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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 13/12/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 804/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 804/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FERRARO ELISA
e
DEL SEGATO DILIANO (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. FERRARO ELISA
RICORRENTI
Per l'interdizione di
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
04/10/1989, residente in [...]della Pescaia (GR), sottoposto a inabilitazione con sentenza del Tribunale dei Minori di Firenze n. 2/2008, depositata in data
09/01/2008;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/10/2025, il procuratore dei ricorrenti ha concluso come da ricorso introduttivo. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, premesso che il loro figlio, , è stato dichiarato Controparte_1 inabilitato con sentenza del Tribunale per i Minorenni n. 2/2008, del 09/01/2008, in ragione della sua condizione di totale invalidità derivante dalla patologia denominata “sindrome di Wolf”, hanno adito questo Tribunale chiedendone la dichiarazione di interdizione ovvero, in via subordinata, la sottoposizione di
[...]
alla misura dell'amministrazione di sostegno, con implicita revoca della CP_1 inabilitazione disposta dal Tribunale per i minorenni.
Le parti ricorrenti hanno esposto che , trovandosi “in condizioni di Controparte_1 abituale totale infermità di mente […] necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, … malattia che perdura inalterata sino ad oggi”, come dimostrato dalla documentazione medica prodotta in atti.
Fissata l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, ricorso e decreto venivano notificati all'interdicendo, ai parenti e agli affini di cui all'art. 473 bis 53
c.p.c., nonché comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
All'udienza dell'08/10/2025, il Giudice ha proceduto all'esame di , Controparte_1 ed all'esito ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
*** ***
Dalla documentazione medica prodotta a corredo del ricorso e dall'esame dell'interdicendo, è emerso che lo stesso si trova in uno stato di incapacità di provvedere in modo autonomo ai propri interessi.
Invero, nel corso dell'esame, l'interdicendo non ha potuto esprimersi mediante linguaggio verbale, pur dimostrando, tuttavia, di comprendere i quesiti posti, fornendo risposte mediante cenni del capo e manifestando assenso ad alcune domande (“Sai perché sei qui?”, “Sai che io sono il giudice e sono chiamato a decidere di un eventuale cambio delle misure a tuo sostegno?”, “Vorresti che fosse tua mamma ad occuparsi di aiutarti negli affari che ti riguardano?”, “Vorresti che anche tua sorella ti aiutasse nella gestione degli affari che ti riguardano?”).
La circostanza è significativa del grave ritardo che (testimoniata anche dalla documentazione medica versata in atti) lo affligge ed in ragione della quale deve disporsi la revoca della inabilitazione e la sostituzione della stessa con la più estesa misura di protezione della amministrazione di sostegno.
Al riguardo, occorre premettere che, nell'individuazione della misura di protezione più adeguata alla tutela del soggetto debole, il giudice deve lasciarsi orientare da un criterio di residualità e di estrema ratio, dovendo individuare la misura che consente di fornire adeguata protezione al soggetto con il minor sacrificio possibile della di lui capacità di agire, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
In particolare, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell'amministrazione di sostegno (cfr. Cass. n. 4866/2010).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che la scelta della misura non deve essere effettuata in astratto, alla luce di un criterio quantitativo legato alla gravità della patologia, ma in concreto e tenuto conto delle esigenze che la misura è destinata a soddisfare: il criterio distintivo tra l'amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psicofisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l'invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell'amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione (cfr. sul tema, tra le altre, Cass. n. 18171/2013; Cass. n.
22332/2011; Cass. n. 9628/2009).
Ne consegue che alla misura dell'amministrazione di sostegno può farsi ricorso anche in caso di patologie particolarmente gravi, quando le circostanze del caso concreto - quali, ad esempio, la presenza di una adeguata rete familiare di protezione dell'incapace, una non elevata complessità della gestione patrimoniale, etc. – consentano di perseguire lo stesso livello di protezione senza fare ricorso alla ben più invasiva misura della interdizione, che dovrà trovare applicazione, invece, solo ove risulti assolutamente necessario per la protezione della persona priva di autonomia.
Ebbene, nel caso di specie, pur essendo necessaria una misura di protezione per il tutelando, lo stesso risulta inserito in una rete familiare di protezione, risultando assistito dai genitori, odierni ricorrenti, e dalla sorella.
Inoltre, secondo quanto dichiarato dai ricorrenti l'interdicendo percepisce
“pensione di invalidità e accompagnamento per complessivi euro 1.266,81 mensili” (pag.
3, ricorso introduttivo), direttamente sul proprio conto corrente personale (n.
41089.59), come risulta dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo
(“estratto conto al 30.6.2024”, “estratto conto al 30.09.2024”, “estratto conto al
31.12.2024”, “estratto conto movimenti anno 2025”). Alla luce della descritta situazione personale e patrimoniale, quindi, il Collegio ritiene non giustificata la misura dell'inabilitazione e più adeguata, al caso di specie, la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, con previsione di poteri sostitutivi in capo all'amministratore di sostengo consentirebbe di raggiungere il medesimo obiettivo di tutela perseguito con la richiesta interdizione e il beneficio di una procedura più agile, anche per eventuali successive istanze nell'interesse del beneficiario.
Quanto, poi, alla nomina dell'amministratore di sostegno, va osservato che, la difesa della parte ricorrente, nel precisare le conclusioni, ha chiesto “che in caso di individuazione della misura dell'amministrazione di sostegno il relativo ufficio sia attribuito anche disgiuntamente, stante l'età della madre e la maggiore disponibilità della sorella, a ”. Parte_1 Controparte_2
Queste ultime si sono dichiarate entrambe concordi rispetto alla richiesta e disponibili all'assunzione dell'incarico.
Ebbene, il combinato disposto degli artt. 418, comma 3, e 405, comma 4, c.c. consente al giudice dell'interdizione o dell'inabilitazione, che ritenga opportuna l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno, di adottare provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e di disporre la nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio.
Seppure nel caso di specie non ricorrano esigenze specifiche (quali, ad esempio, la necessità di specifiche e differenziate competenze) che giustifichino la nomina di un coamministratore di sostegno (figura ormai pacificamente ammessa dall'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di merito a cui aderisce anche questo Tribunale), non vi è nessuna ragione per non provvedere alla nomina di un amministratore di sostengo e di un ausiliario dello stesso e, anzi, ciò risulta nell'interesse di .. Controparte_1
In tal senso deve osservarsi, infatti, che “nessuna norma esclude che l'amministratore possa avvalersi di ausiliari: è vero il contrario. L'art. 411, comma I, c.c. richiama espressamente l'art. 379 c.c. che, al comma II, prevede la possibilità per il tutore di avvalersi di una o più persone (per la cui nomina, se stipendiate, occorre l'autorizzazione del giudice tutelare)” (cfr. Trib. Varese, decreto 7 dicembre 2011 est. Buffone).
Su questa scorta si deve rilevare che, nel caso di specie, si è da Parte_1 sempre occupata della gestione del figlio, conoscendone meglio di tutti, dunque, necessità, interessi e inclinazioni. Ciò, di per sé, giustifica la sua nomina quale Contr
A fronte della sua età (la stessa è nata nel 1953) è naturale, però, che la medesima non possa più offrire la dinamicità gestionale offerta in passato. Nello stesso senso, in via prognostica, occorre rilevare che nel momento in cui la madre non potrà più occuparsi del figlio, risulterà naturale ai sensi 408 c.c. (secondo cui nella scelta, dell'amministratore di sostegno “il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”) la nomina della sorella quale successivo a.d.s.
In questo stesso senso, poi, la nomina di quale ausiliario Controparte_2 dell'attuale a.d.s. risulta propedeutica a garantire il futuro, migliore sostegno al beneficiario, permettendo al soggetto che sarà naturalmente chiamato alla prosecuzione dell'amministrazione di acquisire, sotto la supervisione della madre
(che da sempre si occupa di ciò), una progressiva dimestichezza negli incombenti gestori e rispetto ai rapporti che interessano . CP_1
In ragione di quanto sopra, dunque, deve disporsi la nomina di Parte_1 quale amministratore di sostegno di e, in ausilio della stessa, la Controparte_1 nomina ex artt. 411 e 379 c.c. della sorella del beneficiario, , quale Controparte_2 ausiliario dell'a.d.s., affinché la stessa possa rappresentare, disgiuntamente rispetto alla madre, nei rapporti attinenti all'ordinaria Controparte_1 amministrazione
Conseguentemente, e avranno, Parte_1 Controparte_2 disgiuntamente, poteri di rappresentanza esclusiva del beneficiario per gli atti di ordinaria. La sola avrà rappresentanza esclusiva del Parte_1 beneficiario per gli atti di straordinaria amministrazione (con gli effetti di cui all'art. 409 c.c.), salva ogni ulteriore valutazione del Giudice Tutelare in sede.
