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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2766/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 9.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Tra
(CF: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Rocco Filareti. attrice-opponente
contro
(CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Paolo Lessio. convenuta-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 ha proposto opposizione ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. 722/2020
[...] emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 18.11.2020, con il quale le era stato ingiunto di pagare, in favore della la somma di € 6.589,06, oltre Controparte_1 interessi e spese. Ha premesso di non avere potuto ottenere tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio per caso fortuito e forza maggiore, in quanto in quel periodo il sig. , amministratore e legale rappresentante della società, Parte_1 era stato costretto ad osservare un periodo di quarantena e, pertanto, fino alla fine di gennaio 2021 non aveva potuto recarsi in azienda per controllare il computer aziendale e visualizzare i messaggi PEC.
Nel merito ha eccepito l'inesistenza e l'infondatezza della pretesa creditoria e l'inidoneità della documentazione prodotta dalla controparte a costituire prova del credito. Ha concluso chiedendo quanto segue: “
1- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 722/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 18/11/2020 in danno della , sussistendone sia il fumus boni juris che Parte_1 il periculum in mora, da ritenere in re ipsa.
2- revocare e dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n. 722/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 18/11/2020 per i motivi di cui in narrativa e perché richiesto nei confronti di una ditta estranea alla pretesa creditoria. C con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre il 15% per RSG, IVA e CNA, da distrarre ex art. 93 cpc in favore del procuratore dei ricorrenti.”.
2. Si è costituita la la quale ha preliminarmente eccepito Controparte_1
l'inammissibilità della domanda attorea, vista anche la mancanza dei presupposti per proporre opposizione ex art. 650 c.p.c.. Nel merito ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione e ne ha chiesto il rigetto.
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3. Va rilevato, con valenza assorbente, che l'eccezione di tardività dell'opposizione, sollevata dalla parte opposta nella comparsa di costituzione, merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. Nel caso in disamina, infatti, non è emersa la sussistenza dei presupposti per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.. Detta norma consente all'intimato di fare opposizione anche successivamente alla scadenza del suddetto termine –ma pur sempre entro dieci giorni dal primo atto di esecuzione- purché provi di non avere avuto tempestiva conoscenza del provvedimento monitorio per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Dette circostanza devono essere provate dall'intimato (cfr. Cassazione civile sez. I, 20/11/1996, n.10170). In particolare, secondo la prevalente giurisprudenza, la forza maggiore ed il caso fortuito si identificano, rispettivamente, in una forza esterna ostativa in modo assoluto ed in un fatto di carattere oggettivo avulso dall'umana volontà e causativo dell'evento per forza propria (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/10/2008, n.25737; Cassazione civile sez. II, 15/03/2001, n.3769). Nel caso in disamina non vi è prova di tali circostanze. In primo luogo deve rilevarsi che l'opponente non ha prodotto alcuna documentazione a sostegno del proprio assunto, non risultando in atti la certificazione medica idonea ad attestare l'esistenza dello stato morboso dedotto. Né si ritiene idonea ad assolvere gli oneri probatori gravanti sull'attore la prova testimoniale articolata nella memoria istruttoria del 16.2.2024. Invero la sottoposizione del sig. alle misure di isolamento sanitario Parte_1 dovuta alla sua positività al Covid 19, non può comunque ritenersi un evento tale
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da configurare caso fortuito o forza maggiore, considerato che in base alla definizione di caso fortuito e di forza maggiore sopra delineata, deve ricorrere – ed esser provata – “non una generica condizione di forte turbamento dell'animo e/o di intenso disagio fisico, ma l'esistenza di una situazione di completa ed incolpevole impossibilità di difendere le proprie ragioni nei termini di legge. Deve, pertanto, sussistere uno stato patologico e/o psicologico integralmente debilitante, protrattosi per l'intero arco temporale corrispondente al termine ordinario per la presentazione dell'opposizione al decreto ingiuntivo” (Tribunale Asti, 24/05/2023, n.373). Nel caso di specie tali elementi non ricorrono. È pacifico che il decreto ingiuntivo in questione è stato notificato a mezzo PEC pertanto l'opponente avrebbe potuto accedere alla casella di posta elettronica certificata della utilizzando, con l'uso dell'ordinaria Parte_1 diligenza, l'apparecchiatura a sua disposizione presso il proprio domicilio. Peraltro numerosi gestori consentono di accedere alle caselle di posta elettronica certificata anche mediante un dispositivo mobile, come uno smartphone, strumento oramai nella disponibilità della generalità della popolazione. In secondo luogo, non è stato né allegato né provato dall'attore che la sintomatologia indotta dal Covid 19 fosse intensa a tal punto da compromettere, da un lato, la sua capacità di controllare “a distanza” la casella di posta elettronica certificata della società di cui è amministratore unico e legale rappresentante;
dall'altro, la possibilità di entrare in contatto con i dipendenti fisicamente presenti in azienda al fine di delegarli a verificare la presenza di mail di particolare rilievo. Alla luce delle suesposte motivazioni va accolta l'eccezione di tardività dell'opposizione articolata dalla parte opposta. La mancata tempestiva opposizione comporta, come conseguenza, l'inammissibilità del giudizio di opposizione, mentre il decreto ingiuntivo acquista autorità di cosa giudicata sostanziale. Tale efficacia discende automaticamente dal decorso del termine per l'opposizione, anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di esecutorietà, quale quella richiesta dall'art. 647 c.p.c.. Dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, discende l'inammissibilità dell'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.. Invero, il principio ormai prevalente nel più recente insegnamento giurisprudenziale di legittimità, è quello secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio (Cassazione civile sez. lav., 31/07/2020, n.16575; Cass. 2007, n. 18725; Cass. 28 novembre 2017, n. 28318; Cass. 24 settembre 2018, n. 22465). Poiché l'oggetto del giudizio espresso nel decreto è il riconoscimento dell'esistenza della ragione creditoria al momento della pronuncia del decreto stesso, risulterà
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impedito dalla formazione della cosa giudicata la possibilità di porre in discussione altrove e, quindi, anche con l'opposizione all'esecuzione introdotta sulla base del decreto, l'esistenza della ragione creditoria sulla base di fatti che, esistendo già al momento della pronuncia del decreto ingiuntivo, dovevano necessariamente essere dedotti con il mezzo di impugnazione prescritto, cioè con l'opposizione (Cassazione civile sez. III, 19/03/2014, n.6337). Alla luce delle suesposte motivazioni l'opposizione proposta dalla
[...] va rigettata in quanto inammissibile. Parte_1
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA le domande avanzate dalla e per l'effetto Parte_1
CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 722/2020 emesso dal Tribunale di Castrovillari in data 18.11.2020 già dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. con provvedimento dell'11.4.2021;
CONDANNA la in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore della in persona del l.r.p.t., che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 4.500,00, oltre spese generali come da tariffa forense, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Castrovillari, 09/01/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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