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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/06/2025, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6660/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6660/2022
All'udienza del 3 giugno 2025, alle ore 10:00, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per , l'avv. Manuela Tombolillo in sostituzione dell'avv. Ciccarone Parte_1
Giulio Martin
Per , contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Tombolillo si riporta all'atto introduttivo e alle note conclusive depositate e ne chiede l'integrale accoglimento.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:50, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6660/2022 promossa da:
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Martin Ciccarone ed elettivamente domiciliata presso il suo indiritto PEC, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(C.F. Controparte_1
) C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1
società per conseguire la condanna di Controparte_1
quest'ultima alla restituzione della somma indebitamente percepita, pari ad € 5.042,98 oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.p.c. decorrenti dalla data della domanda giudiziale, ovvero alla restituzione di quella somma maggiore o inferiore ritenuta di giustizia, anche previa valutazione equitativa.
pagina 2 di 8 A sostegno della domanda, parte attrice rappresentava che, essendo titolare di due centri estetici denominati “Nails&TheCity” siti in Latina e in Aprilia, nonché di tre esercizi destinati alla somministrazione di cibi e bevande, si avvaleva, per le coperture assicurative di vario genere relative ai suddetti esercizi, della di , con sede in Controparte_1 Controparte_1
Aprilia, in Via delle Margherite n. 170.
Fra le varie, la emetteva la fattura n. 7 in data Controparte_1
29.7.2021, per l'importo di € 5.000,00 a titolo di prodotti assicurativi;
pertanto, la T_
provvedeva puntualmente a corrispondere l'importo a mezzo bonifico bancario del 29.7.2021.
Tuttavia, in un secondo momento, la si avvedeva come la somma richiesta in T_
pagamento con la fattura di cui sopra non fosse dovuta, atteso che tutti i premi delle polizze in essere risultavano già essere stati puntualmente saldati. Pertanto, la richiedeva alla T_
tramite il suo legale, la restituzione dell'importo di € 5.000,00. Controparte_1
La verificava l'erroneità del pagamento e si impegnava a provvedere Controparte_1
alla relativa restituzione. In particolare, si susseguivano numerosi messaggi whatsapp scambiati fra l'utenza telefonica n. 3392906845 del SI. , legale rappresentante della Persona_1
e l'utenza telefonica n. 3280117046 della , nel corso dei quali, fra gli altri, T_ CP_1
quest'ultima riconosceva il debito di € 5.000,00 e formulava delle proposte di pagamento dilazionato. In particolare, in data 22.3.2022 la scriveva testualmente al : CP_1 Per_1
“Riesco a darti entro il 3.03 euro 2.000 ed il resto il 30.04, può andare?”. A fronte della richiesta del legale rappresentante della di restituire la somma integrale di € 5.000,00 la T_
, sempre in data 22.3.2022, così replicava: “Io sembra che scrivo e tu non mi capisci. CP_1
O ti sei stancato di volermi capire … e lo comprendo sai? Ma se scrivo entro venerdì euro 2000
… come faccio per giovedì euro 5000? Sto provando a fare il massimo per sollevarti da questa posizione”. Ed ancora, in data 28.3.2022 la scriveva al : “Finalmente mi CP_1 Per_1
hanno sbloccato il conto. Da domani incomincio a ritirarti i soldi. E te li porto”.
Tuttavia, ogni promessa formulata dalla , volta alla restituzione della somma in favore CP_1
di rimaneva priva di alcun seguito al pari delle più formali comunicazioni T_
successivamente inviate a mezzo PEC in data 4.4.2022 e in data 12.4.2022. Quest'ultima comunicazione veniva riscontrata dalla in data 4.5.2022 con una mera richiesta di CP_1
contatto telefonico, cui non faceva seguito alcun pagamento.
pagina 3 di 8 Infine, parte attrice deduceva che ai sensi dell'art. 2033 c.c. erano dovuti gli interessi legali decorrenti dalla domanda ovvero dall'atto di costituzione in mora, avvenuto nel caso di specie in data 4.4.2022. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, condannare la
[...]