In considerazione della materia trattata e del legame parentale tra le parti, sussistono giusti motivi per non condannare il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, visti gli artt. 418, comma 3 e 405, comma 4, c.c.:
1) REVOCA l'inabilitazione di (C.F. Controparte_1
), nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._3 della Pescaia (GR);
2) RESPINGE la domanda di interdizione
3) NOMINA quale amministratori di sostegno provvisorio di CP_1
, (C.F. , nata a [...],
[...] Parte_1 C.F._4 il 28/09/1953, residente in [...], la quale eserciterà i poteri di rappresentanza esclusiva del beneficiario per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con gli effetti di cui all'art. 409 c.c., salva ogni ulteriore determinazione del Giudice Tutelare, disponendo che il nominato a.d.s.:
a) assuma la cura della persona beneficiaria, si occupino delle questioni riguardanti la salute ed il luogo di vita della medesima e richieda in suo favore l'assistenza ed i trattamenti sanitari volti a diretto beneficio della sua persona e la rappresenti nel consenso e/o dissenso per la loro esecuzione (avuto riguardo al disposto dell'art. 3, comma 4, seconda parte L. n. 219 del 2017), per il ricovero e per le dimissioni;
b) la rappresenti, senza necessità di apposita autorizzazione, avanti a tutte le amministrazioni pubbliche e soggetti privati, con poteri di firma nella presentazione di istanze e, in genere, nel compimento di ogni e qualsiasi pratica di interesse della beneficiaria, nonché nelle assemblee di condominio, alle quali l'amministratore potrà intervenire in luogo della beneficiaria, votare e firmare i relativi verbali;
c) provveda, in forza del presente provvedimento di nomina, alla chiusura dei rapporti bancari e postali intestati alla persona beneficiaria, eventualmente in concorso con gli altri aventi diritto, nonché alla liquidazione dei titoli in deposito collegati ai conti stessi, riversando il saldo di chiusura su un unico conto corrente postale o bancario aperto - ove non già esistente - presso un istituto di sua fiducia, intestato in via esclusiva alla persona beneficiaria, sotto il vincolo del giudice tutelare, sul quale l'amministratore di sostegno avrà facoltà di operare nei limiti indicati dal presente provvedimento;
d) provveda, in rappresentanza esclusiva della persona beneficiaria, alla riscossione di indennità, pensioni e di qualsiasi altra somma periodica erogata o da erogarsi in futuro a favore della stessa persona beneficiaria, depositando quanto riscosso sul conto corrente di cui al superiore punto c), e ciò in forza della presente nomina e senza necessità di ulteriore autorizzazione, che dovrà invece essere appositamente richiesta al giudice tutelare per la riscossione di ogni altra somma che dovesse spettare a qualunque altro titolo alla persona beneficiaria;
e) compia, in rappresentanza esclusiva del beneficiario (privo della capacità di compierli ex art. 409 c.c.), qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria relativamente a tutti i beni mobili ed immobili attualmente di proprietà della medesima, fermo restando che tutti gli atti previsti dagli artt. 374 e
375 c.c. non potranno essere compiuti dall'amministratore di sostegno se non dopo l'autorizzazione del giudice tutelare;
f) provveda ad affrontare, nell'interesse della persona beneficiaria, ogni spesa corrente, quale retta di ricovero, spesa alimentare, medica, paramedica e fiscale, contributi condominiali o abitativi;
g) per effetto della previsione di cui alla lettera e) e dell'art. 409 c.c., la persona beneficiaria deve ritenersi priva della capacità processuale;
4) NOMINA ausiliario ex art. 379 c.c. dell'amministratore di sostegno di
, la signora , nata a [...] il [...], CP_1 CP_1 Controparte_2 residente in [...], disponendo che la stessa a) coadiuvi l'ads nella cura della persona beneficiaria, occupandosi delle questioni riguardanti la salute ed il luogo di vita della medesima;
b) la rappresenti, disgiuntamente rispetto all' senza necessità di apposita CP_3 autorizzazione, avanti a tutte le amministrazioni pubbliche e soggetti privati, con poteri di firma nella presentazione di istanze e, in genere, nel compimento di ogni e qualsiasi pratica di interesse della beneficiaria, nonché nelle assemblee di condominio, alle quali l'ausiliario potrà intervenire in luogo della beneficiaria, votare e firmare i relativi verbali;
