Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6225/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 11/12/2024
DA
rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CAPRA CONSUELO
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. TELLINI ALESSANDRA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono che l'Ill.mo Tribunale di Mantova, Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Pt_1
, alle condizioni di seguito elencate:
[...]
1. Disporre l'affido condiviso dei minori figli e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, i quali limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza anagrafica presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzioni, all'educazione alla salute e alla scelta della residenza abituale delle minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione
2. Disporsi il diritto per il padre di vedere e tenere con sé i figli il mercoledì alle ore 19,30 fino al giovedì mattina allorquando accompagnerà i minori a scuola, oltre al fine settimana dal venerdì alla domenica sera alle ore 21 o alternativamente al lunedì mattina allorquando il padre accompagnerà i bambini a scuola. La settimana in cui il padre non avrà con sè i minori per il week end potrà tenere con sè i figli due giorni infrasettimanali con pernottamento, il martedì e il giovedì; Il sig. si impegna a garantire ai minori un inserimento nella nuova Pt_1 residenza graduale anche e soprattutto per quanto concerne l'introduzione nella vita dei bambini di nuove figure femminile con il quale lo stesso dovesse intrattenere una convivenza more uxorio;
3. I minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali ad anni alterni con ciascun genitore;
4. In ultimo, relativamente alle vacanze estive, i minori avranno diritto di trascorrere, sia con il padre che con la madre, 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto;
detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo delle parti, indicativamente entro il 30 maggio di ogni anno, nel rispetto delle esigenze scolastiche dello stesso e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
5. Disporsi l'impegno ed obbligo in capo al sig. di contribuire al Parte_1 mantenimento dei figli minori mediante il versamento di una somma mensile pari ad € 500,00 (€ 250 a figlio), da versarsi sul conto corrente bancario intestato alla madre, entro il giorno 22 di ciascun mese, con indicizzazione annuale automatica ai parametri ISTAT di legge;
6. Disporsi l'impegno ed obbligo del sig. di rifondere, alla sig.ra Parte_1
, il 50% delle somme da questa anticipate a titolo di spese cd Controparte_1 straordinarie che si dovessero rendere necessarie per i figli, secondo il protocollo del Tribunale di Mantova del 28.05.2024 di seguito riportato e previa presentazione di documentazione giustificativa: senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A ) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket e( quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e / o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
2 - acquisto dei libri di testo scolastici euniversitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.)
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby sitter es rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00);
- spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, li loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, postscuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.
Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso,
3 sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta".
7. L'assegno unico riconosciuto ai coniugi nell'interesse dei figli, per comune accordo delle parti, verrà percepito interamente dalla signora CP_1
presso la quale risiedono i minori;
[...] 8. Disporre che la “questione” casa famigliare venga regolamentata come di seguito. I sigg. e hanno acquistato in parti Controparte_1 Parte_1 uguali tra loro in data 07.12.2011, mediante atto notarile di compravendita al n°
25435 Rep. N. 8153 Racc debitamente registrato, trascritto a Mantova il
20.12.2011 al n. 9423 reg. Part.. a ministero del Notaio dott. , Persona_3 la piena proprietà della porzione del fabbricato ad uso civile abitazione posto in
Comune di Serravalle a Po (MN) in via Gadioli, 7 -così censito al Catasto
Fabbricati del Comune di Serravalle a Po (MN) al foglio 23:
- Foglio 23, pap. 512 sub. 1, n. 7 p.t. cat .A/2, R.C. 402,84
- Foglio 23, pap. 512 sub. 2, n. 7 p.t. cat .C/6, R.C. 52,68; Per l'acquisto dell'immobile de qui i coniugi hanno sottoscritto con l'istituto di credito Cassa di risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., un contratto di mutuo fondiario e di erogazione a saldo e quietanza in data 07.11.2011 mediante atto notarile di compravendita al n° 25436 Rep. N. 8154 Racc debitamente registrato, trascritto a Mantova il 20.12.2011 al n. 9424 reg. Part.. a ministero del Notaio dott. per complessivi di € 85.000,00. Persona_3 L'immobile de quo rimarrà intestato ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Entrambi i coniugi continueranno a pagare la rata del mutuo nella misura del
50% ciascuno;
9. Il sig. si impegna inoltre a rifondere alla sig.ra Controparte_2 CP_1
tutte le spese relative al mantenimento degli animali di affezione
[...] presenti allo stato nella casa coniugale;
10. Le parti riconoscono la loro reciproca autonomia ed autosufficienza economica rinunciando a qualsivoglia contribuzione nel mantenimento a favore dell'uno o dell'altro;
11. Darsi atto che i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni rapporto economico e di non aver l'un l'altro più nulla a pretendere per nessuna ragione o motivo presente o pregresso;
assenso alla concessione del passaporto dell'altro genitore unitamente al figlio e così l'impegno reciproco alla sottoscrizione dei documenti necessari;
13. Le spese della presente procedura vengono compensate integralmente tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in OSTIGLIA in data 09/04/2012 (con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al numero 122 parte II, serie A, anno 2012) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
4 Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione e al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSTIGLIA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 10.04.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
5