TRIB
Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/12/2024, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
27.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 1980/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Parte_1 C.F._1
Pietro del Foro di Catania, Walter Miceli e Fabio Ganci del Foro di Palermo
Ricorrente
(C.F. ) in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Resistente contumace
Oggetto: retribuzione professionale docenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere una docente abilitata Parte_1 all'insegnamento nella classe di concorso scuola primaria, con ultima sede di servizio, all'epoca del ricorso, presso l'Istituto Comprensivo Vittorini di Solarino (SR); - di essere abilitata all'attività didattica di sostegno e di aver svolto attività di docenza negli aa.ss.
2017/18, 2018/19 in virtù di diversi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, alle dipendenze del (come da prospetto in ricorso), ma di non aver mai Controparte_1 percepito la retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili, poi aumentata dal 1° marzo 2018 a € 174,50 mensili), prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta, sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno e non, illegittimamente, per le supplenze brevi e saltuarie;
- che, in applicazione del principio della parità di trattamento e del principio di non discriminazione, non si ravvisava alcuna incompatibilità tra la natura della retribuzione professionale docente e la natura “breve e saltuaria” delle prestazioni lavorative della ricorrente, stante l'identità di mansioni e funzioni con i docenti titolari;
- che l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la
1 Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999” doveva intendersi ai soli criteri di quantificazione e corresponsione del trattamento accessorio (Cass. Civ., n. 20015/2018); - di aver inviato al
MIM una lettera di messa in mora interruttiva dei termini di prescrizione, in data 18.07.2022, rimasta priva di riscontro;
- ch,e secondo la modalità di calcolo prevista dall'art. 25 comma 5, del CCNI del 31.08.1999 (“per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”), considerato l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti pari a € 5,47 fino al 28.02.2018 e pari a € 5,82 a partire dall'1 marzo 2018, la ricorrente aveva diritto a vedersi riconoscere a titolo di RPD la somma complessiva pari a € 720,77 (di cui € 650,93 per i 175 giorni di servizio nell'a.s. 2017/2018, € 29,10 per 5 giorni di servizio nell'a.s. 2018/2019 e € 40,74 per
14 giorni di servizio nell'a.s. 2019/2020).
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1. “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_3
”; 2. “Per l'effetto, condannare il
[...] Controparte_3
al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro
[...] effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 720,77 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Il convenuto, nonostante la rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di CP_1
fissazione udienza, non si costituiva in giudizio e deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 27.112024.
*******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del
2 seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, stipulati con il negli anni scolastici Controparte_1
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
In particolare la ricorrente, docente abilitata all'insegnamento nella classe di concorso scuola primaria nonché al sostegno, ha documentato di aver prestato servizio alle dipendenze del con una serie contratti di lavoro subordinato a tempo determinato Controparte_1 con mansioni di docente di scuola dell'infanzia e della scuola primaria, relativi a supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n.194/1999 per complessivi giorni 174 nell'a.s. 2017/2018, giorni 5 nell'a.s. 2018/2019 e giorni 14 nell'a.s. 2019/2020 e di non aver percepito, in tali periodi, in busta paga la voce retributiva denominata “Retribuzione
Professionale Docenti”, in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato contenuto nella clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
La ricorrente ha fondato la sua pretesa sull'ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione dei docenti assunti con contratti brevi e saltuari e quella dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali, ai quali l'Amministrazione ha riconosciuto la retribuzione professionale docenti suddetta.
Il ha, infatti, individuato la ratio della disposizione dell'art. 7 Controparte_1 comma 3 del CCNL del 15 marzo 2001 nell'apporto professionale dei docenti in vista della valorizzazione della funzione e del servizio svolto in maniera continuativa e costante, ritenendo pertanto di non dover riconoscere l'emolumento in favore di chi come la ricorrente, invece, abbia prestato attività di docenza breve e saltuaria.
3 L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, rubricato “Retribuzione Professionale Docenti”, stabilisce che: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Trattasi, invero, di un emolumento che, come sottolineato dalla giurisprudenza, ha natura fissa e continuativa e che non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, rientrando quindi nelle “condizioni di impiego” di cui alla
Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE che il datore di lavoro (pubblico o privato) deve assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (cfr. ex multis Tribunale di Torino, Sez. Lav., sent. n. 619/2020, Tribunale di Lucca sent. n. 184/2021, Tribunale di Milano sent. nn. 1347/2021 e1784/2021, Tribunale di Foggia sent. n. 4086/2020, Tribunale di Reggio Emilia sent. n. 311/2021).
Giova evidenziare che, sulla questione oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docente a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e tra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999” deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (v. Cass. Civ. Sez. Lav, ord. 27 luglio 2018, n.
20015), riconoscendo così il diritto dei docenti con supplenze brevi e saltuarie alla percezione della retribuzione professionale docenti.
4 La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Suprema Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, . Per_2
Ne consegue, dunque, la necessità, per il datore di lavoro, di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari, in ossequio alla citata clausola 4, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole
5 dei lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto con rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Per ragioni oggettive devono intendersi “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla “particolare natura delle mansioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato” e alle
“caratteristiche inerenti alle mansioni stesse” (così la Corte di Giustizia UE, al punto 51 della sentenza C-302/11 e C-304/11 Rosanna Valenza
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).
Nel caso di specie tali “ragioni oggettive” sono del tutto inesistenti.
Non sussiste, infatti, alcun elemento che consenta di negare che l'attività svolta dalla ricorrente nel corso delle supplenze brevi e saltuarie (che tra l'altro hanno coperto quasi per intero l'a.s. 2017/2018) sia equiparabile a quella propria di un docente di ruolo o ad un docente a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, essendo identiche sia le mansioni che gli obblighi contrattuali;
di conseguenza non esiste alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionale per il servizio effettivamente svolto.
È la stessa Corte di Cassazione ad affermare costantemente che tra le prestazioni rese dai docenti con contratto a tempo indeterminato e le prestazioni rese dai docenti con contratto a tempo determinato non vi sono differenze “intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità” (così Cass. civ. Sez. lavoro, Sent.
07-11-2016, n. 22558).
Una volta escluse, dunque, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, si deve ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Orbene, i commi 4 e 5 dell'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, cui rimanda l'art. 7 comma 3 del
CCNL del 31.08.1999 in ordine alla modalità di calcolo del beneficio, prevedono che il compenso in questione “spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio
6 effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio” e “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese detto compenso il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato” e al comma 8 che “Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
Detto inciso rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta dalla ricorrente, in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare l'emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori ad un mese non avrebbe alcun senso.
Per queste ragioni, condiviso l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito e di legittimità, posto che il convenuto non si è costituito in giudizio e non ha, quindi, CP_1
contestato la pretesa, la domanda della ricorrente di vedersi riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ai sensi dell'articolo 7 del CCNL 15.03.2001, nella misura dalla stessa quantificata, è fondata e va accolta.
Alla luce di quanto sopra, quindi, il (in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore) deve essere condannato al pagamento in favore di della somma Parte_1 complessiva pari a € 720,77 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti relativa agli aa.ss.
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Marco Di Pietro,
Walter Miceli e Fabio Ganci dichiaratisi antistatari.
P.Q.M
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente alla Parte_1
percezione della Retribuzione Professionale Docenti per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, in proporzione all'effettivo servizio svolto e, per l'effetto, condanna il
(in persona del Ministro pro tempore) al pagamento in favore della Controparte_1
7 ricorrente stessa della somma pari a € 720,77, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il (in persona del Ministro pro tempore) alla Controparte_3
refusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi Euro
421,50 - di cui Euro 21,50 per spese e Euro 400,00 per compensi professionali -, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci dichiaratisi antistatari ex art. 93 cpc.
Siracusa, 03.12.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
8
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
27.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado n. 1980/2022 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Parte_1 C.F._1
Pietro del Foro di Catania, Walter Miceli e Fabio Ganci del Foro di Palermo
Ricorrente
(C.F. ) in persona del pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
Resistente contumace
Oggetto: retribuzione professionale docenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere una docente abilitata Parte_1 all'insegnamento nella classe di concorso scuola primaria, con ultima sede di servizio, all'epoca del ricorso, presso l'Istituto Comprensivo Vittorini di Solarino (SR); - di essere abilitata all'attività didattica di sostegno e di aver svolto attività di docenza negli aa.ss.
2017/18, 2018/19 in virtù di diversi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, alle dipendenze del (come da prospetto in ricorso), ma di non aver mai Controparte_1 percepito la retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili, poi aumentata dal 1° marzo 2018 a € 174,50 mensili), prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta, sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari con contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno e non, illegittimamente, per le supplenze brevi e saltuarie;
- che, in applicazione del principio della parità di trattamento e del principio di non discriminazione, non si ravvisava alcuna incompatibilità tra la natura della retribuzione professionale docente e la natura “breve e saltuaria” delle prestazioni lavorative della ricorrente, stante l'identità di mansioni e funzioni con i docenti titolari;
- che l'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la
1 Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999” doveva intendersi ai soli criteri di quantificazione e corresponsione del trattamento accessorio (Cass. Civ., n. 20015/2018); - di aver inviato al
MIM una lettera di messa in mora interruttiva dei termini di prescrizione, in data 18.07.2022, rimasta priva di riscontro;
- ch,e secondo la modalità di calcolo prevista dall'art. 25 comma 5, del CCNI del 31.08.1999 (“per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”), considerato l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti pari a € 5,47 fino al 28.02.2018 e pari a € 5,82 a partire dall'1 marzo 2018, la ricorrente aveva diritto a vedersi riconoscere a titolo di RPD la somma complessiva pari a € 720,77 (di cui € 650,93 per i 175 giorni di servizio nell'a.s. 2017/2018, € 29,10 per 5 giorni di servizio nell'a.s. 2018/2019 e € 40,74 per
14 giorni di servizio nell'a.s. 2019/2020).
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del Lavoro di: 1. “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_3
”; 2. “Per l'effetto, condannare il
[...] Controparte_3
al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro
[...] effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 720,77 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo”.
Il convenuto, nonostante la rituale notifica del ricorso e del pedissequo decreto di CP_1
fissazione udienza, non si costituiva in giudizio e deve, pertanto, esserne dichiarata la contumacia.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 27.112024.
*******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del
2 seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del
31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie, stipulati con il negli anni scolastici Controparte_1
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
In particolare la ricorrente, docente abilitata all'insegnamento nella classe di concorso scuola primaria nonché al sostegno, ha documentato di aver prestato servizio alle dipendenze del con una serie contratti di lavoro subordinato a tempo determinato Controparte_1 con mansioni di docente di scuola dell'infanzia e della scuola primaria, relativi a supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'art. 4, comma 3, L. n.194/1999 per complessivi giorni 174 nell'a.s. 2017/2018, giorni 5 nell'a.s. 2018/2019 e giorni 14 nell'a.s. 2019/2020 e di non aver percepito, in tali periodi, in busta paga la voce retributiva denominata “Retribuzione
Professionale Docenti”, in violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato contenuto nella clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
La ricorrente ha fondato la sua pretesa sull'ingiustificata disparità di trattamento tra la posizione dei docenti assunti con contratti brevi e saltuari e quella dei docenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o titolari di supplenze annuali, ai quali l'Amministrazione ha riconosciuto la retribuzione professionale docenti suddetta.
Il ha, infatti, individuato la ratio della disposizione dell'art. 7 Controparte_1 comma 3 del CCNL del 15 marzo 2001 nell'apporto professionale dei docenti in vista della valorizzazione della funzione e del servizio svolto in maniera continuativa e costante, ritenendo pertanto di non dover riconoscere l'emolumento in favore di chi come la ricorrente, invece, abbia prestato attività di docenza breve e saltuaria.
3 L'art. 7 del CCNL del 15.3.2001, rubricato “Retribuzione Professionale Docenti”, stabilisce che: “1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Trattasi, invero, di un emolumento che, come sottolineato dalla giurisprudenza, ha natura fissa e continuativa e che non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, rientrando quindi nelle “condizioni di impiego” di cui alla
Clausola 4 dell'Accordo allegato alla Direttiva 1999/70/CE che il datore di lavoro (pubblico o privato) deve assicurare agli assunti a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (cfr. ex multis Tribunale di Torino, Sez. Lav., sent. n. 619/2020, Tribunale di Lucca sent. n. 184/2021, Tribunale di Milano sent. nn. 1347/2021 e1784/2021, Tribunale di Foggia sent. n. 4086/2020, Tribunale di Reggio Emilia sent. n. 311/2021).
Giova evidenziare che, sulla questione oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/90/CE, attribuisce al comma 1 la
Retribuzione Professionale Docente a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni tra assunti a tempo indeterminato e determinato e tra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNL del 31.8.1999” deve intendersi ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio” (v. Cass. Civ. Sez. Lav, ord. 27 luglio 2018, n.
20015), riconoscendo così il diritto dei docenti con supplenze brevi e saltuarie alla percezione della retribuzione professionale docenti.
4 La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale la Suprema Corte di Cassazione ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass.
11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio.
In particolare, la Corte di Giustizia ha evidenziato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, . Per_2
Ne consegue, dunque, la necessità, per il datore di lavoro, di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari, in ossequio alla citata clausola 4, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole
5 dei lavoratori a tempo indeterminato, comparabili per il solo fatto di avere un contratto con rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Per ragioni oggettive devono intendersi “elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi” in relazione alla “particolare natura delle mansioni per
l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato” e alle
“caratteristiche inerenti alle mansioni stesse” (così la Corte di Giustizia UE, al punto 51 della sentenza C-302/11 e C-304/11 Rosanna Valenza
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato).
Nel caso di specie tali “ragioni oggettive” sono del tutto inesistenti.
Non sussiste, infatti, alcun elemento che consenta di negare che l'attività svolta dalla ricorrente nel corso delle supplenze brevi e saltuarie (che tra l'altro hanno coperto quasi per intero l'a.s. 2017/2018) sia equiparabile a quella propria di un docente di ruolo o ad un docente a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche, essendo identiche sia le mansioni che gli obblighi contrattuali;
di conseguenza non esiste alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionale per il servizio effettivamente svolto.
È la stessa Corte di Cassazione ad affermare costantemente che tra le prestazioni rese dai docenti con contratto a tempo indeterminato e le prestazioni rese dai docenti con contratto a tempo determinato non vi sono differenze “intrinseche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali sole potrebbero legittimare la disparità” (così Cass. civ. Sez. lavoro, Sent.
07-11-2016, n. 22558).
Una volta escluse, dunque, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, si deve ritenere che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL
15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Orbene, i commi 4 e 5 dell'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, cui rimanda l'art. 7 comma 3 del
CCNL del 31.08.1999 in ordine alla modalità di calcolo del beneficio, prevedono che il compenso in questione “spetta in ragione di tante mensilità quanti sono i mesi di servizio
6 effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio” e “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiore al mese detto compenso il compenso è liquidato in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato” e al comma 8 che “Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
Detto inciso rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta dalla ricorrente, in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare l'emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori ad un mese non avrebbe alcun senso.
Per queste ragioni, condiviso l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito e di legittimità, posto che il convenuto non si è costituito in giudizio e non ha, quindi, CP_1
contestato la pretesa, la domanda della ricorrente di vedersi riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ai sensi dell'articolo 7 del CCNL 15.03.2001, nella misura dalla stessa quantificata, è fondata e va accolta.
Alla luce di quanto sopra, quindi, il (in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore) deve essere condannato al pagamento in favore di della somma Parte_1 complessiva pari a € 720,77 a titolo di Retribuzione Professionale Docenti relativa agli aa.ss.
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore degli avv.ti Marco Di Pietro,
Walter Miceli e Fabio Ganci dichiaratisi antistatari.
P.Q.M
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 27.11.2024, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente alla Parte_1
percezione della Retribuzione Professionale Docenti per gli anni scolastici 2017/2018,
2018/2019, 2019/2020, in proporzione all'effettivo servizio svolto e, per l'effetto, condanna il
(in persona del Ministro pro tempore) al pagamento in favore della Controparte_1
7 ricorrente stessa della somma pari a € 720,77, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino all'effettivo soddisfo;
2) condanna il (in persona del Ministro pro tempore) alla Controparte_3
refusione delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che liquida in complessivi Euro
421,50 - di cui Euro 21,50 per spese e Euro 400,00 per compensi professionali -, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Ganci dichiaratisi antistatari ex art. 93 cpc.
Siracusa, 03.12.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
8