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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 278/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito delle note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025, e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Corigliano-Rossano (CS) alla Via Cicerone n. 29 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Mario Ettore Angelo Rotondo, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Dianora de Nobili dell'Avvocatura Regionale, in forza a procura generale alle liti rogata dal notaio , in Catanzaro, il giorno 21 gennaio 2022 n.rep.163.078 –n.racc.36.819, Persona_1
ed elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Regionale, in Catanzaro alla Cittadella
Regionale –loc.Germaneto;
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: “1) Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello in via principale e nel merito accogliere per
i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata
1 emessa dal Tribunale di Catanzaro n. 1217/2023 pubbl. il 18/07/2023 RG n. 4259/2021 Rep. n.
1596/2023 del 20/07/2023, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado in premessa riportate e qui da aversi per ribadite e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato per i motivi esposti nel presente atto;
2) Emanare ogni altro provvedimento di legge;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio con distrazione”.
Per la : “L'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro – voglia – respinta ogni contraria Controparte_1
istanza, deduzione, eccezione e richiesta – così provvedere: in via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto in violazione dell'art. 327 c.p.c.; in via meramente subordinata, rigettare l'appello proposto dal sig. per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza n.1217/2023 del Tribunale di Catanzaro e, di conseguenza, accertare e dichiarare che la somma già assegnata di € 60.436,41, è a totale soddisfo del creditore procedente e nessuna altra somma spetta a parte opposta, odierna appellante, con vittoria di spese
e competenze per entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
I. Con sentenza n. 1217 resa il 18 luglio 2023 e pubblicata in pari data, il Tribunale di Catanzaro ha accolto l'opposizione a pignoramento presso terzi ex art. 615 c.p.c. proposta dalla Controparte_1
nei confronti di , e, per l'effetto, ha dichiarato che il diritto ad agire in executivis di Parte_1 parte creditrice ( ), alla luce della sentenza integrante l'azionato titolo esecutivo, sia Parte_1
circoscritto esclusivamente a quella somma già fatta oggetto di assegnazione del G.E. a mezzo dell'ordinanza di assegnazione per come meglio descritta in parte motiva, dovendosi, infatti, ritenere che l'importo di € 60.436,41 già attribuito, esaurisca e soddisfi integralmente le ragioni creditorie vantate, all'uopo, dal creditore pignorante. Spese di lite interamente compensate.
II. Avverso sopraddetta sentenza, non notificata, è insorto , il quale ha interposto Parte_1
appello per sentire accogliere le conclusioni in epigrafe pedissequamente riprodotte e trascritte.
Si è costituita in giudizio la , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 preliminarmente eccependo la inammissibilità dell'appello, perché notificato oltre il termine massimo dei sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. A sostegno dell'eccezione ha rilevato che, invero, la sentenza impugnata oggetto del presente giudizio è stata pubblicata il 18 luglio 2023 mentre l'atto di citazione in appello è stato notificato in data 17 febbraio 2024. Nel merito, ha dedotto l'assoluta infondatezza del gravame, del quale ha chiesto il rigetto.
Nessuno si è costituito per la pur ritualmente evocata. Controparte_2
2 III. Il Consigliere Istruttore – con ordinanza del 17 settembre 2024 – ha dichiarato la contumacia della e, ravvisata la ricorrenza dei presupposti per Controparte_2
l'applicazione dell'art. 350, comma 3, c.p.c., apparendo opportuno disporre la discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 350 bis, in ragione della ridotta complessità della causa, ha pertanto fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno 9 dicembre 2024, poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c.
Le parti hanno depositato le note con cui hanno precisato le conclusioni ed è stata fissata per la decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. l'udienza collegiale del giorno 12 febbraio
2025, con termine alle parti fino a venti giorni prima per il deposito di note.
L'udienza del 12 febbraio 2025 è stata poi sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127-ter c.p.c, che le parti hanno ritualmente presentato, e la Corte ha deciso la causa col deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
IV. L'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto tardivamente proposto è fondata e va accolta.
Impugnando sentenza resa su domanda qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nella proposizione dell'appello deve essere seguito il corrispondente regime quanto al rispetto del termine di decadenza dall'impugnazione, che, in difetto di notifica della sentenza, è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza (art. 327 c.p.c. nella formulazione “ratione temporis” applicabile) e non gode della sospensione feriale dei termini processuali (L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), perché questa non si applica alle opposizioni esecutive (ex plurimis, Cass. civ., 28 ottobre 2020, n. 23754; Cass. civ., 22 ottobre 2014, n. 22484).
Orbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 18 luglio 2023 mentre l'appello è stato notificato il 17 febbraio 2024, e quindi oltre il termine di sei mesi sancito dall'art
327 c.p.c., scaduto il 18 gennaio 2024 non soggetto alla sospensione dei termini nel periodo feriale.
L'appello risulta, quindi, proposto oltre il decorso del termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata. Esso va, dunque, dichiarato inammissibile perché tardivo, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
V. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, per la semplicità dell'unica questione trattata (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00).
3 VI. Stante il tenore della pronuncia (declaratoria di inammissibilità dell'appello), va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti della e della Parte_1 Controparte_1 [...]
, con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2024, e avverso la Controparte_2
sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1217/2023 resa e pubblicata il 18 luglio 2023, non notificata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore della , delle spese di lite del grado Controparte_1 che liquida in € 4.996,00 per compenso professionale oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 introdotto dalla L. 228 del 2012.
Così deciso da remoto in data 14 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
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