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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERMINI IMERESE
Contenzioso Civile e Volontaria CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Claudia Musola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1057/2018 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f. ) in proprio Parte_1 C.F._1
e nella qualità di erede di , elettivamente domiciliata in Termini Imerese via Persona_1
Garibaldi n. 33, presso lo studio degli Avv.ti Domenico Lanza e Giuseppe Lanza che la rappresentano e difendendo giusta procura in atti
attrice
contro
, nato a [...] il [...] (c.f. elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Termini Imerese via L. Sturzo n.8, presso lo studio dell'Avv. Renato Vazzana che lo rappresenta e difende per mandato in atti
convenuto
OGGETTO: servitù
CONCLUSIONE DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza figurata del 28.11.2024 al contenuto delle quali si rinvia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 21.03.2018, regolarmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Per_1
, premesso di essere proprietari di un edificio e di un fondo siti in Trabia (PA), identificati
[...] al foglio M.U. p.lla 2829 sub 6-7-8-9-10 e p.lle 431 e 1484, convenivano in giudizio il sig. CP_1
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“-a) dichiari che i fabbricati di proprietà di siti in Trabia al corso La Masa n.ri 310, CP_1
308, 306 rispettivamente censiti al catasto fabbricati del comune di Trabia al foglio di M.U. Part.
2768 sub 1, 2768 sub. 3, 672 sub. 3 non hanno diritto di veduta verso il contiguo edificio ed il fondo di proprietà dei coniugi e siti in Trabia identificati Persona_1 Parte_1
rispettivamente, nel catasto urbano al foglio di M.U. Particella 2829 sub. 6,7,8,9,10 e foglio di mappa
8 particelle 431 e 1484;
-Conseguentemente condanni il convenuto ad eliminare le vedute che lo stesso esercita dalle aperture poste a primo e secondo piano del retro prospetto del proprio fabbricato che si aprono sul sottostante cortile di proprietà degli attori mediante il ripristino delle reti metalliche alle aperture situate al primo ed al secondo piano del fabbricato sito in Trabia al corso La Masa;
- b) condanni il convenuto a rimuovere gli impianti idrico e di smaltimento delle acque piovane di pertinenza dell'immobile di sua proprietà collocati a distanza non legale rispetto al fondo di proprietà degli attori;
- c) ordini al convenuto di eliminare la causa delle immissioni di odore mediante la rimozione degli impianti meglio indicati in premessa o, in subordine, ordinando allo stesso di adottare ogni opportuno accorgimento tecnico al fine di far cessare la causa delle dette immissioni.”
Nel predetto atto di citazione gli attori esponevano che il sig. , il quale era proprietario di CP_1
fabbricati destinati ad attività recettiva attigui agli immobili di loro proprietà, aveva creato illegittimamente una servitù di veduta sul fondo di proprietà di essi attori trasformando le aperture, poste al primo e al secondo piano del predetto edificio, mediante rimozione di una rete metallica e posizionamento di persiane affacciate sul cortile di essi attori. Esponevano, ancora, gli attori che il convenuto aveva posizionato, ancorandoli al retro spetto dell'edificio, i tubi di smaltimento delle acque piovane e quelli relativi all'approvvigionamento dell'impianto idrico a distanza non legale rispetto alla loro proprietà. Da ultimo lamentavano l'immissione di fumi e odori, dovuti alla mancanza dei necessari accorgimenti tecnici, che superava la soglia di normale tollerabilità.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.05.2018 si costituiva il convenuto il CP_1
quale contestava in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto. Deduceva, in particolare, il convenuto, in relazione alle finestre poste al primo piano, di non avere provveduto in alcun modo alla rimozione delle protezioni metalliche e che le vedute poste al secondo piano esistevano da «oltre vent'anni», essendosi limitato esso convenuto a sostituire le persiane già esistenti a causa della loro usura nel tempo.
