Decreto cautelare 22 giugno 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, decreto cautelare 22/06/2022, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2022
N. 00296/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00736/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 736 del 2022, proposto da
De II AR IC, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Musio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Castrignano del Capo, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti
Ditta Sol Edil S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa concessione di misure cautelari, anche inaudita altera parte,
-della deliberazione del Consiglio Comunale di Castrignano del Capo n. 38 del 10.12.2018, avente ad oggetto approvazione del progetto definitivo dei lavori di realizzazione parcheggio di interscambio a servizio delle Marine di Leuca e del Santuario di Santa AR di Leuca, con dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e adozione di variante al P.d.F. vigente, comportante l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, mai notificata e conosciuta in data 27.04.2022;
-del decreto di occupazione d’urgenza del 22.04.2022, notificato in data 27.04.2022, a firma del Dirigente p.t. Settore LL.P.P e Ambiente del Comune di Castrignano del Capo e del successivo atto di esecuzione mediante verbale del 16 maggio 2022 di immissione in possesso e redazione dello stato di consistenza del terreno di proprietà della ricorrente;
-della determinazione di approvazione del progetto esecutivo n. 222/RG del 7.7.2021, conosciuta in data 27.04.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio notificato alle controparti e depositato in data 21 Giugno 2022, alle ore 23,27;
Considerato che non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge (contemplati dall’art. 56 c.p.a.) per la concessione della invocata tutela cautelare presidenziale provvisoria, tenuto conto - da un lato - che i provvedimenti impugnati sono stati notificati/conosciuti dalla proprietaria interessata sin dal 27 Aprile 2022 (e l’immissione in possesso dell’area di che trattasi è avvenuta il 16 Maggio 2022), nel mentre il ricorso contenente l’istanza di misure cautelari monocratiche urgenti è stato proposto (per la libera scelta della parte ricorrente) solo in data 21 Giugno 2022, e - dall’altro - del disposto degli artt. 9, 12 e 15 della Legge Regionale Pugliese 22 Febbraio 2005 n. 3 e ss.mm..
P.Q.M.
Respinge la suindicata istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali proposta dalla parte ricorrente.
Fissa per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 13 Luglio 2022.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce il giorno 22 Giugno 2022.
| Il Presidente |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO