TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 31/10/2025, n. 4589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4589 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 6874/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. EA EL Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 6874/2020 R.G. promossa da c.f. (avv. Antonella Podavitte) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Monica Botturi) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 § 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile a Milano in data 24 agosto 1981
(atto n. 542 parte I), sono genitori di e , maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti, e sono separate in forza di sentenza di questo Tribunale n. 1281/2016 pubbl. il 29 aprile 2016.
Vige l'obbligazione del marito di versare alla moglie un assegno di mantenimento, quantificato dalla Corte d'Appello di Brescia in euro 600,00 mensili (sentenza n. 5/2018 pubbl. l'11 gennaio 2018), in parziale riforma della decisione di primo grado, che ne aveva fissato l'importo in euro 900,00 mensili.
La controversia investe la sola sfera economica. Il ricorrente vorrebbe che la pronuncia dello scioglimento del matrimonio non fosse accompagnata da alcuna statuizione accessoria, mentre la resistente ha domandato un assegno divorzile di euro
600,00 mensili e la condanna del marito alla corresponsione del «50% delle spese mediche, comprese quelle specialistiche, dentistiche, odontoiatriche ed oculistiche, non coperte dal
SSN, dalla stessa sostenute e che dovranno essere adeguatamente documentate».
La causa è stata istruita mediante la prova orale.
Precisate le conclusioni e scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è transitato in fase decisoria, sulle conclusioni sopra indicate.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – In quanto segue, si esamina la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
L'assegno post-matrimoniale svolge una duplice funzione: perequativo- compensativa e assistenziale. A ciascuna funzione corrispondono diverse condizioni necessarie per il riconoscimento dell'assegno.
2 In base alle indicazioni provenienti da Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 108287, affinché l'assegno venga attribuito per finalità compensative, occorre che: i) a seguito del divorzio, si sia determinata tra gli ex coniugi una «rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale», con la conseguenza che, se non v'è disparità, o se la disparità non è rilevante, non v'è assegno;
ii) che, in presenza di simile disparità, detto squilibrio sia
«da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari», e cioè che gli allora coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali – escluso in proposito qualunque automatismo presuntivo correlato al fatto in sé considerato che uno dei coniugi si sia in prevalenza occupato della famiglia – agli impegni casalinghi, senza che possano invece rilevare squilibri economico-patrimoniali, pur sopravvenuti al matrimonio, che abbiano altra fonte, qual è, tra le altre, la maggiore attitudine dell'uno a produrre ricchezza;
iii) che, tenuto conto delle circostanze del caso, e comunque della durata del matrimonio e dell'età del richiedente, ove il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole abbia inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, si debba infine procedere al necessario riequilibrio mediante il riconoscimento dell'assegno in misura adeguata.
Laddove non ricorrano le condizioni descritte, è possibile riconoscere all'ex coniuge un assegno di carattere assistenziale, purché lo stesso versi in stato di bisogno.
L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza more uxorio fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua eventuale componente compensativa
(Cass. Civ., Sez. U - , Sentenza n. 32198 del 05/11/2021).
Si tratta, ora, di declinare i principi esposti in relazione alla fattispecie concreta.
L'istruttoria orale ha dimostrato che la resistente intrattiene una relazione dal 2018 Per_ col sig. e, dal 2020, è andata a convivere stabilmente con lui ad . La Parte_2
circostanza, oggetto del capitolo di prova n. 16 formulato dal ricorrente nella memoria in data 12 aprile 2024, è stata confermata dalla figlia e, sebbene de relato, dal figlio Pt_3 Inoltre, la resistente non si è presentata, senza giustificato motivo, all'udienza CP_2
nella quale avrebbe dovuto rendere interpello su questo specifico fatto, con la conseguenza che esso si può considerare ammesso (art. 232 comma 1 c.p.c.).
L'esistenza della convivenza – da ritenere provata al di là del diverso dato anagrafico – neutralizza la componente assistenziale dell'assegno. Ne discende che l'assenza di redditi in capo alla resistente, anche se tale da integrare lo stato di bisogno, non può fondare il riconoscimento dell'assegno divorzile. Occorre, invece, una prova specifica e rigorosa della residua componente compensativa.
Tale prova è mancata, in quanto la resistente si è limitata a richiamare quanto scritto nella motivazione della sentenza di separazione3, senza, tuttavia, allegare e offrire di dimostrare4: a) a quali specifiche opportunità lavorative avrebbe rinunciato;
nonché b) in quale misura avrebbe contribuito alla formazione del patrimonio del marito
(patrimonio, peraltro, ad oggi pressoché nullo, avendo il marito scarse disponibilità liquide5, esborsi mensili fissi non trascurabili6 e nessuna proprietà immobiliare nota).
Inoltre, la resistente non ha dato prova di non poter colmare, con mezzi propri, il divario reddituale che la separa dal marito. Premesso che tale divario è tutt'altro che cospicuo – dalla CU2020 risulta che il ricorrente ha conseguito un reddito mensile medio netto, su dodici mensilità, di euro 1.944,40, che, detratti i costi fissi riportati alla nota 6, si riduce alla somma tutt'altro che ingente di euro 1.162,38 – non si comprende per quale ragione la resistente, dopo la separazione, non abbia mai reperito un'occupazione, soprattutto se si considera che la Corte d'Appello le aveva riconosciuto «una pur ridotta potenzialità lavorativa» (v. pag. 10 della sentenza di secondo grado). La giustificazione fornita dalla convenuta – quella di soffrire di problemi cardiaci – è del tutto insufficiente, perché non è accompagnata da alcun verbale di invalidità, né dalla documentazione di alcuna concreta iniziativa atta a reperire lavoro, neppure in epoca anteriore all'insorgenza della patologia. Manca, quindi, la prova che la resistente non possa procurarsi mezzi adeguati «per ragioni oggettive».
In conclusione, in forza degli argomenti esposti, la domanda di assegno divorzile della resistente va respinta.
Del pari, va respinta la richiesta di un contributo al 50% delle spese mediche, la quale, peraltro, è del tutto estranea al sistema, il quale contempla l'erogazione di un assegno periodico o, su accordo delle parti, una tantum, ma non l'accollo, da parte del coniuge economicamente più forte, delle spese mediche straordinarie concernenti l'altro
(trattandosi, all'evidenza, di un modello dettato esclusivamente a favore dei figli).
§ 4. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. rigetta le domande di assegno divorzile e di concorso del marito alle spese mediche proposte dalla resistente;
3. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cassa;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
EA EL
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La figlia ha dichiarato quanto segue: «dal 2018 al 2019 mia madre ha avuto una relazione con un'altra persona;
dal 2020 ha avuto una relazione con il signor mia madre mi ha telefonato una Parte_2Per_ mattina, avvertendomi che sarebbe andata a vivere ad con il signor ADR questa telefonata è Parte_4 Per_ avvenuta nel 2020; ADR mia madre è andata a vivere effettivamente ad;
risiede lì; da allora non ho avuto più rapporti con mia madre;
da quella telefonata;
ADR preciso che è stata mia madre stessa a dirmelo nella telefonata in questione».
3 2 ha riferito quanto appreso dalla sorella, ma ha, altresì, visionato personalmente le fotografie Per_2 pubblicate su facebook dalla madre («tale circostanza mi è stata riferita da mia sorella;
non ho avuto più contatti con mia madre da quando sono rientrato dall'estero nel novembre 2021; ho visto su facebook immagini postate di mia madre che passeggiava con le ho viste nel 2024»). Parte_2 3 La resistente, in particolare, ha rimarcato quanto si legge a pag. 5 della sentenza di separazione: «nel corso della vita matrimoniale la resistente non ha mai svolto attività lavorativa, a differenza del marito che ha sempre lavorato alle dipendenze dell'Enel. È rimasta priva di riscontro probatorio l'allegazione secondo cui la moglie avrebbe avuto occasioni professionali rifiutate per sua scelta e, vista la lunga durata della convivenza in costanza della quale la non aveva lavorato, deve piuttosto ritenersi che i coniugi avessero CP_1 concordato che la moglie avrebbe svolto il ruolo di casalinga». 4 La resistente non ha dedotto capitoli di prova orale. 5 Al 31 marzo 2024, il conto corrente del ricorrente registrava un saldo attivo di soli euro 1.572,36 (cfr. doc.
72). 6 Locazione di euro 462,00 mensili e finanziamenti per euro 320,02 (euro 259,19 + euro 60,83), risultanti dall'estratto conto depositato.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. EA EL Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 6874/2020 R.G. promossa da c.f. (avv. Antonella Podavitte) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Monica Botturi) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 § 1. – Le parti hanno contratto matrimonio civile a Milano in data 24 agosto 1981
(atto n. 542 parte I), sono genitori di e , maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
indipendenti, e sono separate in forza di sentenza di questo Tribunale n. 1281/2016 pubbl. il 29 aprile 2016.
Vige l'obbligazione del marito di versare alla moglie un assegno di mantenimento, quantificato dalla Corte d'Appello di Brescia in euro 600,00 mensili (sentenza n. 5/2018 pubbl. l'11 gennaio 2018), in parziale riforma della decisione di primo grado, che ne aveva fissato l'importo in euro 900,00 mensili.
La controversia investe la sola sfera economica. Il ricorrente vorrebbe che la pronuncia dello scioglimento del matrimonio non fosse accompagnata da alcuna statuizione accessoria, mentre la resistente ha domandato un assegno divorzile di euro
600,00 mensili e la condanna del marito alla corresponsione del «50% delle spese mediche, comprese quelle specialistiche, dentistiche, odontoiatriche ed oculistiche, non coperte dal
SSN, dalla stessa sostenute e che dovranno essere adeguatamente documentate».
La causa è stata istruita mediante la prova orale.
Precisate le conclusioni e scaduti i termini ex art. 190 c.p.c., il processo è transitato in fase decisoria, sulle conclusioni sopra indicate.
§ 2. – La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che:
a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
il lungo periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa)
e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi;
sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3 comma 2 n. 2 lett.
b) l. div. ai fini della declaratoria del divorzio.
§ 3. – In quanto segue, si esamina la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente.
L'assegno post-matrimoniale svolge una duplice funzione: perequativo- compensativa e assistenziale. A ciascuna funzione corrispondono diverse condizioni necessarie per il riconoscimento dell'assegno.
2 In base alle indicazioni provenienti da Cass., Sez. Un., 11 luglio 2018, n. 108287, affinché l'assegno venga attribuito per finalità compensative, occorre che: i) a seguito del divorzio, si sia determinata tra gli ex coniugi una «rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale», con la conseguenza che, se non v'è disparità, o se la disparità non è rilevante, non v'è assegno;
ii) che, in presenza di simile disparità, detto squilibrio sia
«da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari», e cioè che gli allora coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali – escluso in proposito qualunque automatismo presuntivo correlato al fatto in sé considerato che uno dei coniugi si sia in prevalenza occupato della famiglia – agli impegni casalinghi, senza che possano invece rilevare squilibri economico-patrimoniali, pur sopravvenuti al matrimonio, che abbiano altra fonte, qual è, tra le altre, la maggiore attitudine dell'uno a produrre ricchezza;
iii) che, tenuto conto delle circostanze del caso, e comunque della durata del matrimonio e dell'età del richiedente, ove il contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole abbia inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, si debba infine procedere al necessario riequilibrio mediante il riconoscimento dell'assegno in misura adeguata.
Laddove non ricorrano le condizioni descritte, è possibile riconoscere all'ex coniuge un assegno di carattere assistenziale, purché lo stesso versi in stato di bisogno.
L'instaurazione da parte dell'ex coniuge di una stabile convivenza more uxorio fa venir meno il diritto all'assegno, salvo che per la sua eventuale componente compensativa
(Cass. Civ., Sez. U - , Sentenza n. 32198 del 05/11/2021).
Si tratta, ora, di declinare i principi esposti in relazione alla fattispecie concreta.
L'istruttoria orale ha dimostrato che la resistente intrattiene una relazione dal 2018 Per_ col sig. e, dal 2020, è andata a convivere stabilmente con lui ad . La Parte_2
circostanza, oggetto del capitolo di prova n. 16 formulato dal ricorrente nella memoria in data 12 aprile 2024, è stata confermata dalla figlia e, sebbene de relato, dal figlio Pt_3 Inoltre, la resistente non si è presentata, senza giustificato motivo, all'udienza CP_2
nella quale avrebbe dovuto rendere interpello su questo specifico fatto, con la conseguenza che esso si può considerare ammesso (art. 232 comma 1 c.p.c.).
L'esistenza della convivenza – da ritenere provata al di là del diverso dato anagrafico – neutralizza la componente assistenziale dell'assegno. Ne discende che l'assenza di redditi in capo alla resistente, anche se tale da integrare lo stato di bisogno, non può fondare il riconoscimento dell'assegno divorzile. Occorre, invece, una prova specifica e rigorosa della residua componente compensativa.
Tale prova è mancata, in quanto la resistente si è limitata a richiamare quanto scritto nella motivazione della sentenza di separazione3, senza, tuttavia, allegare e offrire di dimostrare4: a) a quali specifiche opportunità lavorative avrebbe rinunciato;
nonché b) in quale misura avrebbe contribuito alla formazione del patrimonio del marito
(patrimonio, peraltro, ad oggi pressoché nullo, avendo il marito scarse disponibilità liquide5, esborsi mensili fissi non trascurabili6 e nessuna proprietà immobiliare nota).
Inoltre, la resistente non ha dato prova di non poter colmare, con mezzi propri, il divario reddituale che la separa dal marito. Premesso che tale divario è tutt'altro che cospicuo – dalla CU2020 risulta che il ricorrente ha conseguito un reddito mensile medio netto, su dodici mensilità, di euro 1.944,40, che, detratti i costi fissi riportati alla nota 6, si riduce alla somma tutt'altro che ingente di euro 1.162,38 – non si comprende per quale ragione la resistente, dopo la separazione, non abbia mai reperito un'occupazione, soprattutto se si considera che la Corte d'Appello le aveva riconosciuto «una pur ridotta potenzialità lavorativa» (v. pag. 10 della sentenza di secondo grado). La giustificazione fornita dalla convenuta – quella di soffrire di problemi cardiaci – è del tutto insufficiente, perché non è accompagnata da alcun verbale di invalidità, né dalla documentazione di alcuna concreta iniziativa atta a reperire lavoro, neppure in epoca anteriore all'insorgenza della patologia. Manca, quindi, la prova che la resistente non possa procurarsi mezzi adeguati «per ragioni oggettive».
In conclusione, in forza degli argomenti esposti, la domanda di assegno divorzile della resistente va respinta.
Del pari, va respinta la richiesta di un contributo al 50% delle spese mediche, la quale, peraltro, è del tutto estranea al sistema, il quale contempla l'erogazione di un assegno periodico o, su accordo delle parti, una tantum, ma non l'accollo, da parte del coniuge economicamente più forte, delle spese mediche straordinarie concernenti l'altro
(trattandosi, all'evidenza, di un modello dettato esclusivamente a favore dei figli).
§ 4. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo i parametri medi dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio di cui alla motivazione;
2. rigetta le domande di assegno divorzile e di concorso del marito alle spese mediche proposte dalla resistente;
3. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 98,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cassa;
4. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2025.
Il Presidente estensore
EA EL
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La figlia ha dichiarato quanto segue: «dal 2018 al 2019 mia madre ha avuto una relazione con un'altra persona;
dal 2020 ha avuto una relazione con il signor mia madre mi ha telefonato una Parte_2Per_ mattina, avvertendomi che sarebbe andata a vivere ad con il signor ADR questa telefonata è Parte_4 Per_ avvenuta nel 2020; ADR mia madre è andata a vivere effettivamente ad;
risiede lì; da allora non ho avuto più rapporti con mia madre;
da quella telefonata;
ADR preciso che è stata mia madre stessa a dirmelo nella telefonata in questione».
3 2 ha riferito quanto appreso dalla sorella, ma ha, altresì, visionato personalmente le fotografie Per_2 pubblicate su facebook dalla madre («tale circostanza mi è stata riferita da mia sorella;
non ho avuto più contatti con mia madre da quando sono rientrato dall'estero nel novembre 2021; ho visto su facebook immagini postate di mia madre che passeggiava con le ho viste nel 2024»). Parte_2 3 La resistente, in particolare, ha rimarcato quanto si legge a pag. 5 della sentenza di separazione: «nel corso della vita matrimoniale la resistente non ha mai svolto attività lavorativa, a differenza del marito che ha sempre lavorato alle dipendenze dell'Enel. È rimasta priva di riscontro probatorio l'allegazione secondo cui la moglie avrebbe avuto occasioni professionali rifiutate per sua scelta e, vista la lunga durata della convivenza in costanza della quale la non aveva lavorato, deve piuttosto ritenersi che i coniugi avessero CP_1 concordato che la moglie avrebbe svolto il ruolo di casalinga». 4 La resistente non ha dedotto capitoli di prova orale. 5 Al 31 marzo 2024, il conto corrente del ricorrente registrava un saldo attivo di soli euro 1.572,36 (cfr. doc.
72). 6 Locazione di euro 462,00 mensili e finanziamenti per euro 320,02 (euro 259,19 + euro 60,83), risultanti dall'estratto conto depositato.
4