Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00289/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00144/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 144 del 2023, proposto da
LI BO, UN BO, rappresentati e difesi dall'avvocato Edoardo Mensitieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Iacoboni, Marcella Tombesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CO AR, LU RS, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio D'Angelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Ascoli Piceno protocollo speciale n. 1983/12/CE nella pratica edilizia n. 15071 a firma del Dirigente del settore Edilizia Attivit à produttive, Ambiente Arch. Ugo Galanti comunicato in data 02 02 /20 23 ,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Piceno e di CO AR e di LU RS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. NI IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con nota depositata il 16 dicembre 2026 il procuratore dei ricorrenti ha dichiarato che sono sopravvenute nuove circostanze fattuali in conseguenza delle quali le ricorrenti medesime non hanno più interesse alla prosecuzione del giudizio
Ha quindi chiesto la dichiarazione improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse del ricorso. con integrale compensazione delle spese.
Con note depositate rispettivamente il 18 e il 19 dicembre 2025 il Comune di Ascoli Piceno e i controinteressati hanno aderito all’istanza dei ricorrenti.
Per quanto sopra, trattenuta la causa in decisione alla pubblica udienza del 26 febbraio 2026, il Tribunale dichiara il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse,
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MA IG, Presidente
NI IU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI IU | Renata MA IG |
IL SEGRETARIO