Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3132 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.10534/2024RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza riservata con provvedimento del 21/3/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.10534/2024 R.G.
tra
, nata a [...] il [...] (C.F. , e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Napoli alla via Aurelio Alessia Pelliccia, 5, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Silvana CAPOLUPO, nata a [...] il [...] (C.F.: , presso il cui studio CodiceFiscale_2
elettivamente domicilia in Napoli al Corso Umberto I, n. 237 Attrice
e
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3 [...]
( ) nata a [...] il [...], entrambi Controparte_2 CodiceFiscale_4
residenti in [...], rappresentati e difesi nel presente giudizio in virtù di procura alle liti in atti , dall'avv. Michele Filippelli, C.F. , e dall'avv. C.F._5
Triestina Bruno, entrambi del Foro di Cosenza, con studio in Roma alla via Adige n.27, presso cui si domiciliano Convenuti
Oggetto: violazione diritto di panorama
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
L'istante, , proprietaria dell'immobile sito in Napoli alla via Aurelio Alessio Parte_1
Pelliccia, 5, quinto piano, int. 16/A,con annesso porzione di lastrico solare, posto al piano 6, ha adito il giudice nei confronti di e assumendo che una delle Controparte_1 Controparte_2
principali caratteristiche del suo immobile, fin dalla costruzione del fabbricato e che contribuisce ad accrescerne il valore, è rappresentato dall'affaccio panoramico di cui dispone in quanto è
possibile godere della vista della Collina di Capodimonte dal terrazzo a livello pur in presenza del fabbricato posto dall'altro lato di via Pelliccia, contraddistinto con il numero civico 8; che il diritto di veduta al panorama è stato acquisito per usucapione, il cui possesso è stato continuativo,
ininterrotto, pacifico e pubblico per oltre venti anni;
che alla fine del mese di settembre 2023 sul terrazzo del fabbricato posto di fronte all'appartamento della istante e più precisamente sul lastrico solare posto al 4° piano, i coniugi e , comproprietari del Controparte_2 Controparte_1
relativo appartamento sito al terzo piano acquistato in data 28/04/2021 , hanno iniziato i lavori di rifacimento del predetto lastrico solare, costruendo all'inizio del mese di dicembre e precisamente in data 12/12/2023, una recinzione in pannelli frangivista al di sopra del parapetto perimetrale e successivamente anche una tettoia fissa, non rimovibile e di grosse dimensioni, completata il
17/12/2023 con struttura portante in travi e pilastri in legno, e copertura chiusa;
che entrambi i manufatti hanno penalizzato il diritto di panorama della che in questa sede chiede di: “A) Pt_1
Accertare e dichiarare che l'istante ha acquisito per usucapione, attraverso il possesso
continuativo, ininterrotto, pacifico e pubblico il diritto di veduta al panorama. B) Accertare e
dichiarare che i convenuti hanno violato il diritto di veduta al panorama la cui servitù si configura
come un diritto reale di godimento del fondo dominante sul fondo servente. C) Per lo effetto condannare gli stessi a rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono all'attrice di godere del diritto
al panorama. D) Condannarli al pagamento a titolo di risarcimento danni della somma di €
40.000,00 determinata dalla differenza tra il prezzo che potrebbe ricavare la proprietaria dalla
vendita dell'appartamento dopo l'abuso e quello che avrebbe potuto ricavare prima della
violazione ovvero di quella maggiore o minore che l'On.le Giudicante riterrà più equa, ovvero di
quella che emergerà dalla C.T.U…..”;nel corso del processo si sono costituiti e Controparte_2
contestando la domanda ed il diritto vantato dalla quindi, depositata Controparte_1 Pt_1
documentazione ed articolate le prove, non ammesse dal giudice in quanto irrilevanti, la causa è
stata rinviata per la decisione ed assegnata a sentenza.
Le domande attoree, valide sotto il profilo della causa petendi e del petitum, sono infondate e vanno rigettate.
Premesso che la titolarità attiva e passiva delle parti non è contestata ( cfr in tema sent Cass a S.U.
n.2951/2016 ) e comprovata dalla copia degli atti di compravendita, di donazione, delle visure catastali in atti, nel merito l'attrice, , lungi dal lamentare una violazione delle Parte_1
distanze legali o una lesione del diritto di veduta, lamenta la violazione del diritto di panorama a causa della installazione di una recinzione in pannelli frangivista al di sopra del parapetto perimetrale e successivamente anche una tettoia fissa, non rimovibile e di grosse dimensioni , ad opera dei convenuti sulla loro proprietà , come evincibili dai molteplici rilievi fotografici depositati da parte attrice unitamente alla relazione del suo tecnico .
Al fine di decidere la controversia con riferimento alla tutela del diritto di panorama, alla domanda di condanna al risarcimento dei danni e al pagamento delle spese di lite, questo giudice fa propri i principi espressi dalla S.C. con le seguenti sentenze : “Poiché la cosiddetta servitù di panorama,
consistente nella particolare amenità del fondo dominante per la visuale di cui gode, è una
"servitus altius non tollendi" (sia costruzioni, sia alberi), per potersi acquistare per destinazione del
padre di famiglia o per usucapione, necessita di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a
quelle che consentono la servitù di veduta, altrimenti questa comporterebbe sempre quella, e
specificatamente destinate all' esercizio della servitù invocata” ( sent Cass n. 10250/1997) ; “La panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla bellezza dell'ambiente e
dalla visuale che si gode da un certo posto che può trovare tutela nella servitù "altius non tollendi",
non anche nella servitù di veduta, che garantisce il diritto affatto diverso di guardare e di
affacciarsi sul fondo vicino” ( sent. Cass n. 8572/2006) ; “Il diritto di fruire di un piacevole
panorama, che si pretende leso dalla chioma di un albero piantato a distanza legale, integra una
"servitus altius non tollendi", la quale può essere acquistata, oltre che negozialmente, anche per
destinazione del padre di famiglia o per usucapione, necessitando, tuttavia, tali modi di
costituzione non solo, a seconda dei casi, della destinazione conferita dall'originario unico
proprietario o dell'esercizio ultraventennale di attività corrispondenti alla servitù, ma anche di
operi visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta”( sent Cass n.
2973/2012); “A differenza della servitù di veduta, che trova fonte direttamente nella legge (art.
907 c.c.), il diritto di veduta panoramica consiste nel godere della bellezza della visuale offerta
dalla particolare collocazione dell'immobile dominante, previa imposizione sul fondo servente di
una "servitus altius non tollendi", e può essere costituita a titolo derivativo (tramite contratto) o a
titolo originario (tramite usucapione o destinazione del padre di famiglia), purché, in quest'ultimo
caso, esistano opere visibili e permanenti destinate al suo esercizio” (Ord. Cass n. 17922/2023).
