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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE,
I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Raffaele Mazzuoccolo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A a definizione della causa iscritta al n. 500197/2014 R.G. avente ad oggetto: “In- termediazione finanziaria”, passata in decisione all'udienza del 21.6.2024 sulle con- clusioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione: tra
( ) difesa dall'avv. Tiziana Vic- Parte_1 C.F._1 cione ( ), presso la quale ha eletto domicilio in virtù di procu- C.F._2 ra alle liti in atti
- A T T R I C E - e
( ) difeso dall'avv. Luisa De Mat- Controparte_1 C.F._3 teo ( ), presso la quale ha eletto domicilio in virtù di procura C.F._4 alle liti in atti;
( difesa dagli avv.ti Gaetano De Simone ( Parte_2 P.IVA_1 [...]
), Maria Rosaria De Simone ( ed Antonio C.F._5 C.F._6
De Simone ( ), presso i quali ha eletto domicilio in virtù di C.F._7 procura alle liti in atti;
( ) difesa dagli avv.ti Federico Camozzi ( Parte_3 P.IVA_2 [...]
), Massimo Nespoli ( e Carlo Grillo ( C.F._8 C.F._9 [...]
), presso i quali ha eletto domicilio per procura alle liti in atti, C.F._10
- C O N V E N U T I - nonchè
( ) difeso, in sostituzione del- Parte_4 C.F._11 lo originario difensore, dall'avv. Silvia Tozzi ( ), presso la qua- C.F._12 le ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti in atti,
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA -
Motivi in fatto ed in diritto
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09. 2. Ai fini della decisione deve ricordarsi che , con atto di citazione Parte_1 regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il promotore finanziario CP
nonchè e chiedendo di accertare e dichiara-
[...] Parte_2 Parte_3 re la responsabilità di essi convenuti e di condannarli, in via solidale, al pagamento in favore di essa attrice della somma di € 45.000 oltre al mancato rendimento delle ope- razioni finanziarie sottoscritte, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto e sino al soddisfo nonché al risarcimento di tutti i danni subìti, compresi quel- li morali ed esistenziali da liquidarsi in via equitativa. In particolare l'attrice illustra quanto segue: di aver consegnato al tutti i propri risparmi ammontanti ad € CP
55.000, come si ricava dalle quattro ricevute su modulistica bancaria (distinte di ver- samento del 08.04.2008 di € 20.000, del 02.05.2008 di € 5.000, del 23.11.2008 di €
1 20.000 e del 16.01.2009 di € 10.000), esercitando egli da anni l'attività di promotore finanziario in Alife, riconducibile ad IT CA s.p.a., come evincibile dalla targa apposta fuori dal suo studio e dalla vasta clientela sul territorio; che su espressa richiesta il le ha poi restituito € 10.000 mediante accredito in data 31.3.2009 CP su conto corrente n. 30382/00401114229; che successivamente (maggio Parte_2
2009), allarmata dalla notizia di ammanchi ed irregolarità contabili relativa ad altri clienti del ha richiesto copia della documentazione relativa ai rapporti con- CP trattuali intercorsi con IT CA, con la filiale di Benevento, con CP_2
(poi divenuta ) e con Pioneer Investments;
che Pioneer Invest-
[...] Parte_3 ments, con nota del 24.06.2009, rispondeva di non aver riscontrato il suo nominativo nei propri registri anagrafici, non potendo fare altro, in ragione della natura delle questioni sollevate, che rimandarla a che quest'ultima, pur aven- Parte_3 do, con raccomandata a/r del 01.09.2009, riconosciuto l'attività del Controparte_1 quale proprio promotore finanziario, con successiva nota del 25.1.2011 comunicava l'assenza di investimento a nome dell'attrice in fondi Pioneer Investment Manage- ment SGR. L'attrice allega però che non vi è dubbio in ordine allo svolgimento da parte del dell'attività di promotore finanziario per la IT CA s.p.a. ovvero CP per la (oggi e tanto in ragione non solo Controparte_3 Parte_3 dell'esposizione della targa con dicitura “Promotore Finanziario IT CA”, fuori al suo studio in Alife, ma anche dell'utilizzo della modulistica e della spendita del nome della banca, con evidente dimostrazione del pieno inserimento del promo- tore nell'attività imprenditoriale sia della banca sia della Parte_2 Parte_3 con evidente sussistenza di responsabilità solidale tra le banche convenute ed il pro- motore finanziario ed il conseguente diritto al risarcimento del danno, anche per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto. Di qui le illustrate conclusioni.
si è costituito con comparsa depositata in cancelleria il 20.06. Controparte_1
2011 riconoscendo di aver preso il danaro dell'attrice ma eccependo di averlo conse- gnato alle filiali (presso le quali operava il funzionario ) Parte_2 Parte_4 affinchè venisse aperto un conto corrente intestato all'attrice, sul quale poi condurre le operazioni del programmato investimento;
assume quindi di non essere responsa- bile e, previa richiesta di chiamare in causa , titolista della Filiale Parte_4 di Benevento e poi preposto della Filiale di Frasso Telesino, ritenuto responsabile di condotte illegittime, ha rassegnato le seguenti conclusioni: a) in via preliminare e/o principale rigettare la domanda attorea avviata nei suoi confronti, in quanto inammis- sibile, improcedibile, nonché decisamente infondata, sia in punto di fatto che di dirit- to;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della con- venuta e/o di (terzo chiamato in Controparte_4 Parte_4 causa), manlevandolo da qualsivoglia responsabilità nei confronti degli attori per ca- renza di legittimazione passiva e/o responsabilità, atteso che qualsivoglia ammanco, se realmente esistente, va addebitato esclusivamente all' Controparte_4
e/o al dott. , sui quali dovrà cadere ogni eventuale condanna.
[...] Parte_4 si è costituita con comparsa depositata il 23.6.2011 ed ha ecce- Parte_3 pito l'infondatezza e la mancata dimostrazione della domanda attorea;
allega tra l'altro che non vi è prova che l'attrice abbia consegnato somme al non es- CP sendo a tal fine nemmeno sufficiente la modulistica da essa prodotta;
quindi ha con- cluso come segue: a) nel merito e in via principale, rigettare le domande attoree in quanto nulle ed infondate in fatto ed in diritto;
b) in via subordinata, e salvo gravame, previo accertamento della concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione
2 alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; c) in ogni caso, dichiarare tenuto e pertanto condannare il Controparte_5
[..
a manlevare da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse de- Parte_3 rivare a quest'ultima per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formula- te dagli attori nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente agli attori e/o a rifondere a tutte le somme che la società stessa fosse eventualmen- Parte_3 te condannata a corrispondere agli attori e comunque a rifondere a Parte_3 tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dello even- tuale accoglimento delle domande formulate dagli attori nel presente giudizio.
Autorizzatane la chiamata in causa richiesta dal , si è CP Parte_4 costituito con comparsa depositata in data 11.1.2012 concludendo come segue: a) ri- gettare la domanda così come formulata nei suoi confronti dal convenuto CP
, in quanto inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in di-
[...] ritto e, comunque, anche per essere privo di ogni responsabilità in ordine all'indebita appropriazione ovvero alla colpevole gestione della somma di € 55.000 lamentata dalla attrice e, per l'effetto, tenerlo indenne dal pagamento delle eventuali somme a qualsiasi titolo e/o ragione;
b) condannare, in ogni caso, al risarci- Controparte_1 mento del danno ex art. 96 c.p.c.. Autorizzata (in prima udienza) la rinotifica dell'atto di citazione nei suoi confron- ti, IT PA (già ) si è costituita in giudizio con Controparte_4 comparsa depositata in data 27.4.2012 disconoscendo la documentazione prodotta dagli attori ed eccependo quanto segue: di essere carente di legittimazione passiva ed estranea ai fatti;
che mai è stato promotore finanziario né dipen- Controparte_1 dente di essa IT PA (già IT CA spa, già Controparte_4
); che il è stato invece promotore finanziario di (ora Fine-
[...] CP CP_3 cobank PA); che l'attrice è diventata correntista di essa soltanto in data Parte_2
25.3.2009, vale a dire in epoca successiva alle quattro distinte di versamento in banca (dell'8.4.2008, del 2.5.2008, del 23.11.2008 e del 16.1.2009) prodotte con l'atto di citazione, le quali sono prive di valenza probatoria e nemmeno recano la sottoscri- zione di un funzionario di essa pertanto ha concluso come segue: a) in via Parte_2 preliminare, concedersi il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione atteso che controparte non lo ha previamente attivato;
b) estromettere dal giudizio es- sa convenuta per difetto di legittimazione passiva, previo accertamento della insussi- stente qualifica di quale promotore finanziario di IT CA Controparte_1
s.p.a. e/o di nonché della mancata qualifica degli at- Controparte_4 tori quali clienti della banca convenuta;
c) accertare e dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione;
d) nel merito, rigettare tutte le domande attoree, in quan- to generiche, inammissibili, improponibili ed infondate, in fatto ed in diritto;
e) in via subordinata, in ipotesi di soccombenza, accoglierle la domanda di garanzia proposta da essa IT PA nei confronti di . Controparte_1 Mandate le parti in mediazione e constatata l'impossibilità di un accordo (v. in atti verbale della seduta del 20.11.2012), sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; con ordinanza del 14.5.2014 è stata disattesa, in quanto ultronea, l'istanza di verificazione articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6, II termine,
c.p.c. ed è stata altresì disattesa, in quanto inammissibile ed irrilevante, ogni richiesta ex art. 210 c.p.c. non assolutamente indispensabile alla definizione della lite;
quindi ammessi ed espletati gli interrogatori formali e le prove testimoniali, la causa è stata avviata per la precisazione delle conclusioni, assegnata all'odierno estensore, succe- duto ai precedenti a partire dall'udienza del 15.10.2021, e quindi, rassegnate le con- clusioni, è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
3 3. La domanda di va accolta nei limiti che seguono. Controparte_6 L'attrice ha prodotto il modulo di sottoscrizione del prodotto finanziario proposto- le dal promotore , dal quale risulta che ha consegnato a quest'ulti- Controparte_1 mo la somma di € 20.000 affinchè la investisse in fondi Pioneer Investment Mana- gement SGR, chiedendo altresì che le relative quote fossero rappresentate da certifi- cato tenuto in deposito amministrato gratuito, con la posizione n. 60000, presso Uni- credit Xelion CA. Detto modulo reca la data del 15.4.2008 e le sottoscrizioni sia della attrice che del promotore CP L'attrice ha pure documentato che in quel periodo ha prelevato, alla fine del mese di marzo 2008, l'importo di € 15.000 (€ 7.500 + € 7.500) dal suo conto corrente po- stale ed ulteriori € 5.000 in data 18.4.2008 (v. estratto conto prodotto con la memoria istruttoria del 7.2.2014).
La stipula del modulo di investimento e la consegna del danaro contante di cui in esso si dà atto sono ammesse, anche in sede di interrogatorio formale, dallo stesso accipiente e sono altresì confermate dal teste (v. ud. CP Testimone_1 dell'1.12.2014), il quale, in quanto coniuge dell'attrice (in regime di separazione dei beni), è pure plausibile che vi abbia personalmente assistito accompagnando la mo- glie presso l'ufficio del promotore, che, aggiunge il medesimo teste, esponeva “la ta- bella della e della;
le restanti deposizioni testimoniali sono Parte_3 Parte_2 coerenti e non contrastano con quella del , così come pure quella Testimone_1 della teste all'epoca dei fatti dipendente del dalla quale si apprende Tes_2 CP della presenza dell'attrice e di una cartellina a suo nome nello studio del CP (pur senza aggiungere altri specifici particolari dell'incontro).
3.1 L'attrice ha pure prodotto (in copia al momento della iscrizione a ruolo, in originale con la memoria istruttoria 2° termine ex art. 183 co. 6 cpc) quattro distinte contabili di versamento (dell'8.4.2008 per € 20.000,00; del 2.5.2008 per € 5.000; del 23.11.2008 per € 20.000 e del 16.1.2009 di € 10.000), stando alle quali il CP che gliele ha consegnate poco dopo aver ricevuto le somme dell'attrice (v. teste
[...]
), avrebbe quindi provveduto a versare in banca ( , in Bene- Tes_1 Controparte_3 vento via Mellusi) il rispettivo importo destinato ad affluire sul conto corrente ivi in- testato alla attrice con il n. 60000 (il quale richiama la posizione n. 60000 contempla- ta nel modulo di investimento sottoscritto il 15.4.2008).
La convenuta IT PA ha eccepito che tale documentazione non contiene alcuna sottoscrizione di propri funzionari e con ordinanza del 14.5.2014 il G.U. ha avvertito che il disconoscimento non può valere –anche tenuto conto della espressa dichiarazione resa nella memoria di costituzione– quale disconoscimento della auten- ticità del documento o della sottoscrizione, tanto da potersi affermare (pure nella consapevolezza dei contrasti giurisprudenziali in ordine all'applicabilità degli art. 214 e ss. c.p.c. al disconoscimento delle copie agli originali: Cass. 23174/06; contra Cass. n. 1852/98) nel caso di specie che “in tema di negazione di conformità di una copia all'originale, i relativi tempi e modalità di esercizio sono disciplinati dagli art.
214 e 215 c.p.c., richiedendosi, quindi, la precisione ed inequivocità della negazione, sebbene un siffatto disconoscimento non abbia gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accer- tare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cassazione civile, sez. III, 21/11/2011, n. 24456) e che pertanto, con- clude il G.U. del 14.5.2014, è ultronea, sui documenti attestanti il versamento e
4 l'investimento del denaro da parte degli attori, l'istanza di verificazione articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI co. II termine c.p.c.
3.2 In effetti le quattro distinte contabili in questione risultano compilate e sotto- scritte a nome e per conto (non di IT PA ma) di Controparte_7
, le prime due, e di (succeduta a quest'ultima) le altre due.
[...] Parte_3
La loro autenticità (anche nel contenuto) non è posta in dubbio dalla convenuta
, la quale si è limitata ad eccepire la loro inefficacia probatoria e la loro Parte_3 inopponibilità ad essa eccipiente trattandosi di documenti privi di data certa che non provengono da né da (v. pag. 7 della Controparte_7 Parte_3 comparsa di costituzione e risposta); tali non meglio precisate eccezioni meritavano però di essere idoneamente specificate e dimostrate con la conseguenza che in difet- to, ed al cospetto delle risultanze documentali attestate nelle quattro distinte di ver- samento in esame, da ritenersi genuine fino a prova contraria, deve ritenersi dimo- strato che l'attrice ha versato alla convenuta le somme indicate nelle Parte_3 predette quattro distinte, generando l'obbligo di quest'ultima di farne successiva an- notazione contabile in favore dell'attrice. Tale annotazione in effetti non risulta esserci (mai) stata e ciò deve ascriversi ad indebita distrazione delle somme imputabile all'operatore bancario, che, dopo averle ricevute dal all'uopo incaricato dall'attrice, ha mancato di contabilizzarle in CP favore di quest'ultima. D'altronde la banca nemmeno spiega come il promotore sia potuto venire CP in possesso di tali distinte.
Si ravvisa, dunque, illecito contrattuale sia del il quale non si è curato di CP accertarsi del buon esito dell'affare (versamento delle somme) che si era preso in ca- rico di concludere per l'attrice, sia della convenuta , la quale, va ri- Parte_3 cordato, resta pur sempre responsabile delle condotte infedeli poste in essere non so- lo dal suo promotore finanziario ma anche dall'operatore bancario, che, da essa pre- posto al maneggio del danaro, abbia poi distratto le somme consegnategli nello eser- cizio di tali mansioni;
difatti il principio sancito dall'art. 1228 c.c., secondo cui il de- bitore che, nell'adempimento dell'obbligazione, si avvale dell'opera di terzi, rispon- de anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, costituisce l'estensione alla sfera con- trattuale delle norme contenute negli artt. 2048 e 2049 c.c. (Cass. 11 maggio 1995, n.
5150, id., Rep. 1995, voce Obbligazioni in genere, n. 45; 22 gennaio 1976, n. 185, id., Rep. 1976, voce Danni in materia civile, n. 34) e si tratta, anche nell'ipotesi di cui all'art. 1228 c.c., di una forma di responsabilità obiettiva, indipendente cioè dalla colpa del soggetto responsabile (Cass. 29 agosto 1995, n. 9100, id., Rep. 1995, voce Responsabilità civile, n. 115). Deve comunque fin qui concludersi che il promotore finanziario dopo CP aver ricevuto in consegna il danaro dell'attrice affinchè provvedesse ad investirlo (€ 20.000, come da modulo del 15.4.2008) o comunque a versarlo in banca (come dalle quattro distinte di versamento per complessivi € 55.000) non ha poi tenuto fede né all'impegno di avviare l'investimento prospettato alla attrice né all'obbligo di presta- re la dovuta diligenza (ex art. 1710 c.c.) nel consegnare a (o Parte_3 CP_2
[..
) le somme affidategli dall'attrice. Siamo dunque al cospetto di un duplice titolo di responsabilità nella quale è incor- so il e la sua condotta (infedele riguardo all'investimento, inadempiente e CP negligente riguardo ai versamenti in banca) costituisce illecito contrattuale che a sua volta giustifica la sua condanna, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, alla restituzione delle somme affidategli dall'attrice.
5 4. Accertata la responsabilità del promotore va di conseguenza anzitutto CP dichiarata, come si viene a dire, la responsabilità oggettiva e solidale dell'interme- diario per il fatto del medesimo promotore. E' documentato (oltre che pacifico) che all'epoca (aprile 2008) il operas- CP se ed abbia operato con l'attrice quale promotore finanziario di poi di- CP_3 venuta , entrambe appartenenti al gruppo Parte_3 Parte_2
La stessa convenuta (già , fin dalla sua raccomandata Parte_3 CP_3
a/r del 16.9.2009 diretta al difensore degli odierni attori, riconosce che il ha CP operato quale suo promotore fino al 9.5.2009.
