TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/11/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 658/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 658/2025 promossa da:
C.F. , nato negli Stati Uniti il Parte_1 C.F._1
26/11/1952, ivi residente in [...]; C.F. Controparte_1
nato negli Stati Uniti il 30/12/1981; C.F._2 Controparte_2
, C.F. nata negli Stati Uniti il 14/11/1984;
[...] C.F._3 [...]
C.F. , nata negli Stati Uniti il 04/04/1990; Controparte_3 C.F._4
C.F. , nata negli Stati Uniti il Controparte_4 C.F._5
13/05/1987; , C.F. , nato negli Stati Controparte_5 C.F._6
Uniti il 05/05/1993; , C.F. , nato negli Controparte_6 C.F._7
Stati Uniti il 06/08/1961; C.F. , nata Parte_2 C.F._8 negli Stati Uniti il 29/05/1990; , C.F. nata Parte_3 C.F._9 negli Stati Uniti l'11/08/1993; , C.F. Controparte_7 C.F._10 nata negli Stati Uniti il 05/09/1995; , C.F. , Controparte_8 C.F._11 nata negli Stati Uniti il 13/01/1970; C.F. , Controparte_9 C.F._12 nata negli Stati Uniti il 17/05/1997; , C.F. Controparte_10
, nato negli Stati Uniti il 09/03/2002; C.F._13 CP_11 CP_6
, C.F. , nato negli Stati Uniti il 31/03/1977 in proprio
[...] C.F._14
1 e in qualità di esercente la potestà genitoriale unitamente all'altro genitore
[...] della figlia minore C.F. Persona_1 Persona_2
, nata negli Stati Uniti il 28/06/2010, tutti rappresentati e difesi C.F._15 dall'avv. Gianluca De Micco Padula del foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Roma, via Mario Fani 20, giusta procura tradotta, apostillata e autenticata in calce al ricorso. I ricorrenti, insieme al loro difensore, hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
; Email_1
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_12
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n.
15
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 17.03.2025 e ritualmente notificato,
i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_12 dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a [...], Persona_3 il 19.02.1928, figlia di e (cfr. doc. in atti n. 1). Persona_4 Persona_5
L'ava italiana, una volta emigrata negli Stati Uniti d'America, aveva contratto matrimonio, con il cittadino italiano, , in data 18.09.1944 (cfr. doc. Controparte_6 in atti n. 3) senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc in atti n. 2).
Dall'unione coniugale tra e nascevano i seguenti figli: Persona_3 Controparte_6
-in data 26.11.1952, ad Akron, contea Summit, Ohio (USA) Parte_1 odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 4);
-in data 06.08.1961, ad Akron, contea Summit, Ohio (USA), Controparte_6
, odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 15);
[...]
2 C
data 13.01.1970, ad Akron, contea Summit, Ohio (USA), (cfr. Controparte_14 doc. in atti n. 20);
-in data 06.03.1949, in Italia a Marina di Gioiosa ON (RC), (cfr. Controparte_15 doc. in atti n. 25);
In particolare, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : Parte_1
-in data 14.06.1975, egli contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti Persona_6
n. 5). Dalla loro unione matrimoniale nascevano i cinque figli e odierni ricorrenti:
- il 30.12.1981, (cfr. doc. in atti n. 6) che in data 25.07.2015, Controparte_1 si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 7) e da tale unione Persona_7 nascevano i figli: , in data 30.04.2021 (cfr. doc. in atti n. Controparte_16
8) e , in data 18.09.2024 (cfr. doc. in atti n. 9). Controparte_17
- il 14.11.1984, (cfr. doc. in atti n. 10); Controparte_2
- il 04.04.1990, (cfr. doc. in atti n. 11); Controparte_3
- il 13.05.1987, (cfr. doc. in atti n. 12); Controparte_4
-il 05.05.1993, (cfr. doc. in atti n. 13), il quale in data Controparte_5
25.05.2023 si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 14). Persona_8
con riferimento alla discendenza di : Controparte_6
-in data 02.09.1989, egli contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti Persona_9
n. 16) e dalla loro unione matrimoniale nascevano, i loro tre figli e odierni ricorrenti: in data 29.05.1990, (cfr. doc. in atti n. 17); in data 11.08.1993, Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 18); in data 05.09.1995, Parte_3 Controparte_7
(cfr. doc. in atti n. 19).
[...]
con riferimento alla discendenza di : Controparte_14
- in data 02.07.1994, si univa in matrimonio con Controparte_14 Controparte_10
(cfr. doc. in atti n. 21), acquisendo il nominativo di e
[...] Controparte_8 dall'unione matrimoniale nascevano i figli e odierni ricorrenti:
- in data 17.05.1997, (cfr. doc. in atti n. 22), la quale il Persona_10
13.07.2024 sposava acquisendo il nominativo di Controparte_18 CP_9
[...]
