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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 5652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5652 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3473 /2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. TO Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3473 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIA Parte_1 C.F._1
LUCIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
GHIA LUCIO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARRA Controparte_1 P.IVA_1
TO, elettivamente domiciliato in PIAZZALE OSTIENSE N.2 ROMA presso il difensore avv. SARRA TO;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale Civile di Velletri n. 2483/2018
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 In primo grado l'attrice ha premesso di avere sottoscritto con Parte_1 [...]
n contratto per la somministrazione di energia elettrica presso la propria CP_1
abitazione.
Ha esposto che in data 11/12/2013 l' aveva emesso la fattura n. CP_1
2062013005475582 per l'ingente importo di Euro 16.385,01.
Ha esposto che tale fattura era riferita ad un conguaglio dei consumi che andava dal
1/05/2006 al 31/07/2013 ed ai consumi relativi al periodo successivo fino al 10/12/2013 ed era così composta:
- 5.695,27 Euro per servizi di vendita;
- 7.851,77 Euro per servizi di rete;
- 1.347,19 Euro per imposte;
- 1.489,42 Euro per IVA (10 %);
- 1,36 Euro per oneri diversi non soggetti ad IVA.
Ha esposto che all'esito di reclamo aveva stornato la somma di Euro 4.301,55 in CP_1
quanto relativa al conguaglio dei consumi dal 1/05/2006 al 31/12/2008 e, quindi, prescritta.
L'importo complessivo richiesto, pertanto, era pari ad Euro 12.083,46
Ha impugnato la richiesta e sostenuto che la convenuta non aveva adempiuto all'obbligo di procedere al controllo del contatore, violando così quanto ordinato dall Controparte_2
Ha esposto che gravava sul fornitore l'onere di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, ben potendo l'utente, in difetto di prova, esercitare il proprio diritto di contestazione e controllo, con prova libera a carattere anche presuntivo ed orale.
Ha esposto, inoltre, che l omettendo di controllare annualmente la correttezza o CP_1
meno dei consumi effettuati si era resa inadempiente rispetto agli obblighi di fatturazione bimestrale, di verifica del buono stato e del funzionamento del contatore e dei doveri lealtà e buona fede nell'esecuzione del contratto, ed aveva posto in essere
2 un comportamento illegittimo rilevante anche sotto il profilo della tutela della concorrenza e del libero mercato.
Il procedimento si è svolto nella contumacia della convenuta.
La domanda è stata respinta.
Il Tribunale ha motivato il rigetto richiamando il principio secondo la quale la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè in caso di contestazione , grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore non può limitarsi a lamentare genericamente la eccessività dei consumi ovvero a prospettare un errore di fatturazione compiuto dal somministrante, ma deve dimostrare che l'eccessività è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
L'appellante ha impugnato la sentenza con unico seguente motivo di appello:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c.
Ha dedotto l'appellante che, se il Tribunale avesse correttamente applicato il preciso ordine di ripartizione dell'onere probatorio e correttamente valutato le risultanze probatorie del giudizio di primo grado in applicazione degli artt. 2967 c.c. e 116 c.p.c, avrebbe rilevato la mancata prova da parte di (sia in sede contenziosa che CP_1
precontenziosa) del corretto funzionamento del contatore.
Ha sostenuto che la giurisprudenza richiamata in sentenza stabiliva un preciso ordine logico di ripartizione dell'onere della prova: nel caso di contestazione da parte dell'utente dei dati recati in bolletta, l'onere della prova gravava in prima battuta sul somministrante, il quale era onerato di provare il corretto funzionamento del contatore.
Al contrario, la prova di cui è onerato l'utente – nel caso in cui il somministrante provi il regolare funzionamento – è molto difficile da fornire, poiché ha ad oggetto una circostanza negativa ed ha carattere residuale
3 Ha esposto che secondo lo stesso Tribunale (cfr. capoverso 8, pag. 2 della Sentenza),
non aveva assolto all'onere di provare il corretto funzionamento del contatore. CP_1
Ha concluso chiedendo: nel merito, rilevata l'illegittimità della sentenza del Tribunale di Velletri n. 2438/2018, resa all'esito del proc. n. R.g. 2457/2016, pubblicata in data 20 novembre 2018, per i motivi esposti al par. I, riformare la Sentenza nel senso di dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità e/o l'inefficacia dei richiesti conguagli dei consumi di cui alla fattura n.
2062013005475582, emessa in violazione di quanto previsto nel contratto di somministrazione e dei generali doveri di correttezza e buona fede disposti dagli artt.
1175 e 1375 c.c., in accoglimento della domanda attorea.
Con condanna di alla refusione delle spese di lite, oltre onorari, Controparte_1
IVA e CPA.
L ha contestato l'appello. CP_1
Ha dedotto che le azioni di accertamento negativo del credito comportavano comunque l'assolvimento di oneri probatori da parte dell'attore e che non è sufficiente al fine di vanificare la pretesa del fornitore la mera asserzione di nulla dovere, pur a fronte dell'avvenuta fruizione del bene energia.
Ha esposto che l'onere della prova in ordine alla correttezza dei consumi emergeva dalla stessa documentazione allegata dalla parte appellante e segnatamente dalla
“Proposta di conciliazione” proveniente dalla Commissione Paritetica formata per esaminare il caso. Infatti, all'esito di un esame congiunto della fattispecie la
Commissione aveva proposto la seguente soluzione: “Il debito della cliente, pertanto, ammonta a € 12.083,46, che si propone di rateizzare in n. 30 rate bimestrali”.
Analoga attività di ricognizione e validazione di consumi è contenuta nella lettera
9.12.14 di allegata in atti come doc. 4 prodotto dall'attrice in I grado. CP_1
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
La regola di giudizio di fattispecie come quelle in esame è quella espressa dalla seguente recente massima della Corte di Cassazione (Sez. 3 - , Ordinanza n. 512 del
4 09/01/2025) in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto.
Tale regola di giudizio è stata correttamente applicata dal Tribunale, ragione per la quale il motivo di appello che si fonda sulla violazione dell'art. 2697 cc è infondato.
Infatti, sulla parte che contesta l'importo richiesto per i consumi, grava un onere di allegazione che si sostanzia nell'onere di formulare contestazioni che non siano assolutamente indeterminate o generiche e che siano in grado di contrastare ragionevolmente la presunzione semplice di veridicità delle rilevazioni del contatore.
Nel caso di specie la contestazione dell'appellante è priva di qualsiasi specificità.
Eppure, la parte appellante era in grado di apprezzare ed eventuale confutare i consumi addebitati, posto che in fase precontenziosa vi era stato, nel contraddittorio delle parti, una attenta indicazione e descrizione dei consumi e dei relativi periodi di riferimento.
Tanto è vero che in sede conciliativa le parti erano giunte a determinare i consumi addebitabili in un importo uguale a quello oggetto di causa.
Sulla base di questa verifica in contraddittorio la parte appellante avrebbe potuto contrastare la richiesta con maggiori argomenti, ad esempio comparando i consumi medi nel corso del rapporto con quelli richiesti.
Sotto altro profilo si osserva che, alcuna deduzione, come già osservato dal Tribunale,
è stata sollevata dalla parte appellante in ordine alla manomissione o intrusione di fattori estranei al suo controllo e incidenti sui consumi ascritti.
L'appello deve essere respinto e le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti in capo all'appellante per il versamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 dpr 115/02
P.Q.M.
5 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Velletri n. 2483/2018, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
2) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in
€. 5.800,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti in capo all'appellante per il versamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 drp 115/02
Roma 1/10/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. TO Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. TO Castaldo Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 3473 /2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIA Parte_1 C.F._1
LUCIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
GHIA LUCIO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SARRA Controparte_1 P.IVA_1
TO, elettivamente domiciliato in PIAZZALE OSTIENSE N.2 ROMA presso il difensore avv. SARRA TO;
APPELLATO
Oggetto appello avverso sentenza del Tribunale Civile di Velletri n. 2483/2018
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE 1 In primo grado l'attrice ha premesso di avere sottoscritto con Parte_1 [...]
n contratto per la somministrazione di energia elettrica presso la propria CP_1
abitazione.
Ha esposto che in data 11/12/2013 l' aveva emesso la fattura n. CP_1
2062013005475582 per l'ingente importo di Euro 16.385,01.
Ha esposto che tale fattura era riferita ad un conguaglio dei consumi che andava dal
1/05/2006 al 31/07/2013 ed ai consumi relativi al periodo successivo fino al 10/12/2013 ed era così composta:
- 5.695,27 Euro per servizi di vendita;
- 7.851,77 Euro per servizi di rete;
- 1.347,19 Euro per imposte;
- 1.489,42 Euro per IVA (10 %);
- 1,36 Euro per oneri diversi non soggetti ad IVA.
Ha esposto che all'esito di reclamo aveva stornato la somma di Euro 4.301,55 in CP_1
quanto relativa al conguaglio dei consumi dal 1/05/2006 al 31/12/2008 e, quindi, prescritta.
L'importo complessivo richiesto, pertanto, era pari ad Euro 12.083,46
Ha impugnato la richiesta e sostenuto che la convenuta non aveva adempiuto all'obbligo di procedere al controllo del contatore, violando così quanto ordinato dall Controparte_2
Ha esposto che gravava sul fornitore l'onere di dimostrare la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, ben potendo l'utente, in difetto di prova, esercitare il proprio diritto di contestazione e controllo, con prova libera a carattere anche presuntivo ed orale.
Ha esposto, inoltre, che l omettendo di controllare annualmente la correttezza o CP_1
meno dei consumi effettuati si era resa inadempiente rispetto agli obblighi di fatturazione bimestrale, di verifica del buono stato e del funzionamento del contatore e dei doveri lealtà e buona fede nell'esecuzione del contratto, ed aveva posto in essere
2 un comportamento illegittimo rilevante anche sotto il profilo della tutela della concorrenza e del libero mercato.
Il procedimento si è svolto nella contumacia della convenuta.
La domanda è stata respinta.
Il Tribunale ha motivato il rigetto richiamando il principio secondo la quale la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicchè in caso di contestazione , grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore non può limitarsi a lamentare genericamente la eccessività dei consumi ovvero a prospettare un errore di fatturazione compiuto dal somministrante, ma deve dimostrare che l'eccessività è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.
L'appellante ha impugnato la sentenza con unico seguente motivo di appello:
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 116 c.p.c.
Ha dedotto l'appellante che, se il Tribunale avesse correttamente applicato il preciso ordine di ripartizione dell'onere probatorio e correttamente valutato le risultanze probatorie del giudizio di primo grado in applicazione degli artt. 2967 c.c. e 116 c.p.c, avrebbe rilevato la mancata prova da parte di (sia in sede contenziosa che CP_1
precontenziosa) del corretto funzionamento del contatore.
Ha sostenuto che la giurisprudenza richiamata in sentenza stabiliva un preciso ordine logico di ripartizione dell'onere della prova: nel caso di contestazione da parte dell'utente dei dati recati in bolletta, l'onere della prova gravava in prima battuta sul somministrante, il quale era onerato di provare il corretto funzionamento del contatore.
