Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/03/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 137/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Roberta Bonaudi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 137/2024 avente ad oggetto: Donazione
TRA
(c.f. ) , rappresentata e difesa, come da procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. ROSSO NOLASCO MICHELA;
ATTRICE
E
(c.f. , rappresentata e difesa, come da procura in P_ C.F._2 atti, dall'Avv. MARTINO ATTILIO
CONVENUTA
Parte_1
Piaccia al Tribunale di Cuneo
IN VIA ISTRUTTORIA
- ammettersi le produzioni in atti e la prova per interrogatorio formale e testi sui capitoli di prova dedotti, ammettendo ogni altra prova deducenda nei termini di legge;
NEL MERITO in via principale
- riconoscere che il trasferimento della somma di € 130.000,00 a mezzo assegno bancario n. 0828396475 tratto sulla Banca Popolare di Novara emesso dal sig. a favore Parte_2 della sig.ra ed il bonifico bancario (ordine n. MB0T59317804/00115094) di P_
€ 15.000,00 ordinato dal medesimo con causale “regalo” a favore della sig.ra Parte_2
in data 18.09.2019 costituiscono donazioni dirette non di modico valore;
P_
- dato atto che le predette donazioni di € 130.000,00 ed € 15.000,00 a favore della sig.ra non sono state attuate con la forma solenne dell'atto notarile come P_ prevista dall'art. 782 c. civ., dichiararsi la nullità delle donazioni delle predette somme;
1
; Parte_2 in via subordinate e/o alternativa
- dato atto che il trasferimento delle somme di € 130.000,00 a mezzo assegno bancario n.
0828396475 tratto sulla Banca Popolare di Novara emesso dal sig. a favore Parte_2 della sig.ra ed il bonifico bancario (ordine n. MB0T59317804/00115094 ) di P_
€ 15.000,00 ordinato dal medesimo con causale “regalo” a favore della sig.ra Parte_2
in data 18.09.2019 non sono sorretti da alcun valido titolo giustificativo , P_ condannarsi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 c. civ. , la sig.ra alla P_ restituzione della complessiva somma di € 145.000,00 a favore della sig.ra Parte_1 quale unica erede del sig. o di altra minor somma meglio vista all'esito del Parte_2 giudizio;
- in ogni caso, con interessi legali dal 11.07.2011 al saldo su € 130.000,00 e dal 18.09.2019 al saldo su € 15.000,00, ovvero da altre date meglio viste sulle somme oggetto di condanna al saldo;
- con il favore delle spese e dei compensi di lite
P_ voglia il Tribunale Ordinario di Cuneo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettere prova per interrogatorio e testi su quanto ai seguenti capitoli, cui deve in- tendersi premesso il rituale “vero che”:
Per interrogatorio
1) in occasione della morte del OR , la ORa incontrò la Parte_2 P_ figlia, ORa , alla quale si offrì di illustrare le vicende relative ai prestiti Parte_1 accordati al padre e, in generale, dare indicazioni utili intorno ai beni appartenuti in vita al OR;
Parte_2
2) fin dal 31 luglio 2020, la ORa intrattenne rapporti con la ORa P_
, come emerge dalla “conversazione” tra la ORa e la Parte_1 P_ ORa titolare dell'utenza telefonica 3808995597, estratta Parte_1 dall'applicativo WhatsApp, documento numero 10;
3) il 13 agosto 2020 la ORa ebbe un incontro con la ORa P_ Pt_1
presso l'abitazione della medesima in Borgo San Dalmazzo, presente anche il
[...] OR , del quale è detto nella “conversazione” tra la ORa Testimone_1 P_
e la ORa , titolare dell'utenza telefonica 3808995597, estratta Parte_1 dall'applicativo Whatsapp, prodotta in copia quale documento numero 10, durante il quale illustrò le vicende dei prestiti al OR , scaturiti da rilevanti problemi Parte_2 economici di quest'ultimo, dei quali la ORa disse peraltro di essere a Parte_1
2 conoscenza, e delle modalità con cui furono eseguiti, suggerendo, per conferma, di verificare dalla documentazione bancaria la esattezza di quanto riferito;
4) successivamente al suddetto incontro, in data 19 ottobre 2020, e ancora in data 22 ottobre 2020, la ORa (documento numero 10) fece richieste di prestiti Parte_1 alla ORa;
P_
5) a fine ottobre 2020, la ORa interruppe i rapporti con la ORa P_ Pt_1
e il OR .