Tanto premesso, concludeva chiedendo, in via riconvenzionale, il riconoscimento per usucapione del diritto di servitù di veduta in relazione alle aperture poste al secondo piano dell'edificio di cui era proprietario in direzione della proprietà degli attori e l'integrale rigetto delle domande attoree. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
All'udienza del 20.06.2018 il G.I. allora assegnatario del fascicolo, vista la richiesta delle parti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 24.11.2022 il giudizio veniva interrotto per il decesso dell'attore sig. Per_1
e, successivamente, a seguito di istanza di riassunzione depositata da parte attrice sig.ra
[...]
in proprio e nella qualità di erede del sig. , con provvedimento Parte_1 Persona_1 del 25.01.2023 veniva fissata l'udienza del 08.06.2023 per la prosecuzione del giudizio. Con
“comparsa di costituzione in riassunzione” del 19.06.2023 si costituiva il convenuto . CP_1
All'udienza del 28.06.2023 il procuratore di parte attrice formalizzava la volontà della sig.
[...]
di rinunciare alla domanda avente per oggetto la sussistenza di immissione di odori e Parte_1
fumi. Infine, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza indicata in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 – ter c.p.c. e, con provvedimento del 29.11.2024,
è stata trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, per motivi di priorità logica, occorre prendere atto dell'avvenuta rinuncia, da parte dell'attrice, alla domanda avente ad oggetto l'immissione di fumi e odori.
La dichiarazione di rinuncia, formalizzata dal difensore all'udienza del 28.6.2023 e ribadita in sede di comparsa conclusionale, integra senz'altro un ipotesi di rinuncia all'azione, la quale non deve essere fatta necessariamente dalla parte o dal procuratore speciale (rientrando nei poteri del difensore di precisare e modificare le conclusioni), non necessita di accettazione delle controparti e conduce ad una cessazione della materia del contendere, che ha il medesimo effetto di un rigetto nel merito.
Come più volte ribadito dalla giurisprudenza, ormai costante in sede di legittimità, la cessazione della materia del contendere deriva dalla sopravvenienza, nel corso del giudizio, di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione, con la conseguente operatività, in simili ipotesi, del principio della c.d. “soccombenza virtuale” ai fini della regolazione delle spese del giudizio (cfr. ex multis Cass. 29299/2018; Cass. 15042/2018; Cass.
19160/2007).
In particolare, gli eventi che danno luogo alla cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, ovvero discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Nel caso di specie, la cessazione del fenomeno relativo all'immissione di odori e fumi dalla proprietà
, circostanza rappresentata da parte attrice già all'udienza del 24.11.2022 e poi ribadita CP_1
successivamente, ha determinato il venir meno delle ragioni poste a fondamento della domanda di cessazione delle predette immissioni oltre la soglia di normale tollerabilità e del conseguente interesse dell'attrice ad una pronuncia del Giudice su tale questione.
Di conseguenza, la presente pronuncia non può che essere limitata alle ulteriori domande formulate.
In primo luogo, deve essere esaminata la domanda di parte attrice diretta a fare accertare l'inesistenza di una servitù di veduta a carico del proprio fondo.
Tale domanda va qualificata come “actio negatoria servitutis”, disciplinata dall'art. 949 c.c., quale azione prevista a difesa della proprietà tutte le volte in cui il proprietario voglia far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da altri sulla cosa.
Nello specifico, va osservato come la servitù di veduta, ossia il diritto di inspicere in alienum, si configura nel diritto del proprietario del fondo dominante di guardare e affacciarsi sulla proprietà c.d. servente del vicino ad una distanza inferiore rispetto a quella stabilita dagli artt. 905 e 906 c.c.
In relazione alla domanda avanzata al fine di ottenere la declaratoria di insussistenza della servitù di veduta la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ha chiarito che “chi agisce giudizialmente per fare dichiarare la inesistenza a carico del proprio fondo di una servitù di veduta diretta deve limitarsi a provare che sul fondo del vicino si apre una veduta a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, in quanto l'art. 905 cod. civ. gli dà diritto di pretenderne l'eliminazione, mentre incombe al convenuto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., per evitare il riconoscimento di tale diritto, fornire la prova di un titolo che gli attribuisca la servitù di veduta” (Cass.civ.
Sentenza n. 20871 del 29.09.2009).
Orbene, nel caso di specie, parte attrice ha incoato la predetta azione, volta all'accertamento negativo di una servitù di veduta insistente sul proprio fondo da parte della proprietà , unicamente sul CP_1
presupposto per cui il convenuto avrebbe operato la rimozione delle reti metalliche poste al secondo piano del proprio immobile, sostituendole con il posizionamento di persiane affacciate sulla proprietà
senza nulla dedurre in merito ad un'asserita violazione delle distanze legali ma invocando, a Pt_1 supporto delle proprie argomentazioni, esclusivamente la scrittura privata del 12.04.1956 e relativa integrazione del 24.04.1969 (cfr. allegato alla memoria ex art. 183 comma VI).