Al contrario, la prova di cui è onerato l'utente – nel caso in cui il somministrante provi il regolare funzionamento – è molto difficile da fornire, poiché ha ad oggetto una circostanza negativa ed ha carattere residuale
3 Ha esposto che secondo lo stesso Tribunale (cfr. capoverso 8, pag. 2 della Sentenza),
non aveva assolto all'onere di provare il corretto funzionamento del contatore. CP_1
Ha concluso chiedendo: nel merito, rilevata l'illegittimità della sentenza del Tribunale di Velletri n. 2438/2018, resa all'esito del proc. n. R.g. 2457/2016, pubblicata in data 20 novembre 2018, per i motivi esposti al par. I, riformare la Sentenza nel senso di dichiarare la nullità e/o
l'illegittimità e/o l'inefficacia dei richiesti conguagli dei consumi di cui alla fattura n.
2062013005475582, emessa in violazione di quanto previsto nel contratto di somministrazione e dei generali doveri di correttezza e buona fede disposti dagli artt.
1175 e 1375 c.c., in accoglimento della domanda attorea.
Con condanna di alla refusione delle spese di lite, oltre onorari, Controparte_1
IVA e CPA.
L ha contestato l'appello. CP_1
Ha dedotto che le azioni di accertamento negativo del credito comportavano comunque l'assolvimento di oneri probatori da parte dell'attore e che non è sufficiente al fine di vanificare la pretesa del fornitore la mera asserzione di nulla dovere, pur a fronte dell'avvenuta fruizione del bene energia.
Ha esposto che l'onere della prova in ordine alla correttezza dei consumi emergeva dalla stessa documentazione allegata dalla parte appellante e segnatamente dalla
“Proposta di conciliazione” proveniente dalla Commissione Paritetica formata per esaminare il caso. Infatti, all'esito di un esame congiunto della fattispecie la
Commissione aveva proposto la seguente soluzione: “Il debito della cliente, pertanto, ammonta a € 12.083,46, che si propone di rateizzare in n. 30 rate bimestrali”.
Analoga attività di ricognizione e validazione di consumi è contenuta nella lettera
9.12.14 di allegata in atti come doc. 4 prodotto dall'attrice in I grado. CP_1
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
L'appello è infondato.
La regola di giudizio di fattispecie come quelle in esame è quella espressa dalla seguente recente massima della Corte di Cassazione (Sez. 3 - , Ordinanza n. 512 del
4 09/01/2025) in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto.
Tale regola di giudizio è stata correttamente applicata dal Tribunale, ragione per la quale il motivo di appello che si fonda sulla violazione dell'art. 2697 cc è infondato.
Infatti, sulla parte che contesta l'importo richiesto per i consumi, grava un onere di allegazione che si sostanzia nell'onere di formulare contestazioni che non siano assolutamente indeterminate o generiche e che siano in grado di contrastare ragionevolmente la presunzione semplice di veridicità delle rilevazioni del contatore.
Nel caso di specie la contestazione dell'appellante è priva di qualsiasi specificità.
Eppure, la parte appellante era in grado di apprezzare ed eventuale confutare i consumi addebitati, posto che in fase precontenziosa vi era stato, nel contraddittorio delle parti, una attenta indicazione e descrizione dei consumi e dei relativi periodi di riferimento.
Tanto è vero che in sede conciliativa le parti erano giunte a determinare i consumi addebitabili in un importo uguale a quello oggetto di causa.
Sulla base di questa verifica in contraddittorio la parte appellante avrebbe potuto contrastare la richiesta con maggiori argomenti, ad esempio comparando i consumi medi nel corso del rapporto con quelli richiesti.
Sotto altro profilo si osserva che, alcuna deduzione, come già osservato dal Tribunale,
è stata sollevata dalla parte appellante in ordine alla manomissione o intrusione di fattori estranei al suo controllo e incidenti sui consumi ascritti.
L'appello deve essere respinto e le spese del grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti in capo all'appellante per il versamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 dpr 115/02
P.Q.M.
5 La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale Civile di Velletri n. 2483/2018, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata.
2) Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in
€. 5.800,00 per compensi oltre Iva e Cpa e rimborso spese generali;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti in capo all'appellante per il versamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 drp 115/02
Roma 1/10/25
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. TO Castaldo dott.ssa Silvia Di Matteo
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