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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1530/2024 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1530/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rago Giuseppe, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente (contumace)
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: divorzio – scioglimento matrimonio civile.
CONCLUSIONI: all'udienza del 04/12/2024, svolta nella contumacia del resistente, il Procuratore di parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/07/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con a N- (Rep. Moldava) in data Controparte_1
17/08/1996- regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Teramo-, da cui erano nate le figlie (il 08/12/1996) e (il Per_1 Per_2
29/09/2003), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che, con sentenza n. 1084/2021 in data 02/11/2021, questo Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, ha chiesto pronunciare lo scioglimento del matrimonio, senza altra statuizione.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che sussistevano tutti presupposti di legge per l'invocata pronuncia, atteso il tempo trascorso e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Alla prima udienza di comparizione in data 04/12/2024, Il Presidente, dichiarata la contumacia del resistente e sentita la ricorrente – la quale ha ribadito la volontà di non volersi riconciliare con il marito, da cui era rimasta ininterrottamente separata fin dal tempo della separazione- , ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalla mancata comparizione del resistente può attingersi prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultima nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio. Non è stato possibile esperire il tentativo di riconciliazione, stante l'assenza del resistente.
Va dunque emessa pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre, è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1,2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod., senza altra statuizione, attesa l'indipendenza economica della prole e la mancanza di richieste di carattere economico.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia ed alla mancata opposizione del convenuto, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a N- (Rep. Moldava) in data 17/08/1996, Controparte_1
regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Teramo;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
1) Dr. Angela Di Girolamo Presidente rel.
2) Dr. Mariangela Mastro Giudice
3) Dr. Luca Bordin Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 1530/2024 R.G., promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Rago Giuseppe, giusta Parte_1
procura allegata al ricorso.
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente (contumace)
CON L'INTERVENTO DEL P.M. OGGETTO: divorzio – scioglimento matrimonio civile.
CONCLUSIONI: all'udienza del 04/12/2024, svolta nella contumacia del resistente, il Procuratore di parte ricorrente ha concluso come da ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02/07/2024 - premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con a N- (Rep. Moldava) in data Controparte_1
17/08/1996- regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Teramo-, da cui erano nate le figlie (il 08/12/1996) e (il Per_1 Per_2
29/09/2003), entrambe maggiorenni ed economicamente autosufficienti e che, con sentenza n. 1084/2021 in data 02/11/2021, questo Tribunale aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, ha chiesto pronunciare lo scioglimento del matrimonio, senza altra statuizione.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che sussistevano tutti presupposti di legge per l'invocata pronuncia, atteso il tempo trascorso e l'impossibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Alla prima udienza di comparizione in data 04/12/2024, Il Presidente, dichiarata la contumacia del resistente e sentita la ricorrente – la quale ha ribadito la volontà di non volersi riconciliare con il marito, da cui era rimasta ininterrottamente separata fin dal tempo della separazione- , ha rimesso la causa all'immediata decisione del Collegio.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e pertanto deve essere accolta.
Invero, dalla mancata comparizione del resistente può attingersi prova della sua volontà di rimanere estraneo ed indifferente ad ogni rapporto con la ricorrente, avallando la prospettazione, esposta da quest'ultima nell'atto introduttivo, di totale naufragio del matrimonio. Non è stato possibile esperire il tentativo di riconciliazione, stante l'assenza del resistente.
Va dunque emessa pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Ricorrono, infatti, tutte le condizioni previste dalla legge per l'invocata pronuncia dato che, innanzitutto, è abbondantemente maturato il termine di ininterrotta separazione dei coniugi, di cui all'art. 3 l. n. 898/1970. Inoltre, è certa la mancanza di volontà delle parti di ricostruire la convivenza matrimoniale, intesa quale comunione materiale e spirituale.
Sussistendo, dunque, il requisito temporale ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio, ricorrendo tutti i presupposti di cui agli artt. 1,2, e 3 lett. b della legge n. 898/1970 e succ. mod., senza altra statuizione, attesa l'indipendenza economica della prole e la mancanza di richieste di carattere economico.
Conseguentemente, va ordinata la trasmissione della presente sentenza all'Autorità amministrativa competente per l'annotazione di legge.
Infine, avuto riguardo della natura della controversia ed alla mancata opposizione del convenuto, sussistono i presupposti per dichiarare integralmente compensate le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a N- (Rep. Moldava) in data 17/08/1996, Controparte_1
regolarmente trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Teramo;
2) dichiara integralmente compensate le spese processuali;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Teramo, 5 febbraio 2025
Il Presidente est.
(dott.ssa Angela Di Girolamo)