Deve essere, in prima battuta, specificato che detta documentazione è irrilevante ai fini della presente decisione sia perché si tratta di una scrittura privata che, seppure non contestata dal convenuto, non è riconducibile alle odierne parti del giudizio né ai loro danti causa, atteso che la stessa attrice nella memoria ex art. 183 comma VI c.p.c., facendo riferimento ad una delle parti della predetta scrittura, riferisce di un “tale Piazza Ignazio”, sia perché, in ogni caso, dal predetto documento non è possibile desumere a quali immobili lo stesso si riferisce, atteso che non è indicato alcun riferimento catastale.
Nondimeno, la scrittura de quo, anche diversamente valutata ai fini probatori, non può sopperire alle carenze deduttive e probatorie di parte attrice, la quale, al fine di agire in negatoria servitutis avrebbe dovuto, in primo luogo, dedurre e provare il mancato rispetto delle distanze legali.
Di contro, parte attrice si è limitata a lamentare la circostanza per cui il convenuto avrebbe “creato” una servitù di veduta, trasformando le aperture di cui si discute, senza allegare l'effettiva violazione della distanze legali e senza offrire alcun adeguato riscontro probatorio in relazione alla predetta violazione.
Peraltro, parte attrice, nell'avanzare la richiesta di CTU, ha omesso di richiedere un accertamento specifico sul punto, accertamento che, in ogni caso, seppure richiesto, non sarebbe stato meritevole di accoglimento, avendo carattere meramente esplorativo, alla luce della totale carenza probatoria.
Sul punto brevemente si ricorda, infatti, che "la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che egli non possiede, ma non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti alla base delle rispettive richieste, fatti che devono essere dimostrati dalle medesime parti alla stregua dei criteri di ripartizione dell'onere delle prova previsti dall'art.2697 c.c.” (ex multis Cass. civ. n. 21412/2006).
Tale domanda, quindi, deve essere rigettata.
Ugualmente, va rigettata la domanda di usucapione, formulata dal convenuto in via riconvenzionale.
Ed infatti, pur se, come sopra specificato, nel caso che ci occupa non è stato possibile per il giudicante, sulla base del tenore della domanda avanzate dall'attrice, entrare nel merito, tramite adeguata istruttoria, dei presupposti specifici dell'esistenza o meno di una servitù di veduta, neppure il convenuto ha dato prova di avere acquistato la servitù in parola, ai sensi e per l'effetto dell'art. 1158
c.c. Invero, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità, chi agisce in giudizio per sentire dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e, in particolare, ha l'onere di provare sia il momento iniziale del possesso ad usucapionem sia la decorrenza del ventennio, nonché di aver acquistato il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità per almeno venti anni, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà o di altro diritto reale, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
Invero, dal complesso dell'esito delle prove orali assunte in corso di causa, tale onere probatorio non risulta adeguatamente integrato.
In definitiva, non si ritiene raggiunto l'onere probatorio gravante sulle parti, atteso che l'attrice sarebbe stata specificamente tenuta a provare, in giudizio, che sul fondo del convenuto si aprono vedute a distanza inferiore a un metro e mezzo dal confine, mentre il convenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., al fine di evitare il riconoscimento del contrapposto diritto di pretendere l'eliminazione delle vedute, sarebbe stato tenuto a fornire prova di un titolo che gli attribuisse la servitù di veduta e, nella specie, di avere usucapito il diritto di mantenere dette vedute.
A conclusioni diverse deve giungersi in relazione alla domanda formulata dall'attrice diretta alla rimozione degli impianti idrici e di smaltimento delle acque piovane, ancorati alla parete di retro prospetto dell'immobile di proprietà , sul presupposto della violazione della normativa in CP_1
materia di distanze legali in relazione alla proprietà di parte attrice.
L'art. 889 c.c. regola la distanza dal confine di fosse e condutture da cui può sorgere il pericolo, presunto de jure, di danno od immissioni rispetto al fondo vicino.
