Art. 3. (((Composizione delle corti di assise).
La corte di assise e' composta:
a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilita', tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello;
b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale;
c) di sei giudici popolari))
La corte di assise e' composta:
a) di un magistrato del distretto scelto, tra quelli aventi funzioni di appello, che la presiede o, in mancanza o per indisponibilita', tra quelli aventi qualifica non inferiore a magistrato di appello;
b) di un magistrato del distretto avente le funzioni di magistrato di tribunale;
c) di sei giudici popolari))