Ordinanza collegiale 19 marzo 2021
Ordinanza cautelare 14 maggio 2021
Sentenza 31 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 11 aprile 2022
Accoglimento
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/04/2025, n. 2932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2932 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02932/2025REG.PROV.COLL.
N. 02242/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2242 del 2022, proposto da Materiale Commercio Ricupero – M.C.R. S.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Albanese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Roma Capitale, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione seconda) n. 13676/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Roma Capitale e della Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Carmelina Addesso;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositata dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Materiale Commercio Ricupero – M.C.R. s.r.l. ha impugnato la sentenza in epigrafe indicata che ha respinto il ricorso proposto avverso la determinazione prot. n. 2899/2021 di diniego di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 208 d.lgs. 152/2006 per l’impianto di gestione dei rifiuti localizzato in Roma, Via dei Gordiani, nonché avverso il regolamento di igiene e sanità della Città di Roma, nella parte in cui prescrive la distanza minima di 200 metri dall’abitato per le industrie insalubri di prima classe.
2. L’appellante è una società che opera nel settore della gestione dei rottami ferrosi e non ferrosi e della raccolta e trasporto per conto terzi dei rifiuti speciali non pericolosi.
2.1. Con ordinanza n. 1465 del 5 maggio 1089 il Comune di Roma autorizzava provvisoriamente la società appellante ad esercitare l’attività di smaltimento di apparecchiature e macchinari deteriorati e obsoleti presso l’impianto sito in Roma, Via dei Gordiani 30, fino alla realizzazione di centri definitivi previsti dal Piano Regionale dei Rifiuti e comunque non oltre un anno.
2.2. In attesa della definizione del procedimento di rilocalizzazione dell’attività, M.C.R. presentava l’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 208 d.lgs 152/2006.
2.3. Con atto del 14 luglio 2020 la Città Metropolitana di Roma Capitale concludeva negativamente la conferenza di servizi relativa all’istanza sopra indicata sulla base del parere unico regionale e del parere unico comunale non favorevoli in ragione dell’esistenza, in prossimità dell’impianto, di numerose abitazioni e di una scuola e dell’incompatibilità dell’impianto medesimo con la destinazione urbanistica dell’area.
3. Il diniego veniva impugnato da M.C.R. con ricorso al T.a.r. per il Lazio che, con sentenza n. 13676 del 31 dicembre 2021, lo respingeva, stante la mancata compatibilità urbanistica dell’impianto di gestione rifiuti, come accertata nei pareri resi dal Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica (P.A.U.) di Roma Capitale e dall’A.S.L. Roma 2 . Il T.a.r. riteneva, infine, assorbiti gli ulteriori motivi, indipendentemente dall’ordine con cui erano stati articolati, stante la natura plurimotivata del provvedimento.
4. La ricorrente ha interposto appello, articolando i seguenti motivi di gravame:
1. ERRORES IN PROCEDENDO ET IN JUDICANDO: ME PRONUNCIA IN ORDINE A PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERSIA. TRAVISAMENTO E ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 208 DEL D.LGS. N. 152/2006. Il T.a.r. ha esaminato solo l’ultimo motivo di ricorso, senza considerare che con il primo motivo M.C.R. ha dedotto la violazione dell’art. 208 del codice per non aver la Città Metropolitana valutato il requisito della compatibilità urbanistica dell’impianto e, comunque, per non aver motivato in ordine al presunto difetto dello stesso;
2. ERROR IN JUDICANDO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI AGLI ARTICOLI 15 DEL D.LGS. N. 209/2003, 208 DEL D.LGS. N. 152/2006 E 6-BIS DELLA L.R. N. 27/1998. TRAVISAMENTO . Diversamente da quanto affermato dal T.a.r., la ricorrente non ha mai sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto rilasciare un’autorizzazione provvisoria ai sensi dell’art. 6 bis della l.r. n. 27/1998, bensì che, in applicazione dell’art. 15 comma 3, d.lgs 208/2003, avrebbe dovuto autorizzare la prosecuzione dell’attività, stabilendo le prescrizioni necessarie ad assicurare la tutela della salute e dell’ambiente, fin tanto che Roma Capitale non avesse portato a termine l’iter per la delocalizzazione dell’impianto stesso;
3. ERRORES IN PROCEDENDO ET IN JUDICANDO: ME PRONUNCIA IN ORDINE A PUNTI DECISIVI DELLA CONTROVERIA. ILLOGICITÀ MANIFESTA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 196 E 208 DEL D.LGS. N. 152/2006 E DELL’ARTICOLO 14-TER DELLA L. N. 241/1990 . Il T.a.r. ha errato nel ritenere assorbiti gli ulteriori motivi poiché il loro accoglimento avrebbe travolto l’intero provvedimento attenendo gli stessi (a) al difetto di competenza della Città Metropolitana e (b) all’inammissibilità dei pareri negativi.
5. Si sono costituiti per resistere la Città Metropolitana di Roma Capitale e la Regione Lazio.
6. Con ordinanza n. 1645 del 11 aprile 2022 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
7. Con memoria del 28 febbraio 2025 la Città Metropolitana di Roma Capitale ha evidenziato che, con determinazione G13725 del 19/10/2023, è stata rilasciata all’appellante l’autorizzazione provvisoria ai sensi dell’art. 6 bis , comma 2, l.r. 27/1998 e dell’art. 15, comma 3, d.lgs 209/2003 per l’impianto di stoccaggio e rottamazione di rifiuti non pericolosi sito in via dei Gordiani 30.
8. All’udienza di smaltimento del 2 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. L’appello è fondato e deve essere accolto con riguardo alla censura- di carattere assorbente (cfr. Ad. Plen. 5 del 2015)- relativa al difetto di competenza della Città Metropolitana all’adozione del provvedimento impugnato.
10. Con sentenza n. 2 del 4 gennaio 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 5, comma 2, lett. c), della legge reg. Lazio n. 27 del 1998 nella parte in cui stabilisce la delega, in favore delle province, della funzione amministrativa avente ad oggetto l’autorizzazione all’esercizio delle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
11. Di qui l’illegittimità del provvedimento di diniego impugnato per vizio di competenza, stante la dichiarata illegittimità costituzionale della legge che consentiva la delega di funzione.
12. Come osservato da questo consiglio di Stato in relazione ad una vicenda analoga a quella per cui è causa “ occorre fare applicazione della pronuncia sulla scorta del principio per cui la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che disciplina il potere di adozione di un atto amministrativo oggetto di ricorso giurisdizionale, determina l'illegittimità derivata dell'atto stesso, qualora il ricorrente abbia, attraverso uno specifico motivo di ricorso, fatto venire in rilievo la norma denunciata dinanzi al Giudice delle leggi. Nel caso di specie, oltre alla specifica deduzione in termini di motivo di appello, anche le originarie cesure, reiterate in sede di appello attraverso la critica alle argomentazioni della sentenza impugnata, hanno ad oggetto le questioni applicative della norma della Legge Regionale 27/98, con ciò imponendo l’applicazione della sentenza costituzionale e dei relativi effetti ex tunc .” (Cons. Stato sez. II n. 6133 del 2024)
13. In conclusione, l’appello deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento del provvedimento prot. n. 2899/2021.
14. Sussistono giustificati motivi, in ragione della sopravvenienza della declaratoria di incostituzionalità, per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado, annullando il provvedimento prot. n. 2899 dell’11 gennaio 2021.
Spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Davide Ponte, Presidente FF
Sergio Zeuli, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Davide Ponte |
IL SEGRETARIO