TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/04/2026, n. 6376
TAR
Ordinanza presidenziale 23 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 12 agosto 2023
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Sentenza 9 aprile 2026

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    Superamento del tetto di spesa per dispositivi medici

    La ricorrente ha adempiuto all'obbligo di versamento della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, determinando il sopravvenuto difetto di interesse. Tuttavia, la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata in assenza del provvedimento di accertamento del pagamento da parte della Regione.

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    Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici

    La ricorrente ha adempiuto all'obbligo di versamento della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, determinando il sopravvenuto difetto di interesse. Tuttavia, la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata in assenza del provvedimento di accertamento del pagamento da parte della Regione.

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    Ricognizione del fatturato dei dispositivi medici

    La ricorrente ha adempiuto all'obbligo di versamento della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, determinando il sopravvenuto difetto di interesse. Tuttavia, la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata in assenza del provvedimento di accertamento del pagamento da parte della Regione.

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    Criteri di definizione del tetto di spesa regionale per dispositivi medici

    La ricorrente ha adempiuto all'obbligo di versamento della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, determinando il sopravvenuto difetto di interesse. Tuttavia, la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata in assenza del provvedimento di accertamento del pagamento da parte della Regione.

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    Linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali

    La ricorrente ha adempiuto all'obbligo di versamento della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, determinando il sopravvenuto difetto di interesse. Tuttavia, la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata in assenza del provvedimento di accertamento del pagamento da parte della Regione.

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    Adozione delle linee guida per il ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici

    La ricorrente ha adempiuto all'obbligo di versamento della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, determinando il sopravvenuto difetto di interesse. Tuttavia, la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata in assenza del provvedimento di accertamento del pagamento da parte della Regione.

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    Atti connessi al ripiano del superamento del tetto di spesa

    La ricorrente ha adempiuto all'obbligo di versamento della quota ridotta prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, determinando il sopravvenuto difetto di interesse. Tuttavia, la cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata in assenza del provvedimento di accertamento del pagamento da parte della Regione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 5B, sentenza 09/04/2026, n. 6376
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 6376
    Data del deposito : 9 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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