Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
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n. 5301 2022 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla HUBLER - Presidente-
Dott. Giuseppe ORSO - Giudice -
Dott.ssa Ivana SASSI - Giudice rel - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5301 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce al ricorso, dall'avv. CALDARULO ANGELA
PATRIZIA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazzetta
Duca D'Aosta 265,
RICORRENTE
E
, non costituito Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
1
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso riportandosi ai propri atti.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, padre dei loro due figli
( nato il [...] e nato il [...]), ha chiesto Per_1 Per_2
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Va preliminarmente confermata la dichiarazione di contumacia del resistente non costituitosi in giudizio sebbene regolarmente citato.
All'udienza del 13.05.2022 il Presidente, dato atto dell'impossibilità di esperimento del tentativo di conciliazione per assenza del coniuge, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e nulla disponeva a carico del resistente a titolo di contributo al mantenimento della moglie;
quindi, rimetteva le parti davanti al giudice istruttore.
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
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Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
All'udienza del 05.12.2023 avendo la ricorrente rinunciato alla domanda diretta ad ottenere a carico del marito un contributo al mantenimento dell'istante, il Collegio è esonerato dal doversi pronunciare su tale istanza.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. compensa le spese di lite;
3. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 449, parte II, s. A, Sez. A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1980).
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 06/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
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Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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