c) provveda, in forza del presente provvedimento di nomina, anche disgiuntamente dall' alla chiusura dei rapporti bancari e postali intestati alla CP_3 persona beneficiaria, eventualmente in concorso con gli altri aventi diritto, nonché alla liquidazione dei titoli in deposito collegati ai conti stessi, riversando il saldo di chiusura su un unico conto corrente postale o bancario aperto - ove non già esistente - presso un istituto di sua fiducia, intestato in via esclusiva alla persona beneficiaria, sotto il vincolo del giudice tutelare, sul quale l'ausiliario dell'amministratore di sostegno avrà facoltà di operare nei limiti indicati dal presente provvedimento;
d) provveda, in rappresentanza esclusiva della persona beneficiaria, anche disgiuntamente dall' alla riscossione di indennità, pensioni e di qualsiasi CP_3 altra somma periodica erogata o da erogarsi in futuro a favore della stessa persona beneficiaria, depositando quanto riscosso sul conto corrente di cui al superiore punto c), e ciò in forza della presente nomina e senza necessità di ulteriore Contr autorizzazione, che dovrà invece essere appositamente richiesta dall' al giudice tutelare per la riscossione di ogni altra somma che dovesse spettare a qualunque altro titolo alla persona beneficiaria;
e) compia, in rappresentanza esclusiva del beneficiario (privo della capacità di Contr compierli ex art. 409 c.c.), anche disgiuntamente dall' qualsiasi atto di amministrazione ordinaria relativamente a tutti i beni mobili ed immobili attualmente di proprietà della medesima;
f) provveda ad affrontare, nell'interesse della persona beneficiaria, anche disgiuntamente dall' ogni spesa corrente, quale retta di ricovero, spesa CP_3 alimentare, medica, paramedica e fiscale, contributi condominiali o abitativi;
5) DISPONE che l'amministratore di sostegno e l'ausiliario nominato ex artt.
411 e 379 c.c. depositino ogni anno (con primo deposito nel gennaio 2026) una relazione congiunta sulle condizioni di vita personali e sociali della persona amministrata ed il rendiconto relativo al patrimonio della medesima, corredato dall'estratto del conto corrente relativo all'intero anno e da documentazione attestante le principali voci di spesa sostenute con utilizzazione di risorse della persona beneficiaria
6) DISPONE che l'amministratore di sostegno e l'ausiliario nominato ex artt.
411 e 379 c.c., a tutela della privacy, esibisca a terzi la presente sentenza solo nella parte dispositiva, necessaria e sufficiente a giustificare l'esercizio dei poteri ad egli deferiti, e non nella motivazione;
7) visto l'art. 418, comma 3, c.c., dispone la trasmissione del procedimento al
Giudice Tutelare in sede per le determinazioni di sua competenza, ivi compresa la conferma, la revoca o la modifica della presente statuizione limitatamente al punto
2), e/o l'adozione di ogni altro provvedimento opportuno;
8) nulla per le spese di lite.
Manda la Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente, al Pubblico
Ministero in sede, al Giudice Tutelare in sede, anche per la chiusura del fascicolo di tutela provvisoria, e per ogni altro adempimento di legge.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il giudice Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
CONTENZIOSO CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice Relatore
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 804/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. FERRARO ELISA
e
DEL SEGATO DILIANO (C.F. ), rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. FERRARO ELISA
RICORRENTI
Per l'interdizione di
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._3
04/10/1989, residente in [...]della Pescaia (GR), sottoposto a inabilitazione con sentenza del Tribunale dei Minori di Firenze n. 2/2008, depositata in data
09/01/2008;
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
CONCLUSIONI
All'udienza dell'08/10/2025, il procuratore dei ricorrenti ha concluso come da ricorso introduttivo. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, premesso che il loro figlio, , è stato dichiarato Controparte_1 inabilitato con sentenza del Tribunale per i Minorenni n. 2/2008, del 09/01/2008, in ragione della sua condizione di totale invalidità derivante dalla patologia denominata “sindrome di Wolf”, hanno adito questo Tribunale chiedendone la dichiarazione di interdizione ovvero, in via subordinata, la sottoposizione di
[...]
alla misura dell'amministrazione di sostegno, con implicita revoca della CP_1 inabilitazione disposta dal Tribunale per i minorenni.
Le parti ricorrenti hanno esposto che , trovandosi “in condizioni di Controparte_1 abituale totale infermità di mente […] necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, … malattia che perdura inalterata sino ad oggi”, come dimostrato dalla documentazione medica prodotta in atti.
Fissata l'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore, ricorso e decreto venivano notificati all'interdicendo, ai parenti e agli affini di cui all'art. 473 bis 53
c.p.c., nonché comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale.
All'udienza dell'08/10/2025, il Giudice ha proceduto all'esame di , Controparte_1 ed all'esito ha trattenuto la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
*** ***
Dalla documentazione medica prodotta a corredo del ricorso e dall'esame dell'interdicendo, è emerso che lo stesso si trova in uno stato di incapacità di provvedere in modo autonomo ai propri interessi.
Invero, nel corso dell'esame, l'interdicendo non ha potuto esprimersi mediante linguaggio verbale, pur dimostrando, tuttavia, di comprendere i quesiti posti, fornendo risposte mediante cenni del capo e manifestando assenso ad alcune domande (“Sai perché sei qui?”, “Sai che io sono il giudice e sono chiamato a decidere di un eventuale cambio delle misure a tuo sostegno?”, “Vorresti che fosse tua mamma ad occuparsi di aiutarti negli affari che ti riguardano?”, “Vorresti che anche tua sorella ti aiutasse nella gestione degli affari che ti riguardano?”).
La circostanza è significativa del grave ritardo che (testimoniata anche dalla documentazione medica versata in atti) lo affligge ed in ragione della quale deve disporsi la revoca della inabilitazione e la sostituzione della stessa con la più estesa misura di protezione della amministrazione di sostegno.
Al riguardo, occorre premettere che, nell'individuazione della misura di protezione più adeguata alla tutela del soggetto debole, il giudice deve lasciarsi orientare da un criterio di residualità e di estrema ratio, dovendo individuare la misura che consente di fornire adeguata protezione al soggetto con il minor sacrificio possibile della di lui capacità di agire, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
In particolare, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità,
l'interdizione e l'inabilitazione si presentano quali misure di protezione di carattere residuale, di cui il Tribunale può fare applicazione solo una volta esclusa la possibilità di fare ricorso alla meno afflittiva misura dell'amministrazione di sostegno (cfr. Cass. n. 4866/2010).
Inoltre, la Corte di Cassazione ha chiarito che la scelta della misura non deve essere effettuata in astratto, alla luce di un criterio quantitativo legato alla gravità della patologia, ma in concreto e tenuto conto delle esigenze che la misura è destinata a soddisfare: il criterio distintivo tra l'amministrazione di sostegno e gli altri istituti a tutela dell'incapace è qualitativo e non quantitativo e deve, quindi, essere individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi da parte del soggetto carente di autonomia, ma, piuttosto, alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze del soggetto stesso, tenuto conto della sua complessiva condizione psicofisica e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie, con riguardo, in particolare, alla rete di protezione di cui la persona gode e alle esigenze che con l'invocata misura protettiva si mirano a soddisfare, dato il carattere estremamente più duttile dell'amministrazione di sostegno rispetto alle misure dell'interdizione e dell'inabilitazione (cfr. sul tema, tra le altre, Cass. n. 18171/2013; Cass. n.
22332/2011; Cass. n. 9628/2009).
Ne consegue che alla misura dell'amministrazione di sostegno può farsi ricorso anche in caso di patologie particolarmente gravi, quando le circostanze del caso concreto - quali, ad esempio, la presenza di una adeguata rete familiare di protezione dell'incapace, una non elevata complessità della gestione patrimoniale, etc. – consentano di perseguire lo stesso livello di protezione senza fare ricorso alla ben più invasiva misura della interdizione, che dovrà trovare applicazione, invece, solo ove risulti assolutamente necessario per la protezione della persona priva di autonomia.