Invero, per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, aventi un flusso costante di sostanze liquide o gassose, il legislatore ha tenuto conto della loro potenziale attitudine ad arrecare danno alla proprietà contigua, stabilendo, con valutazione ex ante, una presunzione di pericolosità.
Si richiama, in proposito, quanto affermato dal Supremo collegio: “in tema di distanze per impianti dal fondo contiguo, la disposizione di cui all'art. 889, comma 2, c.c. - secondo cui per i tubi di acqua pura o lurida (cui vanno assimilati i canali di gronda) e loro diramazioni, deve osservarsi la distanza dal confine di almeno un metro - si fonda su una presunzione assoluta di dannosità per infiltrazioni
e trasudamenti che non ammette prova contraria”. (Cass. civ. Ordinanza n. 20046 del 30/07/2018).
Occorre sul punto riassumere le conclusioni della consulenza tecnica svola nel corso del giudizio.
Il CTU, infatti, dopo avere descritto lo stato dei luoghi e le opere realizzate con riferimento alle proprietà rispettivamente – ha affermato: “sulla porzione del retro prospetto Pt_1 CP_1 dell'immobile di proprietà del Sig. (quello indicato con p.lla 672)insistono n. 2 sfiati, di cui CP_1 uno praticamente raggiungibile con la mano dalla vicina finestra dell'immobile dell'odierno attore”, aggiungendo o che “dallo spigolo del fabbricato del Sig. sale una tubazione di adduzione CP_1
idrica in multistrato per circa 8 ml per poi proseguire per circa 6/7 ml in orizzontale verso dx e piegare a 45° verso il basso finendo a confine dell'immobile indicato con p.lla 2768” (cfr. pag 4 della consulenza).
Il consulente nominato, Ing. ha, quindi, concluso affermando che “Per quanto Persona_2
concerne la grondaia, il pluviale di scarico e la tubazione di adduzione idrica, le stesse sono praticamente sul confine con la particella 2829 di proprietà degli odierni ricorrenti. L'art. 889 comma 2 del Codice Civile disciplina la distanza da mantenere per le suddette tubazioni, individuandola in almeno un metro dal confine. Tale distanza non viene rispettata.” (cfr. pag 5 della consulenza).
Le conclusioni del CTU devono essere condivise, in quanto rese all'esito di un esame completo dello stato dei luoghi e congruamente motivate;
le stesse hanno permesso di accertare il mancato rispetto della distanza minima di un metro dal confine, imposta dall'art. 889 c.c.
In definitiva, dunque, deve essere accolta la domanda di parte attrice, volta alla rimozione degli impianti idrico e di smaltimento delle acque piovane di pertinenza dell'immobile di sua proprietà collocati a distanza non legale, con conseguente condanna del convenuto alla riduzione in pristino della tubazione, arretrandola sino a distanza conforme dal confine tra i fondi.
***
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, appare equo a questo giudice compensare in ragione di 2/3 le spese di lite e condannare parte convenuta al pagamento, nella restante misura di 1/3, delle spese di lite in favore di parte attrice, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
Giustizia n. 55 del 2014 e successive modifiche (“scaglione da Euro 5.200,01 a euro 26.000,00, valori medi).
Gli oneri della c.t.u., come già liquidati con separato decreto, vanno posti definitivamente a carico di pate convenuta, stante la parziale fondatezza delle domande di parte attrice, alla cui verifica ha contribuito la consulenza tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: -Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda attorea relativa alle immissioni di fumi e odori;
-Accoglie la domanda formulata dall'attrice , in proprio e nella qualità di Parte_1
erede di , volta alla rimozione degli impianti idrico e di smaltimento delle acque Persona_1
piovane collocati in violazione delle distanze legali;
-Condanna, conseguentemente, il convenuto a posizionare, a sue spese, la CP_1
grondaia, il pluviale di scarico e la tubazione di adduzione idrica a distanza conforme a quanto stabilito dall'art. 889 c.c.;
-Rigetta ogni altra domanda;
-Compensa nella misura di 2/3 le spese del giudizio nei rapporti tra le parti e condanna CP_1
al pagamento in favore di della restante quota di spese, pari ad
[...] Parte_1
1/3, che liquida in € 1.600,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
-Pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte convenuta.
Così deciso in Termini Imerese il 15.3.2025
Il Giudice
D.ssa Claudia Musola