Articolo 29 della Legge 6 febbraio 1948, n. 29
Articolo 28Articolo 30
Versione
7 febbraio 1948
Art. 29.
Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.
Entrata in vigore il 7 febbraio 1948