Peruzzi civico 37, nel tratto adducente alla via Montisoni. La strada si presenta rettilinea, a doppio senso di circolazione, vi è un attraversamento pedonale, sito a mt. 12,90, ai lati è tracciata segnaletica orizzontale di margine carreggiata.
Rispetto alla direzione di marcia Cimitero Monumentale Misericordia Antella, percorsa dal veicolo A (Fiat Panda), sulla destra sono tracciati stalli di sosta paralleli, sulla sinistra vi è una area pedonale della Piazza Peruzzi. La larghezza della carreggiata è mt. 7,40 Il limite di velocità è di 50 km/h. Il tratto in questione, pur essendo denominato come Piazza Peruzzi, è una estensione rettilinea della Via Montisoni, strada che porta al cimitero di cui sopra. […]” (doc. 3, pag. 3 attori).
E stato assunto dalla difesa attorea che il minore , nell'intento di recarsi a Persona_1
recuperare il pallone, attraversava Via Montisoni dalla predetta piazza camminando sull' attraversamento pedonale posto davanti alla sede dell'Agenzia Immobiliare Il
Peruzzi. (doc. 15 attori) ma, recuperato il pallone, mentre riattraversava la Via di
Montisoni per tornare dagli amichetti in Piazza Peruzzi veniva investito dal veicolo Fiat
Panda, targato DT865ND, di proprietà della sig.ra e condotta Controparte_2
dal sig. , che percorreva la suddetta Via secondo il senso di marcia Persona_3
direzione Firenze – Cimitero Monumentale.
A causa dell'urto il minore veniva scaraventato per terra sulla corsia di marcia opposta a quella di provenienza del convenuto riportando gravi lesioni.
Le suddette circostanze trovano conferma nella documentazione medica prodotta in atti
(docc. 2 e 17 attori) nonché dalle fotografie (docc. 18 – 20 attorei).
Dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Pediatrico Meyer, dove veniva condotto in ambulanza il 30.08.2020, peraltro, risulta che all'arrivo in struttura il bambino mostrava sintomi di “Trauma Multiplo … trauma da investimento auto – pedone. In triage giunge spinalizzato con collare cervicale non adeguato, steccobenda gamba sx
Pag. 8 di 25 con evidente deformità a livello della coscia, arto accorciato, riferita extrarotazione.
[…]”.
Dalle dichiarazioni testimoniali rese alle udienze del 24 novembre 2022 e del 3 aprile
2023 è emerso che l'investimento del minore è avvenuto durante il secondo attraversamento, quello di “ritorno”, cioè dalla Via di Montisoni verso la Piazza, e quando l'attraversamento della strada era quasi terminato.
Il primo testimone di parte attrice, che la sera dell'evento si trovava Testimone_3
in prossimità dello spigolo della tenda più prospiciente alla strada dove si è verificato il sinistro, interrogata sul cap. C) attoreo, ha confermato la circostanza ivi descritta, ossia che “ … il minore … attraversava la Via di Montisoni sulle strisce pedonali, Persona_1
dirigendosi dalla Piazza Peruzzi verso l'unico marciapiedi di Via Montisoni (a destra della predetta via) e che guardava a destra e a sinistra prima di compiere
l'attraversamento”.
Interrogata sul cap. D) attoreo, ha confermato che “recuperava un pallone Persona_1 sul marciapiede di Via Montisoni …” ed ha aggiunto “ … Lui ha riattraversato accanto
/ in prossimità delle strisce ma non troppo lontano da queste”.
Che abbia (ri)attraversato passando molto prossimo al limite delle strisce pedonali Per_1
(id est lato sx rispetto al senso di attraversamento del minore), si evince anche da quanto dichiarato alla P.M. da che trovandosi di fronte all'ingresso del bar Peruzzi CP_6
(lato Via Montisoni), vedeva un bambino ( che andava a recuperare il pallone ma Per_1 dichiarava di “non aver potuto osservare direttamente l'impatto tra l'autovettura ed il bambino poiché detto punto si trovava nascosto alla (sua) vista da una siepe” .
Difatti può presumersi che se fosse passato anche al ritorno pienamente sulle Per_1 strisce (id est al centro di queste), avrebbe visto l'impatto tra il bambino e l'auto.
In risposta ai capp. E) ed F), di parte attrice la sig.ra ha dichiarato “Ricordo che Tes_3
… (l'auto) lo ha colpito quando aveva attraversato più di metà della carreggiata venendo verso la piazza”, e che “il bambino è stato sbalzato dall'auto”, “dopo essere stato sbalzato il bambino si è ritrovato … sulla schiena con il viso rivolto verso l'alto.”
Pag. 9 di 25 Sentita a prova contraria sul cap. n. 5 dei convenuti – ha ripetuto CP_1 CP_2 che “il bambino … è stato investito quando già era oltre la metà della carreggiata”.
Il secondo testimone attoreo, , che il 30.08.2020 alle ore 20:00 – Testimone_4
20:10 si trovava in Piazza Ubaldino Peruzzi in Bagno a Ripoli, frazione di Antella,
“all'altezza della fioriera posizionata vicino alle piante ad angolo della piazza. …
(con) la fioriera alle spalle e … rivolto verso il parcheggio che si vede nella foto dove le auto sono posizionate a spina di pesce”, interrogato sui capp. C) e D) attorei ha confermato che il minore si dirigeva dalla Piazza Peruzzi verso il marciapiedi dal Per_1
lato opposto di Via Montisoni attraversando la predetta Via passando sulle strisce pedonali guardando a destra ed a sinistra prima di attraversare per recuperare un pallone “ Il pallone era posizionato subito dopo le strisce lato cimitero. Ho visto il bambino andare dietro alle macchine parcheggiate”, e a prova contraria sul capitolo 3 di parte convenuta, che il pallone finiva “tra le autovetture parcheggiate davanti al civico 39, tra l'agenzia viaggi Ghan Travel e il negozio Papillon”.
Interrogato sui capp. D), E) ed F) attorei dichiarava anch'egli che “E' stato Persona_1 colpito quando era circa a metà dell'attraversamento. … (da un') auto (che) arrivava dalla parte opposta al cimitero. … Il bambino è stato colpito al lato sx e sbalzato verso la siepe che è rappresentata nelle foto rammostrate (foto 15 e 16 attoree) … il bimbo è caduto a faccia in alto disteso sulla schiena e con la testa rivolta verso il cimitero”.
Interrogato sul cap. E) attoreo precisava inoltre che “il bambino stava attraversando sulle strisce ma spostato al loro margine lato cimitero”.
La terza testimone di parte attrice, escussa all'udienza del 3 aprile 2023, che Tes_5 il 30.08.2020, si trovava in Piazza Ubaldino Peruzzi, “nella parte antistante al Bar Gallo
… in piedi … tra i tavolini e la fioriera presente lì di fronte”, ha dichiarato, a sua volta, interrogata sui capp. E) ed F), “Io ho visto il bambino andare dietro la macchina posizionata dopo le strisce pedonali appena attraversate, recuperare il pallone …
Confermo l'investimento. Preciso che il bimbo è stato colpito con la parte anteriore sx
(lato guidatore) dell'auto. Confermo che il bambino è caduto e preciso che il corpo era
Pag. 10 di 25 posizionato vicino alla parte finale delle strisce pedonali con la testa verso il lato del
Cimitero Monumentale e le gambe verso le strisce”.
La dinamica dell'evento così come finora descritta non può essere sconfessata dalle dichiarazioni del testimone di parte convenuta . Testimone_6
Il suddetto testimone, che, interrogato a prova diretta sui capp. 6 e 2 (e 3) confermava che in data 30 agosto 2020 alle ore 20:15 circa si trovasse in Piazza Peruzzi “ sul lato corto della tenda del bar Peruzzi lato parcheggio … in piedi con le spalle alla porta del bar e lo sguardo alla via Peruzzi. … (intento a guardare il) figlio giocare a pallone con altri bambini, interrogato sul cap. 3) convenuti dichiarava che “il pallone è finito sulla carreggiata andando sul lato opposto … Ricordo che il pallone era all'altezza di un centro estetico.” E successivamente in contrasto con quanto dichiarato, aggiungeva vedendo la foto n.
4.3 di parte convenuta, “Ricordo che il bambino ha attraversato, la palla era all'altezza del Ghan Travel”.
Interrogato sullo stesso capitolo dichiarava anche “Il bambino ha preso il pallone, era ancora piegato in avanti con il pallone tra le mani ed è uscito tra le due auto. … E' stato colpito quasi subito dall'auto. …Il bambino è stato sbalzato al centro della carreggiata. Non passavano auto sul momento. … E' stato colpito non appena è fuoriuscito dalle auto ed era piegato in avanti. Il corpo è caduto all'altezza della siepe del parcheggio”.
Dall'esame della deposizione nel complesso si notano, infatti, almeno due incongruenze: la prima, relativa al punto del marciapiede in cui si veniva a trovare la palla;
non può sfuggire, difatti, che inizialmente il testimone avesse detto “Ricordo che il pallone era all'altezza di un centro estetico” e che, successivamente, vedendo la foto n.
4.3 di parte convenuta, avesse precisato “Ricordo che il bambino ha attraversato, la palla era all'altezza del Ghan Travel” (l'agenzia viaggi).
La seconda, relativa alla dinamica dell'evento: a questo proposito, difatti, non si comprende, come sia stato possibile che il bambino, che come dal teste stesso riferito “
(era) stato colpito quasi subito dall'auto (dunque all'inizio dell'attraversamento di ritorno verso la Piazza), (sia) stato sbalzato al centro della carreggiata” e sia poi
Pag. 11 di 25 “caduto all'altezza della siepe del parcheggio”, che, come si nota dalle immagini prodotte (foto 1 – 3, doc. 3 attori;
doc. 16 attori;
doc. 4. 3 Orlando), si trova al lato della corsia opposta a quella da dove proveniva il convenuto (dunque a sinistra).
Con riferimento alla dinamica, si riscontra anche un'incongruenza tra le dichiarazioni rese teste alla Polizia Municipale e riportate a verbale, e le dichiarazioni rese in udienza: dal predetto documento risulta, infatti, che ai verbalizzanti il sig. avesse Testimone_6 riferito che “(il bambino) ha impegnato la carreggiata (chinato in avanti).
Contestualmente è sopraggiunta, con direzione cimitero Montisoni, una autovettura scura, modello tipo Fiat Panda o similare, ed il bambino è stato colpito dalla parte anteriore della vettura, ed è rotolato poi fino alla corsia di marcia opposta, direzione
Piazza Peruzzi”; dalle dichiarazioni rese in udienza risulta, invece, che, sbalzato al centro della carreggiata, sia poi caduto all'altezza della siepe del parcheggio.
Neanche le dichiarazioni rese dal secondo teste di parte convenuta, possono essere valorizzate al fine di escludere la responsabilità del conducente della Panda in quanto non dirimenti.
La sig.ra , difatti, interrogata sul cap. 3 guardando la foto n.
4.3. di parte CP_6 convenuta, seppur ha affermato “ il pallone è andato a finire vicino all'auto blu della foto che mi si rammostra. L'attraversamento è avvenuto più a ridosso del negozio di acconciature” allo stesso tempo ha aggiunto “… Non ho visto il bambino mentre si approcciava ad attraversare. Io ho sentito solo il botto e non ho visto però il bambino dove è caduto sulla carreggiata”.
La dinamica dell'evento così come finora descritta non può essere smentita nemmeno dalle dichiarazioni del testimone di parte convenuta la sera CP_3 Testimone_7 del 30 .08.2020 alle ore 20 circa “seduta sulle panchine all'angolo della Piazza lato via
Montisoni con il volto rivolto verso il cimitero”. La teste, difatti, dichiarava che “la palla è rotolata verso il negozio del parrucchiere della foto rammostratami (4.3 parte convenuta )” e subito precisava “Non ho visto il bimbo nel tragitto di andata CP_1 per recuperare il pallone. Io l'ho visto una volta recuperato il pallone tra le auto. …
Ho visto il bambino uscire dalle macchine per riattraversare. … Non so se corresse o
Pag. 12 di 25 me(no). Quando ho visto il bambino adagiato sulla carreggiata era spostato con il corpo verso la siepe …”.
Le dichiarazioni testimoniali soccorrono anche al fine di individuare il punto d'urto tra l'auto ed il bambino, in particolare quelle della sig.ra secondo la quale Testimone_3
“ … l'urto si è verificato all'altezza del primo albero con le fronde subito dopo le strisce ed il bambino è stato sbalzato tra le prime due macchine parcheggiate subito dopo l'albero e posizionate a spina di pesce. La testa del bambino era rivolta verso il secondo albero con le fronde. Da allora lo stato dei luoghi non mi sembra cambiato.
Così la presenza dell'albero”.
Dall'interrogatorio formale degli attori e richiesto Parte_1 Parte_2
dalla e dalle dichiarazioni dei testi e sul cap. H) della seconda CP_3 Tes_2 Tes_5
memoria di parte attrice, infatti, è emerso che il sig. , nonostante i presenti lo CP_1
invitassero a lasciare il veicolo che aveva urtato il minore nella posizione di urto fino all'arrivo delle autorità, spostava il veicolo dal luogo del sinistro.
La teste di parte convenuta interrogata sul punto, ha CP_3 Testimone_7
dichiarato di non sapere nulla.
Risulta, inoltre, dalle dichiarazioni dei testimoni (attorei) che le Autorità, pur contattate, non giungevano mai sul luogo del sinistro, pertanto, il verbale di accertamento della
Polizia Municipale di Bagno a Ripoli, che è verbale postumo, non offre chiarimenti a questo proposito tanto che si legge “Dal sopralluogo, effettuato in data 07.09.2020, non sono emerse tracce di frenata, scarrocciamento od altra natura riconducibili all'evento.
E' stata (solo) presa documentazione fotografica dello stato dei luoghi”.
Dal verbale della Polizia Municipale risulta per di più che “Sulla Piazza Peruzzi vi è una telecamera di sorveglianza, nel cui campo visivo però non è compresa l'area dell'investimento” (doc. 3 attori).
Dall'esame delle testimonianze, sia di parte attrice che di parte convenuta, è, inoltre, emerso che il sig. non ha vinto la presunzione posta a carico del Controparte_1 conducente dall'art. 2054 co. 1 c.c.
Pag. 13 di 25 All'esito della prova testimoniale è emerso che il minore ha tenuto una Persona_1
condotta nel complesso prudente tenuto conto della giovane età.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che attraversava la Via di Persona_1
Montisoni, provenendo dalla Piazza Peruzzi, camminando sulle strisce pedonali
(“Confermo. Ricordo che il bambino prima di attraversare sulle strisce ha guardato a destra ed a sinistra”, “(il bambino) ha guardato prima di attraversare sia a destra che
a sinistra e poi ha attraversato camminando” (dep. e cap. C)) e che solo Tes_3 Tes_2
nel secondo attraversamento, dalla predetta via verso la Piazza, passava, si, al di fuori delle strisce (ma “ Lui ha riattraversato accanto/in prossimità delle strisce ma non troppo lontano da queste” … “Ricordo che il bambino prima di riattraversare la strada ha riguardato a destra ed a sinistra (dep cap. D), “Preciso che il bambino stava Tes_3 attraversando sulle strisce ma spostato al loro margine lato cimitero… Il bambino anche nel riattraversare camminava. Ricordo che lui si è fermato a guardare la strada
a destra ed a sinistra prima di riattraversare anche perché stava arrivando un'auto dal lato del cimitero che lui ha fatto passare prima di attraversare” (dep. cap. D - Tes_2
E).
I suddetti testimoni, interrogati a prova contraria sui capp. 5,7 e 10, non confermavano la circostanza descritta al cap. 5 e rispettivamente dichiaravano “ … Preciso che il bambino ha guardato a destra e sinistra ed è stato investito quando già era oltre la metà della carreggiata. Adr Il bambino camminava” (dep ; “Io ho visto che Tes_3 guardava da ambo i lati” e che “l'ho visto (con il pallone) in mano”(dep ), e Tes_2 smentendo / contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto nel cap. 7 (“che CP_1 al piccolo sfuggiva il pallone dalle mani e così iniziava l'attraversamento Persona_1 della carreggiata in direzione dell'area pedonale chinato in avanti mentre sopraggiungeva l'autovettura condotta dal sig. ”), dichiaravano la prima “ … Il CP_1 bambino camminava con il pallone in mano ed era dritto”, il secondo “Il bambino camminava veloce, non correva ed era eretto” .
Il testimone , sentito a prova contraria sul cap. 4 di parte convenuta , Tes_2 CP_1 dichiarava, inoltre “Preciso che il bambino dopo aver recuperato il pallone ha atteso di poter attraversare passando da dietro l'auto parcheggiata a ridosso delle strisce e non
Pag. 14 di 25 tra le due auto come appena lettomi”, con ciò evidenziando che non Persona_1
impegnava la strada improvvisamente, da una posizione nascosta alla vista degli automobilisti in transito.
La dichiarazione resa dal testimone di parte convenuta , “Il bambino ha Testimone_6
preso il pallone, era ancora piegato in avanti con il pallone tra le mani ed è uscito tra le due auto. Non si è soffermato a guardare né a destra né a sinistra … E' stato colpito non appena è fuoriuscito dalle auto …”, non è stata confermata dalle dichiarazioni degli altri testimoni, e che non hanno assistito allo scontro. CP_6 Testimone_7
Né, francamente, è spiegabile (se non come un' “incongruenza” ) l'espressione “Il bambino ha preso il pallone, era ancora piegato in avanti con il pallone tra le mani ed
è uscito tra le due auto” dal momento che il teste stesso, interrogato sul cap. 7 della seconda memoria del convenuto , “DCV che al piccolo sfuggiva il CP_1 Persona_1 pallone dalle mani e così iniziava l'attraversamento della carreggiata in direzione dell'area pedonale chinato in avanti mentre sopraggiungeva l'autovettura condotta dal sig. ”, non confermava la circostanza descritta (contraddicendo quanto CP_1
dichiarato alla Polizia Municipale in sede di sommarie informazioni) e non si capisce per quale motivo, se non perché in ipotesi gli fosse sfuggito il pallone dalle mani dopo averlo recuperato, avrebbe potuto iniziare (e continuare) l'attraversamento Per_1
“piegato in avanti”.
Tale ultima espressione è descritta meglio dalle parole della teste “Io l'ho visto Tes_7
una volta recuperato il pallone tra le auto. Il bimbo aveva il pallone abbracciato. Era piegato. Ho visto il bambino uscire dalle macchine per riattraversare. Era leggermente piegato perché abbracciava il pallone”.
E da quelle di “Aveva la palla tra le braccia … ”. Tes_5
Ebbene affermare che il bambino avesse iniziato il secondo attraversamento diretto verso la Piazza leggermente piegato perché abbracciava il pallone è diverso dal sostenere che lo stesso avesse iniziato il secondo attraversamento chinato in avanti e avesse continuato ad attraversare così (pag. 4 comparsa di costit. ) tanto da CP_1
Pag. 15 di 25 dimezzare la sua altezza (da 120 cm a 60 cm rendendosi “invisibile a qualsiasi automobilista” (pag. 6 comparsa ). CP_1
Al contrario l'affermazione del suddetto testimone ( ), interrogato a Testimone_6 prova diretta sul cap. 3 “ … Il pallone ha urtato il muro. …” offre un elemento decisivo per valutare la condotta di guida del sig. . CP_1
Invero tale particolare converge con quanto dichiarato alla Polizia Municipale di Bagno
a Ripoli in sede di sommarie informazioni dal convenuto . CP_1
In tale circostanza quest'ultimo dichiarava, infatti, “alle ore 20:10 del 30.08.2020, domenica, in località Antella di Bagno a Ripoli percorrendo Piazza Peruzzi in direzione
Via Montisoni all'altezza del civico 37 / n alla guida del veicolo Fiat Panda targato
DT865ND … improvvisamente urtavo qualcosa di non individuabile dall'altezza guida sul lato destro …” per poi contraddirsi immediatamente dopo affermando “Quando ho visto sobbalzare un pallone e immediatamente un bambino che si accasciava alla sinistra dell'auto sull'asfalto, dopo averlo attraversato a capo chino nel raccogliere la palla rimbalzata al muro alla destra dell'auto da me condotta …”.
Tale circostanza è decisiva dal momento che non vi è dubbio che un pallone che rimbalza contro un muro dovrebbe fare immediatamente intuire a qualunque automobilista (anche al sig. ) la presenza di bambini nei paraggi e CP_1
conseguentemente fare scattare nello stesso un atteggiamento di maggiore prudenza.
La negligenza nella condotta di guida si evince ancor di più dalla frase “ … si accasciava alla sinistra dell'auto sull'asfalto dopo averlo attraversato a capo chino
…”.
Tali parole rivelano che il convenuto vedeva il bambino raccogliere il pallone, Per_1 riaffacciarsi sulla strada “a capo chino” (ossia leggermente piegato in avanti nell'abbracciare il pallone (v. supra), iniziare il secondo attraversamento dalla Via
Montisoni verso la Piazza (fuori dalle strisce ma di poco e comunque non da una posizione “nascosta” (v. dep. a prova contraria cap. 4) e riattraversare la Tes_2
strada.