(C.F. ) con sede in Aprilia alla Via Controparte_1 C.F._1
delle Margherite n. 170, in persona del suo titolare SI.ra , a restituire alla Controparte_1
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t. SI. Parte_1 P.IVA_1
le somme indebitamente percepite di cui in narrativa pari ad oggi in euro Persona_1
5.042,98 oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.p.c. decorrenti dalla data della domanda giudiziale, ovvero alla restituzione di quella somma maggiore o inferiore che dovesse essere ritenuta conforme ad equità e giustizia, anche previa valutazione equitativa. Con il favore delle spese di lite”.
Verificata la regolarità della notifica nei confronti della società convenuta, con ordinanza del
21.4.2023 ne veniva dichiarata la contumacia;
quindi, concessi i termini ex art. 183, VI comma,
c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e veniva ammesso l'interrogatorio formale della convenuta contumace;
infine, all'udienza del 20.2.2024, dato atto della mancata risposta di quest'ultima all'interrogatorio formale, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 3.6.2025.
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova, in primo luogo, rammentare i tratti distintivi dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. Trattasi, in particolare, di un'azione personale diretta ad ottenere la restituzione di una prestazione non dovuta, funzionale al ripristino della situazione antecedente all'esecuzione della prestazione indebita, attraverso l'obbligo di restituzione.
Orbene, presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di ripetizione è l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, della c.d. causa adcquirendi, vale a dire del titolo giustificativo dell'avvenuto spostamento patrimoniale. Affinché il pagamento sia ripetibile e, dunque, non dovuto, non deve sussistere, per alcun titolo, il dovere giuridico di eseguirlo: “L'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno
pagina 4 di 8 successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass. Civ., sez. III, 28.05.2013, n.13207).
Quanto all'onere della prova, in tema di ripetizione di indebito, opera il normale principio della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, la c.d. causa debendi (Cass. Civ. ordinanza n. n.
24948/17; Cass. Civ. 27.11.2018, n. 30713).
Più nel dettaglio, l'onere probatorio dell'attore in ripetizione dell'indebito si atteggia diversamente a seconda che venga allegato, a fondamento della domanda, l'inesistenza originaria ovvero il sopravvenuto venir meno del titolo giustificativo del pagamento: “Nel giudizio di indebito oggettivo l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza d'un titolo giustificativo del pagamento. Nel primo caso, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo caso ha il solo onere di allegare (ma non di provare, essendo impossibile)
l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, e sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa” (Cass. Civ., Sez. III, 6.10.2015, n.
19902). Nel caso di specie, i presupposti necessari dell'azione di ripetizione dell'indebito appaiono pacifici ed incontestati, nonché documentalmente provati. Infatti, la società in T_ data 29.07.2021 provvedeva ad effettuare un bonifico di € 5,000.00 nei confronti di Pt_2 [...]
, sulla base di una fattura emessa dalla stessa che, tuttavia, in un secondo momento, CP_1
risultava non dovuta.
Parte attrice, oltre ad allegare la fattura del Bonifico effettuato in data 29.07.2021, ha Pt_2
prodotto numerosi screenshot whatsapp, dai quali emerge come la stessa società convenuta abbia riconosciuto l'errore nel pagamento effettuato dalla impegnandosi alla restituzione. In T_ particolare, in data 22.3.2022 la scriveva testualmente al : “Riesco a darti CP_1 Per_1
entro il 3.03 euro 2.000 ed il resto il 30.04, può andare?”. Inoltre, a fronte della richiesta del di restituire la somma integrale di € 5.000,00 in un lasso di tempo più ragionevole, Per_1
essendo decorsi numerosi mesi dal pagamento, la , sempre in data 22.3.2022, così CP_1
replicava: “Io sembra che scrivo e tu non mi capisci. O ti sei stancato di volermi capire … e lo comprendo sai? Ma se scrivo entro venerdì euro 2000 … come faccio per giovedì euro 5000? Sto provando a fare il massimo per sollevarti da questa posizione”. Ed ancora, in data 28.3.2022 la stessa scriveva testualmente al : “Finalmente mi hanno sbloccato il conto. Da domani Per_1
incomincio a ritirarti i soldi. E te li porto”.
pagina 5 di 8 Orbene, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, avendo nel caso di specie la società attrice allegato l'inesistenza ab origine della causa adcquirenti, era onere della convenuta dimostrare il titolo in forza del quale la stessa avrebbe avuto diritto a percepire e trattenere la somma trasferitele. Sul punto, tuttavia, la , rimasta contumace, nulla ha dedotto e CP_1
tantomeno provato, sicché il titolo in forza del quale la stessa avrebbe trattenuto l'importo per cui
è causa è rimasto indimostrato, dovendo pertanto reputarsi inesistente. Al riguardo, a nulla rileva che la parte convenuta abbia emesso la fattura n. 7 del 29.7.2021 per l'importo di € 5.000,00 con la generica causale “consulenza assicurativa”, sia perché la medesima è stata contestata da parte ricorrente sia perché, come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato l'irrilevanza della fattura commerciale a provare l'esistenza del rapporto ancor prima della debenza del credito nella medesima indicato (Corte di Cassazione sentenza n. 128/2022).
In aggiunta, va posto in evidenza come la convenuta non si sia presentata, in assenza di alcun giustificato motivo, a rendere il deferito interrogatorio formale.
Come è noto, invero, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere ammessi i fatti come dedotti nell'interrogatorio. La giurisprudenza ha, peraltro, precisato che la mancata risposta della parte all'interrogatorio formale rappresenta un fatto qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo cui il giudice può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova, ma che resta tuttavia soggetto alla sua prudente valutazione: il giudice, in altre parole, può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova favorevole alla pretesa di chi ha deferito l'interrogatorio (Cassazione civile, sez. I, 2 marzo 1996, n. 1648, ma si vedano anche
Cassazione civile, sez. III, 13 novembre 1997, n. 11233; Cassazione civile, sez. III, 11 novembre
1996, n. 9839, ma si veda anche Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 1988, n. 4796 e Cassazione civile, Sez. II, 2 febbraio 1995, n. 1264).
Nel caso di specie, dunque, la mancata risposta a rendere l'interrogatorio formale della società resistente, insieme agli ulteriori elementi di prova (in particolare, il riconoscimento del debito nei messaggi whatsapp dalla ) consentono di reputare provati i capitoli ammessi oggetto CP_1
dell'interrogatorio.
In definitiva, alla luce della documentazione allegata dalla società ricorrente e delle risultanze probatorie complessivamente acquisite, ivi compresa la mancata risposta della CP_1
pagina 6 di 8 Assicurazioni all'interrogatorio formale, deve reputarsi il diritto della a percepire, a T_
titolo di ripetizione dell'indebito, l'importo di € 5.000,00.
La pertanto, deve essere condannata alla restituzione in favore del Controparte_1
ricorrente dell'importo predetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c.
Su detta somma, spettano altresì gli interessi legali dalla domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta. In particolare, in merito alla decorrenza degli interessi, va richiamato il principio per cui “in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo”
(Cass. Civ. Sez. I, 7.5.2024, n. 12362). Nel caso di specie, non appare sussistere la mala fede dell'accipiens al momento della ricezione della somma oggetto di contestazione, con conseguente decorrenza degli interessi legali dalla domanda e non dal pagamento, come peraltro richiesto dalla stessa parte attrice Sul punto, va altresì precisato che, secondo quanto chiarito dalla S.C., ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine
“domanda”, di cui all'art. 2033, non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 (Cass. S.U., n. 15895/2019). Nella specie, pertanto, gli interessi sono dovuti dalla data dell'atto di costituzione in mora del 4.4.2022 (doc. 6 del fascicolo attoreo) sino al soddisfo.
Quanto, invece, al saggio degli interessi, va precisato sul punto che, ove il procedimento abbia ad oggetto una obbligazione pecuniaria, devono reputarsi applicabili gli interessi “maggiorati” di cui all'art. 1284. IV co. c.c. In questo senso, del resto, si è espressa la Suprema Corte, precisando che
“la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento”, di guisa che “la norma di cui all'art.
