Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 16/06/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 733 / 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola de Lisio Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r. g. 733/2023 promossa da:
Cod. Fisc. rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso in unione congiunta e disgiunta dall'Avv. Francesco Depretis
e dall'Avv. Maurizio Valorosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Perugia, via Baldeschi 2 in forza di procura speciale in atti
APPELLANTE
Contro
in persona del elgale rappresentante p.t., CP_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Michele Ricciardi ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Perugia, Piazza IV
Novembre n. 36
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa dal Tribunale di Spoleto, cron. 10602/2023 pubblicata il
23.10.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti pagina 1 di 9
1.Con atto di appello notificato il 6.12.2023, Parte_1 ha proposto appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa dal Tribunale di Spoleto, cron. 10602/2023 pubblicata il 23.10.2023, chiedendone l'integrale riforma e, segnatamente,: a) accertare e dichiarare che l'attore in qualità di Parte_1 comodatario e gestore della stazione di servizio – punto vendita di carburanti contraddistinta con il marchio Q8 ubicata nel Comune di
Cascia alla S.R. 320 KM 0+100, concessa dalla società Petrol fuel spa è titolare della posizione giuridica fatta valere con il ricorso introduttivo del giudizio, e cioè del diritto ad ottenere l'indennizzo per la verificazione del rischio assicurato;
b) accertare e dichiarare che le pensiline danneggiate dal sinistro occorso alla stazione di servizio gestita dal sig. a Parte_1 causa dell'evento atmosferico dei giorni 24-25 marzo 2020 sono incluse nei beni oggetto del contratto di assicurazione;
c) accertare e dichiarare che il danno subito dalle pensiline in oggetto a causa dell'evento atmosferico dei giorni 24-25 marzo 2020 ammonta ad €
57.407,28 oltre IVA o alla diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
d) condannare l'AT al
CP_1 pagamento in favore dell'appellante a titolo di indennizzo assicurativo della somma della quale la stessa risulterà debitrice per i danni subiti alle pensiline in oggetto dall'evento atmosferico dei giorni 24-25 marzo 2020 descritto in premessa, con rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data dell'evento al saldo effettivo;
e) condannare al rimborso di quanto
CP_1 corrisposto dall'attore al CTU dell'ATP Geom. in conformità Per_1 al decreto di pagamento del Tribunale del 6.5.2022 per € 3.399,46 oltre IVA e CAP come per legge;
f) condannare al
CP_1 pagamento in favore dell'attore delle spese dell'assistenza peritale prestata dalla società GIESSEBI s.r.l. nella gestione del sinistro, nella misura di € 6.100,00 IVA inclusa;
g) condannare
CP_1
pagina 2 di 9 al pagamento in favore dell'appellante delle spese per l'assistenza prestata dal proprio CTP nel procedimento di ATP, nella misura di €
2.500,00;h) condannare al rimborso delle spese CP_1 giudiziali liquidate in suo favore dal Tribunale nella misura di €
6.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA, i) condannare l'AT al pagamento delle spese legali del procedimento di ATP
e di entrambi i gradi del giudizio.”
2.Con comparsa di costituzione depositata il 23.02.2024, si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare la CP_1 inammissibilità dell'appello, in quanto tardivamente proposto, e nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.
3.Con ordinanza del 3.04.2024 il Giudice istruttore ha fissato davanti a sé l'udienza del 21.05.2025 destinata alla rimessione della causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 352 c.p.c.
e, alla predetta udienza, la causa è stata rimessa al collegio in decisione.
4. Rileva la Corte che l'eccezione svolta in via preliminare dall'AT è fondata e va accolta, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'appello in quanto proposto oltre il termine di legge.
4.1 In particolare, parte AT ha eccepito e dedotto che l'ordinanza decisoria del 20 ottobre 2023 è stata comunicata in forma integrale alle parti dalla Cancelleria del Tribunale il 23 ottobre 2023; l'atto di citazione in appello è stato notificato il 6 dicembre 2023 e nella relata di notifica è specificato che si tratta di un atto di appello ex art. 702-quater, come pure detto articolo è richiamato nell'intestazione dell'atto di appello notificato;
pertanto, si deve ritenere che l'appellante abbia effettivamente inteso adottare la procedura prevista dall'art. 702 quater c.p.c..
Senonché il detto articolo stabilisce la decadenza dal diritto di appellare le ordinanze decisorie emesse ex art. 702 ter dopo trenta giorni dalla comunicazione fatta dal Tribunale. La Cassazione,
pagina 3 di 9 Sezioni Unite del 13 settembre 2022- 5 ottobre 2022 n. 28975, emessa sul ricorso 4993 del 2020 ha precisato che tale norma si applica in caso di comunicazione completa dell'ordinanza, cioè con motivazione e dispositivo, dunque,”tale comunicazione è stata fatta dal
Tribunale di Spoleto con pec del 23 ottobre 2023 e quindi il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza è spirato il 23 novembre
2023.La detta sentenza delle Sezioni Unite, inoltre, afferma che quello del 702 quater è un rito speciale. Considerato ciò riteniamo che l'ultima riforma del processo di appello non si applichi ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore, come è il presente”.
