Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG 13821/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13821 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato a [...] il [...], C.F , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI PALO
ADOLFO presso il quale elettivamente domicilia;
E
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. DI PALO
ADOLFO presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.07.2024, e esponevano di Parte_1 CP_1
aver contratto matrimonio in Napoli in data 10.02.2007 (Atto n. 12, p. II, S.B, Reg.
Atti di Matrimonio Anno 2007), optando per il regime della separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati 2 figli, il 18.7.2007 e il Per_1 Per_2
1
11.1.2013; che tra i coniugi era venuta a mancare la comunione materiale e spirituale, tale da rendere intollerabile il protrarsi della convivenza;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente, con reciproco rispetto.
2. In virtù dell'art. 337 ter c.c. e della normativa tutta in materia di affido condiviso,
i figli saranno collocati, prevalentemente, presso la madre ed affidati ad entrambi i genitori che, titolari della responsabilità genitoriale, continueranno a mantenerli, istruirli ed educarli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, nel pieno rispetto della personalità e della salute fisica e psichica dei minori.
3. e risiederanno con la madre, presso l'abitazione del nonno Per_1 Per_2
paterno sita in Napoli alla Via Attilio Micheluzzi n. 106, scala 141.
4. Ciascun genitore nei periodi che trascorrerà con i figli eserciterà, disgiuntamente, la responsabilità genitoriale per tutte le decisioni di ordinaria amministrazione;
mentre le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori andranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice.
5. Ogni genitore, nella malaugurata ipotesi in cui vi fossero emergenze tali da mettere a rischio la salute o la sicurezza dei minori, prenderà le relative decisioni d'urgenza e poi informerà prontamente (compatibilmente con l'emergenza in atto)
l'altro genitore.
6. I coniugi si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali cambi dei propri recapiti, anche telefonici, mettendo sempre a conoscenza (a mezzo sms, WhatsApp
o e.mail) l'altro coniuge di eventuali spostamenti in altre località.
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7. I ricorrenti si impegnano a far mantenere buoni rapporti dei minori con i parenti, sia materni che paterni, ed a rendere sereni i rapporti tra le famiglie in ogni modo possibile con un contegno sempre corretto ed improntato al massimo rispetto.
8. I ricorrenti in merito alle modalità ed ai tempi di regolamentazione dei rapporti genitori figli convengono quanto segue:
• I coniugi spinti dalla comune volontà di giungere ad un accordo comune per disciplinare i rapporti e la frequentazione con i figli, senza recare alcun turbamento e nel rispetto degli impegni reali e documentabili di genitori e figli, convengono quanto segue:
Il padre, genitore non convivente, vedrà i minori il martedì e giovedì dalle 16.00 alle 20.30 nel periodo invernale, mentre nel periodo estivo dalle ore 16.00 alle
21.30, e li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
Il padre inoltre, a weekend alterni terrà con sé i figli e dal Per_1 Per_2
venerdì pomeriggio dalle ore 16.00 alla domenica fino alle ore 20.00 e li riaccompagnerà presso l'abitazione familiare ( o nel luogo che verrà concordato tra le parti).
Previo espresso accordo con la sig.ra da fissare almeno 12 ore prima, il CP_1
sig. potrà andare a prendere e tenere con sé i figli anche in altri giorni ed Pt_1
altre fasce orarie.
• Qualora nei giorni e nei periodi sopra indicati, uno dei due coniugi, avesse comprovati improrogabili impegni, dovrà darne prova e preavviso scritto almeno
24 ore prima ed il giorno di visita ed il pernottamento verranno recuperati compatibilmente con gli impegni dei minori e dell'altro coniuge.
• Ogni genitore potrà comunicare telefonicamente o a mezzo strumenti informatici
(smartphone, pc equipaggiati con applicazioni a ciò preposte) con i figli, sempre nel reciproco rispetto e senza violare il diritto alla riservatezza.
• In caso di malattia dei minori ciascun genitore, previo accordo con l'altro genitore si potrà recare a far visita ai figli malati. Entrambi i ricorrenti si impegnano fin d'ora, in tali occasioni ed in ogni altra circostanza che si dovesse presentare, a mantenere nei confronti dell'altro coniuge e dei rispettivi familiari un contegno improntato al massimo rispetto ed all'educazione.
• A prescindere dai giorni di visita, in occasione del compleanno e dell'onomastico di e sia la madre che il padre potranno sempre essere presenti Per_1 Per_2
in occasione dei festeggiamenti. In caso di disaccordo, in occasione dei detti
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onomastici e compleanni i figli trascorreranno alternativamente la prima parte della giornata, fino alle ore 16.00, con un genitore e la seconda, fino alle 22.00 con l'altro ad anni alterni;
la presenza contemporanea di entrambi i genitori viene fin d'ora auspicata in occasione di ogni altro evento che, nell'interesse dei minori, rendesse doverosa la detta partecipazione (si citano, a titolo non esaustivo: Prima comunione, feste, recite e/o saggi scolastici ovvero esibizioni e gare sportive, e tutte le altre occasioni ludiche o scolastiche per l'interesse e benessere dei figli). Anche in queste occasioni entrambi i ricorrenti si impegnano a mantenere nei confronti dell'altro coniuge, dei rispettivi parenti e dei partecipanti all'evento un contegno improntato al massimo rispetto e senso civico.
• Relativamente alle festività si conviene: in merito alle ricorrenze natalizie del 24,
25 e 31 dicembre e del 1° e 6 gennaio, i figli e saranno un giorno Per_1 Per_2 con la madre e l'altra con il padre, alternando i giorni negli anni - Il giorno di
Pasqua ed il lunedì dell'Angelo, i figli saranno un giorno con la madre e l'altro con il padre, ad anni alterni (ad es. Pasqua 2025 con la madre, Pasqua 2026 con il padre).
Durante la pausa scolastica estiva, che inizia il 30 maggio e termina con il primo giorno di scuola, i genitori manterranno l'attuale piano di frequentazioni, ed eventuali campi estivi verranno pagati dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
Nel detto periodo ed in particolare nel lasso temporale compreso tra il 30 maggio ed il 15 settembre i figli trascorreranno, con ognuno dei genitori un periodo di vacanza di 2 settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno, nel rispetto degli impegni di genitori e figli. I coniugi si impegnano a comunicare i dati relativi alle località ed alle strutture in cui i figli soggiorneranno ed a far mantenere nel detto periodo contatti telefonici quotidiani.
• Il Sig. è impiegato presso la P.Iva Parte_1 Controparte_2 P.IVA_1 con sede in Sant'Anastasia (Na) alla Via Pomigliano n. 168 b.
• Ciascuno dei coniugi durante l'anno potrà organizzare gite o viaggi, portando con sé i figli, per un periodo massimo di due settimane, previo accordo con l'altro genitore e nel rispetto delle esigenze di tutti e degli impegni scolastici e sportivi dei figli. I coniugi si impegnano a comunicare i dati relativi alle località ed alle strutture presso le quali i figli soggiorneranno e a far mantenere il contatto telefonico/videotelefonico con l'altro genitore.
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• Indipendentemente dagli accordi sui giorni di visita, il giorno del compleanno del padre, 7 novembre, nonché in occasione dell'onomastico e della festa del papà, i figli saranno con il padre;
parimenti, il giorno del compleanno della madre, 2 gennaio, nonché in occasione dell'onomastico e della festa della mamma, i figli saranno con la madre.
• Nel caso di cerimonie o festeggiamenti di parenti entro il terzo grado di entrambi i coniugi, verranno derogati i criteri di visita, previa comunicazione da effettuarsi almeno 24 ore prima e recupero successivo della giornata.
• Ciascun genitore: avrà accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, alla salute ed alla sicurezza dei figli e firmerà la documentazione necessaria affinché entrambi i genitori possano avere accesso ai documenti stessi.
- si attiverà per la richiesta delle copie dei documenti direttamente presso la scuola e le strutture sanitarie.
- avrà piena autonomia a conferire con gli insegnanti ed operatori sociosanitari che si occupino dei figli.
- dovrà chiedere di essere inserito nell'elenco dei contatti di emergenza per i figli e sia presso la scuola che presso le sedi di attività extra Per_1 Per_2
scolastiche.
• Entrambi i genitori rispetteranno i diritti dei figli ed in particolare:
- diritto alla bigenitorialità: sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
- diritto a non essere coinvolti nelle discussioni tra i genitori o assistere ai litigi;
- diritto a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti pronunciate da un genitore nei confronti dell'altro genitore.
• I genitori si accorderanno per la scelta delle attività extra-curriculari per ciascun figlio e le relative spese per le rette mensili e per eventuali divise ed equipaggiamenti saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore Per tutte le ulteriori spese i ricorrenti rispetteranno le modalità riportate nel Protocollo
d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 28 dicembre 2018, con successive integrazioni e modifiche.
9. Le parti concorderanno i nominativi, oltre quelli dei genitori, da comunicare agli istituti scolastici dei figli, affinché abbiano facoltà di andarli a prendere.
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10. In virtù dell'attuale situazione reddituale/patrimoniale il sig. Parte_1 verserà alla Sig.ra un assegno di mantenimento verso l'altro CP_1 coniuge dell'importo di euro 100,00.
11. Il sig. , genitore non convivente con i figli, si impegna a Parte_1
corrispondere, quale propria quota di mantenimento per i figli e , Per_1 Per_2 un assegno mensile di € 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio).
12. L'assegno di mantenimento andrà rivalutato annualmente secondo gli indici
ISTAT con decorrenza dalla data della sottoscrizione del presente ricorso e dovrà essere versato, dal Sig. in favore della Sig.ra per l'importo totale di Pt_1 CP_1
€ 600,00 entro il giorno 15 di ogni mese.
13. In merito alle spese extra assegno ordinarie ed alle spese extra assegno straordinarie, individuate in virtù della regolamentazione analitica delle stesse di cui al Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 28 dicembre
2018 ,con successive integrazioni e modifiche i coniugi concordano che sosterranno le spese di cui al richiamato protocollo, nella eguale misura del 50% ciascuno.
14. L' importo dell' Assegno unico e universale erogato per i figli e Per_1
su accordo delle parti verrà totalmente riscosso dalla Sig.ra Persona_3
. CP_1
15. I ricorrenti, che fin dal momento della celebrazione del matrimonio, hanno scelto il regime della separazione dei beni, dichiarano di non avere in comune beni immobili, vetture, natanti, somme di denaro, gioielli, preziosi, conti correnti, cassette di sicurezza, libretti postali o bancari, titoli, obbligazioni, azioni, assicurazioni o altra forma di investimento.
16. I Sig.ri e in virtù di quanto espresso e concordato, dichiarano di Pt_1 CP_1
aver compiutamente definito, con il rispetto delle condizioni di cui al presente atto,
i propri rapporti economici ad oggi.
17. Le parti in merito alla presentazione del presente ricorso dichiarano che non sono pendenti procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, medesime domande o domande ad esse connesse.
21. Entrambi i coniugi prestano il loro reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità e a tutti i documenti
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anche validi per l'espatrio necessari per i figli minori e e per i Per_1 Per_2
coniugi stessi…”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario, atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nato a [...]_1
il 7.11.1976 e , nata a [...] il [...] (Atto n. 12, p. II, S.B, Reg. CP_1
Atti di Matrimonio Anno 2007);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30.5.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Valeria Rosetti
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