3 - in data 09.03.2002, (cfr. doc. in atti n. 24); Controparte_10
con riferimento alla discendenza di : Controparte_15 il 15.12.1971 dall'unione matrimoniale tra e Controparte_15 Persona_11 nasceva in data 31.03.1977 il figlio e odierno ricorrente, Controparte_19
(cfr. doc. in atti n. 27) che in data 24.05.2003 sposava (cfr. Persona_12 doc. in atti n. 28) e da tale unione nascevano i figli:
-il 28.06.2010, odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 29) Per_2 Persona_2
C 04.05.2014, (cfr. doc. in atti n. 30) Controparte_21
C 17.07.2017, (cfr. doc. in atti n. 31). Controparte_22
Conseguentemente, gli odierni ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis dalla nascita e di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_12 competente, di procedere alla relativa iscrizione, trascrizione e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_12 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 11.04.2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la CP_12 mancanza di interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di aver presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa specificando che “l'azione giudiziale è proponibile solo decorsi i settecentotrenta giorni previsti dall'art. 3 d.P.R.
n. 362 del 1994 e che: “Fino alla consumazione di detto termine l'Amministrazione ha ancora il potere di provvedere sull'istanza, di cui, nel caso di specie, controparte neppure dà atto in ricorso”.
Parte resistente chiedeva altresì un rinvio a causa della pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su un caso analogo a quello del giudizio de quo.
Infine, in tema di infondatezza della domanda, il argomentava, invece, che il CP_12 dante causa era stato soggetto al fenomeno della naturalizzazione straniera non avevano completamente specificato la data di immigrazione in Brasile del loro avo italiano
4 ritenendo che il dante causa era stato soggetto al fenomeno della naturalizzazione straniera basata sul principio dello ius soli e aveva automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, ivi compresa l'odierna controparte che, pertanto, non vanterebbe alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 22 ottobre 2025, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso mentre per la parte resistente nessuno compariva. Il Giudice rimetteva la causa in decisione.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'ava italiana dei ricorrenti è nata a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua
5 volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
E' evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla
Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte Costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal 1° gennaio 1948 dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.01.1948, data di vigenza della Carta Fondamentale (Cass. N. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 6 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass.
N. 6297/1996 e n. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermai nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 della L. 151/75 (Cass. SS.UU. n. 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. N. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 cit. (Cass. SS. UU. N. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli (cd. Effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al
1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato
7 prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”; il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale (Cass. SS.UU. n. 4466/2009).
Ne deriva che ai discendenti di madre italiana, nati post 01.01.1948 è riconosciuto il diritto alla cittadinanza in via amministrativa mentre per la discendenza in linea materna ante 01.01.1948, il ricorrente deve necessariamente adire l'autorità giudiziaria.
Ciò posto, nel caso di specie si evidenzia che, l'ava italiana ha contratto Persona_3 matrimonio nel 1944 con un italiano e che i discendenti ricorrenti, siano nati dopo il 1° gennaio 1948, segnatamente il 06.03.1949 , il 26.11.1952 Controparte_15 [...]
, il 06.08.1961 e il 13.01.1970 Parte_1 Controparte_6 CP_14
( da coniugata). In questo caso il riconoscimento dello
[...] Controparte_8 status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_12 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità Consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “tempi determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacchè non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o
8 di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti che la linea di discendenza che riconduce all'ava italiana non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta
Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendenti dell'ava italiana Persona_3 deducono di essere stati impossibilitati ad avviare l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il rispettivo e competente Consolato italiano degli Stati Uniti d'America.
Invero, gli stessi hanno prodotto le e-mail inviate singolarmente al di Detroit Parte_4
e all'Ambasciata di Washington (ricorrente rappresentando CP_4
l'impossibilità, di poter prenotare un appuntamento a causa della costante assenza di disponibilità (cfr. doc. n. 33 “tentativi di prenotazione”).
In aggiunta, sono stati prodotti numerosi stampe a dimostrazione dei tentativi infruttuosi effettuati da ricorrenti tra il mese di ottobre e dicembre 2024, da cui emerge chiaramente la persistente indisponibilità di appuntamenti per il servizio richiesto. I tentativi sono stati effettuati da tutti i ricorrenti anche in giorni ed orari differenti, ma con identico esito negativo (cfr. doc. n. 33 tentativi di prenotazione).
Tale documentazione dimostra inequivocabilmente che i ricorrenti hanno posto in essere ogni sforzo ragionevolmente esigibile per attivare il procedimento amministrativo previsto trovandosi tuttavia dinanzi ad una situazione di completa paralisi burocratica, che ha di fatto impedito sia l'avvio che la conclusione del
9 procedimento entro i termini di legge.
Alla luce delle circostanze sopra esposte, risulta provata l'assoluta inutilizzabilità del canale consolare e l'impossibilità per i ricorrenti di vedere tutelato il proprio diritto in via amministrativa. Ne discende, da un lato, la piena legittimità del ricorso giurisdizionale quale unico strumento effettivo di tutela, e dall'altro, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente, in quanto prova di CP_12 riscontro concreto. L'assenza di un'alternativa praticabile rafforza, dunque, la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti, fondato su un diritto soggettivo pieno e meritevole di tutela.
Nel merito, alla luce di quanto argomentato, occorre verificare se l'ava italiana si sia mai naturalizzata cittadina statunitense o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana. moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza statunitense per Persona_3 naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato in data 16.06.2025 dal Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti d'America
– Servizi per la cittadinanza e l'immigrazione degli Stati Uniti d'America, nel quale è riportato testualmente la dicitura: “Che dopo aver eseguito un'accurata ricerca nei sistemi di database sopra citati, non abbiamo trovato nessun documento relativo alla persona indicata qui di seguito: Persona oggetto della ricerca nata il Per_3 Per_3
19.02.1928. Paese di nascita: Italia”. Orbene, in quanto italiana, ha Persona_3 trasmesso iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli e ai relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenata cittadina e, quindi, la trasmissione della cittadinanza italiana dall'ava italiana sino ai ricorrenti, senza interruzione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_12 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei
10 servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del Controparte_12 né della , non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi Parte_5 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 13.11.25 La Giudice
Dott.ssa Valeria Marchese
11
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valeria Marchese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 658/2025 promossa da:
C.F. , nato negli Stati Uniti il Parte_1 C.F._1
26/11/1952, ivi residente in [...]; C.F. Controparte_1
nato negli Stati Uniti il 30/12/1981; C.F._2 Controparte_2
, C.F. nata negli Stati Uniti il 14/11/1984;
[...] C.F._3 [...]
C.F. , nata negli Stati Uniti il 04/04/1990; Controparte_3 C.F._4
C.F. , nata negli Stati Uniti il Controparte_4 C.F._5
13/05/1987; , C.F. , nato negli Stati Controparte_5 C.F._6
Uniti il 05/05/1993; , C.F. , nato negli Controparte_6 C.F._7
Stati Uniti il 06/08/1961; C.F. , nata Parte_2 C.F._8 negli Stati Uniti il 29/05/1990; , C.F. nata Parte_3 C.F._9 negli Stati Uniti l'11/08/1993; , C.F. Controparte_7 C.F._10 nata negli Stati Uniti il 05/09/1995; , C.F. , Controparte_8 C.F._11 nata negli Stati Uniti il 13/01/1970; C.F. , Controparte_9 C.F._12 nata negli Stati Uniti il 17/05/1997; , C.F. Controparte_10
, nato negli Stati Uniti il 09/03/2002; C.F._13 CP_11 CP_6
, C.F. , nato negli Stati Uniti il 31/03/1977 in proprio
[...] C.F._14
1 e in qualità di esercente la potestà genitoriale unitamente all'altro genitore
[...] della figlia minore C.F. Persona_1 Persona_2
, nata negli Stati Uniti il 28/06/2010, tutti rappresentati e difesi C.F._15 dall'avv. Gianluca De Micco Padula del foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio in Roma, via Mario Fani 20, giusta procura tradotta, apostillata e autenticata in calce al ricorso. I ricorrenti, insieme al loro difensore, hanno dichiarato di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata:
; Email_1
-Ricorrenti- contro
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_12
e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, via Plebiscito n.
15
-Resistente -
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 17.03.2025 e ritualmente notificato,
i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e Controparte_12 dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana nata a [...], Persona_3 il 19.02.1928, figlia di e (cfr. doc. in atti n. 1). Persona_4 Persona_5
L'ava italiana, una volta emigrata negli Stati Uniti d'America, aveva contratto matrimonio, con il cittadino italiano, , in data 18.09.1944 (cfr. doc. Controparte_6 in atti n. 3) senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc in atti n. 2).
Dall'unione coniugale tra e nascevano i seguenti figli: Persona_3 Controparte_6
-in data 26.11.1952, ad Akron, contea Summit, Ohio (USA) Parte_1 odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 4);
-in data 06.08.1961, ad Akron, contea Summit, Ohio (USA), Controparte_6
, odierno ricorrente (cfr. doc. in atti n. 15);
[...]