Ulteriore conferma si ricava dai provvedimenti (prodotti dagli attori) di sospen- sione dall'albo e di successiva radiazione adottati dalla nell'anno 2010 nei CP_8 confronti del su segnalazione della stessa nonché su denuncia di CP Parte_3 numerosi investitori che si erano a lui affidati;
da questi provvedimenti emerge che ha iniziato ad operare dal 3.11.1993 quale promotore finanziario di Controparte_1
, poi , poi fino al CP_3 CP_9 Controparte_7 Parte_3 9.5.2009, data in cui l'intermediario ha receduto per giusta causa dal rapporto a suo tempo instaurato (v. delibera di sospensione n. 17336/bis del 25.5.2010, poi seguita dalla radiazione). Tes_ Il teste , impiegato di nella filiale di via Mellusi in Benevento, ha Parte_2 riferito “che il era conosciuto dagli impiegati della banca come “il promoto- CP re” della nel senso che era il più quotato e conosciuto in zona, nel senso CP_3 che i clienti della erano esclusivamente della sua zona e non di Benevento;
CP_3 che egli, inoltre, -continua il teste- operava senza i clienti e ciò lo faceva per il ritiro dei carnet portando le deleghe dei clienti ed al pari succedeva per i versamenti e per le altre operazioni;
era una prassi consolidata che era conosciuta dal Direttore e dai vari impiegati;
non si trattava di operazioni nascoste ma note a tutti;
per i versamenti in particolare il arrivava con distinte già firmate e le firme non sempre veni- CP vano verificate”. Si riscontra agli atti, prodotto dal pure l'avviso di conclusione delle in- CP dagini penali cui egli, insieme al e ad altri bancari, è stato sotto- Parte_4 posto per i reati di truffa, appropriazione indebita e falso che si assumono perpetrati in danno di numerosi clienti/investitori, tra i quali è elencata anche la odierna attrice (l'esito di tale procedimento penale non è però dato conoscere né in questa sede ri- sulta più precisamente lumeggiata la condotta posta in essere dagli indagati riguardo alla specifica vicenda della ora in esame). Pt_1
4.1 La legge n. 1/1991, art. 5, co. 4, (poi sostituito dal D.Lgs. n. 415/1996, art. 23,
e quindi dal D.Lgs. n. 58/1998, art. 31, co. 3), pone a carico dell'intermediario finan- ziario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgi- mento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
La natura penale dell'illecito commesso dal promotore non esclude cioè la respon- sabilità dell'intermediario finanziario, sempre che, si è precisato, vi sia un rapporto di
“necessaria occasionalità” tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli (cass. 20588/2004), nel senso che l'attività da lui svolta deve avere deter- minato una situazione tale da avere agevolato e reso possibile il fatto illecito produt- tivo di danno;
e questo rapporto è ravvisabile, come nella fattispecie, in tutte le ipote- si in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito (cass. civ. n. 13529/2009). Presuppo- sto della responsabilità dell'intermediario è dunque la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi ar-
6 recato allo investitore, che la giurisprudenza inquadra nell'ampio significato del pre- detto nesso di "occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di conti- nuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c. (Cass. 22/10/2004,
n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928); la norma esclu- de, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità. E' stato anche osservato (Cass. civ., sez. I, n. 8229/2006) che la responsabilità configurata dall'art. 5 L. /1991, trova la sua ragion d'essere, per un verso, nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nel- la organizzazione della propria impresa, traendone benefici cui è ragionevole far cor- rispondere i rischi;
per altro verso, ed in termini più specifici, nell'esigenza di offrire una più adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dallo in- termediario per il tramite del promotore, giacchè proprio per le caratteristiche di que- sto genere di offerte più facilmente la buona fede dei clienti può essere sorpresa. Tra
l'altro questa garanzia il legislatore ha inteso rafforzare (ed è questa la direzione che per il Tribunale l'interprete deve seguire in subiecta materia) anche e proprio attra- verso un meccanismo normativo volto a responsabilizzare l'intermediario nei riguardi dei comportamenti di soggetti -quali sono i promotori- che l'intermediario medesimo sceglie, nel cui interesse imprenditoriale essi operano e sui quali nessuno meglio del- lo intermediario, in concreto, è in grado di esercitare efficaci forme di controllo. Ed è evidente che la finalità di tutela del risparmiatore ispiratrice di queste norme risulte- rebbe vanificata, se si accollasse al risparmiatore stesso la responsabilità per la loro violazione da parte dei promotori finanziari.
4.2 Per questa ragione, secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio, che il
Tribunale condivide, la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui que- st'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'ille- cito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale del- lo intermediario;
nè un tal fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subìto dallo investitore, in conseguenza dell'illecito consumato dal promo- tore, al fine di ridurre (ai sensi dell'art. 1227 c.c.) l'ammontare del risarcimento dovu- to (Cass. civ., sez. I, 29773/2008). Sempre in tale ottica di rafforzamento della garan- zia del risparmiatore in subiecta materia si è pure affermata, dalle Corti di merito e di legittimità (Trib. Mondovì feb. 2010, cass. civ. n. 8229/2006), l'applicabilità dei principi della apparenza del diritto elaborati soprattutto nell'ambito della rappresen- tanza negoziale.
Anche presso questo tribunale si è ricordato (v. Trib. SMCV n. 3553/2016) che
“in tema di contratti di intermediazione finanziaria, al fine di escludere la responsabi- lità solidale dello intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgi- mento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale. Incombe all'in- vestitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato
7 in qualche misura dallo investitore” (cfr. Cass. n. 6708/10). Si è perciò escluso sia che "la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finan- ziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle valga, in caso d'indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgi- mento dell'attività del promotore finanziario medesimo e la consumazione dell'illeci- to, e quindi precluda la possibilità d'invocare la responsabilità solidale dell'interme- diario preponente;
sia che un tal fatto possa essere addotto dallo intermediario come concausa del danno subito dall'investitore in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto”(Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1741 del 25/01/2011). Si è pure chiarito che "le disposizioni di legge e regolamentari dettate in ordine alle modalità di corresponsione al promotore finan- ziario dell'equivalente pecuniario dei titoli acquistati o prenotati, infatti, sono dirette unicamente a porre a suo carico un obbligo di comportamento al fine di tutelare l'in- teresse del risparmiatore e non possono, quindi, logicamente interpretarsi come fonte di un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, tale da comportare un addebito di colpa (concorrente, se non addirittura esclusiva) in capo al soggetto danneggiato dall'altrui atto illecito, e salvo che la condotta del risparmiatore presenti connotati di "anomalia", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elemen- ti presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in es- sere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza ac- quisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche” (Sez. 1, Sentenza n. 6829 del 24/03/2011; cfr. Corte di Appello di Milano 02.03.16). Né la consegna di denaro al di fuori del rispetto delle modalità previste dalle discipline regolamentari può costituire concausa del danno provocato all'investitore al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto (cfr. Corte Cass. n. 8229/06 e Cass. n. 4047/16). In definitiva, l'intermediario è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, purché sussista un rapporto di necessaria occasionali- tà tra incombenze affidate e fatto del promotore, ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento di questi rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito;
né rileva che il comportamento del promotore abbia esorbitato o no dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall'inserimento del promotore stesso nell'attività della società d'intermediazione e si sia realizzata nell'ambito e coerentemente alle fi- nalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere, per la consumazione dell'illecito, rientrasse nell'incarico affidato (cfr. Cass. n. 3625/16).
Ancora più recentemente si è affermato che in tema di contratti di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari, deve essere esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che pre- senti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consa- pevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificando- si in tal caso l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario sia adibito, costi- tuente condizione necessaria e sufficiente della responsabilità oggettiva del prepo- nente. Incombe sullo investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del pro-
8 motore, mentre spetta all'intermediario quello di dimostrare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato dall'investitore (cass. n. 21643/2021; cass. n. 25374/18).
4.3 La valutazione della incidenza della condotta del danneggiato va ovviamente fatta caso per caso, nel rispetto di questa regola.
A tal fine ha un suo rilievo l'entità della somma consegnata in contanti (cfr. cass.
n. 21643/2021), che, nel caso ora al vaglio del Tribunale, non è elevatissima (€ 55.000, di cui € 10.000 poi restituiti) oltre che operata da soggetto (l'attrice) la cui esperienza nel settore degli investimenti non risulta nemmeno particolarmente spic- cata;
pertanto deve escludersi che la condotta dell'attrice, per quanto irregolare, sia stata consapevolmente incauta o comunque anomala fino al punto da integrare la in- vocata esimente di responsabilità; essa peraltro risulta munita sia della stipula del contratto di investimento sia della successiva consegna delle quattro distinte di ver- samento in banca e la sua mancanza di attenzione è stata verosimilmente prodotta dalla fiducia che, come dimostra l'intera vicenda e l'elevato numero degli investitori coinvolti, l'abilità del era riuscito a consolidare nella zona in cui operava. CP Non può d'altro canto negarsi che l'intermediario ha per svariati anni consentito al (come emerge dai provvedimenti adottati nei suoi confronti e dal similare CP contenzioso insorto con altri risparmiatori, di cui è traccia anche nelle sentenze, pure di secondo grado, prodotte con le comparse conclusionali) di operare in maniera in- fedele distraendo le somme affidategli non solo dalla odierna attrice ma anche da molti altri clienti;
ciò che denota totale mancanza di controllo sull'operato del promo- tore da parte dell'intermediario finanziario con la conseguenza che alla acquiescenza ed alla negligenza di quest'ultimo -testimoniata anche dal fatto che il oltre a CP godere libertà di movimento e di operazioni nelle filiali che frequentava (-v. dichia- razioni di rese all'udienza del 1.12.2014 nonché deposizione del Parte_4 Tes_ teste raccolta all'udienza del 16.3.2017-), deve pertanto attribuirsi efficienza causale esclusiva nell'aver reso possibile la perpetrazione di condotte illecite o co- munque reiteratamente inadempienti, comprese quelle poste in essere nei confronti della Pt_1
Deve dunque concludersi che nel caso di specie non vi è stata collusione degli at- tori (posto che non vi è prova di un accordo tra loro ed il promotore infedele finaliz- zato allo occultamento delle somme che si poi si pretenderebbe di ripetere dallo in- termediario) così come nemmeno vi è prova di fattiva acquiescenza all'illecito com- piuto dal promotore considerato che tale concetto presuppone un comportamento molto grave del cliente e di elevato spessore sintomatico, tanto da arrivare ad un li- vello di contiguità con la situazione di collusione (App. Napoli n. 2541/2017).