Ebbene, nel caso di specie, pur essendo necessaria una misura di protezione per il tutelando, lo stesso risulta inserito in una rete familiare di protezione, risultando assistito dai genitori, odierni ricorrenti, e dalla sorella.
Inoltre, secondo quanto dichiarato dai ricorrenti l'interdicendo percepisce
“pensione di invalidità e accompagnamento per complessivi euro 1.266,81 mensili” (pag.
3, ricorso introduttivo), direttamente sul proprio conto corrente personale (n.
41089.59), come risulta dalla documentazione allegata al ricorso introduttivo
(“estratto conto al 30.6.2024”, “estratto conto al 30.09.2024”, “estratto conto al
31.12.2024”, “estratto conto movimenti anno 2025”). Alla luce della descritta situazione personale e patrimoniale, quindi, il Collegio ritiene non giustificata la misura dell'inabilitazione e più adeguata, al caso di specie, la misura dell'amministrazione di sostegno, la quale, con previsione di poteri sostitutivi in capo all'amministratore di sostengo consentirebbe di raggiungere il medesimo obiettivo di tutela perseguito con la richiesta interdizione e il beneficio di una procedura più agile, anche per eventuali successive istanze nell'interesse del beneficiario.
Quanto, poi, alla nomina dell'amministratore di sostegno, va osservato che, la difesa della parte ricorrente, nel precisare le conclusioni, ha chiesto “che in caso di individuazione della misura dell'amministrazione di sostegno il relativo ufficio sia attribuito anche disgiuntamente, stante l'età della madre e la maggiore disponibilità della sorella, a ”. Parte_1 Controparte_2
Queste ultime si sono dichiarate entrambe concordi rispetto alla richiesta e disponibili all'assunzione dell'incarico.
Ebbene, il combinato disposto degli artt. 418, comma 3, e 405, comma 4, c.c. consente al giudice dell'interdizione o dell'inabilitazione, che ritenga opportuna l'applicazione della misura dell'amministrazione di sostegno, di adottare provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e di disporre la nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio.
Seppure nel caso di specie non ricorrano esigenze specifiche (quali, ad esempio, la necessità di specifiche e differenziate competenze) che giustifichino la nomina di un coamministratore di sostegno (figura ormai pacificamente ammessa dall'indirizzo maggioritario della giurisprudenza di merito a cui aderisce anche questo Tribunale), non vi è nessuna ragione per non provvedere alla nomina di un amministratore di sostengo e di un ausiliario dello stesso e, anzi, ciò risulta nell'interesse di .. Controparte_1
In tal senso deve osservarsi, infatti, che “nessuna norma esclude che l'amministratore possa avvalersi di ausiliari: è vero il contrario. L'art. 411, comma I, c.c. richiama espressamente l'art. 379 c.c. che, al comma II, prevede la possibilità per il tutore di avvalersi di una o più persone (per la cui nomina, se stipendiate, occorre l'autorizzazione del giudice tutelare)” (cfr. Trib. Varese, decreto 7 dicembre 2011 est. Buffone).
Su questa scorta si deve rilevare che, nel caso di specie, si è da Parte_1 sempre occupata della gestione del figlio, conoscendone meglio di tutti, dunque, necessità, interessi e inclinazioni. Ciò, di per sé, giustifica la sua nomina quale Contr
A fronte della sua età (la stessa è nata nel 1953) è naturale, però, che la medesima non possa più offrire la dinamicità gestionale offerta in passato. Nello stesso senso, in via prognostica, occorre rilevare che nel momento in cui la madre non potrà più occuparsi del figlio, risulterà naturale ai sensi 408 c.c. (secondo cui nella scelta, dell'amministratore di sostegno “il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata”) la nomina della sorella quale successivo a.d.s.