[...] Testimone_1
Per testimoni
1) la conoscenza tra il OR , padre dell'attrice, e la ORa e Parte_2 P_ il OR risale all'anno 2003, originata dalla vicinanza fra l'allora studio P_ professionale del primo, al numero 11 di Piazza Galimberti, e l'esercizio commerciale della seconda (“Pasticceria Gallo S.n.c.”) al numero 13 della Piazza. A testimone il OR P_
;
[...]
2) fin dall'anno 2003, il OR era solito trascorrere sue pause dall'attività Parte_2 lavorativa nella “Pasticceria Gallo” con la ORa , con la quale si costruì nel P_ tempo un buon rapporto di conoscenza e confidenza, e con il OR in allora P_ socio della “Pasticceria Gallo”, e anche con il OR , che, come il primo, era Persona_1 assiduo frequentatore della pasticceria. A testimoni i ORi e;
P_ Persona_1
3) nell'anno 2008, il OR confidò alla ORa e ai ORi Parte_2 P_
e di versare in difficili condizioni sia esistenziali sia economiche. A P_ Persona_1 testimoni i ORi e;
P_ Persona_1
4) a inizio 2009, il OR disse alla ORa e ai ORi Parte_2 P_ P_
e dell'aggravamento delle proprie condizioni economiche e a tanto ap-
[...] Persona_1 prendere la ORa , in presenza del OR e del OR P_ P_ Per_1
e del, gli offrì disponibilità ad aiutarlo economicamente. A testimoni i ORi
[...] P_
e ;
[...] Persona_1
5) accolta la disponibilità della ORa , in presenza del OR e P_ P_ del OR , il OR indicò in € 130.000,00 la somma di cui aveva Persona_1 Parte_2 bisogno, proponendo di restituire la stessa somma dopo aver venduto immobili di proprietà. A testimoni i ORi e;
P_ Persona_1
6) la ORa nell'occasione di cui al capo che precede accolse l'indicazione P_ della somma e accettò la proposta di restituzione del OR . A testimoni i Parte_2 ORi e;
P_ Persona_1
7) fu così che in data 15 febbraio 2009 la ORa si recò presso lo studio del P_ OR avendo con sé due assegni bancari per complessivi € 95.000.00, Parte_2 compilati precedentemente dal OR , e contanti per € 35.000, P_ precedentemente contati dallo stesso OR . A testimone il OR P_ P_
;
[...]
3 8) nei giorni successivi al 15 febbraio 2009, la ORa mostrò la copia della P_ scrittura privata documento numero 1 al OR e al OR . A P_ Persona_1 testimoni i ORi e;
P_ Persona_1
9) la ORa ha conservato l'assegno numero 0911000747 dell'importo di € P_
45.000,00 e l'assegno numero 09110000748 dell'importo di € 50.000,00, entrambi tratti sulla Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e CC DE LD, documento numero 2. A teste il OR;
P_
10) gli assegni numero 911000747 e 911000748 collegati al conto corrente numero
020105072 della filiale di CC De 'LD della Banca di Credito Cooperativo di Pianfei e
CC DE LD, intercorso con la ORa e estinto l'11 dicembre 2019, P_ sono stati annullati, come consta dalla stampa documento numero 3. A testimone la ORa Testimone_2
11) il 16 febbraio 2009 la ORa contattò telefonicamente il OR P_ [...]
invitandolo a prendere almeno 35.000,00 euro in contanti, e così nel pomeriggio Pt_2 della stessa giornata il OR passò dalla “Pasticceria Gallo”, dove ricevette Parte_2 dalla ORa , alla presenza del OR , l'importo di € 35.000,00 P_ P_ per contanti. A testimone il OR;
P_
12) dopo il 16 febbraio 2009, la ORa consegnò al OR , P_ Parte_2 sempre alla presenza del OR , che provvedeva preventivamente a contare il P_ denaro, l'ulteriore somma complessiva, per contanti, di € 30.000,00, e tanto in tre diverse occasioni, e sempre all'interno della “Pasticceria Gallo”: nella prima, avvenuta a inizio marzo, vi fu consegna di € 6.000,00, nella seconda, a fine marzo, vi fu consegna di €
21.000,00 e infine, nella terza, a metà aprile, vi fu consegna di € 3.000,00. A testimone il OR;
P_
13) il 16 luglio 2009, la ORa , accompagnata dal OR , andò P_ P_
a prelevare € 65.000,00 in contanti dal proprio conto corrente con la Banca di Credito
Cooperativo Pianfei e CC DE LD, numero 020105072, documento numero 5, con l'in- tenzione di consegnarli al OR . A testimone il OR;
Parte_2 P_
14) in data 17 luglio 2009, all'interno della “Pasticceria Gallo” e alla presenza del OR
e del OR , la ORa consegnò al OR P_ Persona_1 P_ [...] la somma di € 65.000,00, di cui al capo che precede, suddivisa in mazzette da € Pt_2
50,00 e da € 100,00. A testimoni i ORi e;
P_ Persona_1
15) a conoscenza dell'accordo tra la ORa e il OR è il P_ Parte_2 OR , titolare dell'agenzia immobiliare “Giolitti” in Cuneo, al quale il OR CP_3
riferì l'esigenza di vendere beni di sua proprietà per estinguere un prestito Parte_2 ricevuto dalla ORa nell'anno 2009. A testimone il OR;
P_ CP_3
16) persistendo i problemi economici del OR , il medesimo tornò a Parte_2 chiedere denaro alla ORa proponendo sempre lo stesso “schema”, P_
4 ovvero impegnandosi a restituire la medesima somma ricevuta quando avesse venduto un immobile di sua proprietà. A testimoni i ORi e;
P_ Persona_1
17) la ORa aderì alla richiesta e così prestò al OR la P_ Parte_2 ulteriore somma di € 15.000,00. A testimoni i ORi e;
P_ Persona_1
18) il OR il 17 settembre 2019 contattò la ORa per Parte_2 P_ concordare la modalità di restituzione dell'importo di € 15.000,00. A testimone il OR
; P_
19) la ORa si rivolse al OR del Banco Popolare di Sondrio, P_ Tes_3 presso la cui agenzia di Cuneo, attigua alla “Pasticceria Gallo”, che, messo al corrente del motivo del pagamento del OR , consigliò alla ORa di indicare nel Parte_2 P_ bonifico bancario la causale “regalo”. A testimone il OR Tes_3
20) in data 18 settembre 2019, la ORa ricevette sul suo conto corrente P_
Banca Popolare di Sondrio un bonifico bancario dal OR per l'importo di € Parte_2
15.000,00 avente causale “regalo” (documento 3 avversario). A testimone il OR
[...]
Tes_3
21) in occasione della morte del OR , la ORa incontrò la Parte_2 P_ figlia, ORa , alla quale si offrì di illustrare le vicende relative ai prestiti Parte_1 accordati al padre e, in generale, dare indicazioni utili intorno ai beni appartenuti in vita al OR . A testimone il OR;
Parte_2 Testimone_1
22) fin dal 31 luglio 2020, la ORa intrattenne rapporti con la ORa P_
e il OR , come emerge dalla “conversazione” tra la Parte_1 Testimone_1 ORa e il OR , titolare dell'utenza telefonica Controparte_1 Testimone_1
3466045587, estratta dall'applicativo Whatsapp, documento numero 9. A testimone il OR Testimone_1
23) in data 13 agosto 2020 la ORa ebbe un incontro con la ORa P_ Pt_1
presso l'abitazione della medesima in Borgo San Dalmazzo, presente anche il
[...] OR , del quale è detto nella “conversazione” tra la ORa Testimone_1 P_
e la ORa , titolare dell'utenza telefonica 3808995597, estratta dall'ap- Parte_1 plicativo Whatsapp, prodotta in copia quale documento numero 10, durante il quale illustrò le vicende dei prestiti al OR , scaturiti da rilevanti problemi Parte_2 economici di quest'ultimo, dei quali la ORa disse peraltro di essere a Parte_1 conoscenza, e delle modalità con cui furono eseguiti, suggerendo, per conferma, di verificare dalla documentazione bancaria la esattezza di quanto riferito. A testimone il OR;
Testimone_1
24) successivamente all'incontro del 13 agosto 2020, il OR , il 28 ottobre Testimone_1
2020 (documento numero 10) e il 19 ottobre 2020, e ancora il 22 ottobre 2020, la ORa
(documento numero 11) fecero richieste di prestiti alla ORa Parte_1 P_
. A testimone il OR;
[...] Testimone_1
5 25) a fine ottobre 2020, la ORa interruppe i rapporti con la ORa P_
e il OR . A testimone il OR . Parte_1 Testimone_1 Testimone_1
NEL MERITO
RIGETTARE le domande tutte della ORa assolvendo la ORa da Parte_1 P_ ogni pretesa avversaria.
Vinte le spese, da determinarsi con la maggiorazione del 30% prevista dall'art. 4, comma 1- bis del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, per gli atti redatti “con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 12.01.2024 conveniva in giudizio avanti Parte_1 al Tribunale di Cuneo per sentirla condannare alla restituzione in suo P_ favore, quale erede di , della somma di euro 145.000,00 deducendo: che Parte_2 dopo il decesso del padre avvenuto il 28.07.2020, quale sua erede, aveva constatato dalla consultazione della documentazione bancaria, che il de cuius in data 11.07.2011 aveva emesso assegno bancario di euro 130.000 a favore della convenuta e che in data
18.09.2019 aveva ordinato un bonifico bancario di euro 15.000,00 con causale “regalo”; che non aveva avuto alcun riscontro dalla convenuta beneficiaria alla sua richiesta di spiegazioni in ordine a tali dazioni di denaro;
che tali elargizioni dovevano ritenersi pertanto donazioni, nulle in quanto non rivestenti la forma dell'atto pubblico e trattandosi di donazioni dirette e di non modico valore.
2. In data 25.03.2024 si costituiva la convenuta chiedendo il rigetto della domanda;
deduceva in particolare che l'assegno bancario di euro 130.000 era stato emesso a suo favore (e da lei incassato) a titolo di restituzione del prestito concesso a cui la Parte_2 convenuta aveva consegnato 35.000,00 euro in contanti il 16.02.2009, 30.000,00 euro in tre tranches (a inizio marzo 2009, a fine marzo 2009 e a metà aprile 2009) e 65.000,00 euro sempre in contanti il 17.07.2009; che il prestito ricevuto era stato restituito nel 2011
a seguito della compravendita di beni immobili il 23.06.2011; che il bonifico bancario di euro 15.000,00 era stato emesso a suo favore a titolo di restituzione di un secondo prestito concesso dalla convenuta al AS nel corso del 2014 e da lui restituito a seguito della vendita del 17.09.2019; che la causale “regalo” era stata suggerita a lei dal funzionario della sua banca alla quale aveva spiegato le ragioni della ricezione del bonifico;
che l'attrice era a conoscenza di tali vicenda, come ammesso nella conversazione avvenuta il 13.08.2020 alla presenza del sig. ; che dopo tale incontro, il 28.10.2020 la Testimone_1 attrice e il sig. avevano richiesto prestiti alla convenuta. Tes_1
6 Deduceva prove orali al fine di dimostrare le dazioni di denaro con obbligo di restituzione e produceva in copia riconoscimento di debito sottoscritta da in data Parte_2
15.02.2009 del seguente tenore: Il sottoscritto (CF Parte_2 CodiceFiscale_3
RICONOSCE di essere debitore nei confronti della sig.ra (CF P_ C.F._4
per la somma di euro 130.000 (centotrentamila) a titolo non oneroso. Pertanto mi
[...] impegno a restituire il suddetto importo nel più breve tempo possibile e comunque appena venderò delle mie proprietà.
3. Alla prima udienza di comparizione del 12.06.2024 la convenuta, che -a fronte del disconoscimento di tale scrittura privata da parte dell'attrice- non ne aveva chiesto la verifica, spiegava di essere impossibilitata a produrre l'originale: ho visto il sig. Pt_2 sottoscrivere il riconoscimento di debito del 15.02.2009, ma non ho ritirato l'originale perché -stanti i rapporti personali- non ritenevo mi sarebbe servito;
l'ing. lo ha Pt_2 sottoscritto e se l'è tenuto. Poi mi ha fatto una fotocopia e me l'ha consegnata;
e io ho tenuto la fotocopia;
non so che fine abbia fatto l'originale.
4. Con ordinanza 11.07.2024 il Giudice, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, respingeva le prove dedotte dalle parti e fissava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. e per la decisione l'udienza del 6.11.2024 ore 11,30 in esito alla quale, precisate le conclusioni e discussa oralmente la causa, riservava il deposito della sentenza.
IN DIRITTO
1. Parte attrice agisce per la ripetizione della somma di euro 145.000 versata dal padre a favore della convenuta in parte con assegno bancario (di euro 130.000 tratto in data
11.07.2011) e in parte con bonifico bancario (di euro 15.000 in data 18.09.2019) con causale “Regalo”; assume di avere constatato tali pagamenti e di ignorarne la causa, ipotizzando trattarsi in entrambi i casi di donazione (in conformità peraltro alla causale indicata nel bonifico) che, in quanto non modica, è nulla per difetto di forma;
sicché, stante la invalidità del titolo giustificativo della dazione, la stessa sarebbe indebita.
Parte convenuta ha allegato un diverso titolo di dazione, deducendo che si trattò di restituzione di somme che il de cuius aveva ricevuto a titolo di mutuo, causa che parte attrice ha contestato.
2. In diritto va osservato che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato che:
Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal VE (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto" (vedi tra le altre, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 14788 del 27/05/2024, Rv. 671189-01, la quale, in una fattispecie con parziali analogie con quella qui esaminata, ha confermato la sentenza della Corte territoriale che
7 aveva accolto le domande spiegate dall'attore in ripetizione, erede del VE, il quale, a fronte di trasferimenti di denaro compiuti dal proprio dante causa in favore dei convenuti, aveva allegato l'esistenza di una donazione nulla per difetto di forma solenne e non ascrivibile, data la rilevanza dell'importo, a quella di "modico valore", esentata dalla necessità dell'osservanza di tale requisito formale;
nello stesso senso, Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021, Rv. 661566-01: "Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "VE" e
"accipiens""). Spiega la Cassazione come il fatto giustificativo della pretesa restitutoria del VE è in tale fattispecie costituito dalla invalidità del titolo ipotizzato (donazione), sicché l'onere probatorio gravante sull'attore in ripetizione si sostanzia nella dimostrazione di quella invalidità, peraltro ritenuta superflua, posto che la nullità per vizio di forma della donazione di non modico valore che non sia fatta per atto pubblico direttamente discende dal disposto di cui all'art. 782 cod. civ. Ricorrendo, dunque, una simile evenienza il problema – secondo la Corte – resta quello di rendere compatibile l'inversione dell'onere della prova circa la causa del pagamento effettuato con l'impossibilità della prova, da parte di chi invochi la condictio indebiti ex art. 2033 cod. civ., di qualunque titolo che lo giustifichi, sicché quando il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal VE (o, come nella specie, dal suo erede), questi può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto. Il principio secondo il quale incombe all'attore in ripetizione di provare, oltre al fatto materiale del pagamento effettuato, l'inesistenza del vincolo giuridico idoneo a giustificarlo, ovvero il venir meno della causa debendi (cfr., in particolare, Cass., n. 7027/97 e 1690/84) presuppone che il thema probandum risulti già specificamente individuato. Ma quando il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal VE (o, come nella specie, dal suo erede), questi può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato - nullità della donazione per difetto di forma-, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto.
Ciò chiarito, consegue:
-che la domanda di ripetizione di indebito formulata in via subordinata dalla attrice nella prima memoria autorizzata non è che la conseguenza della prospettazione difensiva di parte convenuta che ha allegato come causa dell'assegno e del bonifico l'esistenza di un obbligo restitutorio di un mutuo;
la domanda proposta dall'attrice era fin dall'atto introduttivo domanda di ripetizione (fondata sulla nullità della causa ipotizzata, ossia la donazione);
8 -che l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta soltanto nella memoria ex art. 171bis n. 2 c.p.c. è dunque tardiva, dovendo essere proposta in sede di costituzione in relazione alla domanda formulata in atto di citazione (che era già domanda di ripetizione);
-che l'onere di dimostrare l'inidoneità della causa di mutuo dedotta dalla convenuta incombe sull'attrice in ripetizione sicché, ove all'esito della valutazione del materiale probatorio acquisito, residuasse un dubbio circa la fattispecie dedotta dalla convenuta, tale dubbio andrebbe risolto ritenendo non provata la domanda di parte attrice.
3. Va ribadita in questa sede l'inammissibilità della prova orale dedotta dalla convenuta a dimostrazione dell'esistenza di due prestiti.
Deve infatti osservarsi che per giurisprudenza pacifica di legittimità, se il giudice può ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall'art. 2721, comma 1 c.c. per il valore eccedente quello di euro 2,58, perché l'art. 2721, comma 2 c.c. gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza, purché venga fornita adeguata motivazione della scelta operata (Cass. n. 2141106/07/2022) è anche vero che, ove il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto, per essa, dall'art. 2721 cod. civ., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità (Cass. n.
8181del 14/03/2022)sicché è la deroga a essere subordinata ad una concreta valutazione
(ed esposizione nella motivazione) delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.
Nel caso di specie, le parti non sono congiunti e l'asserito prestito ebbe un ammontare decisamente importante sia in termini assoluti, sia in rapporto alle parti che non appaiono avere una capacità finanziaria e patrimoniale particolarmente elevata.
4. Sulla base del quadro probatorio in atti, si ritiene che parte attrice abbia offerto la prova della insussistenza di un contratto di mutuo giustificativo delle dazioni di denaro del de cuius, avendo allegato e provato una serie di circostanze di fatto positive tali da far escludere tale fattispecie contrattuale.
4.1. In primo luogo, il bonifico di euro 15.000,00 fu qualificato dallo stesso disponente come “regalo” (doc. 3 attrice), laddove la spiegazione di tale causale offerta dalla convenuta appare assolutamente fantasiosa (il funzionario della sua Banca, dopo averle peraltro consentito di prelevare in contanti la modica somma di euro 65.000,00 le avrebbe consigliato di farsi restituire il denaro con una causale fittizia).
4.2. La convenuta produceva con la comparsa la ricognizione di debito relativa alla prima tranche di prestito per euro 130.000, ma a fronte del disconoscimento di parte attrice non chiedeva la verifica di scrittura privata perché impossibilitata a produrre l'originale; anche in questo caso la giustificazione appare illogica, laddove il che evidentemente si Pt_2
9 era riconosciuto debitore per iscritto a garanzia della , poi avrebbe trattenuto P_
l'originale per consegnarle una fotocopia;
peraltro, ben avrebbe potuto la convenuta chiedere la verificazione della scrittura privata e l'ordine di esibizione della scrittura in originale detenuta dal sig. e presumibilmente dalla attrice sua erede. Tanto più Pt_2 che la stessa convenuta affermava nella memoria autorizzata che l'attrice ha visto
l'originale della scrittura privata del 15 febbraio 2009 (documento numero 1 della convenuta , e ne conosce l'attuale l'ubicazione Email_1
Ne consegue non solo la non utilizzabilità di quel riconoscimento di debito, ma anche la constatazione di una ricostruzione dei fatti piuttosto illogica.
4.3. Assolutamente non credibile, poi, che la convenuta abbia consegnato al sig. Pt_2 la ingente somma di euro 145000 in contanti tenuto conto in primo luogo della entità della somma anche in relazione alla natura del rapporto tra le parti;
anche ammesso che la e il fossero amici di vecchia data, non è assolutamente credibile che una P_ Pt_2 persona adulta abbia a disposizione somme di tale importo in denaro contante e che le dia a titolo di mutuo senza in qualche modo documentare la consegna e l'obbligo di restituzione.
4.4. Le copie dei due assegni bancari da 45.000 e da 50.000 euro sono privi di rilevanza: sono assegni senza data, giammai consegnati al AS e annullati;
che fossero appoggiati su un conto estinto in data 11.12.2019 nulla prova.
Ancor meno significativo è l'estratto del conto corrente prodotto sub 5 che registra alla data del 16.07.2019 una operazione a debito per euro 65.000 quale “prelevamento o resto” ed è la prima voce dell'estratto conto al 30.09.2019; che tale descrizione della operazione corrisponda ad un prelievo allo sportello in denaro contante è francamente non credibile, in difetto della relativa contabile, tanto più da una Banca che si era preoccupata di far dissimulare una restituzione di mutuo tra privati con la dizione “regalo”.
4.5. Irrilevanti appaiono poi i rapporti tra le parti successivi al decesso del de cuius e le eventuali richieste di prestito rivolte alla dalla (o dal compagno). Così P_ Pt_2 come non significativa nell'ottica difensiva della convenuta la circostanza che le dazioni siano state fatte a ridosso dell'incasso del prezzo di vendita di immobili;
tale coincidenza temporale dimostra al più che il AS ha effettuato le donazioni appena ha avuto disponibilità di somme liquide di denaro e che la sua situazione finanziaria e patrimoniale non era così precaria da esigere prestiti in denaro contante di tale entità, essendo egli appunto proprietario di immobili realizzabili sul mercato.
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Considerata la espressa causale della dazione di euro 15.000 e la prova (logica) del difetto di un rapporto di mutuo tra e , la prima dovrà restituire alla P_ Parte_2 attrice, quale erede di , la somma di euro 145.000,00 oltre interessi nella Parte_2 misura legale dalla messa in mora (doc. 5) al saldo effettivo (Cass. sez. 1 n.
10 9757 del 11/04/2024: In tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della
"domanda", contenuta nell'art. 2033 c.c., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c.), in difetto di allegazione della mala fede dell'accipiens.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Tenuto conto del valore della controversia (euro 145.000), della natura della causa, dell'attività difensiva svolta (laddove la fase istruttoria si è risolta con il deposito delle memorie autorizzate e la fase decisoria nella discussione orale), le spese di lite di parte attrice sono liquidate in euro 11.100 di cui euro 2500 per la fase di studio, euro 1700 per la fase introduttiva, euro 2900 per la fase istruttoria ed euro 4000 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge;
competono inoltre euro 794,81 per esborsi esenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 137/24 R.G.T. promossa da nei confronti di , ogni diversa istanza, eccezione e Parte_1 P_ deduzione reiette, così decide:
1) dichiara la nullità delle donazioni di euro 130.000 e di euro 15.000 da Parte_2
a per difetto di forma ex art. 782 c.c. e per l'effetto dichiara tenuta e P_ condanna alla restituzione in favore di quale erede P_ Parte_1 di della somma di euro 145.000 oltre agli interessi nella misura legale Parte_2 dal 29.07.2021 al saldo effettivo;
2) condanna la convenuta al rimborso delle spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in complessivi euro 11.100 per compensi, euro 794,81 per esborsi esenti, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Cuneo il 01/03/2025
Il Giudice
Dott. Roberta Bonaudi
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