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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/07/2025, n. 7541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7541 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 12731/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 12731/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Casalnuovo di Parte_1 C.F._1
Napoli (Na), alla via Monsignor Andrea Peluso n. 5 sc. A, presso lo studio dell'Avv.
CAIAZZO MASSIMO (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._2
procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.ta in Napoli, via dei Mille n. 40, presso lo studio dell'Avv. TORTORANO PAOLO (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._3
- Appellato
E
Codice fiscale e p. Iva in persona Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale della società sita in Mogliano Veneto alla via Marocchesa n. 14
- Appellata contumace
E nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_3
residente in [...]. C.F._4
1
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente e tempestivamente notificato, il sig.
[...]
ha impugnato la sentenza n. 42453/2023 del Giudice di Pace di Napoli, in Parte_2
persona della dott.ssa Antonietta Grimaldi, pubblicata in data 6 dicembre 2023, con cui veniva rigettata la richiesta di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro del
19.08.2017.
Secondo l'assunto attoreo, nella predetta data ed alle ore 10.00 circa, in Napoli alla via Campegna, il veicolo di proprietà del signor (autovettura Fiat 500X tg. Parte_1
FC902LM, assicurato per la R.C.A. presso la , veniva urtato dal Controparte_4
veicolo tipo Fiat Panda tg. EW003SR, di proprietà del sig. ed assicura- Controparte_3
to per la R.C.A. presso la (oggi Controparte_5 [...]
, che investiva con la propria parte anteriore la corrispondente parte CP_2
laterale destra del veicolo Fiat, sospingendolo contro un palo ed un muro.
La domanda di risarcimento per i danni patiti dal veicolo dell'attore, quantificati nella misura di euro 4.000,00, veniva rigettata dal giudice di prime cure, che riteneva le immagini depositate poco chiare, la dinamica del sinistro non sufficientemente deter- minata, anche in assenza di specifiche dichiarazioni in merito ai lamentati danni da parte del teste, e non sussistente il nesso causale.
Inoltre, il giudice di prime cure ha ritenuto che “l'assenza del veicolo attoreo, alienato
a terzi, nonché quello del convenuto (…) determinava l'impossibilità a poter procedere alla ricerca della compatibilità”.
Avverso tale statuizione di rigetto l'appellante ha proposto gravame, ritenendo erro- nea la decisione di rigetto sull'assunto che parte attrice non avesse provato il danno attraverso i mezzi istruttori articolati e che lo stesso fosse stato confermato nella relazione del CTU nominato.
Al contrario, il sig. ha rivendicato il pieno accertamento dei fatti costitutivi Parte_1
dell'azionato credito risarcitorio.
2
Costituitasi in giudizio, la in qualità di mandataria della Controparte_1
già Controparte_6 Controparte_7
ha impugnato le avverse pretese, ritenute infondate, ed ha chiesto il rigetto della
[...]
domanda dell'appellante.
In diritto, ha eccepito l'inammissibilità dei motivi di appello in riferimento all'art. 342
c.p.c. e 348 bis c.p.c., in assenza della chiara indicazione dei motivi di gravame. La società ha ritenuto corrette le argomentazioni logico-giuridiche adottate dal Giudice di
Pace di Napoli, che avrebbe validamente esaminato la documentazione in atti e le risultanze istruttorie, richiamando in tal senso l'art. 116 c.p.c..
Ha eccepito dunque l'assenza di validi elementi probatori, e l'an debeatur non prova- to, tenuto conto:
a – della mancata precisazione dei danni da parte del teste escusso;
b – dalle criticità evidenziate dal C.T.U. tecnico in merito all'impossibilità di eseguire un giudizio comparativo sui veicoli danneggiati, che risultavano alienati a terzi;
c – della scadente qualità dei rilievi fotografici prodotti da parte attrice.
Con ordinanza del 28.03.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 16.06.2025 per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
********
In via preliminare, l'atto di appello deve considerarsi ammissibile in quanto sufficien- temente specifico.
L'impugnazione, infatti, risulta conforme allo standard di specificità richiesto ai sensi dell'art. 342 c.p.c., disposizione che, secondo la Corte di Cassazione, impone all'appellante di indicare «le questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice», seppur senza l'adozione di particolari forme sacramentali.
Non si ritiene, inoltre, necessario un progetto alternativo di decisione da contrappor- re a quella di primo grado (Cass. Civ., Sez. II, ord. 18 gennaio 2024, n. 1932).