2 C
data 13.01.1970, ad Akron, contea Summit, Ohio (USA), (cfr. Controparte_14 doc. in atti n. 20);
-in data 06.03.1949, in Italia a Marina di Gioiosa ON (RC), (cfr. Controparte_15 doc. in atti n. 25);
In particolare, si precisava che:
con riferimento alla discendenza di : Parte_1
-in data 14.06.1975, egli contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti Persona_6
n. 5). Dalla loro unione matrimoniale nascevano i cinque figli e odierni ricorrenti:
- il 30.12.1981, (cfr. doc. in atti n. 6) che in data 25.07.2015, Controparte_1 si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 7) e da tale unione Persona_7 nascevano i figli: , in data 30.04.2021 (cfr. doc. in atti n. Controparte_16
8) e , in data 18.09.2024 (cfr. doc. in atti n. 9). Controparte_17
- il 14.11.1984, (cfr. doc. in atti n. 10); Controparte_2
- il 04.04.1990, (cfr. doc. in atti n. 11); Controparte_3
- il 13.05.1987, (cfr. doc. in atti n. 12); Controparte_4
-il 05.05.1993, (cfr. doc. in atti n. 13), il quale in data Controparte_5
25.05.2023 si univa in matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 14). Persona_8
con riferimento alla discendenza di : Controparte_6
-in data 02.09.1989, egli contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti Persona_9
n. 16) e dalla loro unione matrimoniale nascevano, i loro tre figli e odierni ricorrenti: in data 29.05.1990, (cfr. doc. in atti n. 17); in data 11.08.1993, Parte_2
(cfr. doc. in atti n. 18); in data 05.09.1995, Parte_3 Controparte_7
(cfr. doc. in atti n. 19).
[...]
con riferimento alla discendenza di : Controparte_14
- in data 02.07.1994, si univa in matrimonio con Controparte_14 Controparte_10
(cfr. doc. in atti n. 21), acquisendo il nominativo di e
[...] Controparte_8 dall'unione matrimoniale nascevano i figli e odierni ricorrenti:
- in data 17.05.1997, (cfr. doc. in atti n. 22), la quale il Persona_10
13.07.2024 sposava acquisendo il nominativo di Controparte_18 CP_9
[...]
3 - in data 09.03.2002, (cfr. doc. in atti n. 24); Controparte_10
con riferimento alla discendenza di : Controparte_15 il 15.12.1971 dall'unione matrimoniale tra e Controparte_15 Persona_11 nasceva in data 31.03.1977 il figlio e odierno ricorrente, Controparte_19
(cfr. doc. in atti n. 27) che in data 24.05.2003 sposava (cfr. Persona_12 doc. in atti n. 28) e da tale unione nascevano i figli:
-il 28.06.2010, odierna ricorrente (cfr. doc. in atti n. 29) Per_2 Persona_2
C 04.05.2014, (cfr. doc. in atti n. 30) Controparte_21
C 17.07.2017, (cfr. doc. in atti n. 31). Controparte_22
Conseguentemente, gli odierni ricorrenti chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis dalla nascita e di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile Controparte_12 competente, di procedere alla relativa iscrizione, trascrizione e annotazione di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo altresì alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_12 ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio in data 11.04.2025 chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
In particolare, il resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per la CP_12 mancanza di interesse ad agire, non avendo i ricorrenti dedotto né dimostrato di aver presentato l'istanza di cittadinanza in sede amministrativa specificando che “l'azione giudiziale è proponibile solo decorsi i settecentotrenta giorni previsti dall'art. 3 d.P.R.
n. 362 del 1994 e che: “Fino alla consumazione di detto termine l'Amministrazione ha ancora il potere di provvedere sull'istanza, di cui, nel caso di specie, controparte neppure dà atto in ricorso”.
Parte resistente chiedeva altresì un rinvio a causa della pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale su un caso analogo a quello del giudizio de quo.
Infine, in tema di infondatezza della domanda, il argomentava, invece, che il CP_12 dante causa era stato soggetto al fenomeno della naturalizzazione straniera non avevano completamente specificato la data di immigrazione in Brasile del loro avo italiano
4 ritenendo che il dante causa era stato soggetto al fenomeno della naturalizzazione straniera basata sul principio dello ius soli e aveva automaticamente perso, per l'effetto, lo status civitatis italiano con conseguente impossibilità di trasmetterlo agli eredi, ivi compresa l'odierna controparte che, pertanto, non vanterebbe alcun diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis.