4.4 Ne segue che la convenuta (già , per la quale ha Parte_3 CP_3 operato il promotore distraendo la somma affidatagli dalla investitrice CP [...]
(come da modulo di investimento del 15.4.2008), va anch'essa condannata, in Pt_5 solido con il predetto, alla restituzione in favore della stessa attrice del corrisponden- te importo a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali.
4.5 Inoltre, e sempre a titolo risarcitorio, la medesima convenuta va Parte_3 condannata a restituire alla attrice i restanti importi che le predette distinte di versa- mento attestano consegnati in banca ai suoi preposti, i quali, non rileva e non emerge in questa sede se di concerto o non con il hanno comunque operato in ma- CP niera anomala (non si spiega difatti come abbiano potuto rilasciare tale ricevuta in assenza di un conto corrente intestato alla ed infedele (dette entrate non ri- Pt_1 sultano difatti contabilizzate o comunque imputate in favore della attrice). Si è già illustrato (al § 3.2) che il principio sancito dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che, nell'adempimento della obbligazione, si avvale dell'opera di propri incaricati,
9 risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, costituisce l'estensione alla sfera contrattuale delle norme contenute negli artt. 2048 e 2049 c.c. e si tratta, anche nell'ipotesi di cui all'art. 1228 c.c., di una forma di responsabilità obiettiva, indipen- dente cioè dalla colpa del soggetto responsabile).
Pertanto, nella fattispecie, si avverte che la è incorsa in duplice responsabi- Parte_3 lità nel senso che essa deve rispondere dei danni prodotti alla attrice dall'operato anomalo ed infedele sia del promotore (riguardo all'investimento del 15.4.2008) sia dei CP suoi preposti in filiale (riguardo alle quattro distinte di versamento). 5. L'attrice ha complessivamente corrisposto € 55.000, di cui però € 10.000 le so- no ritornati, come lei stessa riconosce. Il danno emergente è dunque pari a € 45.000, di cui ella è stata defraudata nel pe- riodo che corre dal 8.4.2008 al 23.11.2008, ma, trattandosi di credito risarcitorio, es- so va rivalutato da tale ultima data all'attualità in base agli indici ISTAT del costo della vita (FOI); pertanto va ora liquidato in favore dell'attrice ed a carico solidale dei convenuti e l'importo di € 58.995 [indice a quo: 134,7; in- CP Parte_3 dice ad quem (novembre 2024): 120,1; coefficiente di rivalutazione: 1,311]. Vanno inoltre corrisposti all'attrice gli interessi al tasso legale da calcolarsi a far data dal 23.11.2008 sull'importo iniziale di € 45.000 di anno in anno rivalutato sino alla presente decisione nonché gli interessi legali sull'importo di € 58.995 (sorta ca- pitale liquidata all'attualità) dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Sul punto è stato affermato dalla Corte di legittimità che l'obbligazione di risar- cimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce de- bito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (cass. n. 30532/
2021, per tutte: Cass. 27 giugno 2016, n. 13225; Cass. 10 marzo 2010, n. 5843); l'ob- bligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivaluta- zione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa (cass. n.
1627/2022).
5.1 Altre voci di danno l'attrice non ha specificamente allegato ed ancor meno ha dimostrato di aver subìto.
6. La domanda avviata dagli attori nei confronti dell'altra convenuta IT PA va invece disattesa non essendovi prova sufficiente degli elementi costitutivi della sua responsabilità.
7. In applicazione degli artt. 5 e 8 d.lgs. 28/2010 le domande (anche di manleva) proposte in via di riconvenzionale trasversale da contro il e da Parte_3 CP quest'ultimo contro ed il terzo chiamato in causa ( ) sono Parte_2 Parte_4 improcedibili;
in disparte il rilievo che di tali domande riconvenzionali non è men- zione nel verbale della seduta di mediazione tenutasi in data 5.7.2016, sicchè è quan- to meno dubbio che le questioni sottese siano state validamente introdotte in quella sede, occorre rilevare che alla seduta di mediazione del 20.11.2012 (v. in atti) risulta presente l'attrice di persona con l'assistenza del difensore;
il invece non vi CP ha preso parte;
per è registrata la presenza, senza difensore, del dott. Parte_3 [...]
(del quale non sono specificati né documentati la qualifica ed i poteri) Persona_1 mentre per risulta annotata la presenza dell'avv. Piantadosi (i cui poteri di Parte_2 rappresentanza non sono documentati).
La domanda riconvenzionale di resta comunque assorbita dal rigetto Parte_2 delle domande esperite nei suoi confronti;
parimenti assorbita è la domanda di Pt_6
10 preso istante per la temerarietà della chiamata in causa avviata nei suoi con- Pt_4 fronti da Controparte_1
9. Le spese di lite tra gli attori ed i convenuti e gra- Controparte_1 Parte_3 vano su questi ultimi due e si liquidano in dispositivo;
quelle relative a tutti gli altri rapporti processuali si propende per compensarle per intero tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con cita- Parte_1 zione notificata il 18.3.2011 contro , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 nonché sulle riconvenzionali dei convenuti, con la chiamata in causa di
[...] [...]
, così provvede: Persona_2
- condanna i convenuti e in solido tra loro, al Controparte_1 Parte_3 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 58.995, oltre inte- Parte_1 ressi legali a partire dal 23.11.2008 calcolati sull'importo iniziale di € 45.000 di anno in anno rivalutato secondo ISTAT sino alla data della presente decisione nonché inte- ressi legali sulla somma di € 58.995 dalla presente decisione al soddisfo;
- rigetta la domanda proposta dall'attrice
contro
IT PA;
- dichiara improcedibili le domande riconvenzionali di e di Parte_3 [...]
; Persona_3
- dichiara assorbite le domande riconvenzionali di IT PA e di Parte_4
;
[...]
- condanna i convenuti e in solido tra loro, alla Controparte_1 Parte_3 refusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida in complessivi € 7.412,85, di cui € 412,85 per esborsi ed € 7.000 per compenso professionale, oltre
15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Ti- ziana Viccione che ne ha fatto istanza;
- dichiara interamente compensate le spese di lite riguardo ai restanti rapporti pro- cessuali;
Così deciso in S. Maria C.V., 10.1.2025
il gop
Raffaele Mazzuoccolo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE,
I SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. Raffaele Mazzuoccolo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A a definizione della causa iscritta al n. 500197/2014 R.G. avente ad oggetto: “In- termediazione finanziaria”, passata in decisione all'udienza del 21.6.2024 sulle con- clusioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione: tra
( ) difesa dall'avv. Tiziana Vic- Parte_1 C.F._1 cione ( ), presso la quale ha eletto domicilio in virtù di procu- C.F._2 ra alle liti in atti
- A T T R I C E - e
( ) difeso dall'avv. Luisa De Mat- Controparte_1 C.F._3 teo ( ), presso la quale ha eletto domicilio in virtù di procura C.F._4 alle liti in atti;
( difesa dagli avv.ti Gaetano De Simone ( Parte_2 P.IVA_1 [...]
), Maria Rosaria De Simone ( ed Antonio C.F._5 C.F._6
De Simone ( ), presso i quali ha eletto domicilio in virtù di C.F._7 procura alle liti in atti;
( ) difesa dagli avv.ti Federico Camozzi ( Parte_3 P.IVA_2 [...]
), Massimo Nespoli ( e Carlo Grillo ( C.F._8 C.F._9 [...]
