Articolo 75 della Legge 20 maggio 1985, n. 222
Articolo 74
Versione
3 giugno 1985
Art. 75.
Le presenti norme entrano in vigore nell'ordinamento dello Stato e in quello della Chiesa con la contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e negli Acta Apostolicae Sedis.
L'autorita' statale e l'autorita' ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione.
Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo II delle presenti norme, l'autorita' competente nell'ordinamento canonico e' la Conferenza episcopale italiana.

Entrata in vigore il 3 giugno 1985
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