4.2 L'appellante ha contestato l'eccezione preliminare, assumendo che : “ 1.L'art. 702 quater c.p.c., nella versione precedente alla sua abrogazione, stabiliva: “L'ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell'articolo 702-ter produce gli effetti di cui all'articolo
2909 del codice civile se non è AT entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione”. La stessa giurisprudenza delle
S.U. richiamata dall'AT precisa che la comunicazione di cancelleria dell'ordinanza ha l'effetto di far decorrere il termine breve di impugnazione soltanto se l'ordinanza viene trasmessa nella sua integralità. Nel caso di specie, l'ordinanza comunicata dalla cancelleria non è affatto integrale, in quanto nella versione trasmessa con la comunicazione sono assenti tutte le informazioni che nell'ordinanza integrale sono attribuite dal sistema informatico
(sulla parte in alto a destra del provvedimento), contenenti il numero cronologico del decreto di rigetto, il numero di ruolo generale del procedimento e, soprattutto, il numero e la data di repertorio dell'ordinanza che altrimenti non sono ricavabili aliunde,
e che sono gli elementi univoci identificativi dell'atto. Infatti, la Suprema Corte con ordinanza n.33674 dell'1 dicembre 2023 (che si allega come doc.5 proseguendo la numerazione dell'atto di appello) ha chiarito che “la sentenza [e quindi anche l'ordinanza decisoria]
(in particolare, quella redatta e depositata in modalità telematica)
pagina 4 di 9 viene ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuite dal sistema informatico numero identificativo e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione”. Per comprendere in maniera immediata la differenza tra l'ordinanza comunicata dalla cancelleria e quella tratta dal fascicolo telematico si producono la PEC della cancelleria del Tribunale di Spoleto in data 23.10.2023 (doc.6), contenente l'ordinanza comunicata, e l'atto digitale estratto dal fascicolo telematico, contenente stampigliate in alto a destra dell'ordinanza tutte le indicazioni sopra elencate (doc.7). Quindi
l'ordinanza comunicata dalla cancelleria non è completa e conseguentemente la sua comunicazione non è idonea a far decorre il termine di trenta giorni per l'impugnazione. Di ciò è ben consapevole la difesa dell'AT, che nonostante la comunicazione della cancelleria il 23.10.2023, successivamente, in data 11.11.2023, ha proceduto alla notifica dell'ordinanza, specificando espressamente nella relata che la notificazione veniva eseguita “ai sensi e per gli effetti dell'art. 326 c.p.c.”, quindi al fine di far decorrere il termine breve per l'impugnazione del provvedimento giudiziario (v. relata di notifica doc.8). E' CP_1 del tutto evidente che se con la comunicazione di cancelleria fosse stato trasmesso un provvedimento idoneo al passaggio in giudicato, la duplicazione di adempimenti per ottenere lo stesso fine sarebbe stata del tutto superflua e suscettibile soltanto di ingenerare dubbi ed incertezze sul termine di impugnazione. 2) In ogni caso, la più volte richiamata notifica dell'ordinanza da parte dell'AT
, successiva alla comunicazione della cancelleria, farebbe CP_1 sicuramente sorgere il diritto dell'appellante alla rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., anche qualora fosse realmente incorsa nella decadenza dall'impugnazione. Infatti, la notifica dell'ordinanza successivamente alla comunicazione della stessa, con l'espressa dichiarazione che la notifica aveva la funzione di determinare la decorrenza del termine breve di pagina 5 di 9 impugnazione di trenta giorni dalla notificazione dell'atto giudiziario, a meno che non vi fosse un intento ingannatorio di
, ha di fatto ingenerato confusione sul reale spirare del CP_1 termine di appello, e quindi lo sarebbe incorso nella Parte_1 decadenza per causa a lui non imputabile ma imputabile eventualmente alla controparte. Quindi, in estremo subordine, si chiede il rigetto dell'avversa eccezione di inammissibilità dell'appello e la rimessione in termini dell'appellante”.
5.Tanto premesso, ritiene la Corte che la comunicazione di cancelleria effettuata con pec del 23.10.2023 è completa ed idonea a far decorrere il termine di trenta giorni per l'impugnazione.
5.1 Ed invero, pacifico che l'ordinanza decisoria redatta e depositata in modalità telematica viene ad esistenza solo dopo la sua pubblicazione e, precisamente, solo quando le vengono attribuite dal sistema informatico numero identificativo e data di pubblicazione, cioè gli estremi necessari per la sua esatta individuazione, il fatto che l'ordinanza sia venuta ad esistenza con dette modalità costituisce necessario presupposto per una valida comunicazione della stessa, fermo restando che, come stabilito dalla
Corte di Cassazione con al sentenza a Sezioni Unite n. 28975/2022), ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c. per la proposizione dell'appello, la comunicazione di cancelleria deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione, ribadendo in più passaggi che per “comunicazione di cancelleria in forma integrale” deve intendersi “comprensiva di dispositivo e motivazione” ( cfr. Cass. n. 7401/2017 e Cass. n.
5079/2022 richiamate in motivazione), ciò al fine di veicolare un'informazione chiara e completa della decisione nel suo testo integrale, non potendosi far decorrere il termine breve dell'impugnazione dalla sola notizia del dispositivo, per evidenti ragioni di difesa della parte soccombente, essendone necessaria la pagina 6 di 9 conoscenza della motivazione al fine di correlare ad essa i motivi a sostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificità.
5.2 Tanto premesso, occorre in primo luogo chiarire che con la pec della cancelleria del 23.10.2023 è stata trasmessa al difensore dell'appellante l'ordinanza del Tribunale di Spoleto nella sua forma integrale, comprensiva di dispositivo e motivazione. Appare opportuno riporatre integralmente il testo della comunicazione pec in questione cui è stata allegata la detta ordinanza:
“Tribunale di Spoleto.
Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sezione: 01 Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 1874/2022
Giudice: MARINI MARTINA Attore principale: Parte_1
Conv. principale: AGENZIA DI SPOLETO CP_1
Si da' atto che in data 23/10/2023 alle ore 10:37 il cancelliere ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Parte_2
Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del
Ministero della Giustizia per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica della Email_1 parte FRANCESCO DEPRETIS il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:
Data Evento: 23/10/2023 Tipo Evento: Oggetto: RIGETTO Descrizione: RIGETTATO Note: Notificato alla PEC / in cancelleria il 23/10/2023 10:37 Registrato da Parte_2 Si vedano gli eventuali allegati. ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012. SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI. La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell art.16, comma 4 del D.L. 179/2012”
pagina 7 di 9 Ebbene, emerge chiaramente dal tenore della pec che al messaggio risultano allegati documenti che nel registro di cancelleria sono associati a :
“Data Evento: 23/10/2023 Tipo Evento: Oggetto: RIGETTO Descrizione: RIGETTATO” La dicitura in questione indica al destinatario della pec che il documento allegato alla pec è associato ad un evento in data
23.10.2023 avente ad oggetto “RIGETTO” risultante nel registro di cancelleria, immediatamente consultabile dal difensore con accesso al SICID, che altro non è che l'avvenuta pubblicazione del provvedimento con la stampigliatura, da parte del sistema informatico, del cronologico e della data. Ed infatti, il provvedimento in questione, prodotto in atti dall'appellante con la citazione in appello, rubricato “Decreto di rigetto”, cron.
10602/2023, risulta pubblicato il 23.10.2023, ossia nella medesima data in cui è stata inviata la comunicazione di cancelleria, che, si ripete, informa che il documento allegato è associato all'evento della pubblicazione.
Del resto, con le patch di aggiornamento dei registri informatici di cancelleria SICID 3.41.00/SIECIC 3.40.00 rilasciate in data
7.08.2020 le comunicazioni vengono inviate tutte con il pdf originale, ma senza le stampigliature del cronologico e della data di pubblicazione.
6. Conclusivamente, la comunicazione di cancelleria del 23.10.2023 conteneva il testo integrale dell'ordinanza nella sua parte di motivazione e dispositivo e indicava chiaramente che la stessa era associata ad un evento del 23.10.23 risultante al ossia la Pt_3 pubblicazione del provvedimento di rigetto, alla quale il difensore aveva immediato accesso, onde poter estrarre dal sistema/acquisire copia del provvedimento perfezionato con la data e il numero della pubblicazione.
Da tanto consegue la piena idoneità della comunicazione di cancelleria del 23.10.2023 a far decorrere il termine breve di pagina 8 di 9 impugnazione di trenta giorni, né può ritenersi, come invocato dall'appellante, che possa soccorrere l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, che, per giurisprudenza consolidata, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza, tale non potendosi ritenere l'asserita confusione ingenerata nell'appellante dalla notifica dell'ordinanza in questione effettuata dalla controparte in data 11.11.2023 con la specificazione che la stessa veniva eseguita “ a sensi e per gli effetti dell'art. 326 c.p.c.”.
7.L'appello è, pertanto, inammissibile.
8.La peculiare natura e novità delle questioni tecnico-giuridiche trattate, giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Dichiara inammissibile l'appello;
Compensa le spese di lite.
Perugia, così deciso nella camera di consiglio del 26.05.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Paola de Lisio Simone Salcerini
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