), presso i quali ha eletto domicilio per procura alle liti in atti, C.F._10
- C O N V E N U T I - nonchè
( ) difeso, in sostituzione del- Parte_4 C.F._11 lo originario difensore, dall'avv. Silvia Tozzi ( ), presso la qua- C.F._12 le ha eletto domicilio in virtù di procura alle liti in atti,
- TERZO CHIAMATO IN CAUSA -
Motivi in fatto ed in diritto
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09. 2. Ai fini della decisione deve ricordarsi che , con atto di citazione Parte_1 regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio il promotore finanziario CP
nonchè e chiedendo di accertare e dichiara-
[...] Parte_2 Parte_3 re la responsabilità di essi convenuti e di condannarli, in via solidale, al pagamento in favore di essa attrice della somma di € 45.000 oltre al mancato rendimento delle ope- razioni finanziarie sottoscritte, rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dì del dovuto e sino al soddisfo nonché al risarcimento di tutti i danni subìti, compresi quel- li morali ed esistenziali da liquidarsi in via equitativa. In particolare l'attrice illustra quanto segue: di aver consegnato al tutti i propri risparmi ammontanti ad € CP
55.000, come si ricava dalle quattro ricevute su modulistica bancaria (distinte di ver- samento del 08.04.2008 di € 20.000, del 02.05.2008 di € 5.000, del 23.11.2008 di €
1 20.000 e del 16.01.2009 di € 10.000), esercitando egli da anni l'attività di promotore finanziario in Alife, riconducibile ad IT CA s.p.a., come evincibile dalla targa apposta fuori dal suo studio e dalla vasta clientela sul territorio; che su espressa richiesta il le ha poi restituito € 10.000 mediante accredito in data 31.3.2009 CP su conto corrente n. 30382/00401114229; che successivamente (maggio Parte_2
2009), allarmata dalla notizia di ammanchi ed irregolarità contabili relativa ad altri clienti del ha richiesto copia della documentazione relativa ai rapporti con- CP trattuali intercorsi con IT CA, con la filiale di Benevento, con CP_2
(poi divenuta ) e con Pioneer Investments;
che Pioneer Invest-
[...] Parte_3 ments, con nota del 24.06.2009, rispondeva di non aver riscontrato il suo nominativo nei propri registri anagrafici, non potendo fare altro, in ragione della natura delle questioni sollevate, che rimandarla a che quest'ultima, pur aven- Parte_3 do, con raccomandata a/r del 01.09.2009, riconosciuto l'attività del Controparte_1 quale proprio promotore finanziario, con successiva nota del 25.1.2011 comunicava l'assenza di investimento a nome dell'attrice in fondi Pioneer Investment Manage- ment SGR. L'attrice allega però che non vi è dubbio in ordine allo svolgimento da parte del dell'attività di promotore finanziario per la IT CA s.p.a. ovvero CP per la (oggi e tanto in ragione non solo Controparte_3 Parte_3 dell'esposizione della targa con dicitura “Promotore Finanziario IT CA”, fuori al suo studio in Alife, ma anche dell'utilizzo della modulistica e della spendita del nome della banca, con evidente dimostrazione del pieno inserimento del promo- tore nell'attività imprenditoriale sia della banca sia della Parte_2 Parte_3 con evidente sussistenza di responsabilità solidale tra le banche convenute ed il pro- motore finanziario ed il conseguente diritto al risarcimento del danno, anche per l'operatività del principio dell'apparenza del diritto. Di qui le illustrate conclusioni.
si è costituito con comparsa depositata in cancelleria il 20.06. Controparte_1
2011 riconoscendo di aver preso il danaro dell'attrice ma eccependo di averlo conse- gnato alle filiali (presso le quali operava il funzionario ) Parte_2 Parte_4 affinchè venisse aperto un conto corrente intestato all'attrice, sul quale poi condurre le operazioni del programmato investimento;
assume quindi di non essere responsa- bile e, previa richiesta di chiamare in causa , titolista della Filiale Parte_4 di Benevento e poi preposto della Filiale di Frasso Telesino, ritenuto responsabile di condotte illegittime, ha rassegnato le seguenti conclusioni: a) in via preliminare e/o principale rigettare la domanda attorea avviata nei suoi confronti, in quanto inammis- sibile, improcedibile, nonché decisamente infondata, sia in punto di fatto che di dirit- to;
b) in via subordinata, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della con- venuta e/o di (terzo chiamato in Controparte_4 Parte_4 causa), manlevandolo da qualsivoglia responsabilità nei confronti degli attori per ca- renza di legittimazione passiva e/o responsabilità, atteso che qualsivoglia ammanco, se realmente esistente, va addebitato esclusivamente all' Controparte_4
e/o al dott. , sui quali dovrà cadere ogni eventuale condanna.
[...] Parte_4 si è costituita con comparsa depositata il 23.6.2011 ed ha ecce- Parte_3 pito l'infondatezza e la mancata dimostrazione della domanda attorea;
allega tra l'altro che non vi è prova che l'attrice abbia consegnato somme al non es- CP sendo a tal fine nemmeno sufficiente la modulistica da essa prodotta;
quindi ha con- cluso come segue: a) nel merito e in via principale, rigettare le domande attoree in quanto nulle ed infondate in fatto ed in diritto;
b) in via subordinata, e salvo gravame, previo accertamento della concorrente responsabilità dell'attrice nella causazione del danno lamentato, diminuire il risarcimento in denegata ipotesi dovuto in proporzione
2 alla gravità della colpa ed alle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; c) in ogni caso, dichiarare tenuto e pertanto condannare il Controparte_5
[..
a manlevare da qualsiasi onere o responsabilità che dovesse de- Parte_3 rivare a quest'ultima per effetto dell'eventuale accoglimento delle domande formula- te dagli attori nel presente giudizio, e quindi a versare direttamente agli attori e/o a rifondere a tutte le somme che la società stessa fosse eventualmen- Parte_3 te condannata a corrispondere agli attori e comunque a rifondere a Parte_3 tutti gli esborsi che la società stessa fosse tenuta a sopportare per effetto dello even- tuale accoglimento delle domande formulate dagli attori nel presente giudizio.
Autorizzatane la chiamata in causa richiesta dal , si è CP Parte_4 costituito con comparsa depositata in data 11.1.2012 concludendo come segue: a) ri- gettare la domanda così come formulata nei suoi confronti dal convenuto CP
, in quanto inammissibile, improcedibile nonché infondata in fatto ed in di-
[...] ritto e, comunque, anche per essere privo di ogni responsabilità in ordine all'indebita appropriazione ovvero alla colpevole gestione della somma di € 55.000 lamentata dalla attrice e, per l'effetto, tenerlo indenne dal pagamento delle eventuali somme a qualsiasi titolo e/o ragione;
b) condannare, in ogni caso, al risarci- Controparte_1 mento del danno ex art. 96 c.p.c.. Autorizzata (in prima udienza) la rinotifica dell'atto di citazione nei suoi confron- ti, IT PA (già ) si è costituita in giudizio con Controparte_4 comparsa depositata in data 27.4.2012 disconoscendo la documentazione prodotta dagli attori ed eccependo quanto segue: di essere carente di legittimazione passiva ed estranea ai fatti;
che mai è stato promotore finanziario né dipen- Controparte_1 dente di essa IT PA (già IT CA spa, già Controparte_4
); che il è stato invece promotore finanziario di (ora Fine-
[...] CP CP_3 cobank PA); che l'attrice è diventata correntista di essa soltanto in data Parte_2
25.3.2009, vale a dire in epoca successiva alle quattro distinte di versamento in banca (dell'8.4.2008, del 2.5.2008, del 23.11.2008 e del 16.1.2009) prodotte con l'atto di citazione, le quali sono prive di valenza probatoria e nemmeno recano la sottoscri- zione di un funzionario di essa pertanto ha concluso come segue: a) in via Parte_2 preliminare, concedersi il termine per l'esperimento del procedimento di mediazione atteso che controparte non lo ha previamente attivato;
b) estromettere dal giudizio es- sa convenuta per difetto di legittimazione passiva, previo accertamento della insussi- stente qualifica di quale promotore finanziario di IT CA Controparte_1
s.p.a. e/o di nonché della mancata qualifica degli at- Controparte_4 tori quali clienti della banca convenuta;
c) accertare e dichiarare la nullità ex art. 164 c.p.c. dell'atto di citazione;
d) nel merito, rigettare tutte le domande attoree, in quan- to generiche, inammissibili, improponibili ed infondate, in fatto ed in diritto;
e) in via subordinata, in ipotesi di soccombenza, accoglierle la domanda di garanzia proposta da essa IT PA nei confronti di . Controparte_1 Mandate le parti in mediazione e constatata l'impossibilità di un accordo (v. in atti verbale della seduta del 20.11.2012), sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c.; con ordinanza del 14.5.2014 è stata disattesa, in quanto ultronea, l'istanza di verificazione articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 co. 6, II termine,
c.p.c. ed è stata altresì disattesa, in quanto inammissibile ed irrilevante, ogni richiesta ex art. 210 c.p.c. non assolutamente indispensabile alla definizione della lite;
quindi ammessi ed espletati gli interrogatori formali e le prove testimoniali, la causa è stata avviata per la precisazione delle conclusioni, assegnata all'odierno estensore, succe- duto ai precedenti a partire dall'udienza del 15.10.2021, e quindi, rassegnate le con- clusioni, è stata assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
3 3. La domanda di va accolta nei limiti che seguono. Controparte_6 L'attrice ha prodotto il modulo di sottoscrizione del prodotto finanziario proposto- le dal promotore , dal quale risulta che ha consegnato a quest'ulti- Controparte_1 mo la somma di € 20.000 affinchè la investisse in fondi Pioneer Investment Mana- gement SGR, chiedendo altresì che le relative quote fossero rappresentate da certifi- cato tenuto in deposito amministrato gratuito, con la posizione n. 60000, presso Uni- credit Xelion CA. Detto modulo reca la data del 15.4.2008 e le sottoscrizioni sia della attrice che del promotore CP L'attrice ha pure documentato che in quel periodo ha prelevato, alla fine del mese di marzo 2008, l'importo di € 15.000 (€ 7.500 + € 7.500) dal suo conto corrente po- stale ed ulteriori € 5.000 in data 18.4.2008 (v. estratto conto prodotto con la memoria istruttoria del 7.2.2014).
La stipula del modulo di investimento e la consegna del danaro contante di cui in esso si dà atto sono ammesse, anche in sede di interrogatorio formale, dallo stesso accipiente e sono altresì confermate dal teste (v. ud. CP Testimone_1 dell'1.12.2014), il quale, in quanto coniuge dell'attrice (in regime di separazione dei beni), è pure plausibile che vi abbia personalmente assistito accompagnando la mo- glie presso l'ufficio del promotore, che, aggiunge il medesimo teste, esponeva “la ta- bella della e della;
le restanti deposizioni testimoniali sono Parte_3 Parte_2 coerenti e non contrastano con quella del , così come pure quella Testimone_1 della teste all'epoca dei fatti dipendente del dalla quale si apprende Tes_2 CP della presenza dell'attrice e di una cartellina a suo nome nello studio del CP (pur senza aggiungere altri specifici particolari dell'incontro).
3.1 L'attrice ha pure prodotto (in copia al momento della iscrizione a ruolo, in originale con la memoria istruttoria 2° termine ex art. 183 co. 6 cpc) quattro distinte contabili di versamento (dell'8.4.2008 per € 20.000,00; del 2.5.2008 per € 5.000; del 23.11.2008 per € 20.000 e del 16.1.2009 di € 10.000), stando alle quali il CP che gliele ha consegnate poco dopo aver ricevuto le somme dell'attrice (v. teste
[...]
), avrebbe quindi provveduto a versare in banca ( , in Bene- Tes_1 Controparte_3 vento via Mellusi) il rispettivo importo destinato ad affluire sul conto corrente ivi in- testato alla attrice con il n. 60000 (il quale richiama la posizione n. 60000 contempla- ta nel modulo di investimento sottoscritto il 15.4.2008).
La convenuta IT PA ha eccepito che tale documentazione non contiene alcuna sottoscrizione di propri funzionari e con ordinanza del 14.5.2014 il G.U. ha avvertito che il disconoscimento non può valere –anche tenuto conto della espressa dichiarazione resa nella memoria di costituzione– quale disconoscimento della auten- ticità del documento o della sottoscrizione, tanto da potersi affermare (pure nella consapevolezza dei contrasti giurisprudenziali in ordine all'applicabilità degli art. 214 e ss. c.p.c. al disconoscimento delle copie agli originali: Cass. 23174/06; contra Cass. n. 1852/98) nel caso di specie che “in tema di negazione di conformità di una copia all'originale, i relativi tempi e modalità di esercizio sono disciplinati dagli art.
214 e 215 c.p.c., richiedendosi, quindi, la precisione ed inequivocità della negazione, sebbene un siffatto disconoscimento non abbia gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1, n. 2, c.p.c., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accer- tare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cassazione civile, sez. III, 21/11/2011, n. 24456) e che pertanto, con- clude il G.U. del 14.5.2014, è ultronea, sui documenti attestanti il versamento e
4 l'investimento del denaro da parte degli attori, l'istanza di verificazione articolata da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI co. II termine c.p.c.
3.2 In effetti le quattro distinte contabili in questione risultano compilate e sotto- scritte a nome e per conto (non di IT PA ma) di Controparte_7
, le prime due, e di (succeduta a quest'ultima) le altre due.
[...] Parte_3
La loro autenticità (anche nel contenuto) non è posta in dubbio dalla convenuta
, la quale si è limitata ad eccepire la loro inefficacia probatoria e la loro Parte_3 inopponibilità ad essa eccipiente trattandosi di documenti privi di data certa che non provengono da né da (v. pag. 7 della Controparte_7 Parte_3 comparsa di costituzione e risposta); tali non meglio precisate eccezioni meritavano però di essere idoneamente specificate e dimostrate con la conseguenza che in difet- to, ed al cospetto delle risultanze documentali attestate nelle quattro distinte di ver- samento in esame, da ritenersi genuine fino a prova contraria, deve ritenersi dimo- strato che l'attrice ha versato alla convenuta le somme indicate nelle Parte_3 predette quattro distinte, generando l'obbligo di quest'ultima di farne successiva an- notazione contabile in favore dell'attrice. Tale annotazione in effetti non risulta esserci (mai) stata e ciò deve ascriversi ad indebita distrazione delle somme imputabile all'operatore bancario, che, dopo averle ricevute dal all'uopo incaricato dall'attrice, ha mancato di contabilizzarle in CP favore di quest'ultima. D'altronde la banca nemmeno spiega come il promotore sia potuto venire CP in possesso di tali distinte.
Si ravvisa, dunque, illecito contrattuale sia del il quale non si è curato di CP accertarsi del buon esito dell'affare (versamento delle somme) che si era preso in ca- rico di concludere per l'attrice, sia della convenuta , la quale, va ri- Parte_3 cordato, resta pur sempre responsabile delle condotte infedeli poste in essere non so- lo dal suo promotore finanziario ma anche dall'operatore bancario, che, da essa pre- posto al maneggio del danaro, abbia poi distratto le somme consegnategli nello eser- cizio di tali mansioni;
difatti il principio sancito dall'art. 1228 c.c., secondo cui il de- bitore che, nell'adempimento dell'obbligazione, si avvale dell'opera di terzi, rispon- de anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, costituisce l'estensione alla sfera con- trattuale delle norme contenute negli artt. 2048 e 2049 c.c. (Cass. 11 maggio 1995, n.
5150, id., Rep. 1995, voce Obbligazioni in genere, n. 45; 22 gennaio 1976, n. 185, id., Rep. 1976, voce Danni in materia civile, n. 34) e si tratta, anche nell'ipotesi di cui all'art. 1228 c.c., di una forma di responsabilità obiettiva, indipendente cioè dalla colpa del soggetto responsabile (Cass. 29 agosto 1995, n. 9100, id., Rep. 1995, voce Responsabilità civile, n. 115). Deve comunque fin qui concludersi che il promotore finanziario dopo CP aver ricevuto in consegna il danaro dell'attrice affinchè provvedesse ad investirlo (€ 20.000, come da modulo del 15.4.2008) o comunque a versarlo in banca (come dalle quattro distinte di versamento per complessivi € 55.000) non ha poi tenuto fede né all'impegno di avviare l'investimento prospettato alla attrice né all'obbligo di presta- re la dovuta diligenza (ex art. 1710 c.c.) nel consegnare a (o Parte_3 CP_2
[..
) le somme affidategli dall'attrice. Siamo dunque al cospetto di un duplice titolo di responsabilità nella quale è incor- so il e la sua condotta (infedele riguardo all'investimento, inadempiente e CP negligente riguardo ai versamenti in banca) costituisce illecito contrattuale che a sua volta giustifica la sua condanna, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, alla restituzione delle somme affidategli dall'attrice.
5 4. Accertata la responsabilità del promotore va di conseguenza anzitutto CP dichiarata, come si viene a dire, la responsabilità oggettiva e solidale dell'interme- diario per il fatto del medesimo promotore. E' documentato (oltre che pacifico) che all'epoca (aprile 2008) il operas- CP se ed abbia operato con l'attrice quale promotore finanziario di poi di- CP_3 venuta , entrambe appartenenti al gruppo Parte_3 Parte_2
La stessa convenuta (già , fin dalla sua raccomandata Parte_3 CP_3
a/r del 16.9.2009 diretta al difensore degli odierni attori, riconosce che il ha CP operato quale suo promotore fino al 9.5.2009.