Il Pubblico Ministero, notiziato del procedimento, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 22 ottobre 2025, parte ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso mentre per la parte resistente nessuno compariva. Il Giudice rimetteva la causa in decisione.
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'ava italiana dei ricorrenti è nata a [...] e pertanto in comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Occorre a questo punto verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Orbene, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua
5 volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente. Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
E' evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla
Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte Costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal 1° gennaio 1948 dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.01.1948, data di vigenza della Carta Fondamentale (Cass. N. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 6 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass.
N. 6297/1996 e n. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermai nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 della L. 151/75 (Cass. SS.UU. n. 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. N. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 cit. (Cass. SS. UU. N. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli (cd. Effetto perdurante).
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al
1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato
7 prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”; il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale (Cass. SS.UU. n. 4466/2009).
Ne deriva che ai discendenti di madre italiana, nati post 01.01.1948 è riconosciuto il diritto alla cittadinanza in via amministrativa mentre per la discendenza in linea materna ante 01.01.1948, il ricorrente deve necessariamente adire l'autorità giudiziaria.
Ciò posto, nel caso di specie si evidenzia che, l'ava italiana ha contratto Persona_3 matrimonio nel 1944 con un italiano e che i discendenti ricorrenti, siano nati dopo il 1° gennaio 1948, segnatamente il 06.03.1949 , il 26.11.1952 Controparte_15 [...]
, il 06.08.1961 e il 13.01.1970 Parte_1 Controparte_6 CP_14
( da coniugata). In questo caso il riconoscimento dello
[...] Controparte_8 status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere Controparte_12 presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità Consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “tempi determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacchè non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o
8 di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 della Costituzione, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza dei ricorrenti venga documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti che la linea di discendenza che riconduce all'ava italiana non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta
Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis – alla trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendenti dell'ava italiana Persona_3 deducono di essere stati impossibilitati ad avviare l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana presso il rispettivo e competente Consolato italiano degli Stati Uniti d'America.
Invero, gli stessi hanno prodotto le e-mail inviate singolarmente al di Detroit Parte_4
e all'Ambasciata di Washington (ricorrente rappresentando CP_4
l'impossibilità, di poter prenotare un appuntamento a causa della costante assenza di disponibilità (cfr. doc. n. 33 “tentativi di prenotazione”).
In aggiunta, sono stati prodotti numerosi stampe a dimostrazione dei tentativi infruttuosi effettuati da ricorrenti tra il mese di ottobre e dicembre 2024, da cui emerge chiaramente la persistente indisponibilità di appuntamenti per il servizio richiesto. I tentativi sono stati effettuati da tutti i ricorrenti anche in giorni ed orari differenti, ma con identico esito negativo (cfr. doc. n. 33 tentativi di prenotazione).
Tale documentazione dimostra inequivocabilmente che i ricorrenti hanno posto in essere ogni sforzo ragionevolmente esigibile per attivare il procedimento amministrativo previsto trovandosi tuttavia dinanzi ad una situazione di completa paralisi burocratica, che ha di fatto impedito sia l'avvio che la conclusione del
9 procedimento entro i termini di legge.
Alla luce delle circostanze sopra esposte, risulta provata l'assoluta inutilizzabilità del canale consolare e l'impossibilità per i ricorrenti di vedere tutelato il proprio diritto in via amministrativa. Ne discende, da un lato, la piena legittimità del ricorso giurisdizionale quale unico strumento effettivo di tutela, e dall'altro, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal resistente, in quanto prova di CP_12 riscontro concreto. L'assenza di un'alternativa praticabile rafforza, dunque, la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti, fondato su un diritto soggettivo pieno e meritevole di tutela.
Nel merito, alla luce di quanto argomentato, occorre verificare se l'ava italiana si sia mai naturalizzata cittadina statunitense o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana. moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza statunitense per Persona_3 naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato in data 16.06.2025 dal Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti d'America
– Servizi per la cittadinanza e l'immigrazione degli Stati Uniti d'America, nel quale è riportato testualmente la dicitura: “Che dopo aver eseguito un'accurata ricerca nei sistemi di database sopra citati, non abbiamo trovato nessun documento relativo alla persona indicata qui di seguito: Persona oggetto della ricerca nata il Per_3 Per_3
19.02.1928. Paese di nascita: Italia”. Orbene, in quanto italiana, ha Persona_3 trasmesso iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli e ai relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenata cittadina e, quindi, la trasmissione della cittadinanza italiana dall'ava italiana sino ai ricorrenti, senza interruzione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_12 conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei
10 servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del Controparte_12 né della , non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi Parte_5 che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3) spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 13.11.25 La Giudice
Dott.ssa Valeria Marchese
11