Pag. 16 di 25 L'esito della prova testimoniale non lascia dubbi: nessun teste ha dichiarato che durante il primo attraversamento, sulle strisce, il bambino avesse attraversato la strada “a capo chino”.
Tale espressione è, inoltre, stata sempre ricollegata al minore con il pallone tra le braccia.
L'utilizzo fatto in tale dichiarazione dal sig. dell'espressione “a capo chino”, CP_1 del verbo al passato “averlo attraversato” e il collegamento dello stesso al verbo “si accasciava” mediante l'avverbio “dopo”, lascia intendere che egli avesse visto il bambino compiere (tutto) l'attraversamento di ritorno verso la Piazza Peruzzi.
Ne consegue che o il sig. non ha visto il bambino davanti a lui, e non ha preso CP_1
precauzioni, o ha visto tutto quello che lo stesso faceva (come appare quasi certo) e ha detto il falso.
Dalle suddette dichiarazioni riportate a verbale, si evince, quindi, che il sig. , CP_1
nonostante avesse visto una palla rimbalzare contro il muro alla destra della corsia da lui percorsa e nonostante avesse intravisto il bambino con il pallone tra le braccia che stava per attraversare la strada, poco fuori dalle strisce pedonali, non ha adottato alcuna precauzione e non ha nemmeno rallentato, tant'è che “improvvisamente” si è imbattuto nel bambino.
Il convenuto, non avendo adottato alcuna precauzione, non ha fatto in modo di evitare l'evento.
In definitiva, nel caso oggetto di questo giudizio deve concludersi che la velocità con cui il convenuto conduceva l'automobile, pur definita dai testimoni “bassa”,
“moderata”, molto probabilmente era eccessiva potendo egli rendersi conto (e dovendo sapere, abitando lì in paese (doc. 12 attori), come confermato dai testimoni attorei che la piazza in quella domenica sera, d'estate, era piena di persone, adulti, bambini ed anziani (“La piazza era piena di gente … C'era anche gente sotto gli alberi vicino alla fioriera … in quanto lì ci sono delle panchine” (v. dep. )). Tes_2
Tale condotta è certamente censurabile alla luce della giurisprudenza di legittimità.
Pag. 17 di 25 La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato
l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo” (Cass. civ. Sez. III, sent.
05.03.2013, n. 5399).
Risulta del tutto inconferente ai fini dell'accertamento della responsabilità che il bambino stesse giocando a pallone in una piazza ove tale gioco era vietato: il pallone, difatti, ha assunto una mera occasione dell'evento in cui è stato coinvolto il bambino e non consente di escludere la colpa dell'automobilista.
Accertata l'esclusiva responsabilità del conducente della Panda e non potendosi muovere alcun rimprovero al pedone e, tantomeno, ai genitori di questo, si deve provvedere alla quantificazione dei danni lamentati.
Il danno
Soccorre per quanto attiene all'individuazione e quantificazione dei danni subiti dal minore la relazione depositata dal consulente dell'Ufficio nominato per gli Persona_1
accertamenti medico – legali, Prof. il quale, nella specie, ha Persona_4 accertato che “Il nesso di causalità tra l'evento traumatico e l'invalidità, sia a carattere temporaneo che permanente, è diretto ed univoco, essendone soddisfatti appieno i criteri cronologico, topografico e della forza efficiente nella storia naturale della lesività in questa particolare fattispecie” ed ha precisato che il minore “in Persona_1
conseguenza di incidente stradale occorsoGli in data 30.08.2020, ebbe a riportare un trauma contusivo dell'arto inferiore sinistro. A seguito degli accertamenti effettuati fu posta diagnosi di frattura femore sinistro e fu disposto il ricovero presso il reparto di
Pag. 18 di 25 chirurgia di AOUM dove fu sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione incruenta e sintesi percutanea endomidollare con TEN, e fu confezionato apparecchio gessato pelvi-podalico, con dimissione in data 02.09.2020. Nuovo ricovero dal 05.10.2020 al
06.10.2020 fu eseguito per intervento chirurgico di accorciamento dei TEN che si erano mobilizzati. Dopo la guarigione radiografica e clinica, il giovane fu poi sottoposto Per_1
a ulteriore intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi stessi, con nuovo ricovero in data 02.02.2022” (pag. 7 rel. CTU).
Secondo il Consulente Tecnico quindi l'inabilità temporanea causata dalla lesione all'integrità psicofisica è da quantificare in “ complessivi 160 (centosessanta) gg, di cui
40 (quaranta) gg sono da valutare in IT al 100%, 40 (quaranta) gg in IT al 75%, 40
(quaranta) gg in IT al 50% ed i restanti 40 (quaranta) gg in IT al 25%”; il Consulente ha, inoltre, ritenuto che da tali lesioni è derivata “una IP nella misura del 7 % (sette per cento) in RC” (pagg. 7 e 8 rel. CTU).
Scrive, inoltre, il Consulente Tecnico che “L'esame obiettivo evidenzia, a carico dell'arto inferiore sinistro: ipometria di 0.5 cm da spina iliaca anteriore superiore al malleolo mediale;
cicatrici chirurgiche su coscia distale, una mediale di 3 x 1 cm e una laterale di 4 x 2 cm, entrambe slargate, normotrofiche normocromiche;
ipocirconferenza di 1 cm al terzo medio di coscia;
instabilità posturale al carico monopodalico a sinistra, lieve dolorabilità alla palpazione al terzo medio di coscia, ipoestesie sulla cicatrici chirurgiche” (pag. 6);
ed inoltre, che “Attualmente il DO, destrimane, lamenta: dolore con limitazione funzionale sia nello svolgimento dell'attività ludico-motoria e sportiva (tennis) che nella deambulazione.” (pag. 6).
Ed ancora “Allo stato attuale vi sono postumi a carattere permanente a carico dell'arto inferiore sinistro e in particolar modo della coscia sinistra, identificati in esiti anatomici e algodisfunzionali di frattura diafisaria di femore guarita con lieve accorciamento e ipotonotrofia muscolare di coscia” (pag. 7).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta,
Pag. 19 di 25 corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non sono state fatte oggetto di osservazioni né dalla Dr.ssa , consulente di parte attrice, né dalla Dr.ssa Per_5
consulente della convenuta e, pertanto, devono essere Persona_6 CP_3 senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale riportato dal minore . Persona_1
Liquidazione del danno biologico
Per la liquidazione di siffatto danno questo giudice farà ricorso alle tabelle di liquidazione previste in caso di micropermanenti (Tabella di cui all'art. 139 del Dlgs
209 / 2005), trattandosi dell'unica normativa cogente nella subiecta materia
(investimento pedone).
Tenuto conto dell'accertata invalidità, dell'età al momento del fatto (anni 9), dell'entità delle lesioni patite, dell'accertata invalidità temporanea (per la cui stima si rinvia direttamente a quanto sopra riportato), attesa l'entità del pregiudizio accertato (7%), delle tabelle periodicamente aggiornate (da ultimo nel 2023 – 2024) per le cc.dd. micropermanenti nel sistema introdotto dal decreto legislativo 7/9/2005 n. 209 (art. 139, commi 1 e 3), il calcolo risulta il seguente:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 9 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Pag. 20 di 25 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 12.599,09
Invalidità temporanea totale € 2.209,60
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.104,80
Invalidità temporanea parziale al 25% € 552,40
Totale danno biologico temporaneo € 5.524,00
Danno morale (20%) € 3.624,62
TOTALE GENERALE: € 21.747,71
La Cassazione a Sez. Unite con la nota sentenza n. 26972 / 2008 ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non comporta il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo la Suprema Corte, quindi, è compito del giudice verificare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative
Pag. 21 di 25 subite dalla persona. Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Orbene, le tabelle previste dal Codice delle assicurazioni per le lesioni micro permanenti non riconoscono alcun valore al danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima, profilo che, invece, rappresenta una componente indefettibile del procedimento risarcitorio indicato dalle Sezioni Unite. In ordine al danno per la sofferenza patita, si osserva che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ne consegue che anche nell'ipotesi di lesioni micro permanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., con l'onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/ turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni
(cfr. Cass. 2016, 1339).
Sulla scorta di tali premesse, nel caso de quo il danno morale inteso come sofferenza può considerarsi allegato in termini presuntivi sulla base del decorso clinico delle lesioni patite dal minore. Dalla documentazione prodotta in atti (docc. 2 e 17 attori), dall'entità dell'invalidità temporanea, della durata ritenuta dal Consulente Tecnico pari a complessivi 160 (centosessanta) giorni, 40 dei quali di invalidità totale, si può intuire la sofferenza / il disagio di un bambino di 9 anni costretto a mantenere un'ingessatura pelvipodalica per un mese e successivamente, in data 05.10.2020, come rammentato anche dal CTU, “sottoposto ad intervento chirurgico di revisione mezzi di sintesi;
(a seguito di visita di controllo del) 06.10.2020 fu dimesso con prescrizione di deambulazione con carico sfiorante con l'ausilio di 2 stampelle e con prognosi di 20
Pag. 22 di 25 gg; in data 07.10.2020 (gli) venne prescritta fisiokinesiterapia (FKT); in data
29.10.2020 … fu sottoposto a visita di controllo ortopedica dove vennero prescritti ulteriore FKT, deambulazione con l'utilizzo di una stampella contro laterale per 7 gg e poi deambulazione libera e venne assegnata prognosi di ulteriori 20 gg […]; In data
01.02.2022 il DO fu ricoverato presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia
Pediatrica di AOUM e venne sottoposto ad intervento chirurgico di “esiti di osteosintesi femore sinistro – rimozione chiodi endomidollari” così descritto “[..]
Attraverso le pregresse cicatrici [..] si repertano, si isolano e si asportano i 2 chiodi
TEN”. Date le condizioni cliniche ritenute buone dai Sanitari, nello stesso giorno il piccolo venne dimesso da tale ospedale, con diagnosi di “postumi di frattura Per_1 femore sinistro”, con prescrizione di terapia medica antidolorifica al bisogno, arto inferiore in scarico per 2 gg con mobilizzazioni attive e passive del ginocchio e dell'anca sinistra poi deambulazione con carico progressivo secondo quanto tollerato con uso di 2 bastoni fino al raggiungimento del carico totale, con istruzioni per le medicazioni domiciliari delle ferite chirurgiche, con programma per il successivo controllo clinico e medicazione a 16 gg e con prognosi di 30 gg.” (pag. 5).
Tali disagi, con le correlative ripercussioni sulla vita quotidiana, hanno sicuramente inciso sullo stato d'animo di in rapporto di causa effetto con il sinistro. Persona_1
Ciò consente di riconoscere il danno morale nella misura del 20 %.