Ulteriore conferma si ricava dai provvedimenti (prodotti dagli attori) di sospen- sione dall'albo e di successiva radiazione adottati dalla nell'anno 2010 nei CP_8 confronti del su segnalazione della stessa nonché su denuncia di CP Parte_3 numerosi investitori che si erano a lui affidati;
da questi provvedimenti emerge che ha iniziato ad operare dal 3.11.1993 quale promotore finanziario di Controparte_1
, poi , poi fino al CP_3 CP_9 Controparte_7 Parte_3 9.5.2009, data in cui l'intermediario ha receduto per giusta causa dal rapporto a suo tempo instaurato (v. delibera di sospensione n. 17336/bis del 25.5.2010, poi seguita dalla radiazione). Tes_ Il teste , impiegato di nella filiale di via Mellusi in Benevento, ha Parte_2 riferito “che il era conosciuto dagli impiegati della banca come “il promoto- CP re” della nel senso che era il più quotato e conosciuto in zona, nel senso CP_3 che i clienti della erano esclusivamente della sua zona e non di Benevento;
CP_3 che egli, inoltre, -continua il teste- operava senza i clienti e ciò lo faceva per il ritiro dei carnet portando le deleghe dei clienti ed al pari succedeva per i versamenti e per le altre operazioni;
era una prassi consolidata che era conosciuta dal Direttore e dai vari impiegati;
non si trattava di operazioni nascoste ma note a tutti;
per i versamenti in particolare il arrivava con distinte già firmate e le firme non sempre veni- CP vano verificate”. Si riscontra agli atti, prodotto dal pure l'avviso di conclusione delle in- CP dagini penali cui egli, insieme al e ad altri bancari, è stato sotto- Parte_4 posto per i reati di truffa, appropriazione indebita e falso che si assumono perpetrati in danno di numerosi clienti/investitori, tra i quali è elencata anche la odierna attrice (l'esito di tale procedimento penale non è però dato conoscere né in questa sede ri- sulta più precisamente lumeggiata la condotta posta in essere dagli indagati riguardo alla specifica vicenda della ora in esame). Pt_1
4.1 La legge n. 1/1991, art. 5, co. 4, (poi sostituito dal D.Lgs. n. 415/1996, art. 23,
e quindi dal D.Lgs. n. 58/1998, art. 31, co. 3), pone a carico dell'intermediario finan- ziario la responsabilità solidale per gli eventuali danni arrecati a terzi nello svolgi- mento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.
La natura penale dell'illecito commesso dal promotore non esclude cioè la respon- sabilità dell'intermediario finanziario, sempre che, si è precisato, vi sia un rapporto di
“necessaria occasionalità” tra fatto illecito del preposto ed esercizio delle mansioni affidategli (cass. 20588/2004), nel senso che l'attività da lui svolta deve avere deter- minato una situazione tale da avere agevolato e reso possibile il fatto illecito produt- tivo di danno;
e questo rapporto è ravvisabile, come nella fattispecie, in tutte le ipote- si in cui il comportamento del promotore rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito (cass. civ. n. 13529/2009). Presuppo- sto della responsabilità dell'intermediario è dunque la sussistenza di una connessione tra l'esercizio delle mansioni affidate al promotore finanziario e il danno da questi ar-
6 recato allo investitore, che la giurisprudenza inquadra nell'ampio significato del pre- detto nesso di "occasionalità necessaria", con ciò evidenziando la relazione di conti- nuità tra la norma speciale contenuta nel testo unico della finanza e la disposizione generale sulla responsabilità dei preponenti di cui all'art. 2049 c.c. (Cass. 22/10/2004,
n. 20588; Cass. 13/12/2007, n. 26172; Cass. 31/07/2017, n. 18928); la norma esclu- de, nella sostanza, che il comportamento doloso del preposto interrompa il nesso causale fra l'esercizio delle incombenze ed il danno, ancorché tale comportamento costituisca reato e rivesta, quindi, particolare gravità. E' stato anche osservato (Cass. civ., sez. I, n. 8229/2006) che la responsabilità configurata dall'art. 5 L. /1991, trova la sua ragion d'essere, per un verso, nel fatto che l'agire del promotore è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nel- la organizzazione della propria impresa, traendone benefici cui è ragionevole far cor- rispondere i rischi;
per altro verso, ed in termini più specifici, nell'esigenza di offrire una più adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dallo in- termediario per il tramite del promotore, giacchè proprio per le caratteristiche di que- sto genere di offerte più facilmente la buona fede dei clienti può essere sorpresa. Tra
l'altro questa garanzia il legislatore ha inteso rafforzare (ed è questa la direzione che per il Tribunale l'interprete deve seguire in subiecta materia) anche e proprio attra- verso un meccanismo normativo volto a responsabilizzare l'intermediario nei riguardi dei comportamenti di soggetti -quali sono i promotori- che l'intermediario medesimo sceglie, nel cui interesse imprenditoriale essi operano e sui quali nessuno meglio del- lo intermediario, in concreto, è in grado di esercitare efficaci forme di controllo. Ed è evidente che la finalità di tutela del risparmiatore ispiratrice di queste norme risulte- rebbe vanificata, se si accollasse al risparmiatore stesso la responsabilità per la loro violazione da parte dei promotori finanziari.
4.2 Per questa ragione, secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio, che il
Tribunale condivide, la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finanziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui que- st'ultimo sarebbe legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore finanziario e la consumazione dell'ille- cito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la responsabilità solidale del- lo intermediario;
nè un tal fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subìto dallo investitore, in conseguenza dell'illecito consumato dal promo- tore, al fine di ridurre (ai sensi dell'art. 1227 c.c.) l'ammontare del risarcimento dovu- to (Cass. civ., sez. I, 29773/2008). Sempre in tale ottica di rafforzamento della garan- zia del risparmiatore in subiecta materia si è pure affermata, dalle Corti di merito e di legittimità (Trib. Mondovì feb. 2010, cass. civ. n. 8229/2006), l'applicabilità dei principi della apparenza del diritto elaborati soprattutto nell'ambito della rappresen- tanza negoziale.
Anche presso questo tribunale si è ricordato (v. Trib. SMCV n. 3553/2016) che
“in tema di contratti di intermediazione finanziaria, al fine di escludere la responsabi- lità solidale dello intermediario per gli eventuali danni arrecati ai terzi nello svolgi- mento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, non è sufficiente la mera consapevolezza da parte dell'investitore della violazione da parte del promotore delle regole di comportamento poste a tutela dei risparmiatori, ma occorre che i rapporti tra promotore ed investitore presentino connotati di anomalia, se non addirittura di connivenza o di collusione in funzione elusiva della disciplina legale. Incombe all'in- vestitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del promotore, mentre spetta all'intermediario quello di provare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato
7 in qualche misura dallo investitore” (cfr. Cass. n. 6708/10). Si è perciò escluso sia che "la mera allegazione del fatto che il cliente abbia consegnato al promotore finan- ziario somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle valga, in caso d'indebita appropriazione di dette somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgi- mento dell'attività del promotore finanziario medesimo e la consumazione dell'illeci- to, e quindi precluda la possibilità d'invocare la responsabilità solidale dell'interme- diario preponente;
sia che un tal fatto possa essere addotto dallo intermediario come concausa del danno subito dall'investitore in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto”(Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 1741 del 25/01/2011). Si è pure chiarito che "le disposizioni di legge e regolamentari dettate in ordine alle modalità di corresponsione al promotore finan- ziario dell'equivalente pecuniario dei titoli acquistati o prenotati, infatti, sono dirette unicamente a porre a suo carico un obbligo di comportamento al fine di tutelare l'in- teresse del risparmiatore e non possono, quindi, logicamente interpretarsi come fonte di un onere di diligenza a carico di quest'ultimo, tale da comportare un addebito di colpa (concorrente, se non addirittura esclusiva) in capo al soggetto danneggiato dall'altrui atto illecito, e salvo che la condotta del risparmiatore presenti connotati di "anomalia", vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole e fattiva acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elemen- ti presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in es- sere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza ac- quisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso "iter" funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socio-economiche” (Sez. 1, Sentenza n. 6829 del 24/03/2011; cfr. Corte di Appello di Milano 02.03.16). Né la consegna di denaro al di fuori del rispetto delle modalità previste dalle discipline regolamentari può costituire concausa del danno provocato all'investitore al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto (cfr. Corte Cass. n. 8229/06 e Cass. n. 4047/16). In definitiva, l'intermediario è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, purché sussista un rapporto di necessaria occasionali- tà tra incombenze affidate e fatto del promotore, ravvisabile in tutte le ipotesi in cui il comportamento di questi rientri nel quadro delle attività funzionali all'esercizio delle incombenze di cui è investito;
né rileva che il comportamento del promotore abbia esorbitato o no dal limite fissato dalla società, essendo sufficiente che la sua condotta sia stata agevolata e resa possibile dall'inserimento del promotore stesso nell'attività della società d'intermediazione e si sia realizzata nell'ambito e coerentemente alle fi- nalità in vista delle quali l'incarico è stato conferito, in maniera tale da far apparire al terzo in buona fede che l'attività posta in essere, per la consumazione dell'illecito, rientrasse nell'incarico affidato (cfr. Cass. n. 3625/16).
Ancora più recentemente si è affermato che in tema di contratti di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 58 del 1998, per i danni arrecati ai terzi dai propri promotori finanziari, deve essere esclusa ove il danneggiato ponga in essere una condotta agevolatrice che pre- senti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consa- pevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, verificando- si in tal caso l'interruzione del nesso di occasionalità necessaria tra il fatto produttivo di danno e l'esercizio delle mansioni cui il promotore finanziario sia adibito, costi- tuente condizione necessaria e sufficiente della responsabilità oggettiva del prepo- nente. Incombe sullo investitore l'onere di provare l'illiceità della condotta del pro-
8 motore, mentre spetta all'intermediario quello di dimostrare che l'illecito sia stato consapevolmente agevolato dall'investitore (cass. n. 21643/2021; cass. n. 25374/18).
4.3 La valutazione della incidenza della condotta del danneggiato va ovviamente fatta caso per caso, nel rispetto di questa regola.