In questo stesso senso, poi, la nomina di quale ausiliario Controparte_2 dell'attuale a.d.s. risulta propedeutica a garantire il futuro, migliore sostegno al beneficiario, permettendo al soggetto che sarà naturalmente chiamato alla prosecuzione dell'amministrazione di acquisire, sotto la supervisione della madre
(che da sempre si occupa di ciò), una progressiva dimestichezza negli incombenti gestori e rispetto ai rapporti che interessano . CP_1
In ragione di quanto sopra, dunque, deve disporsi la nomina di Parte_1 quale amministratore di sostegno di e, in ausilio della stessa, la Controparte_1 nomina ex artt. 411 e 379 c.c. della sorella del beneficiario, , quale Controparte_2 ausiliario dell'a.d.s., affinché la stessa possa rappresentare, disgiuntamente rispetto alla madre, nei rapporti attinenti all'ordinaria Controparte_1 amministrazione
Conseguentemente, e avranno, Parte_1 Controparte_2 disgiuntamente, poteri di rappresentanza esclusiva del beneficiario per gli atti di ordinaria. La sola avrà rappresentanza esclusiva del Parte_1 beneficiario per gli atti di straordinaria amministrazione (con gli effetti di cui all'art. 409 c.c.), salva ogni ulteriore valutazione del Giudice Tutelare in sede.
In considerazione della materia trattata e del legame parentale tra le parti, sussistono giusti motivi per non condannare il resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dalle ricorrenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, visti gli artt. 418, comma 3 e 405, comma 4, c.c.:
1) REVOCA l'inabilitazione di (C.F. Controparte_1
), nato a [...], il [...], residente in [...]C.F._3 della Pescaia (GR);
2) RESPINGE la domanda di interdizione
3) NOMINA quale amministratori di sostegno provvisorio di CP_1
, (C.F. , nata a [...],
[...] Parte_1 C.F._4 il 28/09/1953, residente in [...], la quale eserciterà i poteri di rappresentanza esclusiva del beneficiario per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, con gli effetti di cui all'art. 409 c.c., salva ogni ulteriore determinazione del Giudice Tutelare, disponendo che il nominato a.d.s.:
a) assuma la cura della persona beneficiaria, si occupino delle questioni riguardanti la salute ed il luogo di vita della medesima e richieda in suo favore l'assistenza ed i trattamenti sanitari volti a diretto beneficio della sua persona e la rappresenti nel consenso e/o dissenso per la loro esecuzione (avuto riguardo al disposto dell'art. 3, comma 4, seconda parte L. n. 219 del 2017), per il ricovero e per le dimissioni;
b) la rappresenti, senza necessità di apposita autorizzazione, avanti a tutte le amministrazioni pubbliche e soggetti privati, con poteri di firma nella presentazione di istanze e, in genere, nel compimento di ogni e qualsiasi pratica di interesse della beneficiaria, nonché nelle assemblee di condominio, alle quali l'amministratore potrà intervenire in luogo della beneficiaria, votare e firmare i relativi verbali;
c) provveda, in forza del presente provvedimento di nomina, alla chiusura dei rapporti bancari e postali intestati alla persona beneficiaria, eventualmente in concorso con gli altri aventi diritto, nonché alla liquidazione dei titoli in deposito collegati ai conti stessi, riversando il saldo di chiusura su un unico conto corrente postale o bancario aperto - ove non già esistente - presso un istituto di sua fiducia, intestato in via esclusiva alla persona beneficiaria, sotto il vincolo del giudice tutelare, sul quale l'amministratore di sostegno avrà facoltà di operare nei limiti indicati dal presente provvedimento;
d) provveda, in rappresentanza esclusiva della persona beneficiaria, alla riscossione di indennità, pensioni e di qualsiasi altra somma periodica erogata o da erogarsi in futuro a favore della stessa persona beneficiaria, depositando quanto riscosso sul conto corrente di cui al superiore punto c), e ciò in forza della presente nomina e senza necessità di ulteriore autorizzazione, che dovrà invece essere appositamente richiesta al giudice tutelare per la riscossione di ogni altra somma che dovesse spettare a qualunque altro titolo alla persona beneficiaria;
e) compia, in rappresentanza esclusiva del beneficiario (privo della capacità di compierli ex art. 409 c.c.), qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria relativamente a tutti i beni mobili ed immobili attualmente di proprietà della medesima, fermo restando che tutti gli atti previsti dagli artt. 374 e