Di contro non può essere riconosciuto il risarcimento dei danni per disturbo da stress post- traumatico.
Esso non è mai stato oggetto di espressa domanda e, in relazione a ciò, il Prof. scrive “La madre sottolinea come il figlio sia stato in psicoterapia per Per_4 Per_1 circa un anno, e sia stata posta diagnosi di disturbo da stress post-traumatico” ma non
è stata prodotta in atti alcuna documentazione medica a riguardo.
Devono poi essere riconosciuti a titolo di danno patrimoniale € 958,25 per spese mediche ritenute congrue dal CTU.
Il totale complessivo risulterà, quindi, pari ad € 22.705,96.
Pag. 23 di 25 Dagli atti di causa non risulta avvenuta alcuna corresponsione di acconti a favore degli attori da parte della Compagnia convenuta.
Sull'importo sopra indicato, trattandosi di debito di valore calcolato all'attualità, spetteranno di conseguenza gli interessi compensativi al tasso legale sul predetto importo devalutato alla data del sinistro e rivalutato annualmente fino alla data della sentenza secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata ex art. 1282 c.c.
La manleva
L'esito del giudizio con l'accoglimento della domanda di parte attrice comporta la condanna dei convenuti al pagamento del risarcimento del danno così come sopra quantificato. Tale condanna determina il sorgere dell'obbligo di manleva da parte della convenuta nei confronti dei sig.ri e da tutte le spese che CP_3 CP_1 CP_2
essi saranno tenuti a corrispondere a favore degli attori in forza della presente sentenza.
L'operatività della polizza (1/39196/30/171109930), difatti, non è stata mai contestata.
Le spese di lite
Quanto al regolamento delle spese di lite, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle stesse segue la soccombenza integrale che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento di tali spese (art. 91 c.p.c.) mentre in ipotesi di soccombenza reciproca (art. 92 c.p.c., comma 2) è possibile compensazione totale o parziale (vedi in tal ultimo senso ex multis Cass. civile sez. VI, 16/07/2019 che richiama Cass. 22381/2009; Cass. 21684/2013; Cass.
21069/2016; Cass. 3438/2016; Cass. 20888/2018; Cass. 7326/2019).
Nel presente giudizio l'accoglimento della domanda attorea, comporta l'operatività della prima regola.
Si dispone, di conseguenza, la condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento a favore degli attori delle spese legali, oltre spese generali, iva, cpa e delle spese vive per come liquidate secondo i parametri del DM 55 / 2014 nei valori medi dello scaglione di riferimento in considerazione del quantum riconosciuto.
Pag. 24 di 25 Di contro, si ritiene di compensare le spese di lite tra i convenuti e la Compagnia
Assicurativa per non essere mai stata contestata l'operatività della polizza.
Le spese di CTU sono poste per l'intero a carico solidale dei convenuti per come liquidate con decreto del 25 marzo 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta l'esclusiva responsabilità dei signori e Controparte_1
in qualità di conducente e proprietaria del veicolo investitore Controparte_2
Fiat Panda targato DT865ND nel sinistro per cui è causa;
2) condanna in via solidale tra loro i convenuti e Controparte_1
a corrispondere ai sig.ri e quali Controparte_2 Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore a titolo di danni Persona_1 non patrimoniali e patrimoniali, la somma di € 22.705,96 oltre interessi come in motivazione;
3) liquida le spese di lite in € 5.077,00 oltre spese generali, iva, cpa e spese vive documentate anche di Ctp e le pone a carico solidale dei convenuti in favore degli attori e Parte_1 Parte_2
4) pone interamente a carico dei convenuti in via solidale le spese di CTU;
5) accoglie la domanda di manleva dei convenuti e Controparte_1
e per l'effetto condanna la convenuta Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne i suddetti
[...]
convenuti di tutte le somme che essi saranno tenuti a corrispondere a favore degli attori in forza della presente sentenza.
6) compensa le spese di lite tra i convenuti e la compagnia assicurativa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Così deciso in Firenze, lì 23 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
Pag. 25 di 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Micaela Picone ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10124/2021 promossa da:
e quali genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_2 genitoriale sul minore , con l'Avv. Milvia Falatti e con l'Avv. Benedetta Persona_1
Bianchi
Attori
contro e , con Controparte_1 Controparte_2
l'Avv. Prof. Gian Luca Conti e con l'Avv. Lorenzo Corsi
Convenuti
nonché contro in persona del suo legale rappresentante pro – Controparte_3 tempore procuratore speciale ad con l'Avv. Federico Controparte_4
Volpicella
Convenuta
Oggetto: responsabilità extracontrattuale – lesioni personali
Conclusioni: Per gli attori: come da foglio di precisazione delle conclusioni (del 4 novembre 2024)
(cfr. “Voglia l' Ecc.mo Tribunale di Firenze, in tesi, accertati i fatti di cui all'atto di citazione ed alla successiva memoria ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c. , come risultanti dall'istruttoria espletata (prova per interpello, prova per testi e C.T.U.) accertata, per
l'effetto, la totale responsabilità in capo a in ordine al Controparte_1
sinistro per cui è causa, condannare il medesimo , quale Controparte_1
conducente dell'autovettura investitrice, nonché , quale Controparte_2
proprietaria dell'autovettura investitrice e la Compagnia Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore quale compagnia assicuratrice
[...]
dell'autovettura investitrice, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di €. 37.035,25 in favore degli attori, quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , ovvero della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Persona_1 giustizia all'esito del presente giudizio, oltre a spese di C.T.U per €. 699,99 e spese di
C.T.P. per €. 427,00 come risulta dagli allegati documenti (Docc. 22-23-24) In ipotesi, ove il Tribunale accerti un concorso di colpa del minore nella causazione Persona_1
dell'evento dannoso per cui è causa, condannare , quale Controparte_1
conducente dell'autovettura investitrice, nonché , quale Controparte_2
proprietaria dell'autovettura investitrice e la Compagnia Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia assicuratrice
[...]
dell'autovettura investitrice, in solido tra loro, al pagamento in favore degli attori quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore , della somma ritenuta di Persona_1
giustizia. In ogni caso, con vittoria di competenze legali e spese vive, rimborso dei costi del C.T.U. e del C.T.P., come da allegata documentazione”)
Per i convenuti: come da comparsa di costituzione e risposta (cfr. “Voglia l'Ecc.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis: 1) nel merito: in tesi, rigettare le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto e, in ipotesi, ridurre il risarcimento ex art.
1227 c.c., tenuto conto del comportamento colposo del minore nonché del Persona_1
comportamento tenuto dai sig.ri e nella loro qualità di esercenti la Per_1 Pt_1
responsabilità genitoriale, che hanno concorso in modo prevalente a cagionare il danno, e per l'effetto condannare i convenuti al pagamento in favore del danneggiato,
Pag. 2 di 25 della somma ritenuta di giustizia considerando la particolare gravità della colpa di parte attrice;
2) in ipotesi di condanna dei convenuti, dichiarare la società di
[...]
obbligata a manlevare i sig.ri e , nei limiti del Controparte_3 CP_1 CP_2
massimale pattuito, di quanto saranno tenuti a pagare agli attori e per l'effetto condannare, sempre nei limiti del suddetto massimale, la predetta Compagnia assicurativa al pagamento di tal somma a favore di parte attrice;
3) in via istruttoria, si chiede, per quanto occorrer possa in caso di responsabilità del convenuto, disporsi apposita CTU medico legale per accertare la natura ed entità dei danni effettivamente subiti dal danneggiato. Con vittoria di spese e competenze del giudizio comprensive anche del rimborso spese generali 15%, e tenuto conto del comportamento processuale degli attori”).
Per la convenuta come da comparsa di costituzione e risposta (cfr. “Voglia CP_3
il Tribunale di Firenze Ecc.mo, contrariis reiectis, IN TESI Rigettare la domanda degli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto, comunque non provata. Spese ex art. 91 cpc.; IN IPOTESI nel solo caso di rigetto della domanda in tesi e senza che ciò valga accettazione del contraddittorio nel merito della controversia ove ritenuta provata la domanda e la sussistenza di un qualsivoglia onere risarcitorio in capo ai convenuti;
accertare la reale entità delle lesioni subite da a mezzo di CTU medico Persona_1
legale e la conseguente entità del risarcimento;
accertate e dichiarate la concorrente responsabilità delle parti attrici nella determinazione dell'evento di danno;
determinare
l'entità della obbligazione risarcitoria facente capo ai convenuti;
compensare integralmente o parzialmente le spese legali fra attori e convenuti, stante la concorrente responsabilità e la sproporzionatezza fra la domanda azionata e l'accertato”.
In fatto ed in diritto
In fatto
I sigg.ri e quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul Parte_1 Parte_2
minore , hanno convenuto avanti al Tribunale di Firenze i sigg.ri Persona_1 [...]
, e per Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di €
Pag. 3 di 25 23.004,84 per il sinistro avvenuto in data 30 agosto 2020, alle ore 20.15 circa, nella frazione di Antella in cui era coinvolto il loro figlio.
I sigg.ri e hanno assunto che, nelle dette circostanze di Parte_1 Parte_2
tempo e di luogo, il loro figlio minore , nel riattraversare sulle strisce Persona_1
pedonali la Via di Montisoni per tornare nella piazza Piazza Ubaldino Peruzzi (che confina con la stessa) dopo aver recuperato un pallone, veniva investito dall'auto Fiat
Panda targata DT865ND di proprietà di condotta da Controparte_2 [...]
ed assicurata con polizza n. , che percorreva la Controparte_1 CP_5 P.IVA_1
Via Montisoni con direzione Firenze
E stato assunto come, a seguito dell'urto, il minore sarebbe stato scaraventato a terra sulla corsia di marcia opposta, lungo la siepe che costeggia la Piazza Peruzzi, e avrebbe subito gravi lesioni di cui domanda il risarcimento.
Si sono costituiti i sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2
contestando le domande attoree in quanto infondate sia in fatto che in diritto e chiedendo, in ipotesi, di ridurre il risarcimento ex art. 1227 c.c., tenuto conto del comportamento colposo del minore e dei suoi genitori. I convenuti hanno Persona_1
altresì chiesto di essere autorizzati alla chiamata in causa della propria compagnia assicurativa, , per essere da questa manlevata in ipotesi di Controparte_3
condanna, nei limiti del massimale pattuito.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio la Controparte_3
istando per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in
[...]
diritto e non provata;
in ipotesi, ha chiesto di accertate e dichiarate la concorrente responsabilità delle parti attrici nella determinazione dell'evento di danno, nonché compensare integralmente o parzialmente le spese legali fra attori e convenuti.