A tal fine ha un suo rilievo l'entità della somma consegnata in contanti (cfr. cass.
n. 21643/2021), che, nel caso ora al vaglio del Tribunale, non è elevatissima (€ 55.000, di cui € 10.000 poi restituiti) oltre che operata da soggetto (l'attrice) la cui esperienza nel settore degli investimenti non risulta nemmeno particolarmente spic- cata;
pertanto deve escludersi che la condotta dell'attrice, per quanto irregolare, sia stata consapevolmente incauta o comunque anomala fino al punto da integrare la in- vocata esimente di responsabilità; essa peraltro risulta munita sia della stipula del contratto di investimento sia della successiva consegna delle quattro distinte di ver- samento in banca e la sua mancanza di attenzione è stata verosimilmente prodotta dalla fiducia che, come dimostra l'intera vicenda e l'elevato numero degli investitori coinvolti, l'abilità del era riuscito a consolidare nella zona in cui operava. CP Non può d'altro canto negarsi che l'intermediario ha per svariati anni consentito al (come emerge dai provvedimenti adottati nei suoi confronti e dal similare CP contenzioso insorto con altri risparmiatori, di cui è traccia anche nelle sentenze, pure di secondo grado, prodotte con le comparse conclusionali) di operare in maniera in- fedele distraendo le somme affidategli non solo dalla odierna attrice ma anche da molti altri clienti;
ciò che denota totale mancanza di controllo sull'operato del promo- tore da parte dell'intermediario finanziario con la conseguenza che alla acquiescenza ed alla negligenza di quest'ultimo -testimoniata anche dal fatto che il oltre a CP godere libertà di movimento e di operazioni nelle filiali che frequentava (-v. dichia- razioni di rese all'udienza del 1.12.2014 nonché deposizione del Parte_4 Tes_ teste raccolta all'udienza del 16.3.2017-), deve pertanto attribuirsi efficienza causale esclusiva nell'aver reso possibile la perpetrazione di condotte illecite o co- munque reiteratamente inadempienti, comprese quelle poste in essere nei confronti della Pt_1
Deve dunque concludersi che nel caso di specie non vi è stata collusione degli at- tori (posto che non vi è prova di un accordo tra loro ed il promotore infedele finaliz- zato allo occultamento delle somme che si poi si pretenderebbe di ripetere dallo in- termediario) così come nemmeno vi è prova di fattiva acquiescenza all'illecito com- piuto dal promotore considerato che tale concetto presuppone un comportamento molto grave del cliente e di elevato spessore sintomatico, tanto da arrivare ad un li- vello di contiguità con la situazione di collusione (App. Napoli n. 2541/2017).
4.4 Ne segue che la convenuta (già , per la quale ha Parte_3 CP_3 operato il promotore distraendo la somma affidatagli dalla investitrice CP [...]
(come da modulo di investimento del 15.4.2008), va anch'essa condannata, in Pt_5 solido con il predetto, alla restituzione in favore della stessa attrice del corrisponden- te importo a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali.
4.5 Inoltre, e sempre a titolo risarcitorio, la medesima convenuta va Parte_3 condannata a restituire alla attrice i restanti importi che le predette distinte di versa- mento attestano consegnati in banca ai suoi preposti, i quali, non rileva e non emerge in questa sede se di concerto o non con il hanno comunque operato in ma- CP niera anomala (non si spiega difatti come abbiano potuto rilasciare tale ricevuta in assenza di un conto corrente intestato alla ed infedele (dette entrate non ri- Pt_1 sultano difatti contabilizzate o comunque imputate in favore della attrice). Si è già illustrato (al § 3.2) che il principio sancito dall'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che, nell'adempimento della obbligazione, si avvale dell'opera di propri incaricati,
9 risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, costituisce l'estensione alla sfera contrattuale delle norme contenute negli artt. 2048 e 2049 c.c. e si tratta, anche nell'ipotesi di cui all'art. 1228 c.c., di una forma di responsabilità obiettiva, indipen- dente cioè dalla colpa del soggetto responsabile).
Pertanto, nella fattispecie, si avverte che la è incorsa in duplice responsabi- Parte_3 lità nel senso che essa deve rispondere dei danni prodotti alla attrice dall'operato anomalo ed infedele sia del promotore (riguardo all'investimento del 15.4.2008) sia dei CP suoi preposti in filiale (riguardo alle quattro distinte di versamento). 5. L'attrice ha complessivamente corrisposto € 55.000, di cui però € 10.000 le so- no ritornati, come lei stessa riconosce. Il danno emergente è dunque pari a € 45.000, di cui ella è stata defraudata nel pe- riodo che corre dal 8.4.2008 al 23.11.2008, ma, trattandosi di credito risarcitorio, es- so va rivalutato da tale ultima data all'attualità in base agli indici ISTAT del costo della vita (FOI); pertanto va ora liquidato in favore dell'attrice ed a carico solidale dei convenuti e l'importo di € 58.995 [indice a quo: 134,7; in- CP Parte_3 dice ad quem (novembre 2024): 120,1; coefficiente di rivalutazione: 1,311]. Vanno inoltre corrisposti all'attrice gli interessi al tasso legale da calcolarsi a far data dal 23.11.2008 sull'importo iniziale di € 45.000 di anno in anno rivalutato sino alla presente decisione nonché gli interessi legali sull'importo di € 58.995 (sorta ca- pitale liquidata all'attualità) dalla data della presente decisione fino al soddisfo.
Sul punto è stato affermato dalla Corte di legittimità che l'obbligazione di risar- cimento del danno, sebbene derivante da inadempimento contrattuale, costituisce de- bito di valore, sicché deve essere quantificata tenendo conto, anche d'ufficio, della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla data della liquidazione (cass. n. 30532/
2021, per tutte: Cass. 27 giugno 2016, n. 13225; Cass. 10 marzo 2010, n. 5843); l'ob- bligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito, non di valuta, ma di valore, sicché va riconosciuto il cumulo della rivaluta- zione monetaria e degli interessi compensativi, questi ultimi da liquidare applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio individuato in via equitativa (cass. n.
1627/2022).
5.1 Altre voci di danno l'attrice non ha specificamente allegato ed ancor meno ha dimostrato di aver subìto.
6. La domanda avviata dagli attori nei confronti dell'altra convenuta IT PA va invece disattesa non essendovi prova sufficiente degli elementi costitutivi della sua responsabilità.
7. In applicazione degli artt. 5 e 8 d.lgs. 28/2010 le domande (anche di manleva) proposte in via di riconvenzionale trasversale da contro il e da Parte_3 CP quest'ultimo contro ed il terzo chiamato in causa ( ) sono Parte_2 Parte_4 improcedibili;
in disparte il rilievo che di tali domande riconvenzionali non è men- zione nel verbale della seduta di mediazione tenutasi in data 5.7.2016, sicchè è quan- to meno dubbio che le questioni sottese siano state validamente introdotte in quella sede, occorre rilevare che alla seduta di mediazione del 20.11.2012 (v. in atti) risulta presente l'attrice di persona con l'assistenza del difensore;
il invece non vi CP ha preso parte;
per è registrata la presenza, senza difensore, del dott. Parte_3 [...]
(del quale non sono specificati né documentati la qualifica ed i poteri) Persona_1 mentre per risulta annotata la presenza dell'avv. Piantadosi (i cui poteri di Parte_2 rappresentanza non sono documentati).
La domanda riconvenzionale di resta comunque assorbita dal rigetto Parte_2 delle domande esperite nei suoi confronti;
parimenti assorbita è la domanda di Pt_6
10 preso istante per la temerarietà della chiamata in causa avviata nei suoi con- Pt_4 fronti da Controparte_1
9. Le spese di lite tra gli attori ed i convenuti e gra- Controparte_1 Parte_3 vano su questi ultimi due e si liquidano in dispositivo;
quelle relative a tutti gli altri rapporti processuali si propende per compensarle per intero tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di S. Maria C.V., prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da con cita- Parte_1 zione notificata il 18.3.2011 contro , , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3 nonché sulle riconvenzionali dei convenuti, con la chiamata in causa di
[...] [...]
, così provvede: Persona_2
- condanna i convenuti e in solido tra loro, al Controparte_1 Parte_3 pagamento in favore dell'attrice della somma di € 58.995, oltre inte- Parte_1 ressi legali a partire dal 23.11.2008 calcolati sull'importo iniziale di € 45.000 di anno in anno rivalutato secondo ISTAT sino alla data della presente decisione nonché inte- ressi legali sulla somma di € 58.995 dalla presente decisione al soddisfo;
- rigetta la domanda proposta dall'attrice
contro
IT PA;
- dichiara improcedibili le domande riconvenzionali di e di Parte_3 [...]
; Persona_3
- dichiara assorbite le domande riconvenzionali di IT PA e di Parte_4
;
[...]
- condanna i convenuti e in solido tra loro, alla Controparte_1 Parte_3 refusione delle spese di lite in favore degli attori che liquida in complessivi € 7.412,85, di cui € 412,85 per esborsi ed € 7.000 per compenso professionale, oltre
15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. Ti- ziana Viccione che ne ha fatto istanza;
- dichiara interamente compensate le spese di lite riguardo ai restanti rapporti pro- cessuali;
Così deciso in S. Maria C.V., 10.1.2025
il gop
Raffaele Mazzuoccolo
11