375 c.c. non potranno essere compiuti dall'amministratore di sostegno se non dopo l'autorizzazione del giudice tutelare;
f) provveda ad affrontare, nell'interesse della persona beneficiaria, ogni spesa corrente, quale retta di ricovero, spesa alimentare, medica, paramedica e fiscale, contributi condominiali o abitativi;
g) per effetto della previsione di cui alla lettera e) e dell'art. 409 c.c., la persona beneficiaria deve ritenersi priva della capacità processuale;
4) NOMINA ausiliario ex art. 379 c.c. dell'amministratore di sostegno di
, la signora , nata a [...] il [...], CP_1 CP_1 Controparte_2 residente in [...], disponendo che la stessa a) coadiuvi l'ads nella cura della persona beneficiaria, occupandosi delle questioni riguardanti la salute ed il luogo di vita della medesima;
b) la rappresenti, disgiuntamente rispetto all' senza necessità di apposita CP_3 autorizzazione, avanti a tutte le amministrazioni pubbliche e soggetti privati, con poteri di firma nella presentazione di istanze e, in genere, nel compimento di ogni e qualsiasi pratica di interesse della beneficiaria, nonché nelle assemblee di condominio, alle quali l'ausiliario potrà intervenire in luogo della beneficiaria, votare e firmare i relativi verbali;
c) provveda, in forza del presente provvedimento di nomina, anche disgiuntamente dall' alla chiusura dei rapporti bancari e postali intestati alla CP_3 persona beneficiaria, eventualmente in concorso con gli altri aventi diritto, nonché alla liquidazione dei titoli in deposito collegati ai conti stessi, riversando il saldo di chiusura su un unico conto corrente postale o bancario aperto - ove non già esistente - presso un istituto di sua fiducia, intestato in via esclusiva alla persona beneficiaria, sotto il vincolo del giudice tutelare, sul quale l'ausiliario dell'amministratore di sostegno avrà facoltà di operare nei limiti indicati dal presente provvedimento;
d) provveda, in rappresentanza esclusiva della persona beneficiaria, anche disgiuntamente dall' alla riscossione di indennità, pensioni e di qualsiasi CP_3 altra somma periodica erogata o da erogarsi in futuro a favore della stessa persona beneficiaria, depositando quanto riscosso sul conto corrente di cui al superiore punto c), e ciò in forza della presente nomina e senza necessità di ulteriore Contr autorizzazione, che dovrà invece essere appositamente richiesta dall' al giudice tutelare per la riscossione di ogni altra somma che dovesse spettare a qualunque altro titolo alla persona beneficiaria;
e) compia, in rappresentanza esclusiva del beneficiario (privo della capacità di Contr compierli ex art. 409 c.c.), anche disgiuntamente dall' qualsiasi atto di amministrazione ordinaria relativamente a tutti i beni mobili ed immobili attualmente di proprietà della medesima;
f) provveda ad affrontare, nell'interesse della persona beneficiaria, anche disgiuntamente dall' ogni spesa corrente, quale retta di ricovero, spesa CP_3 alimentare, medica, paramedica e fiscale, contributi condominiali o abitativi;
5) DISPONE che l'amministratore di sostegno e l'ausiliario nominato ex artt.
411 e 379 c.c. depositino ogni anno (con primo deposito nel gennaio 2026) una relazione congiunta sulle condizioni di vita personali e sociali della persona amministrata ed il rendiconto relativo al patrimonio della medesima, corredato dall'estratto del conto corrente relativo all'intero anno e da documentazione attestante le principali voci di spesa sostenute con utilizzazione di risorse della persona beneficiaria
6) DISPONE che l'amministratore di sostegno e l'ausiliario nominato ex artt.
411 e 379 c.c., a tutela della privacy, esibisca a terzi la presente sentenza solo nella parte dispositiva, necessaria e sufficiente a giustificare l'esercizio dei poteri ad egli deferiti, e non nella motivazione;
7) visto l'art. 418, comma 3, c.c., dispone la trasmissione del procedimento al
Giudice Tutelare in sede per le determinazioni di sua competenza, ivi compresa la conferma, la revoca o la modifica della presente statuizione limitatamente al punto
2), e/o l'adozione di ogni altro provvedimento opportuno;
8) nulla per le spese di lite.
Manda la Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente, al Pubblico
Ministero in sede, al Giudice Tutelare in sede, anche per la chiusura del fascicolo di tutela provvisoria, e per ogni altro adempimento di legge.
Così deciso in Grosseto, nella camera di consiglio del 04/12/2025.
Il giudice Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti