Decreto cautelare 29 agosto 2022
Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Ordinanza cautelare 16 dicembre 2022
Sentenza breve 6 maggio 2024
Ordinanza collegiale 29 gennaio 2025
Improcedibile
Sentenza 22 maggio 2025
Decreto collegiale 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 22/05/2025, n. 4446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4446 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/05/2025
N. 04446/2025REG.PROV.COLL.
N. 08793/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8793 del 2022, proposto dall’Associazione Vittime della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il NE Bagnolo di Po, non costituito in giudizio,
nei confronti
di Federcaccia, non costituita in giudizio,
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) n. 767/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la memoria depositata il 14 marzo 2025, con la quale parte ricorrente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c ), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025, il Cons. Roberto Prossomariti e viste le conclusioni delle parti come da verbale.
FATTO e DIRITTO
1. L’Associazione Vittime della Caccia ha impugnato di fronte al TAR Veneto l’ordinanza n. 4 del 26 marzo 2015 adottata dal Sindaco di Bagnolo Po (Rovigo), con la quale è stata dichiarata un’emergenza legata alla presenza di un gran numero di nutrie nel territorio comunale e sono stati disciplinati i metodi di cattura, abbattimento e smaltimento delle carcasse degli animali in questione.
2. Con sentenza n. 767/2022, il Tar Veneto ha dichiarato il ricorso improcedibile e compensato le spese di lite. In particolare il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse « in quanto la situazione alla quale l’ordinanza extra ordinem ha inteso ovviare risulta di fatto esaurita e non è più fronteggiabile col provvedimento impugnato, che ha perso efficacia e non è più suscettibile di essere portato ad esecuzione ».
3. Con ricorso depositato il 17 novembre 2022, l’Associazione ha proposto appello avverso la citata sentenza del TAR Veneto, articolando i seguenti motivi (che, salva la contestazione della dichiarazione di improcedibilità, riproducono le censure del ricorso di fronte al TAR) e chiedendo anche la sospensione dell’ordinanza impugnata in primo grado:
I) “ Errore nella dichiarazione di improcedibilità del ricorso ”. Il TAR avrebbe errato nel rilevare la sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’ordinanza impugnata risulterebbe ancora pienamente efficace. Infatti la stessa è stata adottata « nelle more della definizione dei nuovi piani di controllo » che, però, non risulterebbero essere stati adottati, così come non risulterebbero provvedimenti di revoca dell’ordinanza stessa.
II) “ Violazione art. 50 e 54 d.lgs 267/00; eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto di istruttoria ”. L’ordinanza sarebbe illegittima per carenza del requisito della provvisorietà che deve necessariamente caratterizzare le ordinanze contingibili e urgenti. Vi sarebbe anche un difetto di istruttoria (che si riflette in una carenza motivazionale) con riferimento al rischio sanitario paventato nell’ordinanza impugnata (art. 50 TUEL). In particolare non vi sarebbero evidenze per cui le nutrie possano essere un vettore per la diffusione di leptospirosi. Neppure vi sarebbe, contrariamente a quanto affermato dall’ordinanza impugnata, un rischio per la sicurezza pubblica (art. 54 TUEL). In particolare non sarebbe dimostrato che le nutrie provocano l’erosione degli argini dei canali con rilevanti rischi idraulici.
III) “ Eccesso di potere per illogicità ”. L’ordinanza impugnata sarebbe illegittima per aver permesso gli abbattimenti anche ai cacciatori, che invece dovrebbero poter sparare solo alla fauna prelevabile ex art. 18 legge n. 157 del 1992.
4. Con ordinanza n. 5835/2022 questo Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, osservando, tra l’altro, come il provvedimento impugnato in prime cure fosse « volto a fronteggiare in via di urgenza una situazione contingente di cui è dubbia la perdurante efficacia qui accreditata ».
Il 17 ottobre 2024 l’appellante ha depositato una dichiarazione in cui si afferma il perdurante interesse alla decisione.
5. Con ordinanza n. 680/2025 questo Consiglio di Stato ha ordinato al NE di Bagnolo Po di chiarire se l’ordinanza impugnata nel giudizio di primo grado sia ancora efficace o se, al contrario, siano stati adottati atti che ne abbiano fatto venir meno l’efficacia.
Il 27 febbraio 2025 il NE (non costituito in giudizio) ha depositato una memoria in cui sostiene che, dalla lettura dell’ordinanza, si desume che la stessa abbia esaurito la propria efficacia già dal 1 gennaio 2016.
Il 14 marzo 2025 l’appellante ha depositato una memoria in cui, pur evidenziando come la scadenza dell’ordinanza non fosse desumibile dal testo della stessa, accoglie l’interpretazione “ autentica ” del NE e chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.
6. All’udienza pubblica del 15 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio prende atto della richiesta della parte appellante affinché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Ritiene, tuttavia, di dover riqualificare tale istanza come una manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse, poiché le questioni interpretative relative all’efficacia temporale dell’ordinanza impugnata in primo grado non sembrano potersi dire del tutto superate alla luce della memoria del NE (per un caso simile si veda Cons. Stato, Sez. VII, 23 marzo 2022, n. 2112).
8. L’appello deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile. In considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione, nulla si dispone quanto alle spese di lite.
9. Deve, inoltre, essere confermata l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato, già disposta dalla competente Commissione con decreto n. 136/2022.
Vista la parcella presentata dall’avvocato della parte appellante, tenuto conto dell’effettivo impegno professionale e considerato altresì che l’art. 130 DPR n. 115 del 2002, in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori, si ritiene di dover determinare, in relazione alla natura della controversia ed all’impegno professionale richiesto, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge, la somma spettante al difensore di parte appellante, avv. Massimo Rizzato, per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Nulla per le spese.
Conferma l’ammissione dell’appellante al patrocinio a spese dello Stato e liquida in favore dell’avv. Massimo Rizzato l’importo di euro 1.500 (millecinquecento/00), oltre oneri accessori, a titolo di compenso professionale.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Roberto Prossomariti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Prossomariti | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO