Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/03/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5746/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 18/03/2025, alle ore 13.17, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott. Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- ATTORE
E
Controparte_1
- CONVENUTO
Sono presenti: per parte attrice opponente l'avv. Cinefra Annalisa;
per parte convenuta nessuno è comparso.
Il Giudice invita la parte attrice presente alla discussione della causa.
La difesa di parte attrice si riporta alla memoria autorizzata ed alle conclusioni riportate nel foglio di pc depositato in telematico.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.
Ad ore 16, all'esito della camera di consiglio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa espo- sizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 5746/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Parte_1 C.F._1 CP_2
BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. DA RONCH MASSIMO (c.f.:
[...]
) e dell' Avv. Annalisa Cinefra, C.F. dai quali è C.F._2 C.F._3
rappr.to e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE OPPONENTE
E
(c.f.: ), elett.te Controparte_1 C.F._4
dom.to alla VIA GIORDANO BRUNO 50 80035 NOLA presso lo studio dell'Avv. SEPE GIAN
VITTORIO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine C.F._5
della comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
PARTE ATTRICE OPPONENTE
“In via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Signor , alla luce Parte_1
dei motivi esposti nella memoria autorizzata depositata da questa difesa il 17 gennaio 2025;
In via preliminare, accertare dichiarare la nullità della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo n. 733/2024 – R.G.
n. 1577/2024, in quanto effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata professionale del sig.
, per questioni riferite alla sua sfera personale e comunque per i motivi esposti Parte_1
in atti, con conseguente intervenuta inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per decorso del ter- mine di cui all'art. 644, co. 1, cpc;
in via preliminare subordinata,
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disporre la riunione del presente giudizio con il giudizio pendente al n. 5491/2022 di ruolo genera- le, per connessione oggettiva e connessione soggettiva, nonché per ragioni di economicità di giudi- zio e/o per evitare contraddittorietà fra i giudicati e/o per pregiudizialità-dipendenza e/o priorità logico-giuridica; nel merito, in via principale, accertare e dichiarare inesistente e/o infondata la pretesa fatta valere in via monitoria dall'opposta
, in persona del titolare/legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, e di conseguenza dichiarare l'infondatezza e/o l'invalidità e/o nullità e/o comunque
l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 733/2024 Ing. – r. g. n. 1577/2024, emesso dal Tribunale di
Bologna, nella persona del Giudice dott. P. Siracusano, in data 27.2.2024, e comunque revocare lo stesso, per i motivi esposti in narrativa;
Con vittoria di spese e compensi, oltre ad accessori (Iva, Cpa 4 % e rimborso spese generali 15%) come per legge”
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Piaccia all'Illustrissimo adito Giudicante, contrariis reiectis, e per gli illustrati motivi cosi provve- dere:
Ø in via preliminare: rigettare la richiesta di nullità della notifica;
Ø Ancora in via preliminare: rigettare l'istanza di riunione del presente giudizio con quello di cui al N.R.G. 5491/2022 di Codesto Ill.mo Tribunale Ordinario in ragione dell'insussistenza di alcuna connessione tra gli stessi ex articolo 274 c.p.c.;
Ø In via Principale: rigettare, per gli illustrati motivi, l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 733/2024, emesso in data 27.02.2024 dal
G.U. del Tribunale di Bologna, Dott. Paolo Siracusano;
Ø Sempre in via Principale: accertare e dichiarare l'assenza di fondamento, fattuale e giuridico della presente opposizione, e per l'effetto condannare controparte al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96, c. 3, c.p.c.;
Ø In ogni caso: con vittoria di spese diritti e onorari di causa, del giudizio di opposizione e del monitorio, oltre al rimborso spese forfetario, C.P.A. e successive spese occorrende, con distrazione al procuratore antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del pro- cesso e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
3
1.1. La presente controversia ha origine dal decreto ingiuntivo n. 733/2024 – R.G. n. 1577/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 16 febbraio 2024 a carico di ed in Parte_1 favore di quale titolare dell'impresa individuale De Rosa Costruzioni di De Controparte_1
Rosa Massimo, per il pagamento della somma di € 156.585,00, portata dalla fattura n. 28 del
13.10.2022, allegata al ricorso monitorio. Credito derivante, secondo la ricostruzione della parte ri- corrente dalle opere edili realizzate presso il fabbricato sito in Bologna, alla via del Carpentiere n.
28, di proprietà della sig.ra moglie di in forza di due contratti Parte_2 Parte_1
di appalto stipulati in data 7.05.20 (opere murarie) ed in data 9.11.20 (infissi, impianti, coibentazio- ne ed extra) tra l'impresa ricorrente e la sig.ra Pt_2
1.2. ha proposto opposizione al predetto decreto ingiuntivo ritenendo di nulla Parte_1
dovere alla convenuta per i lavori edili ed ha chiesto in via principale la revoca del decreto ingiun- tivo ed il rigetto della domanda di condanna formulata dalla convenuta opposta.
1.3. La convenuta si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le domande ed eccezioni sollevate dalla controparte e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.4. Il Giudice, con ordinanza del 12 dicembre 2024 , ha rigettato l'istanza ex art. 648 c.p.c., formu- lata da parte opposta, non ravvisandone i presupposti ed ha sollevato d'ufficio la questione relativa alla carenza di legittimazione passiva dell'attore opponente, assegnando alle parti termine fino al 20 gennaio 2025 per il deposito di memorie sulla suddetta questione, ai sensi dell' art. 101, secondo comma, c.p.c..
Le parti hanno depositato le memorie autorizzate ed il Giudice, ritenendo la causa matura per la de- cisione, ha fissato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
l'odierna udienza.
La causa è stata istruita con produzione documentale.
2.
Dirimente ai fini della definizione della causa è l'esame della questione sollevata d'ufficio da que- sto giudice e fatta propria dalla difesa di parte opponente, relativa alla carenza della legittimazione passiva della parte attrice opponente.
In proposito, si osserva che la "legitimatio ad causam", attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la pro- spettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, con con- seguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento. Da es- sa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito alcun esame d'ufficio, poichè la contestazione della titolarità del rapporto
contro
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verso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Fondandosi, quindi, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione all'azione, sulla me- ra allegazione fatta in domanda, una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea solo quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di otte- nere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanzia- le controverso.
In sostanza, mentre la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque fac- cia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice, altra cosa è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio, la cui relativa questione attiene al merito della causa.
Nel caso di specie, la parte opposta ha agito in giudizio per ottenere il corrispettivo dei lavori og- getto dei contratti di appalto stipulati con la sig.ra Parte_2
Non vi sono dubbi, quindi, sul fatto che i titoli azionati in giudizio dalla convenuta siano i suddetti contratti di appalto.
Tuttavia, dalla ricostruzione fornita dalla stessa parte opposta, attrice in senso sostanziale, i contratti di appalto dedotti in giudizio sono stati conclusi tra la società opposta e la sig.ra e non Parte_2
anche dal sig. , che risulta aver partecipato alla vicenda in esame solo in quali- Parte_1
tà di coniuge della committente.
Peraltro, nelle allegazioni delle parti non vi è alcun riferimento ai bisogni familiari, né al fatto che l'immobile su cui sono stati eseguiti i lavori fosse adibito a casa coniugale;
né sono state dedotte circostanze che depongano in favore di una apparenza giuridica, e che dunque possano far ritenere che la sig.ra avesse contratto non già in proprio, ma anche in nome del marito. Pt_2
Invero, è pacifico in giurisprudenza che nella disciplina del diritto di famiglia, introdotta dalla leg- ge 19 maggio 1975 n. 151, l'obbligazione assunta da un coniuge, per soddisfare bisogni familiari, non pone l'altro coniuge nella veste di debitore solidale, difettando una deroga rispetto alla regola generale secondo cui il contratto non produce effetti rispetto ai terzi, ed operando tale principio in- dipendentemente dal fatto che i coniugi si trovino in regime di comunione dei beni, essendo la cir- costanza rilevante solo sotto il diverso profilo dell'invocabilità da parte del creditore della garanzia dei beni della comunione o del coniuge non stipulante, nei casi e nei limiti di cui agli artt. 189 e 190 cod. civ. (tra le altre, vedi Cass. n. 6118/1990; Cass. n. 3471/2007; Cass.,37612/2021).
Con la sola eccezione ( non allegata nel caso in esame) dei debiti contratti da un singolo coniuge al fine del soddisfacimento dei bisogni primari dei figli, per i quali si ritiene operante la solidarietà tra
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entrambi i coniugi (cfr. Cass. n. 25026/2008), resta fermo il principio per cui dell'obbligazione ri- sponde solo quello tra i coniugi che l'ha contratta.
E' però in ipotesi consentito estendere la qualità di parte anche al coniuge che non abbia direttamen- te concluso il contratto ma nell'ipotesi in cui (cfr. Cass. n. 5063/1992) sovvenga l'apparenza del di- ritto, e cioè allorquando vi siano circostanze idonee ad indurre nel ragionevole convincimento della stipulazione del contratto anche in rappresentanza di detto altro coniuge (non riferite dalla parte convenuta opposta), e, non essendo però sufficiente la sola sussistenza del rapporto coniugale e l'in- dicata destinazione del bene compravenduto (in termini si veda anche Cass. n. 7501/1995, che ri- corda come accanto all'apparenza possa supportare la responsabilità solidale solo il conferimento, in forma espressa o tacita, una procura a rappresentarlo).
Tuttavia, lo si ripete, nel caso in esame nulla è stato dedotto circa il fatto che la signora aves- Pt_2
se assunto l'obbligazione in nome del coniuge, né che la stessa avesse da lui ricevuto mandato, né che sussistesse una situazione di apparenza giuridica che facesse ritenere che ella avesse operato per conto del marito, né è emersa infine una responsabilità del coniuge ai sensi degli artt. 143 e 144 c.c. per obbligazioni relative all'indirizzo concordato in merito alla vita familiare.
Dalle stesse allegazioni di parte convenuta opposta, quindi, non risulta che la parte abbia dedotto fatti in astratto idonei a fondare le domande di condanna azionate nei confronti dell'attore.
Ne deriva la carenza di legittimazione passiva dell'attore opponente e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe minime per tutte le fasi del giudizio, in ragione della definizione del giudizio sulla base di questione rilevata d'ufficio dal giu- dice e della non complessità dell'attività difensiva svolta dalla parte vincitrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddit- torio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 733/2024, emesso dal Tribunale di Bologna in data 16 febbraio
2024;
- condanna quale titolare dell'impresa individuale Controparte_1 Controparte_1
, alla rifusione in favore di delle spese processuali, che liquida
[...] Parte_1 in € 7.052,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A., oltre €
406,50 per anticipazioni.
Bologna, 18 marzo 2025
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Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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