1284, comma 4, c.c. disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti
pagina 7 di 8 automaticamente” (Cass. Civ., Sez. 3, 3.1.2023, n. 61). Alla luce di quanto sopra, poiché gli interessi maggiorati spettano solo per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (Art. 1284, IV co., c.c.) l'interesse legale da applicare sarà, per la fase stragiudiziale decorrente dalla data di messa in mora alla data di notifica dell'atto di citazione, quello di cui all'art. 1284, I co. c.c. (interesse al saggio ordinario), e per la fase giudiziale (a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al soddisfo) il tasso maggiorato previsto dal quarto comma della citata disposizione.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza della società contumace e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e della minima attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento della domanda, condanna la società Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore della della somma di € CP_1 Parte_1
5.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo nei termini di cui in parte motiva;
- Condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 1.278,00, oltre spese Parte_1
generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 3 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6660/2022
All'udienza del 3 giugno 2025, alle ore 10:00, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per , l'avv. Manuela Tombolillo in sostituzione dell'avv. Ciccarone Parte_1
Giulio Martin
Per , contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. Tombolillo si riporta all'atto introduttivo e alle note conclusive depositate e ne chiede l'integrale accoglimento.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 11:50, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6660/2022 promossa da:
(P. IVA , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio Martin Ciccarone ed elettivamente domiciliata presso il suo indiritto PEC, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
(C.F. Controparte_1
) C.F._1
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: ripetizione dell'indebito.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la conveniva in giudizio la Parte_1
società per conseguire la condanna di Controparte_1
quest'ultima alla restituzione della somma indebitamente percepita, pari ad € 5.042,98 oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.p.c. decorrenti dalla data della domanda giudiziale, ovvero alla restituzione di quella somma maggiore o inferiore ritenuta di giustizia, anche previa valutazione equitativa.
pagina 2 di 8 A sostegno della domanda, parte attrice rappresentava che, essendo titolare di due centri estetici denominati “Nails&TheCity” siti in Latina e in Aprilia, nonché di tre esercizi destinati alla somministrazione di cibi e bevande, si avvaleva, per le coperture assicurative di vario genere relative ai suddetti esercizi, della di , con sede in Controparte_1 Controparte_1
Aprilia, in Via delle Margherite n. 170.
Fra le varie, la emetteva la fattura n. 7 in data Controparte_1
29.7.2021, per l'importo di € 5.000,00 a titolo di prodotti assicurativi;
pertanto, la T_
provvedeva puntualmente a corrispondere l'importo a mezzo bonifico bancario del 29.7.2021.
Tuttavia, in un secondo momento, la si avvedeva come la somma richiesta in T_
pagamento con la fattura di cui sopra non fosse dovuta, atteso che tutti i premi delle polizze in essere risultavano già essere stati puntualmente saldati. Pertanto, la richiedeva alla T_
tramite il suo legale, la restituzione dell'importo di € 5.000,00. Controparte_1
La verificava l'erroneità del pagamento e si impegnava a provvedere Controparte_1
alla relativa restituzione. In particolare, si susseguivano numerosi messaggi whatsapp scambiati fra l'utenza telefonica n. 3392906845 del SI. , legale rappresentante della Persona_1
e l'utenza telefonica n. 3280117046 della , nel corso dei quali, fra gli altri, T_ CP_1
quest'ultima riconosceva il debito di € 5.000,00 e formulava delle proposte di pagamento dilazionato. In particolare, in data 22.3.2022 la scriveva testualmente al : CP_1 Per_1
“Riesco a darti entro il 3.03 euro 2.000 ed il resto il 30.04, può andare?”. A fronte della richiesta del legale rappresentante della di restituire la somma integrale di € 5.000,00 la T_
, sempre in data 22.3.2022, così replicava: “Io sembra che scrivo e tu non mi capisci. CP_1
O ti sei stancato di volermi capire … e lo comprendo sai? Ma se scrivo entro venerdì euro 2000
… come faccio per giovedì euro 5000? Sto provando a fare il massimo per sollevarti da questa posizione”. Ed ancora, in data 28.3.2022 la scriveva al : “Finalmente mi CP_1 Per_1
hanno sbloccato il conto. Da domani incomincio a ritirarti i soldi. E te li porto”.
