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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/05/2025, n. 1264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1264 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 7 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5241/2023 r.g. e vertente
TRA
(c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Fiorentino De Leo;
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e difeso, ex art. 417 bis, CP_1 comma 1, c.p.c., dai funzionari Albano Rosanna e . Controparte_2 CP_3 oggetto: liquidazione pensione di inabilità civile.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.10.2023 esponeva che con decreto di Parte_1 omologa del 06.06.2023 le era stato riconosciuto il requisito sanitario utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di marzo 2022. Lamentava che l' non aveva provveduto a CP_1 liquidare la prestazione, nonostante la rituale notifica del decreto di omologa avvenuta in data
07.06.2023.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarato il diritto di parte ricorrente all'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di marzo 2022; conseguentemente che venisse condannato l' resistente CP_4 al pagamento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal mese di marzo 2022, oltre gli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo;
che venisse condannato l' al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio con distrazione in CP_1 favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi in giudizio con memoria del 02.04.2024, contestava tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto. In particolare, l resistente evidenziava che a seguito della notifica del decreto di CP_4
1 omologa aveva provveduto alla liquidazione a favore di parte ricorrente. Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese legali.
3. Con note a trattazione scritta del 19.04.2024 parte ricorrente rappresentava che l aveva CP_1 provveduto a pagare gli arretrati, limitatamente alla sorte capitale, soltanto a fine gennaio 2024 e quindi l'adempimento dell'Istituto era tardivo essendo intervenuto oltre i 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa e anche successivamente alla instaurazione del presente giudizio. Evidenziava, inoltre, che il pagamento risultava essere parziale in quanto l' aveva omesso la liquidazione e il versamento degli CP_5 interessi e della rivalutazione dovuti dalla scadenza di ogni singolo rateo fino al soddisfo ai sensi dell'art. 16, comma 6, L. 412/91.
4. L'udienza del 07.05.2025 veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte ed in esito al deposito delle stesse la causa veniva decisa.
5. Nel merito legittima appare la richiesta di cessazione della materia del contendere avanzata dall' resistente con riferimento alla richiesta di pagamento dell'assegno di invalidità civile stante CP_4 che non risulta contestato l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta.
Tuttavia, parte ricorrente ha contestato il mancato pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria e l' sul quale incombe il relativo onere probatorio, non ha fornito prova di aver pagato CP_1 anche gli interessi legali e la rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 16 co. 6 della L. n. 412/91.
Parte resistente va pertanto condannata al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze di ciascun rateo fino al soddisfo nei limiti dell'art. 16 co. 6 della L. n.
412/91.
6. Con riferimento alle spese di lite va rilevato che dall'esame della documentazione in atti risulta che il decreto di omologa è stato notificato all' in data 07.06.2023 e che pertanto tra la data di CP_1 notifica del decreto di omologa ed il deposito del ricorso risulta decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis c.p.c..
Le spese sono, pertanto, poste, anche in virtù del principio di soccombenza virtuale, a carico dell' e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura e del valore CP_1 della controversia ed applicando i minimi tariffari considerata la durata del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità civile;
- condanna l' al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole CP_1 scadenze di ciascun rateo fino al soddisfo nei limiti dell'art. 16 co. 6 della L. n. 412/91.;
- condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2695,50 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA con distrazione ex art. 93 c.p.c..
2 Messina, 8.5.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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