Concesse alle parti i termini per memorie autorizzate ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante esperimento dell'interrogatorio formale degli attori, Pt_1
e per come richiesto dalla convenuta nella seconda
[...] Parte_2 CP_5
memoria istruttoria, della prova testimoniale richiesta dalle parti, della controprova
Pag. 4 di 25 richiesta da parte attrice ed infine mediante espletamento della CTU medico – legale sulla persona del minore . Persona_1
La causa viene decisa sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 6 novembre
2024.
In diritto
La disciplina della fattispecie è data dall'art. 2054 co. 1 c.c. che così dispone: “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto
a persone o a cose dalla circolazione del veicolo se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
Laddove il danneggiato non sia un veicolo ma un pedone, ai fini dell'accertamento della responsabilità la norma sopra richiamata deve leggersi in uno all'art. 191 del c.d.s., 1° comma, che delinea in generale il comportamento del conducente nei confronti dei pedoni qualora il traffico non sia regolato da agenti o semafori (“1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. […]”) ed anche all'art. 190 del c.d.s. che prescrive gli obblighi di comportamento dei pedoni (in particolare il co. 5 che stabilisce che “I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti”).
Dall'esame della disposizione sopra indicata, si evince che la medesima “pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore” (Cass. civ. Sez. III, Ord. 25.01.2024, n. 2433) e correlativamente stabilisce una “presunzione del 100 % di colpa in capo al conducente del veicolo” (Cass. civ. Sez.
III Ord. 13.07.2023, n. 20137).
Tale presunzione di responsabilità esclusiva, prevista “iuris tantum”,“… non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione,
l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va
Pag. 5 di 25 apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.,” (Cass. civ. Sez. III Ord. 17.01.2020, n. 842).
Tuttavia “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità” in quanto affinchè la responsabilità del conducente sia esclusa, “…(è) pur sempre necessario che
l'investitore dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” e che “… risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire
l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti […]”
(Cass. civ. Sez. III, sent. 04.04.2017, n. 8663; Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord. 22.02.2017, n.
4551).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, inoltre, “L'anomalia della condotta del pedone che … consente di ritenere superata la presunzione di responsabilità esclusiva del conducente prevista … dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., non coincide con la mera inosservanza dell'obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito, ma esige la dimostrazione che egli, violando le regole del codice della strada, si sia portato imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo investitore” (Cass. civ. Sez. III, sent. 18.11.2014, n. 24472).
Nemmeno la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato la strada vale ad escludere la responsabilità dell'automobilista, “(qualora) tale condotta anomala del pedone fosse per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile;
tale prevedibilità, in particolare, deve ritenersi di norma sussistente con riferimento alla condotta dei bambini, in quanto istintivamente imprudenti …” (Cass. civ. Sez. III sent.
12.01.2011, n. 524).
In definitiva , “In caso di investimento pedonale, il conducente del veicolo investitore può vincere la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento; a tal fine, non è sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che si dia prova non solo che il predetto abbia tenuto una condotta
Pag. 6 di 25 anormale e ragionevolmente non prevedibile, ma anche che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, pure sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” (Cass. civ. Sez. III, Ord. 28.03.2022,
n. 9856).
Con riferimento a tale ultimo aspetto “…non è sufficiente che il conducente provi che
l'investimento del pedone sia avvenuto mentre il veicolo procedeva alla velocità consentita nel centro abitato in condizioni ottimali, dovendo la stessa velocità essere costantemente adeguata alle circostanze del caso concreto, onde prevenire un'eventuale situazione di pericolo (Cass. civ. Sez. III, sent. 23.02.2013, n. 3542), “dovendosi
(inoltre), dimostrare che essa era adeguata alle circostanze di tempo e di luogo in essere al momento del sinistro, ex art. 141 c.d.s., posto che l'ente proprietario della strada regola la velocità stabilendo il massimo consentito in relazione a condizioni ottimali” (Cass. civ. Sez. III, Ord. 14.01.2025, n. 931).
Sulla scorta di tali principi si andrà ad esaminare la fattispecie in esame.
La responsabilità
Costituiscono elementi fattuali accertati perché non contestati dalle parti, le circostanze di tempo e luogo dell'evento nonchè l'identità dei soggetti coinvolti.
Di contro appaiono decisamente contestati il punto d'urto tra la vettura IA DA tg. DT865ND condotta dal sig. ed Controparte_1 Persona_2
nonché il comportamento assunto da questi ultimi.
Dall'esame della documentazione prodotta in atti e dallo svolgimento del processo è risultato provato che in data 30 agosto 2020 alle ore 20:15 circa, il minore si Persona_1 trovava in Piazza Ubaldino Peruzzi, l'unica piazza di Antella, frazione di Bagno a
Ripoli, intento a giocare con un pallone insieme ad altri bambini, “(nel)la parte ad L della piazza e cioè lo spazio dinanzi ai tavoli del e del lato parcheggio” (v. Parte_3
Tes_ dep. ) e dunque “nella zona limitrofa e / o antistante alle strisce” (v. dep. teste a prova contraria sul cap. 2 e doc. 4.1 ). Tes_2 CP_1
Pag. 7 di 25 Durante il gioco il pallone sfuggiva ed usciva dalla sede della piazza, finendo sul margine destro della Via di Montisoni, la via che costeggia il lato destro della piazza in questione, guardando in direzione del Cimitero Monumentale di Antella.
Risulta, infatti, dal verbale della Polizia Municipale di Bagno a Ripoli che “…nel luogo indicato, Piazza Peruzzi civico 37, nel tratto adducente alla via Montisoni. La strada si presenta rettilinea, a doppio senso di circolazione, vi è un attraversamento pedonale, sito a mt. 12,90, ai lati è tracciata segnaletica orizzontale di margine carreggiata.
Rispetto alla direzione di marcia Cimitero Monumentale Misericordia Antella, percorsa dal veicolo A (Fiat Panda), sulla destra sono tracciati stalli di sosta paralleli, sulla sinistra vi è una area pedonale della Piazza Peruzzi. La larghezza della carreggiata è mt. 7,40 Il limite di velocità è di 50 km/h. Il tratto in questione, pur essendo denominato come Piazza Peruzzi, è una estensione rettilinea della Via Montisoni, strada che porta al cimitero di cui sopra. […]” (doc. 3, pag. 3 attori).
E stato assunto dalla difesa attorea che il minore , nell'intento di recarsi a Persona_1
recuperare il pallone, attraversava Via Montisoni dalla predetta piazza camminando sull' attraversamento pedonale posto davanti alla sede dell'Agenzia Immobiliare Il
Peruzzi. (doc. 15 attori) ma, recuperato il pallone, mentre riattraversava la Via di
Montisoni per tornare dagli amichetti in Piazza Peruzzi veniva investito dal veicolo Fiat
Panda, targato DT865ND, di proprietà della sig.ra e condotta Controparte_2
dal sig. , che percorreva la suddetta Via secondo il senso di marcia Persona_3
direzione Firenze – Cimitero Monumentale.
A causa dell'urto il minore veniva scaraventato per terra sulla corsia di marcia opposta a quella di provenienza del convenuto riportando gravi lesioni.
Le suddette circostanze trovano conferma nella documentazione medica prodotta in atti
(docc. 2 e 17 attori) nonché dalle fotografie (docc. 18 – 20 attorei).
Dal referto del Pronto Soccorso dell'Ospedale Pediatrico Meyer, dove veniva condotto in ambulanza il 30.08.2020, peraltro, risulta che all'arrivo in struttura il bambino mostrava sintomi di “Trauma Multiplo … trauma da investimento auto – pedone. In triage giunge spinalizzato con collare cervicale non adeguato, steccobenda gamba sx
Pag. 8 di 25 con evidente deformità a livello della coscia, arto accorciato, riferita extrarotazione.
[…]”.
Dalle dichiarazioni testimoniali rese alle udienze del 24 novembre 2022 e del 3 aprile
2023 è emerso che l'investimento del minore è avvenuto durante il secondo attraversamento, quello di “ritorno”, cioè dalla Via di Montisoni verso la Piazza, e quando l'attraversamento della strada era quasi terminato.
Il primo testimone di parte attrice, che la sera dell'evento si trovava Testimone_3
in prossimità dello spigolo della tenda più prospiciente alla strada dove si è verificato il sinistro, interrogata sul cap. C) attoreo, ha confermato la circostanza ivi descritta, ossia che “ … il minore … attraversava la Via di Montisoni sulle strisce pedonali, Persona_1
dirigendosi dalla Piazza Peruzzi verso l'unico marciapiedi di Via Montisoni (a destra della predetta via) e che guardava a destra e a sinistra prima di compiere
l'attraversamento”.
Interrogata sul cap. D) attoreo, ha confermato che “recuperava un pallone Persona_1 sul marciapiede di Via Montisoni …” ed ha aggiunto “ … Lui ha riattraversato accanto
/ in prossimità delle strisce ma non troppo lontano da queste”.
Che abbia (ri)attraversato passando molto prossimo al limite delle strisce pedonali Per_1
(id est lato sx rispetto al senso di attraversamento del minore), si evince anche da quanto dichiarato alla P.M. da che trovandosi di fronte all'ingresso del bar Peruzzi CP_6
(lato Via Montisoni), vedeva un bambino ( che andava a recuperare il pallone ma Per_1 dichiarava di “non aver potuto osservare direttamente l'impatto tra l'autovettura ed il bambino poiché detto punto si trovava nascosto alla (sua) vista da una siepe” .
Difatti può presumersi che se fosse passato anche al ritorno pienamente sulle Per_1 strisce (id est al centro di queste), avrebbe visto l'impatto tra il bambino e l'auto.
In risposta ai capp. E) ed F), di parte attrice la sig.ra ha dichiarato “Ricordo che Tes_3
… (l'auto) lo ha colpito quando aveva attraversato più di metà della carreggiata venendo verso la piazza”, e che “il bambino è stato sbalzato dall'auto”, “dopo essere stato sbalzato il bambino si è ritrovato … sulla schiena con il viso rivolto verso l'alto.”
Pag. 9 di 25 Sentita a prova contraria sul cap. n. 5 dei convenuti – ha ripetuto CP_1 CP_2 che “il bambino … è stato investito quando già era oltre la metà della carreggiata”.
Il secondo testimone attoreo, , che il 30.08.2020 alle ore 20:00 – Testimone_4
20:10 si trovava in Piazza Ubaldino Peruzzi in Bagno a Ripoli, frazione di Antella,
“all'altezza della fioriera posizionata vicino alle piante ad angolo della piazza. …
(con) la fioriera alle spalle e … rivolto verso il parcheggio che si vede nella foto dove le auto sono posizionate a spina di pesce”, interrogato sui capp. C) e D) attorei ha confermato che il minore si dirigeva dalla Piazza Peruzzi verso il marciapiedi dal Per_1
lato opposto di Via Montisoni attraversando la predetta Via passando sulle strisce pedonali guardando a destra ed a sinistra prima di attraversare per recuperare un pallone “ Il pallone era posizionato subito dopo le strisce lato cimitero. Ho visto il bambino andare dietro alle macchine parcheggiate”, e a prova contraria sul capitolo 3 di parte convenuta, che il pallone finiva “tra le autovetture parcheggiate davanti al civico 39, tra l'agenzia viaggi Ghan Travel e il negozio Papillon”.
Interrogato sui capp. D), E) ed F) attorei dichiarava anch'egli che “E' stato Persona_1 colpito quando era circa a metà dell'attraversamento. … (da un') auto (che) arrivava dalla parte opposta al cimitero. … Il bambino è stato colpito al lato sx e sbalzato verso la siepe che è rappresentata nelle foto rammostrate (foto 15 e 16 attoree) … il bimbo è caduto a faccia in alto disteso sulla schiena e con la testa rivolta verso il cimitero”.
Interrogato sul cap. E) attoreo precisava inoltre che “il bambino stava attraversando sulle strisce ma spostato al loro margine lato cimitero”.
La terza testimone di parte attrice, escussa all'udienza del 3 aprile 2023, che Tes_5 il 30.08.2020, si trovava in Piazza Ubaldino Peruzzi, “nella parte antistante al Bar Gallo
… in piedi … tra i tavolini e la fioriera presente lì di fronte”, ha dichiarato, a sua volta, interrogata sui capp. E) ed F), “Io ho visto il bambino andare dietro la macchina posizionata dopo le strisce pedonali appena attraversate, recuperare il pallone …
Confermo l'investimento. Preciso che il bimbo è stato colpito con la parte anteriore sx
(lato guidatore) dell'auto. Confermo che il bambino è caduto e preciso che il corpo era
Pag. 10 di 25 posizionato vicino alla parte finale delle strisce pedonali con la testa verso il lato del
Cimitero Monumentale e le gambe verso le strisce”.
La dinamica dell'evento così come finora descritta non può essere sconfessata dalle dichiarazioni del testimone di parte convenuta . Testimone_6
Il suddetto testimone, che, interrogato a prova diretta sui capp. 6 e 2 (e 3) confermava che in data 30 agosto 2020 alle ore 20:15 circa si trovasse in Piazza Peruzzi “ sul lato corto della tenda del bar Peruzzi lato parcheggio … in piedi con le spalle alla porta del bar e lo sguardo alla via Peruzzi. … (intento a guardare il) figlio giocare a pallone con altri bambini, interrogato sul cap. 3) convenuti dichiarava che “il pallone è finito sulla carreggiata andando sul lato opposto … Ricordo che il pallone era all'altezza di un centro estetico.” E successivamente in contrasto con quanto dichiarato, aggiungeva vedendo la foto n.
4.3 di parte convenuta, “Ricordo che il bambino ha attraversato, la palla era all'altezza del Ghan Travel”.
Interrogato sullo stesso capitolo dichiarava anche “Il bambino ha preso il pallone, era ancora piegato in avanti con il pallone tra le mani ed è uscito tra le due auto. … E' stato colpito quasi subito dall'auto. …Il bambino è stato sbalzato al centro della carreggiata. Non passavano auto sul momento. … E' stato colpito non appena è fuoriuscito dalle auto ed era piegato in avanti. Il corpo è caduto all'altezza della siepe del parcheggio”.
Dall'esame della deposizione nel complesso si notano, infatti, almeno due incongruenze: la prima, relativa al punto del marciapiede in cui si veniva a trovare la palla;
non può sfuggire, difatti, che inizialmente il testimone avesse detto “Ricordo che il pallone era all'altezza di un centro estetico” e che, successivamente, vedendo la foto n.
4.3 di parte convenuta, avesse precisato “Ricordo che il bambino ha attraversato, la palla era all'altezza del Ghan Travel” (l'agenzia viaggi).
La seconda, relativa alla dinamica dell'evento: a questo proposito, difatti, non si comprende, come sia stato possibile che il bambino, che come dal teste stesso riferito “
(era) stato colpito quasi subito dall'auto (dunque all'inizio dell'attraversamento di ritorno verso la Piazza), (sia) stato sbalzato al centro della carreggiata” e sia poi
Pag. 11 di 25 “caduto all'altezza della siepe del parcheggio”, che, come si nota dalle immagini prodotte (foto 1 – 3, doc. 3 attori;
doc. 16 attori;
doc. 4. 3 Orlando), si trova al lato della corsia opposta a quella da dove proveniva il convenuto (dunque a sinistra).
Con riferimento alla dinamica, si riscontra anche un'incongruenza tra le dichiarazioni rese teste alla Polizia Municipale e riportate a verbale, e le dichiarazioni rese in udienza: dal predetto documento risulta, infatti, che ai verbalizzanti il sig. avesse Testimone_6 riferito che “(il bambino) ha impegnato la carreggiata (chinato in avanti).
Contestualmente è sopraggiunta, con direzione cimitero Montisoni, una autovettura scura, modello tipo Fiat Panda o similare, ed il bambino è stato colpito dalla parte anteriore della vettura, ed è rotolato poi fino alla corsia di marcia opposta, direzione
Piazza Peruzzi”; dalle dichiarazioni rese in udienza risulta, invece, che, sbalzato al centro della carreggiata, sia poi caduto all'altezza della siepe del parcheggio.
Neanche le dichiarazioni rese dal secondo teste di parte convenuta, possono essere valorizzate al fine di escludere la responsabilità del conducente della Panda in quanto non dirimenti.
La sig.ra , difatti, interrogata sul cap. 3 guardando la foto n.
4.3. di parte CP_6 convenuta, seppur ha affermato “ il pallone è andato a finire vicino all'auto blu della foto che mi si rammostra. L'attraversamento è avvenuto più a ridosso del negozio di acconciature” allo stesso tempo ha aggiunto “… Non ho visto il bambino mentre si approcciava ad attraversare. Io ho sentito solo il botto e non ho visto però il bambino dove è caduto sulla carreggiata”.
La dinamica dell'evento così come finora descritta non può essere smentita nemmeno dalle dichiarazioni del testimone di parte convenuta la sera CP_3 Testimone_7 del 30 .08.2020 alle ore 20 circa “seduta sulle panchine all'angolo della Piazza lato via
Montisoni con il volto rivolto verso il cimitero”. La teste, difatti, dichiarava che “la palla è rotolata verso il negozio del parrucchiere della foto rammostratami (4.3 parte convenuta )” e subito precisava “Non ho visto il bimbo nel tragitto di andata CP_1 per recuperare il pallone. Io l'ho visto una volta recuperato il pallone tra le auto. …
Ho visto il bambino uscire dalle macchine per riattraversare. … Non so se corresse o
Pag. 12 di 25 me(no). Quando ho visto il bambino adagiato sulla carreggiata era spostato con il corpo verso la siepe …”.
Le dichiarazioni testimoniali soccorrono anche al fine di individuare il punto d'urto tra l'auto ed il bambino, in particolare quelle della sig.ra secondo la quale Testimone_3
“ … l'urto si è verificato all'altezza del primo albero con le fronde subito dopo le strisce ed il bambino è stato sbalzato tra le prime due macchine parcheggiate subito dopo l'albero e posizionate a spina di pesce. La testa del bambino era rivolta verso il secondo albero con le fronde. Da allora lo stato dei luoghi non mi sembra cambiato.
Così la presenza dell'albero”.
Dall'interrogatorio formale degli attori e richiesto Parte_1 Parte_2
dalla e dalle dichiarazioni dei testi e sul cap. H) della seconda CP_3 Tes_2 Tes_5
memoria di parte attrice, infatti, è emerso che il sig. , nonostante i presenti lo CP_1
invitassero a lasciare il veicolo che aveva urtato il minore nella posizione di urto fino all'arrivo delle autorità, spostava il veicolo dal luogo del sinistro.
La teste di parte convenuta interrogata sul punto, ha CP_3 Testimone_7
dichiarato di non sapere nulla.
Risulta, inoltre, dalle dichiarazioni dei testimoni (attorei) che le Autorità, pur contattate, non giungevano mai sul luogo del sinistro, pertanto, il verbale di accertamento della
Polizia Municipale di Bagno a Ripoli, che è verbale postumo, non offre chiarimenti a questo proposito tanto che si legge “Dal sopralluogo, effettuato in data 07.09.2020, non sono emerse tracce di frenata, scarrocciamento od altra natura riconducibili all'evento.
E' stata (solo) presa documentazione fotografica dello stato dei luoghi”.
Dal verbale della Polizia Municipale risulta per di più che “Sulla Piazza Peruzzi vi è una telecamera di sorveglianza, nel cui campo visivo però non è compresa l'area dell'investimento” (doc. 3 attori).
Dall'esame delle testimonianze, sia di parte attrice che di parte convenuta, è, inoltre, emerso che il sig. non ha vinto la presunzione posta a carico del Controparte_1 conducente dall'art. 2054 co. 1 c.c.
Pag. 13 di 25 All'esito della prova testimoniale è emerso che il minore ha tenuto una Persona_1
condotta nel complesso prudente tenuto conto della giovane età.
Dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che attraversava la Via di Persona_1
Montisoni, provenendo dalla Piazza Peruzzi, camminando sulle strisce pedonali
(“Confermo. Ricordo che il bambino prima di attraversare sulle strisce ha guardato a destra ed a sinistra”, “(il bambino) ha guardato prima di attraversare sia a destra che
a sinistra e poi ha attraversato camminando” (dep. e cap. C)) e che solo Tes_3 Tes_2
nel secondo attraversamento, dalla predetta via verso la Piazza, passava, si, al di fuori delle strisce (ma “ Lui ha riattraversato accanto/in prossimità delle strisce ma non troppo lontano da queste” … “Ricordo che il bambino prima di riattraversare la strada ha riguardato a destra ed a sinistra (dep cap. D), “Preciso che il bambino stava Tes_3 attraversando sulle strisce ma spostato al loro margine lato cimitero… Il bambino anche nel riattraversare camminava. Ricordo che lui si è fermato a guardare la strada
a destra ed a sinistra prima di riattraversare anche perché stava arrivando un'auto dal lato del cimitero che lui ha fatto passare prima di attraversare” (dep. cap. D - Tes_2
E).
