Versione
12 aprile 1968
12 aprile 1968
Art. 1.
L'articolo 124 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e' sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1 luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria gia' indennizzati in capitale, ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51 , del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928 , o titolari di rendita vitalizia con grado di inabilita' non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di inabilita' dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire dodicimila;
con grado di inabilita' dal sessanta al settantanove per cento, lire sedicimila;
con grado di inabilita' dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire trentaduemila;
con grado di inabilita' dal novanta al cento per cento, lire cinquantamila;
con grado di inabilita' cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 76, lire cinquantamila, piu' lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione dall'istituto assicuratore".
L'articolo 124 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 , e' sostituito dal seguente:
"Con decorrenza dal 1 luglio 1967 agli invalidi per infortunio sul lavoro o malattia professionale nell'industria gia' indennizzati in capitale, ai sensi della legge 31 gennaio 1904, n. 51 , del regio decreto 13 maggio 1929, n. 928 , o titolari di rendita vitalizia con grado di inabilita' non inferiore al 50 per cento, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:
con grado di inabilita' dal cinquanta al cinquantanove per cento, lire dodicimila;
con grado di inabilita' dal sessanta al settantanove per cento, lire sedicimila;
con grado di inabilita' dall'ottanta all'ottantanove per cento, lire trentaduemila;
con grado di inabilita' dal novanta al cento per cento, lire cinquantamila;
con grado di inabilita' cento per cento, nei casi nei quali sia indispensabile un'assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 76, lire cinquantamila, piu' lire trentacinquemila quale assegno per detta assistenza personale continuativa.
Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto, anche sotto diversa denominazione dall'istituto assicuratore".
Giurisprudenza • 1
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/09/1999, n. 9456Provvedimento: […] 4 - Il sistema di perequazione della liquidazione in capitale e della rendita vitalizia ha un ulteriore aggiornamento per effetto dell'art.1 della legge 12 marzo 1968 n.235 (concernente "miglioramenti al trattamento economico degli infortunati del lavoro già liquidati in capitale o in rendita vitalizia") che sostituisce il predetto art. 124.Leggi di più...
- cumulabilità con l'assegno continuativo mensile previsto dall'art. 124 del d.p.r. n.1124 del 1965·
- esclusione·
- rendita di inabilità permanente·
- fondamento·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali·
- indennità e rendita