Articolo 3 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 2Articolo 4
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22 maggio 1951
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18 gennaio 1957
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15 febbraio 1978
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26 novembre 1987
Art. 3. (((Composizione delle corti di assise).

La corte di assise e' composta:
a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilita', tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello;
b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale;
c) di sei giudici popolari))
Entrata in vigore il 26 novembre 1987
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