I suddetti testimoni, interrogati a prova contraria sui capp. 5,7 e 10, non confermavano la circostanza descritta al cap. 5 e rispettivamente dichiaravano “ … Preciso che il bambino ha guardato a destra e sinistra ed è stato investito quando già era oltre la metà della carreggiata. Adr Il bambino camminava” (dep ; “Io ho visto che Tes_3 guardava da ambo i lati” e che “l'ho visto (con il pallone) in mano”(dep ), e Tes_2 smentendo / contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto nel cap. 7 (“che CP_1 al piccolo sfuggiva il pallone dalle mani e così iniziava l'attraversamento Persona_1 della carreggiata in direzione dell'area pedonale chinato in avanti mentre sopraggiungeva l'autovettura condotta dal sig. ”), dichiaravano la prima “ … Il CP_1 bambino camminava con il pallone in mano ed era dritto”, il secondo “Il bambino camminava veloce, non correva ed era eretto” .
Il testimone , sentito a prova contraria sul cap. 4 di parte convenuta , Tes_2 CP_1 dichiarava, inoltre “Preciso che il bambino dopo aver recuperato il pallone ha atteso di poter attraversare passando da dietro l'auto parcheggiata a ridosso delle strisce e non
Pag. 14 di 25 tra le due auto come appena lettomi”, con ciò evidenziando che non Persona_1
impegnava la strada improvvisamente, da una posizione nascosta alla vista degli automobilisti in transito.
La dichiarazione resa dal testimone di parte convenuta , “Il bambino ha Testimone_6
preso il pallone, era ancora piegato in avanti con il pallone tra le mani ed è uscito tra le due auto. Non si è soffermato a guardare né a destra né a sinistra … E' stato colpito non appena è fuoriuscito dalle auto …”, non è stata confermata dalle dichiarazioni degli altri testimoni, e che non hanno assistito allo scontro. CP_6 Testimone_7
Né, francamente, è spiegabile (se non come un' “incongruenza” ) l'espressione “Il bambino ha preso il pallone, era ancora piegato in avanti con il pallone tra le mani ed
è uscito tra le due auto” dal momento che il teste stesso, interrogato sul cap. 7 della seconda memoria del convenuto , “DCV che al piccolo sfuggiva il CP_1 Persona_1 pallone dalle mani e così iniziava l'attraversamento della carreggiata in direzione dell'area pedonale chinato in avanti mentre sopraggiungeva l'autovettura condotta dal sig. ”, non confermava la circostanza descritta (contraddicendo quanto CP_1
dichiarato alla Polizia Municipale in sede di sommarie informazioni) e non si capisce per quale motivo, se non perché in ipotesi gli fosse sfuggito il pallone dalle mani dopo averlo recuperato, avrebbe potuto iniziare (e continuare) l'attraversamento Per_1
“piegato in avanti”.
Tale ultima espressione è descritta meglio dalle parole della teste “Io l'ho visto Tes_7
una volta recuperato il pallone tra le auto. Il bimbo aveva il pallone abbracciato. Era piegato. Ho visto il bambino uscire dalle macchine per riattraversare. Era leggermente piegato perché abbracciava il pallone”.
E da quelle di “Aveva la palla tra le braccia … ”. Tes_5
Ebbene affermare che il bambino avesse iniziato il secondo attraversamento diretto verso la Piazza leggermente piegato perché abbracciava il pallone è diverso dal sostenere che lo stesso avesse iniziato il secondo attraversamento chinato in avanti e avesse continuato ad attraversare così (pag. 4 comparsa di costit. ) tanto da CP_1
Pag. 15 di 25 dimezzare la sua altezza (da 120 cm a 60 cm rendendosi “invisibile a qualsiasi automobilista” (pag. 6 comparsa ). CP_1
Al contrario l'affermazione del suddetto testimone ( ), interrogato a Testimone_6 prova diretta sul cap. 3 “ … Il pallone ha urtato il muro. …” offre un elemento decisivo per valutare la condotta di guida del sig. . CP_1
Invero tale particolare converge con quanto dichiarato alla Polizia Municipale di Bagno
a Ripoli in sede di sommarie informazioni dal convenuto . CP_1
In tale circostanza quest'ultimo dichiarava, infatti, “alle ore 20:10 del 30.08.2020, domenica, in località Antella di Bagno a Ripoli percorrendo Piazza Peruzzi in direzione
Via Montisoni all'altezza del civico 37 / n alla guida del veicolo Fiat Panda targato
DT865ND … improvvisamente urtavo qualcosa di non individuabile dall'altezza guida sul lato destro …” per poi contraddirsi immediatamente dopo affermando “Quando ho visto sobbalzare un pallone e immediatamente un bambino che si accasciava alla sinistra dell'auto sull'asfalto, dopo averlo attraversato a capo chino nel raccogliere la palla rimbalzata al muro alla destra dell'auto da me condotta …”.
Tale circostanza è decisiva dal momento che non vi è dubbio che un pallone che rimbalza contro un muro dovrebbe fare immediatamente intuire a qualunque automobilista (anche al sig. ) la presenza di bambini nei paraggi e CP_1
conseguentemente fare scattare nello stesso un atteggiamento di maggiore prudenza.
La negligenza nella condotta di guida si evince ancor di più dalla frase “ … si accasciava alla sinistra dell'auto sull'asfalto dopo averlo attraversato a capo chino
…”.
Tali parole rivelano che il convenuto vedeva il bambino raccogliere il pallone, Per_1 riaffacciarsi sulla strada “a capo chino” (ossia leggermente piegato in avanti nell'abbracciare il pallone (v. supra), iniziare il secondo attraversamento dalla Via
Montisoni verso la Piazza (fuori dalle strisce ma di poco e comunque non da una posizione “nascosta” (v. dep. a prova contraria cap. 4) e riattraversare la Tes_2
strada.
Pag. 16 di 25 L'esito della prova testimoniale non lascia dubbi: nessun teste ha dichiarato che durante il primo attraversamento, sulle strisce, il bambino avesse attraversato la strada “a capo chino”.
Tale espressione è, inoltre, stata sempre ricollegata al minore con il pallone tra le braccia.
L'utilizzo fatto in tale dichiarazione dal sig. dell'espressione “a capo chino”, CP_1 del verbo al passato “averlo attraversato” e il collegamento dello stesso al verbo “si accasciava” mediante l'avverbio “dopo”, lascia intendere che egli avesse visto il bambino compiere (tutto) l'attraversamento di ritorno verso la Piazza Peruzzi.
Ne consegue che o il sig. non ha visto il bambino davanti a lui, e non ha preso CP_1
precauzioni, o ha visto tutto quello che lo stesso faceva (come appare quasi certo) e ha detto il falso.
Dalle suddette dichiarazioni riportate a verbale, si evince, quindi, che il sig. , CP_1
nonostante avesse visto una palla rimbalzare contro il muro alla destra della corsia da lui percorsa e nonostante avesse intravisto il bambino con il pallone tra le braccia che stava per attraversare la strada, poco fuori dalle strisce pedonali, non ha adottato alcuna precauzione e non ha nemmeno rallentato, tant'è che “improvvisamente” si è imbattuto nel bambino.
Il convenuto, non avendo adottato alcuna precauzione, non ha fatto in modo di evitare l'evento.
In definitiva, nel caso oggetto di questo giudizio deve concludersi che la velocità con cui il convenuto conduceva l'automobile, pur definita dai testimoni “bassa”,
“moderata”, molto probabilmente era eccessiva potendo egli rendersi conto (e dovendo sapere, abitando lì in paese (doc. 12 attori), come confermato dai testimoni attorei che la piazza in quella domenica sera, d'estate, era piena di persone, adulti, bambini ed anziani (“La piazza era piena di gente … C'era anche gente sotto gli alberi vicino alla fioriera … in quanto lì ci sono delle panchine” (v. dep. )). Tes_2
Tale condotta è certamente censurabile alla luce della giurisprudenza di legittimità.
Pag. 17 di 25 La Suprema Corte ha, infatti, stabilito che “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, cod. civ., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato
l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo” (Cass. civ. Sez. III, sent.
05.03.2013, n. 5399).
Risulta del tutto inconferente ai fini dell'accertamento della responsabilità che il bambino stesse giocando a pallone in una piazza ove tale gioco era vietato: il pallone, difatti, ha assunto una mera occasione dell'evento in cui è stato coinvolto il bambino e non consente di escludere la colpa dell'automobilista.
Accertata l'esclusiva responsabilità del conducente della Panda e non potendosi muovere alcun rimprovero al pedone e, tantomeno, ai genitori di questo, si deve provvedere alla quantificazione dei danni lamentati.
Il danno
Soccorre per quanto attiene all'individuazione e quantificazione dei danni subiti dal minore la relazione depositata dal consulente dell'Ufficio nominato per gli Persona_1
accertamenti medico – legali, Prof. il quale, nella specie, ha Persona_4 accertato che “Il nesso di causalità tra l'evento traumatico e l'invalidità, sia a carattere temporaneo che permanente, è diretto ed univoco, essendone soddisfatti appieno i criteri cronologico, topografico e della forza efficiente nella storia naturale della lesività in questa particolare fattispecie” ed ha precisato che il minore “in Persona_1
conseguenza di incidente stradale occorsoGli in data 30.08.2020, ebbe a riportare un trauma contusivo dell'arto inferiore sinistro. A seguito degli accertamenti effettuati fu posta diagnosi di frattura femore sinistro e fu disposto il ricovero presso il reparto di
Pag. 18 di 25 chirurgia di AOUM dove fu sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione incruenta e sintesi percutanea endomidollare con TEN, e fu confezionato apparecchio gessato pelvi-podalico, con dimissione in data 02.09.2020. Nuovo ricovero dal 05.10.2020 al
06.10.2020 fu eseguito per intervento chirurgico di accorciamento dei TEN che si erano mobilizzati. Dopo la guarigione radiografica e clinica, il giovane fu poi sottoposto Per_1
a ulteriore intervento chirurgico di rimozione dei mezzi di sintesi stessi, con nuovo ricovero in data 02.02.2022” (pag. 7 rel. CTU).
Secondo il Consulente Tecnico quindi l'inabilità temporanea causata dalla lesione all'integrità psicofisica è da quantificare in “ complessivi 160 (centosessanta) gg, di cui
40 (quaranta) gg sono da valutare in IT al 100%, 40 (quaranta) gg in IT al 75%, 40
(quaranta) gg in IT al 50% ed i restanti 40 (quaranta) gg in IT al 25%”; il Consulente ha, inoltre, ritenuto che da tali lesioni è derivata “una IP nella misura del 7 % (sette per cento) in RC” (pagg. 7 e 8 rel. CTU).
Scrive, inoltre, il Consulente Tecnico che “L'esame obiettivo evidenzia, a carico dell'arto inferiore sinistro: ipometria di 0.5 cm da spina iliaca anteriore superiore al malleolo mediale;
cicatrici chirurgiche su coscia distale, una mediale di 3 x 1 cm e una laterale di 4 x 2 cm, entrambe slargate, normotrofiche normocromiche;
ipocirconferenza di 1 cm al terzo medio di coscia;
instabilità posturale al carico monopodalico a sinistra, lieve dolorabilità alla palpazione al terzo medio di coscia, ipoestesie sulla cicatrici chirurgiche” (pag. 6);
ed inoltre, che “Attualmente il DO, destrimane, lamenta: dolore con limitazione funzionale sia nello svolgimento dell'attività ludico-motoria e sportiva (tennis) che nella deambulazione.” (pag. 6).
Ed ancora “Allo stato attuale vi sono postumi a carattere permanente a carico dell'arto inferiore sinistro e in particolar modo della coscia sinistra, identificati in esiti anatomici e algodisfunzionali di frattura diafisaria di femore guarita con lieve accorciamento e ipotonotrofia muscolare di coscia” (pag. 7).
Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta,
Pag. 19 di 25 corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non sono state fatte oggetto di osservazioni né dalla Dr.ssa , consulente di parte attrice, né dalla Dr.ssa Per_5
consulente della convenuta e, pertanto, devono essere Persona_6 CP_3 senz'altro condivise dal Tribunale e poste a base per la valutazione del danno non patrimoniale riportato dal minore . Persona_1
Liquidazione del danno biologico
Per la liquidazione di siffatto danno questo giudice farà ricorso alle tabelle di liquidazione previste in caso di micropermanenti (Tabella di cui all'art. 139 del Dlgs
209 / 2005), trattandosi dell'unica normativa cogente nella subiecta materia
(investimento pedone).
Tenuto conto dell'accertata invalidità, dell'età al momento del fatto (anni 9), dell'entità delle lesioni patite, dell'accertata invalidità temporanea (per la cui stima si rinvia direttamente a quanto sopra riportato), attesa l'entità del pregiudizio accertato (7%), delle tabelle periodicamente aggiornate (da ultimo nel 2023 – 2024) per le cc.dd. micropermanenti nel sistema introdotto dal decreto legislativo 7/9/2005 n. 209 (art. 139, commi 1 e 3), il calcolo risulta il seguente:
Tabella di riferimento 2024-2025
Età del danneggiato alla data del sinistro 9 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto base danno permanente € 947,30
Giorni di invalidità temporanea totale 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Pag. 20 di 25 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Indennità giornaliera € 55,24
CALCOLO del RISARCIMENTO:
Danno biologico permanente € 12.599,09
Invalidità temporanea totale € 2.209,60
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.657,20
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.104,80
Invalidità temporanea parziale al 25% € 552,40
Totale danno biologico temporaneo € 5.524,00
Danno morale (20%) € 3.624,62
TOTALE GENERALE: € 21.747,71
La Cassazione a Sez. Unite con la nota sentenza n. 26972 / 2008 ha chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non comporta il riconoscimento di distinte categorie di danno. Secondo la Suprema Corte, quindi, è compito del giudice verificare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, e provvedere alla riparazione integrale di tutte le ripercussioni negative
Pag. 21 di 25 subite dalla persona. Per questo, il giudice anziché procedere alla separata liquidazione del danno morale in termini di una percentuale del danno biologico (procedimento che determina una duplicazione delle voci di danno da risarcire in favore della vittima), deve provvedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, così da pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.
Orbene, le tabelle previste dal Codice delle assicurazioni per le lesioni micro permanenti non riconoscono alcun valore al danno conseguente alle sofferenze fisiche e psichiche patite dalla vittima, profilo che, invece, rappresenta una componente indefettibile del procedimento risarcitorio indicato dalle Sezioni Unite. In ordine al danno per la sofferenza patita, si osserva che la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che in caso di incidente stradale, il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. Ne consegue che anche nell'ipotesi di lesioni micro permanenti, deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 cod. ass., con l'onere da parte del danneggiato dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/ turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni
(cfr. Cass. 2016, 1339).
Sulla scorta di tali premesse, nel caso de quo il danno morale inteso come sofferenza può considerarsi allegato in termini presuntivi sulla base del decorso clinico delle lesioni patite dal minore. Dalla documentazione prodotta in atti (docc. 2 e 17 attori), dall'entità dell'invalidità temporanea, della durata ritenuta dal Consulente Tecnico pari a complessivi 160 (centosessanta) giorni, 40 dei quali di invalidità totale, si può intuire la sofferenza / il disagio di un bambino di 9 anni costretto a mantenere un'ingessatura pelvipodalica per un mese e successivamente, in data 05.10.2020, come rammentato anche dal CTU, “sottoposto ad intervento chirurgico di revisione mezzi di sintesi;
(a seguito di visita di controllo del) 06.10.2020 fu dimesso con prescrizione di deambulazione con carico sfiorante con l'ausilio di 2 stampelle e con prognosi di 20
Pag. 22 di 25 gg; in data 07.10.2020 (gli) venne prescritta fisiokinesiterapia (FKT); in data
29.10.2020 … fu sottoposto a visita di controllo ortopedica dove vennero prescritti ulteriore FKT, deambulazione con l'utilizzo di una stampella contro laterale per 7 gg e poi deambulazione libera e venne assegnata prognosi di ulteriori 20 gg […]; In data
01.02.2022 il DO fu ricoverato presso il reparto di Ortopedia e Traumatologia
Pediatrica di AOUM e venne sottoposto ad intervento chirurgico di “esiti di osteosintesi femore sinistro – rimozione chiodi endomidollari” così descritto “[..]
Attraverso le pregresse cicatrici [..] si repertano, si isolano e si asportano i 2 chiodi
TEN”. Date le condizioni cliniche ritenute buone dai Sanitari, nello stesso giorno il piccolo venne dimesso da tale ospedale, con diagnosi di “postumi di frattura Per_1 femore sinistro”, con prescrizione di terapia medica antidolorifica al bisogno, arto inferiore in scarico per 2 gg con mobilizzazioni attive e passive del ginocchio e dell'anca sinistra poi deambulazione con carico progressivo secondo quanto tollerato con uso di 2 bastoni fino al raggiungimento del carico totale, con istruzioni per le medicazioni domiciliari delle ferite chirurgiche, con programma per il successivo controllo clinico e medicazione a 16 gg e con prognosi di 30 gg.” (pag. 5).
Tali disagi, con le correlative ripercussioni sulla vita quotidiana, hanno sicuramente inciso sullo stato d'animo di in rapporto di causa effetto con il sinistro. Persona_1
Ciò consente di riconoscere il danno morale nella misura del 20 %.
Di contro non può essere riconosciuto il risarcimento dei danni per disturbo da stress post- traumatico.
Esso non è mai stato oggetto di espressa domanda e, in relazione a ciò, il Prof. scrive “La madre sottolinea come il figlio sia stato in psicoterapia per Per_4 Per_1 circa un anno, e sia stata posta diagnosi di disturbo da stress post-traumatico” ma non
è stata prodotta in atti alcuna documentazione medica a riguardo.
Devono poi essere riconosciuti a titolo di danno patrimoniale € 958,25 per spese mediche ritenute congrue dal CTU.
Il totale complessivo risulterà, quindi, pari ad € 22.705,96.
Pag. 23 di 25 Dagli atti di causa non risulta avvenuta alcuna corresponsione di acconti a favore degli attori da parte della Compagnia convenuta.
Sull'importo sopra indicato, trattandosi di debito di valore calcolato all'attualità, spetteranno di conseguenza gli interessi compensativi al tasso legale sul predetto importo devalutato alla data del sinistro e rivalutato annualmente fino alla data della sentenza secondo l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata ex art. 1282 c.c.
La manleva
L'esito del giudizio con l'accoglimento della domanda di parte attrice comporta la condanna dei convenuti al pagamento del risarcimento del danno così come sopra quantificato. Tale condanna determina il sorgere dell'obbligo di manleva da parte della convenuta nei confronti dei sig.ri e da tutte le spese che CP_3 CP_1 CP_2
essi saranno tenuti a corrispondere a favore degli attori in forza della presente sentenza.
L'operatività della polizza (1/39196/30/171109930), difatti, non è stata mai contestata.
Le spese di lite
Quanto al regolamento delle spese di lite, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la regolazione delle stesse segue la soccombenza integrale che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento di tali spese (art. 91 c.p.c.) mentre in ipotesi di soccombenza reciproca (art. 92 c.p.c., comma 2) è possibile compensazione totale o parziale (vedi in tal ultimo senso ex multis Cass. civile sez. VI, 16/07/2019 che richiama Cass. 22381/2009; Cass. 21684/2013; Cass.
21069/2016; Cass. 3438/2016; Cass. 20888/2018; Cass. 7326/2019).
Nel presente giudizio l'accoglimento della domanda attorea, comporta l'operatività della prima regola.
Si dispone, di conseguenza, la condanna dei convenuti in solido tra loro al pagamento a favore degli attori delle spese legali, oltre spese generali, iva, cpa e delle spese vive per come liquidate secondo i parametri del DM 55 / 2014 nei valori medi dello scaglione di riferimento in considerazione del quantum riconosciuto.
Pag. 24 di 25 Di contro, si ritiene di compensare le spese di lite tra i convenuti e la Compagnia
Assicurativa per non essere mai stata contestata l'operatività della polizza.
Le spese di CTU sono poste per l'intero a carico solidale dei convenuti per come liquidate con decreto del 25 marzo 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta l'esclusiva responsabilità dei signori e Controparte_1
in qualità di conducente e proprietaria del veicolo investitore Controparte_2
Fiat Panda targato DT865ND nel sinistro per cui è causa;
2) condanna in via solidale tra loro i convenuti e Controparte_1
a corrispondere ai sig.ri e quali Controparte_2 Parte_1 Parte_2
genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore a titolo di danni Persona_1 non patrimoniali e patrimoniali, la somma di € 22.705,96 oltre interessi come in motivazione;
3) liquida le spese di lite in € 5.077,00 oltre spese generali, iva, cpa e spese vive documentate anche di Ctp e le pone a carico solidale dei convenuti in favore degli attori e Parte_1 Parte_2
4) pone interamente a carico dei convenuti in via solidale le spese di CTU;
5) accoglie la domanda di manleva dei convenuti e Controparte_1
e per l'effetto condanna la convenuta Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne i suddetti
[...]
convenuti di tutte le somme che essi saranno tenuti a corrispondere a favore degli attori in forza della presente sentenza.
6) compensa le spese di lite tra i convenuti e la compagnia assicurativa.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Così deciso in Firenze, lì 23 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Micaela Picone
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