Ritenuta sussistente la legittimazione attiva e passiva in capo alle parti, occorre valu-
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tare nel merito la fondatezza del gravame.
Orbene ritiene questo Giudice che la domanda risarcitoria non possa, in ogni caso, trovare accoglimenti per le ragioni che si vanno ad evidenziare, in chiave altresì di integrare degli argomenti addotti dal Giudice di prime cure a sostegno del rigetto.
Costituisce circostanza incontroversa che l'autovettura dell'appellante, asseritamen- te coinvolta nel sinistro verificatosi in data 19 agosto 2017, è stata alienata a terzi in data 08 novembre 2017 (cfr. verbale di ctu in cui si dà espressamente conto delle ragioni che hanno impedito di operare gli accertamenti sull'autovettura), senza che sia dato sapere quale sia il valore di alienazione del bene.
In via preliminare, va osservato in diritto che nel nostro ordinamento il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del leso nelle condizioni anteriori alla consumazione dell'illecito, sia esso aquiliano o contrattuale.
Tale finalità viene conseguita mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario, tale da riportare il soggetto leso alla condizione in cui si trovava nell'istante anteriore alla verificazione dell'illecito.
Per danno si intende il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva diminuzio- ne del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore/danneggiato ed il valore che presenterebbe, se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o se il fatto dannoso non si fosse verifica- to.
Il danno in sé, dunque, non corrisponde con la distruzione di una cosa o la perdita di utilità o godimento, ma con la diversa situazione patrimoniale in cui il soggetto danneg- giato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse mai verificato.
Il patrimonio non va valutato dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in denaro spettanti ad un soggetto, bensì sul piano meramente economico, cioè come complesso di beni o di utilità.
Ebbene, nel caso in esame l'appellante non ha agito al fine di ottenere il rimborso delle spese da lui sostenute al fine di riparare il veicolo danneggiato, ma ha chiesto il pagamento della somma di denaro asseritamente necessaria alla riduzione in pristino, somma quantificata in citazione e richiamata nel giudizio di appello.
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La domanda, dunque, presuppone che il danneggiato sosterrà le dette spese in futuro al fine di eliminare le conseguenze dei danni, ma una simile presupposizione richiede che il proprietario del mezzo danneggiato resti tale.
In caso contrario, la domanda ha ad oggetto una spesa che non verrà mai sostenuta e che per tale motivo non integra un danno nel senso in precedenza indicato (Trib. Napoli,
Sez. X, 15 novembre 2018, n. 9871 – est. Forziati).
Ebbene, nel corso del giudizio, l'attore, attuale appellante, non ha mai allegato di aver riparato il veicolo né vi sono prove in atti dell'avvenuta riparazione, atteso che la richiesta di risarcimento danni si fonda soltanto su di una perizia di parte e/o preventivo di riparazione.
Dalla documentazione in atti, inoltre, risulta che il veicolo danneggiato è stato alie- nato in data [...] (dopo circa tre mesi dal sinistro), per cui l'appellante chiede il riconoscimento di spese che non potrà più sostenere.
Orbene, non essendo ipotizzabile alcuna spesa (futura) a carico di e man- Parte_1
cando alcuna spesa di riduzione in pristino già sostenuta, non può dirsi esistente il danno di cui si chiede il ristoro, per cui la domanda di risarcimento va, in ogni caso, rigettata.
In altri termini, non può essere concesso il risarcimento in forma specifica, quale è la condanna al pagamento delle spese di riparazione (Cass. Civ., 4 marzo 1998, n. 2402), perché il danneggiato non può più procedere all'eliminazione in natura dei danni riportati dall'autovettura.
L'attore, peraltro, non ha nemmeno allegato e provato di aver ceduto il bene ad un prezzo inferiore, per cui non è possibile stabilire se esso sia stato o meno “svenduto”.
Conforme ai principi sopra affermati è anche la sentenza resa dal Tribunale di Roma
Sez. XIII in data 20/01/2005 (GU dottor Marco Rossetti) secondo cui, laddove non risulti né allegata né provata la riparazione del veicolo ed emerga, altresì, l'alienazione del veicolo “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, il danno risarcibile non è pari al costo delle riparazioni (che non sono state eseguite e, in conse- guenza della vendita del mezzo, non potranno più esserlo in futuro), ma è pari alla differenza tra il prezzo che si sarebbe potuto ricavare dalla vendita, se il veicolo fosse
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stato integro, ed il minor prezzo che si è dovuto accettare.
In questa differenza, il sottraendo va determinato in base alla media delle stime pub- blicate nelle apposite riviste specializzate, a meno che il danneggiato non provi il valore superiore alla media del proprio veicolo, in considerazione delle ottime condizioni di manutenzione (Giudice di pace Casamassima, 06-02-1998, in Arch. circolaz., 1998, 362;
Giudice di pace Torino, 10- 10-1997, in Arch. circolaz., 1998, 65; Giudice di pace Roma,
06-06-1997, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1997, 885; Trib. Forlì, 09-03-1994, in Arch. circolaz., 1994, 1073; Pret. Torino, 02-02-1993, in Assicurazioni, 1993, II, 2, 164; Pret.
Milano, 12-12-1991, in Resp. civ., 1992, 832; Trib. Teramo, 29-05-1997, in
P.Q.M.
, 1997, fasc. 2, 39)”.
Nel caso di specie parte appellante non ha in alcun modo indicato quale fosse il valo- re di mercato del proprio veicolo al momento del fatto, né è dato sapere quale sia il prezzo di vendita, sicché è impossibile stabilire se esso sia stato o meno "svenduto"; né può trovare applicazione l'art. 1226 c.c., in quanto il ricorso a tale norma esige l'impos- sibilità della prova, e certamente non può ritenersi tale la produzione in giudizio di listini o mercuriali comprovanti i valori medi dell'usato nel mercato degli autoveicoli.
Va, inoltre, evidenziato come, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con la pro- nunzia n. 7012 del 2023, ha affrontato l'ipotesi di alienazione dell'autovettura incidenta- ta, in assenza di riparazione, ad un valore finanche superiore a quello di mercato;
nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria adottato dal giudice di merito, ha affermato la piena validità del “criterio differenziale per stimare una perdita: serve il confronto tra la situazione patrimoniale anteriore al fatto del danneggiante e quella successiva: se il patrimonio ha un valore complessivo minore, v'è danno. Qualora il ricorrente avesse dovuto vendere la vettura ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, per l'appunto, allora il danneggiamento avrebbe influito sul valore del bene, determinandone un ricavato minore: infine, il valore complessivo del patrimonio dopo l'illecito sarebbe stato inferiore a quello precedente (ad esempio, la vettura valeva 5 ed è stata venduta a 4 a causa del danno riportato).
Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che il danno subito dal veicolo (asseritamen- te circa 4000 euro) ha inciso sul prezzo di rivendita. Il che significa, che allo stato degli
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atti, il danno dovuto all'incidente non ha influito sulla vendita e dunque non ha costituito un pregiudizio per il proprietario. Questa conclusione vale sia che, come è accertato dal giudice di merito, e non sufficientemente smentito dal ricorrente, la vettura sia stata riparata, poiché il valore della vendita ha annullato il costo della riparazione;
sia qualora non sia stata effettuata alcuna riparazione, per una ovvia ed analoga ragione”.
Le suesposte considerazioni impongono la conferma della statuizione di rigetto resa dal Giudice di prime cure nella sentenza n. 42453/2023 del Giudice di Pace di Napoli, per difetto di prova del danno di cui si è chiesto il risarcimento.
Le spese di lite relative al giudizio di appello possono essere compensate per le obiet- tive incertezze interpretative in tema di prova del danno in ipotesi di alienazione dell'autovettura in difetto di prova dell'effettuazione delle riparazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia degli appellati e Controparte_8 Controparte_3
• rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la senten- Parte_1
za n. 42453/2023 del Giudice di Pace di Napoli, in persona della dott.ssa Antonietta
Grimaldi, pubblicata in data 6 dicembre 2023, e notificata in data 31 maggio 2023;
• compensa le spese relative al presente grado di giudizio;
• ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussisten- za dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante , di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 31.07.2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difen- sori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 12731/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Casalnuovo di Parte_1 C.F._1
Napoli (Na), alla via Monsignor Andrea Peluso n. 5 sc. A, presso lo studio dell'Avv.
CAIAZZO MASSIMO (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._2
procura in atti.
- Appellante
E
(c.f.: , in persona del l.r.p.t., elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.ta in Napoli, via dei Mille n. 40, presso lo studio dell'Avv. TORTORANO PAOLO (c.f.:
) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura in atti. C.F._3
- Appellato
E
Codice fiscale e p. Iva in persona Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede legale della società sita in Mogliano Veneto alla via Marocchesa n. 14
- Appellata contumace
E nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_3
residente in [...]. C.F._4
1
- Appellato contumace
OGGETTO: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in appello ritualmente e tempestivamente notificato, il sig.
[...]
ha impugnato la sentenza n. 42453/2023 del Giudice di Pace di Napoli, in Parte_2
persona della dott.ssa Antonietta Grimaldi, pubblicata in data 6 dicembre 2023, con cui veniva rigettata la richiesta di risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro del
19.08.2017.
Secondo l'assunto attoreo, nella predetta data ed alle ore 10.00 circa, in Napoli alla via Campegna, il veicolo di proprietà del signor (autovettura Fiat 500X tg. Parte_1
FC902LM, assicurato per la R.C.A. presso la , veniva urtato dal Controparte_4
veicolo tipo Fiat Panda tg. EW003SR, di proprietà del sig. ed assicura- Controparte_3
to per la R.C.A. presso la (oggi Controparte_5 [...]
, che investiva con la propria parte anteriore la corrispondente parte CP_2
laterale destra del veicolo Fiat, sospingendolo contro un palo ed un muro.
La domanda di risarcimento per i danni patiti dal veicolo dell'attore, quantificati nella misura di euro 4.000,00, veniva rigettata dal giudice di prime cure, che riteneva le immagini depositate poco chiare, la dinamica del sinistro non sufficientemente deter- minata, anche in assenza di specifiche dichiarazioni in merito ai lamentati danni da parte del teste, e non sussistente il nesso causale.
Inoltre, il giudice di prime cure ha ritenuto che “l'assenza del veicolo attoreo, alienato
a terzi, nonché quello del convenuto (…) determinava l'impossibilità a poter procedere alla ricerca della compatibilità”.
Avverso tale statuizione di rigetto l'appellante ha proposto gravame, ritenendo erro- nea la decisione di rigetto sull'assunto che parte attrice non avesse provato il danno attraverso i mezzi istruttori articolati e che lo stesso fosse stato confermato nella relazione del CTU nominato.
Al contrario, il sig. ha rivendicato il pieno accertamento dei fatti costitutivi Parte_1
dell'azionato credito risarcitorio.
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Costituitasi in giudizio, la in qualità di mandataria della Controparte_1
già Controparte_6 Controparte_7
ha impugnato le avverse pretese, ritenute infondate, ed ha chiesto il rigetto della
[...]
domanda dell'appellante.
In diritto, ha eccepito l'inammissibilità dei motivi di appello in riferimento all'art. 342
c.p.c. e 348 bis c.p.c., in assenza della chiara indicazione dei motivi di gravame. La società ha ritenuto corrette le argomentazioni logico-giuridiche adottate dal Giudice di
Pace di Napoli, che avrebbe validamente esaminato la documentazione in atti e le risultanze istruttorie, richiamando in tal senso l'art. 116 c.p.c..
Ha eccepito dunque l'assenza di validi elementi probatori, e l'an debeatur non prova- to, tenuto conto:
a – della mancata precisazione dei danni da parte del teste escusso;
b – dalle criticità evidenziate dal C.T.U. tecnico in merito all'impossibilità di eseguire un giudizio comparativo sui veicoli danneggiati, che risultavano alienati a terzi;
c – della scadente qualità dei rilievi fotografici prodotti da parte attrice.
Con ordinanza del 28.03.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 16.06.2025 per la discussione e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., udienza sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c..
********
In via preliminare, l'atto di appello deve considerarsi ammissibile in quanto sufficien- temente specifico.
L'impugnazione, infatti, risulta conforme allo standard di specificità richiesto ai sensi dell'art. 342 c.p.c., disposizione che, secondo la Corte di Cassazione, impone all'appellante di indicare «le questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice», seppur senza l'adozione di particolari forme sacramentali.
Non si ritiene, inoltre, necessario un progetto alternativo di decisione da contrappor- re a quella di primo grado (Cass. Civ., Sez. II, ord. 18 gennaio 2024, n. 1932).
Ritenuta sussistente la legittimazione attiva e passiva in capo alle parti, occorre valu-
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tare nel merito la fondatezza del gravame.
Orbene ritiene questo Giudice che la domanda risarcitoria non possa, in ogni caso, trovare accoglimenti per le ragioni che si vanno ad evidenziare, in chiave altresì di integrare degli argomenti addotti dal Giudice di prime cure a sostegno del rigetto.
Costituisce circostanza incontroversa che l'autovettura dell'appellante, asseritamen- te coinvolta nel sinistro verificatosi in data 19 agosto 2017, è stata alienata a terzi in data 08 novembre 2017 (cfr. verbale di ctu in cui si dà espressamente conto delle ragioni che hanno impedito di operare gli accertamenti sull'autovettura), senza che sia dato sapere quale sia il valore di alienazione del bene.
In via preliminare, va osservato in diritto che nel nostro ordinamento il risarcimento del danno ha la funzione di reintegrare il patrimonio del leso nelle condizioni anteriori alla consumazione dell'illecito, sia esso aquiliano o contrattuale.
Tale finalità viene conseguita mediante l'attribuzione di un equivalente pecuniario, tale da riportare il soggetto leso alla condizione in cui si trovava nell'istante anteriore alla verificazione dell'illecito.
Per danno si intende il pregiudizio economico che si riflette in un'effettiva diminuzio- ne del patrimonio, diminuzione data dalla differenza tra il valore attuale del patrimonio del creditore/danneggiato ed il valore che presenterebbe, se l'obbligazione fosse stata tempestivamente ed esattamente adempiuta o se il fatto dannoso non si fosse verifica- to.
Il danno in sé, dunque, non corrisponde con la distruzione di una cosa o la perdita di utilità o godimento, ma con la diversa situazione patrimoniale in cui il soggetto danneg- giato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse mai verificato.
Il patrimonio non va valutato dal punto di vista giuridico, come complesso di diritti valutabili in denaro spettanti ad un soggetto, bensì sul piano meramente economico, cioè come complesso di beni o di utilità.
Ebbene, nel caso in esame l'appellante non ha agito al fine di ottenere il rimborso delle spese da lui sostenute al fine di riparare il veicolo danneggiato, ma ha chiesto il pagamento della somma di denaro asseritamente necessaria alla riduzione in pristino, somma quantificata in citazione e richiamata nel giudizio di appello.
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La domanda, dunque, presuppone che il danneggiato sosterrà le dette spese in futuro al fine di eliminare le conseguenze dei danni, ma una simile presupposizione richiede che il proprietario del mezzo danneggiato resti tale.
In caso contrario, la domanda ha ad oggetto una spesa che non verrà mai sostenuta e che per tale motivo non integra un danno nel senso in precedenza indicato (Trib. Napoli,
Sez. X, 15 novembre 2018, n. 9871 – est. Forziati).
Ebbene, nel corso del giudizio, l'attore, attuale appellante, non ha mai allegato di aver riparato il veicolo né vi sono prove in atti dell'avvenuta riparazione, atteso che la richiesta di risarcimento danni si fonda soltanto su di una perizia di parte e/o preventivo di riparazione.
Dalla documentazione in atti, inoltre, risulta che il veicolo danneggiato è stato alie- nato in data [...] (dopo circa tre mesi dal sinistro), per cui l'appellante chiede il riconoscimento di spese che non potrà più sostenere.
Orbene, non essendo ipotizzabile alcuna spesa (futura) a carico di e man- Parte_1
cando alcuna spesa di riduzione in pristino già sostenuta, non può dirsi esistente il danno di cui si chiede il ristoro, per cui la domanda di risarcimento va, in ogni caso, rigettata.
In altri termini, non può essere concesso il risarcimento in forma specifica, quale è la condanna al pagamento delle spese di riparazione (Cass. Civ., 4 marzo 1998, n. 2402), perché il danneggiato non può più procedere all'eliminazione in natura dei danni riportati dall'autovettura.
L'attore, peraltro, non ha nemmeno allegato e provato di aver ceduto il bene ad un prezzo inferiore, per cui non è possibile stabilire se esso sia stato o meno “svenduto”.
Conforme ai principi sopra affermati è anche la sentenza resa dal Tribunale di Roma
Sez. XIII in data 20/01/2005 (GU dottor Marco Rossetti) secondo cui, laddove non risulti né allegata né provata la riparazione del veicolo ed emerga, altresì, l'alienazione del veicolo “secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di merito, il danno risarcibile non è pari al costo delle riparazioni (che non sono state eseguite e, in conse- guenza della vendita del mezzo, non potranno più esserlo in futuro), ma è pari alla differenza tra il prezzo che si sarebbe potuto ricavare dalla vendita, se il veicolo fosse
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stato integro, ed il minor prezzo che si è dovuto accettare.