Applicando i condivisibili e costanti suddetti principi, nel caso di specie va rilevato che la Pt_1
non ha mai provato, o chiesto di provare, di aver acquisito un diritto di panorama attraverso un contratto, un atto negoziale, o a titolo originario per intervenuta usucapione, poiché non ha articolato alcuna prova diretta a dimostrare che, prima dell'esecuzione die lamentati lavori di parte avversa, la stessa , e prima di lei i suoi dante causa, avessero apposto e realizzato Pt_1
sul terrazzo a livello delle opere o manufatti, diversi dalla terrazza medesima , di per sé mera strumento di veduta diretta ed obliqua, volti ad esercitare la veduta di panorama ( si ribadisce,
diversa dal mero diritto di veduta). Sul punto va rilevato e confermato che non risultano dedotte violazione delle mere distanze legali e che appare chiarificatrice la motivazione della recente ordinanza della S.C n. 17922/2023 che così si esprime: “La panoramicità del luogo consiste in una situazione di fatto derivante dalla
bellezza dell'ambiente e dalla visuale che si gode da un certo posto, che può trovare tutela nella
servitù altius non tollendi, non anche nella servitù di veduta, che garantisce il diritto affatto
diverso di guardare e di affacciarsi sul fondo vicino (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12793 del
14/05/2019; Sez. 1, Sentenza n. 13368 del 26/05/2017; Sez. 2, Sentenza n. 8518 del 31/03/2017;
Sez. 2, Sentenza n. 2973 del 27/02/2012; Sez. 2, Sentenza n. 8572 del 12/04/2006). La servitù di
veduta panoramica è configurata, pertanto, quale servitù volta ad assicurare la particolare
amenità del fondo dominante per la visuale di cui esso gode, con impedimento della costruzione di
opere in assoluto, o oltre determinate soglie, attraverso parte o tutto il fondo servente, in ciò
differenziandosi dalla servitù di veduta, che invece è compatibile con la costruzione di opere a
distanza legale. Il diritto di veduta panoramica si risolve, dunque, – secondo la giurisprudenza – in
una servitù, in ragione dei casi, non aedificandi o altius non tollendi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1206
del 13/02/1999; Sez. 2, Sentenza n. 10250 del 20/10/1997; Sez. 2, Sentenza n. 6683 del
13/06/1995). Nondimeno, il diritto di veduta consistente nella fruizione di un piacevole panorama
– che si pretende, nella fattispecie, leso dalla collocazione di una pensilina in plastica, posta sul
terzo livello del fabbricato, a copertura di un sottostante balcone, con relativa turbativa del diritto
di fruire della vista del panorama di Positano – esige che di esso sia previamente accertata
l'esistenza. Ebbene, la veduta panoramica può essere acquistata, oltre che in via negoziale (a
titolo derivativo), anche per destinazione del padre di famiglia o per usucapione (a titolo
originario), necessitando, tuttavia, tali modi di costituzione non solo, a seconda dei casi, della
destinazione conferita dall'originario unico proprietario o dell'esercizio ultraventennale di
attività corrispondenti alla servitù, ma anche di opere visibili e permanenti, ulteriori rispetto a quelle che consentono la veduta. Nella fattispecie, di tali modi di acquisto la sentenza d'appello
non dà atto, sicché essa deve essere cassata. E ciò perché l'esistenza del diritto di veduta del
panorama non può essere riconosciuta, indicandone la fonte nella mera preesistenza della visuale
rispetto all'opera contestata. Ove bastasse, ai fini di ritenere validamente costituita la servitù di
veduta panoramica, la mera esistenza in fatto di detta veduta, prima che l'opera contestata ne
compromettesse l'esercizio, sarebbe leso il principio della tipicità dei modi di acquisto dei diritti
reali”.
Poiché la si limita a dedurre e chiedere di provare di aver sempre goduto del panorama Pt_1
dalla terrazza senza allegare alcun titolo e cioè, in assenza di un negozio bilaterale, l'esistenza di un'opera visibile e permanente, ulteriore e diversa dalla terrazza stessa, per tali motivi difettando la prova del diritto di cui si chiede la tutela, stante l'irrilevanza sul punto dei capitoli di prova come articolati, tutte le domande attoree sono infondate e vanno rigettate.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 scaglione fino ad €52.000,00 ,
valore medio ridotto per l'esiguità della fase istruttoria, vanno poste carico di Parte_1
con attribuzione in favore, in solido, dell'avv.to Michele Filippelli e dell'avv. Triestina Bruno;
difetta invece il dolo o la colpa grave per l'accoglimento della domanda di condanna ex art 96 cpc.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
Rigetta le domanda attoree.
Condanna a pagare le spese di lite in favore dei convenuti per complessivi Parte_1
€3.809,00 per compenso oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore, in solido, dell'avv.to Michele Filippelli e dell'avv. Triestina Bruno.
Rigetta la domanda di condanna ex art 96 cpc.
Napoli 28/3/2025 IL G.U.