Tuttavia, ogni promessa formulata dalla , volta alla restituzione della somma in favore CP_1
di rimaneva priva di alcun seguito al pari delle più formali comunicazioni T_
successivamente inviate a mezzo PEC in data 4.4.2022 e in data 12.4.2022. Quest'ultima comunicazione veniva riscontrata dalla in data 4.5.2022 con una mera richiesta di CP_1
contatto telefonico, cui non faceva seguito alcun pagamento.
pagina 3 di 8 Infine, parte attrice deduceva che ai sensi dell'art. 2033 c.c. erano dovuti gli interessi legali decorrenti dalla domanda ovvero dall'atto di costituzione in mora, avvenuto nel caso di specie in data 4.4.2022. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni diversa contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, condannare la
[...]
(C.F. ) con sede in Aprilia alla Via Controparte_1 C.F._1
delle Margherite n. 170, in persona del suo titolare SI.ra , a restituire alla Controparte_1
(P. IVA ), in persona del suo legale rappresentante p.t. SI. Parte_1 P.IVA_1
le somme indebitamente percepite di cui in narrativa pari ad oggi in euro Persona_1
5.042,98 oltre interessi ex art. 1284, quarto comma, c.p.c. decorrenti dalla data della domanda giudiziale, ovvero alla restituzione di quella somma maggiore o inferiore che dovesse essere ritenuta conforme ad equità e giustizia, anche previa valutazione equitativa. Con il favore delle spese di lite”.
Verificata la regolarità della notifica nei confronti della società convenuta, con ordinanza del
21.4.2023 ne veniva dichiarata la contumacia;
quindi, concessi i termini ex art. 183, VI comma,
c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e veniva ammesso l'interrogatorio formale della convenuta contumace;
infine, all'udienza del 20.2.2024, dato atto della mancata risposta di quest'ultima all'interrogatorio formale, la causa veniva rinviata per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 3.6.2025.
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Giova, in primo luogo, rammentare i tratti distintivi dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. Trattasi, in particolare, di un'azione personale diretta ad ottenere la restituzione di una prestazione non dovuta, funzionale al ripristino della situazione antecedente all'esecuzione della prestazione indebita, attraverso l'obbligo di restituzione.
Orbene, presupposto essenziale per l'esercizio dell'azione di ripetizione è l'inesistenza, originaria o sopravvenuta, della c.d. causa adcquirendi, vale a dire del titolo giustificativo dell'avvenuto spostamento patrimoniale. Affinché il pagamento sia ripetibile e, dunque, non dovuto, non deve sussistere, per alcun titolo, il dovere giuridico di eseguirlo: “L'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno
pagina 4 di 8 successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (Cass. Civ., sez. III, 28.05.2013, n.13207).
Quanto all'onere della prova, in tema di ripetizione di indebito, opera il normale principio della prova a carico dell'attore, il quale è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, la c.d. causa debendi (Cass. Civ. ordinanza n. n.
24948/17; Cass. Civ. 27.11.2018, n. 30713).
Più nel dettaglio, l'onere probatorio dell'attore in ripetizione dell'indebito si atteggia diversamente a seconda che venga allegato, a fondamento della domanda, l'inesistenza originaria ovvero il sopravvenuto venir meno del titolo giustificativo del pagamento: “Nel giudizio di indebito oggettivo l'attore può invocare sia l'invalidità, sia l'inesistenza d'un titolo giustificativo del pagamento. Nel primo caso, ha l'onere di provare che il titolo del pagamento sia invalido;
nel secondo caso ha il solo onere di allegare (ma non di provare, essendo impossibile)
l'inesistenza di qualsiasi titolo giustificativo del pagamento, e sarà onere del convenuto dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa” (Cass. Civ., Sez. III, 6.10.2015, n.
19902). Nel caso di specie, i presupposti necessari dell'azione di ripetizione dell'indebito appaiono pacifici ed incontestati, nonché documentalmente provati. Infatti, la società in T_ data 29.07.2021 provvedeva ad effettuare un bonifico di € 5,000.00 nei confronti di Pt_2 [...]
, sulla base di una fattura emessa dalla stessa che, tuttavia, in un secondo momento, CP_1
risultava non dovuta.
Parte attrice, oltre ad allegare la fattura del Bonifico effettuato in data 29.07.2021, ha Pt_2
prodotto numerosi screenshot whatsapp, dai quali emerge come la stessa società convenuta abbia riconosciuto l'errore nel pagamento effettuato dalla impegnandosi alla restituzione. In T_ particolare, in data 22.3.2022 la scriveva testualmente al : “Riesco a darti CP_1 Per_1
entro il 3.03 euro 2.000 ed il resto il 30.04, può andare?”. Inoltre, a fronte della richiesta del di restituire la somma integrale di € 5.000,00 in un lasso di tempo più ragionevole, Per_1
essendo decorsi numerosi mesi dal pagamento, la , sempre in data 22.3.2022, così CP_1
replicava: “Io sembra che scrivo e tu non mi capisci. O ti sei stancato di volermi capire … e lo comprendo sai? Ma se scrivo entro venerdì euro 2000 … come faccio per giovedì euro 5000? Sto provando a fare il massimo per sollevarti da questa posizione”. Ed ancora, in data 28.3.2022 la stessa scriveva testualmente al : “Finalmente mi hanno sbloccato il conto. Da domani Per_1
incomincio a ritirarti i soldi. E te li porto”.
pagina 5 di 8 Orbene, in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, avendo nel caso di specie la società attrice allegato l'inesistenza ab origine della causa adcquirenti, era onere della convenuta dimostrare il titolo in forza del quale la stessa avrebbe avuto diritto a percepire e trattenere la somma trasferitele. Sul punto, tuttavia, la , rimasta contumace, nulla ha dedotto e CP_1
tantomeno provato, sicché il titolo in forza del quale la stessa avrebbe trattenuto l'importo per cui
è causa è rimasto indimostrato, dovendo pertanto reputarsi inesistente. Al riguardo, a nulla rileva che la parte convenuta abbia emesso la fattura n. 7 del 29.7.2021 per l'importo di € 5.000,00 con la generica causale “consulenza assicurativa”, sia perché la medesima è stata contestata da parte ricorrente sia perché, come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato l'irrilevanza della fattura commerciale a provare l'esistenza del rapporto ancor prima della debenza del credito nella medesima indicato (Corte di Cassazione sentenza n. 128/2022).
In aggiunta, va posto in evidenza come la convenuta non si sia presentata, in assenza di alcun giustificato motivo, a rendere il deferito interrogatorio formale.
Come è noto, invero, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere ammessi i fatti come dedotti nell'interrogatorio. La giurisprudenza ha, peraltro, precisato che la mancata risposta della parte all'interrogatorio formale rappresenta un fatto qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo cui il giudice può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova, ma che resta tuttavia soggetto alla sua prudente valutazione: il giudice, in altre parole, può ritenere come ammessi i fatti oggetto dell'interrogatorio solo dopo aver valutato ogni elemento di prova favorevole alla pretesa di chi ha deferito l'interrogatorio (Cassazione civile, sez. I, 2 marzo 1996, n. 1648, ma si vedano anche
Cassazione civile, sez. III, 13 novembre 1997, n. 11233; Cassazione civile, sez. III, 11 novembre
1996, n. 9839, ma si veda anche Cassazione civile, sez. II, 30 luglio 1988, n. 4796 e Cassazione civile, Sez. II, 2 febbraio 1995, n. 1264).
Nel caso di specie, dunque, la mancata risposta a rendere l'interrogatorio formale della società resistente, insieme agli ulteriori elementi di prova (in particolare, il riconoscimento del debito nei messaggi whatsapp dalla ) consentono di reputare provati i capitoli ammessi oggetto CP_1
dell'interrogatorio.
In definitiva, alla luce della documentazione allegata dalla società ricorrente e delle risultanze probatorie complessivamente acquisite, ivi compresa la mancata risposta della CP_1
pagina 6 di 8 Assicurazioni all'interrogatorio formale, deve reputarsi il diritto della a percepire, a T_
titolo di ripetizione dell'indebito, l'importo di € 5.000,00.
La pertanto, deve essere condannata alla restituzione in favore del Controparte_1
ricorrente dell'importo predetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c.
Su detta somma, spettano altresì gli interessi legali dalla domanda al saldo, trattandosi di debito di valuta. In particolare, in merito alla decorrenza degli interessi, va richiamato il principio per cui “in materia di indebito oggettivo, la buona fede dell'accipiens, rilevante ai fini della decorrenza degli interessi dal giorno della domanda, va intesa in senso soggettivo, quale ignoranza dell'effettiva situazione giuridica, derivante da un errore di fatto o di diritto, anche dipendente da colpa grave - dal momento che non trova applicazione l'art. 1147, comma 2, c.c., relativo alla buona fede nel possesso - sicché, dovendo quest'ultima essere presunta per principio generale, la mala fede può ritenersi sussistente solo ove risulti provato che l'accipiens, al momento della ricezione del pagamento, avesse la certezza di non avere diritto a conseguirlo”
(Cass. Civ. Sez. I, 7.5.2024, n. 12362). Nel caso di specie, non appare sussistere la mala fede dell'accipiens al momento della ricezione della somma oggetto di contestazione, con conseguente decorrenza degli interessi legali dalla domanda e non dal pagamento, come peraltro richiesto dalla stessa parte attrice Sul punto, va altresì precisato che, secondo quanto chiarito dalla S.C., ai fini del decorso degli interessi in ipotesi di ripetizione d'indebito oggettivo, il termine
“domanda”, di cui all'art. 2033, non va inteso come riferito esclusivamente alla domanda giudiziale ma comprende, anche, gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 1219 (Cass. S.U., n. 15895/2019). Nella specie, pertanto, gli interessi sono dovuti dalla data dell'atto di costituzione in mora del 4.4.2022 (doc. 6 del fascicolo attoreo) sino al soddisfo.
Quanto, invece, al saggio degli interessi, va precisato sul punto che, ove il procedimento abbia ad oggetto una obbligazione pecuniaria, devono reputarsi applicabili gli interessi “maggiorati” di cui all'art. 1284. IV co. c.c. In questo senso, del resto, si è espressa la Suprema Corte, precisando che
“la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individui il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento”, di guisa che “la norma di cui all'art.
1284, comma 4, c.c. disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti
pagina 7 di 8 automaticamente” (Cass. Civ., Sez. 3, 3.1.2023, n. 61). Alla luce di quanto sopra, poiché gli interessi maggiorati spettano solo per il periodo successivo alla proposizione della domanda giudiziale (Art. 1284, IV co., c.c.) l'interesse legale da applicare sarà, per la fase stragiudiziale decorrente dalla data di messa in mora alla data di notifica dell'atto di citazione, quello di cui all'art. 1284, I co. c.c. (interesse al saggio ordinario), e per la fase giudiziale (a decorrere dalla data di notifica dell'atto di citazione e sino al soddisfo) il tasso maggiorato previsto dal quarto comma della citata disposizione.
Infine, le spese di lite seguono la soccombenza della società contumace e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della controversia e della minima attività istruttoria espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento della domanda, condanna la società Controparte_1 [...]
al pagamento, in favore della della somma di € CP_1 Parte_1
5.000,00, oltre interessi dalla domanda al saldo nei termini di cui in parte motiva;
- Condanna la al pagamento, in favore della Controparte_1
, delle spese di lite, che liquida per l'intero in € 1.278,00, oltre spese Parte_1
generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Latina, 3 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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