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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/05/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 5023/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. CARAPELLE ROBERTO;
Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
, ass.ti ex art. Controparte_1
417 bis cpc dal dott. e dalla dott.ssa Controparte_2 CP_3
;
[...]
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire, quale docente assunto a tempo determinato, della somma aggiuntiva di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ai sensi dell'art. 1 co. 121/124 legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi e per l'effetto condannarsi parte convenuta a riconoscere il diritto al pagamento delle spese per formazione sui docenti di € 500,00 per anno scolastico e, pertanto, la somma di euro 1.500,00 da corrispondersi mediante attivazione della carta docenti per il corrispondente importo;
in via subordinata chiedeva il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno;
pagina 1 di 3 parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso, eccepiva che il ricorrente non era iscritto nelle gps 2024/26 e l'ultimo servizio prestato era quello risultante dallo stato matricolare depositato con la memoria di costituzione (dal 18/10/2023 al
17/01/2024), ed anche per tale motivo difettavano i requisiti per conseguire il beneficio della Carta docente;
la giurisprudenza di legittimità afferma che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma
121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico
(iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere
l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa
e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva
l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”, sent. n. 29961 del 27/10/2023;
sussiste il diritto ad ottenere la carta docente con riferimento alle supplenze annuali (art. 4, co. 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 4, co. 2, legge n. 124/1999). Nel periodo oggetto di causa il ricorrente stipulava contratti fino al 30 giugno, ma non era iscritto alle gps 2024/2026 e l'ultimo servizio prestato risaliva all'a.s. 2023/24: era pertanto esterno al sistema scolastico, con conseguente rigetto della domanda principale. Con riferimento alla domanda subordinata, la parte chiedeva il risarcimento del danno ex art. 1218 cc: considerata la breve permanenza nel sistema scolastico pubblico, considerato altresì che non sussiste un vincolo di destinazione dell'importo in denaro da riconoscersi, a differenza di quanto previsto in favore dei docenti ancora interni al sistema scolastico, per i quali l'accredito delle somme finalizzate alla formazione non è
pagina 2 di 3 monetizzabile ma avviene esclusivamente tramite la Carta, sembra equo riconoscere un importo pari al 50% del valore della Carta, per ristorare il danno alla professionalità derivante dalla mancata formazione. Il danno viene liquidato in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;
le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto della serialità delle controversie in materia, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
condanna il al pagamento in Controparte_1
favore della parte ricorrente della somma di € 750,00, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 258,00, oltre rimb. 15%, maggiorazione 15% ex art. 4 co.1 bis DM 55/2014, CU, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avvocato anticipatario.
Così deciso in Torino, l'8 maggio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione nella causa iscritta al RGL n. 5023/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. CARAPELLE ROBERTO;
Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
, ass.ti ex art. Controparte_1
417 bis cpc dal dott. e dalla dott.ssa Controparte_2 CP_3
;
[...]
PARTE CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiedeva accertarsi e dichiararsi il diritto ad usufruire, quale docente assunto a tempo determinato, della somma aggiuntiva di € 500,00 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ai sensi dell'art. 1 co. 121/124 legge n. 107/2015 e successivi decreti attuativi e per l'effetto condannarsi parte convenuta a riconoscere il diritto al pagamento delle spese per formazione sui docenti di € 500,00 per anno scolastico e, pertanto, la somma di euro 1.500,00 da corrispondersi mediante attivazione della carta docenti per il corrispondente importo;
in via subordinata chiedeva il riconoscimento di tale somma a titolo di risarcimento del danno;
pagina 1 di 3 parte convenuta chiedeva il rigetto del ricorso, eccepiva che il ricorrente non era iscritto nelle gps 2024/26 e l'ultimo servizio prestato era quello risultante dallo stato matricolare depositato con la memoria di costituzione (dal 18/10/2023 al
17/01/2024), ed anche per tale motivo difettavano i requisiti per conseguire il beneficio della Carta docente;
la giurisprudenza di legittimità afferma che “La carta docente, prevista dall'art. 1, comma
121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico
(iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere
l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa
e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva
l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.”, sent. n. 29961 del 27/10/2023;
sussiste il diritto ad ottenere la carta docente con riferimento alle supplenze annuali (art. 4, co. 1, legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche
(art. 4, co. 2, legge n. 124/1999). Nel periodo oggetto di causa il ricorrente stipulava contratti fino al 30 giugno, ma non era iscritto alle gps 2024/2026 e l'ultimo servizio prestato risaliva all'a.s. 2023/24: era pertanto esterno al sistema scolastico, con conseguente rigetto della domanda principale. Con riferimento alla domanda subordinata, la parte chiedeva il risarcimento del danno ex art. 1218 cc: considerata la breve permanenza nel sistema scolastico pubblico, considerato altresì che non sussiste un vincolo di destinazione dell'importo in denaro da riconoscersi, a differenza di quanto previsto in favore dei docenti ancora interni al sistema scolastico, per i quali l'accredito delle somme finalizzate alla formazione non è
pagina 2 di 3 monetizzabile ma avviene esclusivamente tramite la Carta, sembra equo riconoscere un importo pari al 50% del valore della Carta, per ristorare il danno alla professionalità derivante dalla mancata formazione. Il danno viene liquidato in moneta attuale, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;
le spese, liquidate in dispositivo nella misura minima tenuto conto della serialità delle controversie in materia, seguono la soccombenza;
P.Q.M.
condanna il al pagamento in Controparte_1
favore della parte ricorrente della somma di € 750,00, oltre interessi legali dalla data odierna al saldo;
condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 258,00, oltre rimb. 15%, maggiorazione 15% ex art. 4 co.1 bis DM 55/2014, CU, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avvocato anticipatario.
Così deciso in Torino, l'8 maggio 2025.
LA GIUDICE
dott.ssa Silvana CIRVILLERI
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