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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/11/2024, n. 2528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2528 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Maria Militello Giudice, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2725/2024 R.G., posta in decisione all'udienza di discussione orale del 06 novembre 2024 e vertente
T R A
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Parte_1 C.F._1
Coppola giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Li CP_1 C.F._2
Causi e dall'avv. Nuccia Torre, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 06 novembre 2024 i procuratori hanno concluso e discusso come da verbale.
Visto del P.M. in data 30 luglio 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 01 luglio 2024 esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 14/06/1995 con , trascritto nei registri degli atti di CP_1 matrimonio dello stato civile presso il Comune di Messina, anno 1995, n.298, parte II, serie A e che dal matrimonio sono nati il 26 giugno 1998 e il 15 settembre 2003. Per_1 Per_2
Esponeva che nel corso dell'ultimo anno la litigiosità coniugale si era amplificata tanto da essere stato costretto a trasferirsi presso la sorella anche per la serenità del figlio , ancora Per_2 convivente con i genitori. Concludeva chiedendo che venisse dichiarata la separazione, assegnazione della casa coniugale alla stante la non raggiunta autonomia da parte di , CP_1 Per_2
e con previsione a carico del ricorrente di un contributo al mantenimento della per un CP_1 importo di euro 500,00 e del figlio per euro 100,00. Per_2
Il giudice delegato, con decreto dell'11 luglio 2024, fissava la udienza ex art. 473bis.21 cpc. Con comparsa depositata in data 02 ottobre 2024 si costituiva , non opponendosi CP_1 alla domanda di separazione ma chiedendo che questa fosse addebitata al che quest'ultimo Pt_1 fosse obbligato al pagamento un assegno di euro 1.100,00 a titolo di mantenimento per sé e di euro
300,00 per il figlio . Per_2
Alla udienza fissata per il tentativo di conciliazione, il giudice delegato, dopo avere sentito le parti, sottoponeva alle stesse una proposta conciliativa nei seguenti termini:
1. Abbandono delle domande di addebito;
2. Assegnazione della casa coniugale alla;
CP_1
3. Obbligo in capo al di versare alla , a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 CP_1 della stessa la somma di € 550,00 mensili oltre aggiornamento istat annuale;
4. Obbligo in capo al di versare alla , a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 CP_1 del figlio la somma di € 250,00 mensili oltre aggiornamento istat annuale e la Per_2 quota di 80% delle spese straordinarie;
5. Previsione che il continui a provvedere integralmente al pagamento del mutuo. Pt_1
Le parti dichiaravano di accettare detta proposta.
Il giudice delegato ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, invitava i procuratori delle parti dapprima a precisare le conclusioni e, successivamente, a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisavano e discutevano conformemente all'accordo raggiunto e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione in udienza, avendo le stesse dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Nulla deve disporsi sulle spese atteso che, stante l'accordo raggiunto, non è ravvisabile una soccombenza.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Parte_2 per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 01 luglio Parte_1
2024 nei confronti di , in esito all'accordo raggiunto, così provvede: CP_1
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
MESSINA (ME) il 07/08/1968 e , nata a [...] il [...], CP_1 contenuto nel verbale d'udienza del 06 novembre 2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
12/11/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Maria Militello Giudice, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 2725/2024 R.G., posta in decisione all'udienza di discussione orale del 06 novembre 2024 e vertente
T R A
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Gabriella Parte_1 C.F._1
Coppola giusta procura in atti;
RICORRENTE
C O N T R O
, c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Li CP_1 C.F._2
Causi e dall'avv. Nuccia Torre, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione.
CONCLUSIONI
All'udienza del 06 novembre 2024 i procuratori hanno concluso e discusso come da verbale.
Visto del P.M. in data 30 luglio 2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 01 luglio 2024 esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 14/06/1995 con , trascritto nei registri degli atti di CP_1 matrimonio dello stato civile presso il Comune di Messina, anno 1995, n.298, parte II, serie A e che dal matrimonio sono nati il 26 giugno 1998 e il 15 settembre 2003. Per_1 Per_2
Esponeva che nel corso dell'ultimo anno la litigiosità coniugale si era amplificata tanto da essere stato costretto a trasferirsi presso la sorella anche per la serenità del figlio , ancora Per_2 convivente con i genitori. Concludeva chiedendo che venisse dichiarata la separazione, assegnazione della casa coniugale alla stante la non raggiunta autonomia da parte di , CP_1 Per_2
e con previsione a carico del ricorrente di un contributo al mantenimento della per un CP_1 importo di euro 500,00 e del figlio per euro 100,00. Per_2
Il giudice delegato, con decreto dell'11 luglio 2024, fissava la udienza ex art. 473bis.21 cpc. Con comparsa depositata in data 02 ottobre 2024 si costituiva , non opponendosi CP_1 alla domanda di separazione ma chiedendo che questa fosse addebitata al che quest'ultimo Pt_1 fosse obbligato al pagamento un assegno di euro 1.100,00 a titolo di mantenimento per sé e di euro
300,00 per il figlio . Per_2
Alla udienza fissata per il tentativo di conciliazione, il giudice delegato, dopo avere sentito le parti, sottoponeva alle stesse una proposta conciliativa nei seguenti termini:
1. Abbandono delle domande di addebito;
2. Assegnazione della casa coniugale alla;
CP_1
3. Obbligo in capo al di versare alla , a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 CP_1 della stessa la somma di € 550,00 mensili oltre aggiornamento istat annuale;
4. Obbligo in capo al di versare alla , a titolo di contributo per il mantenimento Pt_1 CP_1 del figlio la somma di € 250,00 mensili oltre aggiornamento istat annuale e la Per_2 quota di 80% delle spese straordinarie;
5. Previsione che il continui a provvedere integralmente al pagamento del mutuo. Pt_1
Le parti dichiaravano di accettare detta proposta.
Il giudice delegato ritenuta, dunque, la causa matura per la decisione, invitava i procuratori delle parti dapprima a precisare le conclusioni e, successivamente, a discutere oralmente la causa.
I procuratori delle parti precisavano e discutevano conformemente all'accordo raggiunto e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni di cui all'accordo raggiunto e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla definizione del giudizio di separazione in udienza, avendo le stesse dichiarato di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice.
Inoltre, il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge.
Nulla deve disporsi sulle spese atteso che, stante l'accordo raggiunto, non è ravvisabile una soccombenza.
Dispone la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Parte_2 per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 DPR 396/2000.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data 01 luglio Parte_1
2024 nei confronti di , in esito all'accordo raggiunto, così provvede: CP_1
1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra , nato a Parte_1
MESSINA (ME) il 07/08/1968 e , nata a [...] il [...], CP_1 contenuto nel verbale d'udienza del 06 novembre 2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria;
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
12/11/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott. Francesca Di Pietro quale funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la prima sezione civile del Tribunale di Messina.