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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12940/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luca Angelo Giudice (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 febbraio 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 23 ottobre 2023 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...] dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 980/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. A sostegno
1 dell'opposizione la ricorrente ha sostenuto che il c.t.u. non avrebbe adeguatamente apprezzato la sua condizione, sottovalutandola (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 31 luglio 2024 l ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Richiamato il c.t.u. dott.ssa di Franza esclusivamente per verificare un Per_1
eventuale aggravamento della (cfr. ordinanza del 10 settembre 2024), Parte_1
l'opposizione merita di trovare accoglimento parziale perché il c.t.u., con giudizio immune da censure, esaminata la nuova documentazione prodotta, ha accertato che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio 2024 (cfr. relazione integrativa depositata il 16 dicembre 2024).
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, queste vengono compensate per entrambi le fasi del giudizio essendo il riconoscimento successivo al deposito del ricorso di opposizione.
Le spese di ctu, infine, vanno poste definitivamente a carico dell già soltanto CP_1 per la dichiarazione ex art. 152 disp. att. presentata dalla Parte_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a
[...] decorrere dal mese di gennaio 2024; compensa integralmente le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12940/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Luca Angelo Giudice (parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato);
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 febbraio 2025.
Motivazione
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il 23 ottobre 2023 Parte_1
ha proposto opposizione avverso le conclusioni raggiunte dal c.t.u. all'esito
[...] dell'accertamento tecnico medico-legale svolto nel procedimento iscritto al n. 980/2023
r.g.l. e insistito, previa rinnovazione della consulenza, nell'accertamento del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. A sostegno
1 dell'opposizione la ricorrente ha sostenuto che il c.t.u. non avrebbe adeguatamente apprezzato la sua condizione, sottovalutandola (cfr. ricorso).
Con la memoria di costituzione depositata il 31 luglio 2024 l ha chiesto il CP_1 rigetto dell'opposizione, contestandone la fondatezza (cfr. memoria).
Richiamato il c.t.u. dott.ssa di Franza esclusivamente per verificare un Per_1
eventuale aggravamento della (cfr. ordinanza del 10 settembre 2024), Parte_1
l'opposizione merita di trovare accoglimento parziale perché il c.t.u., con giudizio immune da censure, esaminata la nuova documentazione prodotta, ha accertato che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento a decorrere dal mese di gennaio 2024 (cfr. relazione integrativa depositata il 16 dicembre 2024).
Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite, queste vengono compensate per entrambi le fasi del giudizio essendo il riconoscimento successivo al deposito del ricorso di opposizione.
Le spese di ctu, infine, vanno poste definitivamente a carico dell già soltanto CP_1 per la dichiarazione ex art. 152 disp. att. presentata dalla Parte_1
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che Parte_1 ha i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a
[...] decorrere dal mese di gennaio 2024; compensa integralmente le spese di lite di entrambe le fasi del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' le spese di c.t.u. liquidate con separato CP_1
decreto.
Così deciso il 11/02/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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