In questa differenza, il sottraendo va determinato in base alla media delle stime pub- blicate nelle apposite riviste specializzate, a meno che il danneggiato non provi il valore superiore alla media del proprio veicolo, in considerazione delle ottime condizioni di manutenzione (Giudice di pace Casamassima, 06-02-1998, in Arch. circolaz., 1998, 362;
Giudice di pace Torino, 10- 10-1997, in Arch. circolaz., 1998, 65; Giudice di pace Roma,
06-06-1997, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1997, 885; Trib. Forlì, 09-03-1994, in Arch. circolaz., 1994, 1073; Pret. Torino, 02-02-1993, in Assicurazioni, 1993, II, 2, 164; Pret.
Milano, 12-12-1991, in Resp. civ., 1992, 832; Trib. Teramo, 29-05-1997, in
P.Q.M.
, 1997, fasc. 2, 39)”.
Nel caso di specie parte appellante non ha in alcun modo indicato quale fosse il valo- re di mercato del proprio veicolo al momento del fatto, né è dato sapere quale sia il prezzo di vendita, sicché è impossibile stabilire se esso sia stato o meno "svenduto"; né può trovare applicazione l'art. 1226 c.c., in quanto il ricorso a tale norma esige l'impos- sibilità della prova, e certamente non può ritenersi tale la produzione in giudizio di listini o mercuriali comprovanti i valori medi dell'usato nel mercato degli autoveicoli.
Va, inoltre, evidenziato come, da ultimo, la Suprema Corte di Cassazione, con la pro- nunzia n. 7012 del 2023, ha affrontato l'ipotesi di alienazione dell'autovettura incidenta- ta, in assenza di riparazione, ad un valore finanche superiore a quello di mercato;
nel confermare il rigetto della domanda risarcitoria adottato dal giudice di merito, ha affermato la piena validità del “criterio differenziale per stimare una perdita: serve il confronto tra la situazione patrimoniale anteriore al fatto del danneggiante e quella successiva: se il patrimonio ha un valore complessivo minore, v'è danno. Qualora il ricorrente avesse dovuto vendere la vettura ad un valore inferiore a quello precedente il fatto illecito, per causa del danneggiamento, per l'appunto, allora il danneggiamento avrebbe influito sul valore del bene, determinandone un ricavato minore: infine, il valore complessivo del patrimonio dopo l'illecito sarebbe stato inferiore a quello precedente (ad esempio, la vettura valeva 5 ed è stata venduta a 4 a causa del danno riportato).
Tuttavia, il ricorrente non ha dimostrato che il danno subito dal veicolo (asseritamen- te circa 4000 euro) ha inciso sul prezzo di rivendita. Il che significa, che allo stato degli
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atti, il danno dovuto all'incidente non ha influito sulla vendita e dunque non ha costituito un pregiudizio per il proprietario. Questa conclusione vale sia che, come è accertato dal giudice di merito, e non sufficientemente smentito dal ricorrente, la vettura sia stata riparata, poiché il valore della vendita ha annullato il costo della riparazione;
sia qualora non sia stata effettuata alcuna riparazione, per una ovvia ed analoga ragione”.
Le suesposte considerazioni impongono la conferma della statuizione di rigetto resa dal Giudice di prime cure nella sentenza n. 42453/2023 del Giudice di Pace di Napoli, per difetto di prova del danno di cui si è chiesto il risarcimento.
Le spese di lite relative al giudizio di appello possono essere compensate per le obiet- tive incertezze interpretative in tema di prova del danno in ipotesi di alienazione dell'autovettura in difetto di prova dell'effettuazione delle riparazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni con- traria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia degli appellati e Controparte_8 Controparte_3
• rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la senten- Parte_1
za n. 42453/2023 del Giudice di Pace di Napoli, in persona della dott.ssa Antonietta
Grimaldi, pubblicata in data 6 dicembre 2023, e notificata in data 31 maggio 2023;
• compensa le spese relative al presente grado di giudizio;
• ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussisten- za dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante , di un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Così deciso in Napoli il 31.07.2025.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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