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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Malgoni, ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma, c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3367/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
SCANDOLA MICHELE e BANTERLE ALESSANDRO OPPONENTE contro (C.F.: Controparte_1
), con il Patrocinio dell'Avv. PETITTO MARCO P.IVA_1
(C.F.: ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
OPPOSTE e contro (C.F.: , con il Controparte_3 P.IVA_3
Patrocinio dell'Avv. CARTENI GIUSEPPE TERZA CHIAMATA
* Conclusioni delle parti All'udienza dell'11.12.2014 le parti costituite hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella Parte_1 esattoriale n. 09520230006935504001 notificata in data 29.06.2023 da Controparte_4 per conto di
[...] Parte_2 per l'importo di € 217.509,04 oltre a spese di notifica di €
[...]
5,88, e così complessivamente per € 217.514,92. Nell'atto di citazione ha esposto:
- di avere rilasciato in favore di due polizze fideiussorie per Parte_3
l'importo massimo rispettivamente di € 170.000,00 in data 14.07.2014 e di € 600.000,00 in data 27.01.2015 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della banca da parte di Controparte_5
- che quest'ultima aveva aderito al fondo di garanzia di cui alla Legge 662/96 presso Parte_
1 - che, a fronte dell'inadempimento della società, ha revocato gli affidamenti Parte_3 ed escusso il Fondo di Garanzia;
- che con la cartella oggetto di opposizione pretende ora la restituzione di quanto Parte_ versato all'istituto di credito;
- che la pretesa è illegittima, in primo luogo, in quanto è privo di titolo esecutivo: Parte_ quest'ultimo, infatti, si surroga nella posizione della pertanto il credito ha natura CP_1 privatistica e non può essere recuperato attraverso la procedura esattoriale;
- in secondo luogo, ha eccepito la nullità della clausola delle fideiussioni che prevede la deroga al termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c., in quanto redatta secondo lo schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia per contrasto con la normativa antitrust, con Parte_ conseguente decadenza di per non avere dimostrato la tempestiva e diligente instaurazione e prosecuzione delle azioni nei confronti del debitore principale entro il termine predetto.
Per questi motivi
ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE DI RITO Per i motivi di cui in narrativa accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della cartella di pagamento n. 09520230006935504001 notificata in data 29/06/2023 a da Parte_1
Agente per la riscossione – prov. di Reggio nell'Emilia per l'importo di € Controparte_2
217.514,92 per conto dell'ente creditore Controparte_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Per i motivi di cui narrativa e previa accertamento e declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni rilasciate da , accertarsi e dichiararsi la decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia Parte_1 fideiussoria per decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. e conseguentemente dichiararsi l'inesistenza del debito fideiussorio in capo a nei confronti di Parte_4 Controparte_1
e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della cartella di pagamento n.
[...]
09520230006935504001 notificata in data 29/06/2023 a da Parte_1 Controparte_2
Agente per la riscossione – prov. di Reggio nell'Emilia per l'importo di € 217.514,92 per conto
[...] dell'ente creditore . Controparte_1 Parte_ Fissata apposita udienza per la discussione dell'istanza di sospensiva, e non CP_4 si sono costituiti nel sub procedimento cautelare, all'esito del quale, con ordinanza 12.10.2023 è stata respinta la richiesta. Parte_ Nel giudizio di cognizione è rimasta contumace, mentre si è costituito CP_4 deducendo:
- la natura pubblicistica del credito, trattandosi di intervento teso a recuperare il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive, con conseguente legittimità del ricorso alla procedura esattoriale di riscossione, senza la precostituzione di un titolo esecutivo (conformemente a quanto previsto dal D.M. 20.06.2005 del , oggi Controparte_6 Controparte_7
e del ,);
[...] Controparte_8
- l'infondatezza dell'eccezione di nullità parziale della fideiussione, trattandosi di fideiussione specifica e quindi non colpita dall'illegittimità sancita dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05, che riguarda le sole fideiussioni omnibus.
2 Parte_ Sulla base di quanto sopra, ha insistito per il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, ha chiesto che, previa chiamata in causa di Controparte_3 quale cessionaria dei diritti di quest'ultima venga
[...] Parte_3 dichiarata tenuta a manlevarla. Autorizzata l'istanza di chiamata in causa, si è costituita svolgendo difese CP_3 Parte_ sostanzialmente analoghe a quelle di e aggiungendo che:
- (e, conseguentemente, non è incorsa in alcuna decadenza ex art. 1957 c.c., CP_3 Parte_ essendosi attivata tempestivamente entro il termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione (20.08.2016) con lettera di diffida e messa in mora del 10.11.2016;
- l'insussistenza in capo a ella qualità di consumatore, poiché all'epoca in cui ha Pt_1 rilasciato le fideiussioni egli rivestiva la carica di Amministratore Unico della società garantita;
- la genericità dell'opposizione. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata per discussione orale all'udienza dell'11.12.2024, all'esito della quale il Tribunale si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c. 2. E' documentato che abbia rilasciato in favore di Parte_1 Parte_3
[...]
- una fideiussione omnibus in data 14.07.2014 sino all'importo di € 170.000,00, a garanzia di tutte le obbligazioni contratte da nei confronti dell'istituto di Controparte_5 credito;
- una fideiussione specifica in data 27.01.2015 sino all'importo di € 600.000,00, a garanzia CP_ dell'affidamento per anticipi SBF effetti conto unico concesso alla medesima E' parimenti documentato che con raccomandata 10.11.2016 abbia Parte_3 revocato gli affidamenti e sia receduta dai contratti di conto corrente in essere con
[...]
Controparte_5
3. Ciò premesso, quanto all'eccezione di carenza di titolo esecutivo sollevata dall'opponente Parte_ e fondata sul presupposto che il credito vantato da abbia natura privatistica e, pertanto, non gli permetta di procedere con l'esecuzione esattoriale, ma imponga di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo ex art. 21 D.Lgs. 46/99, si osserva:
- nel caso di finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia per le Piccole Medie Imprese, una volta che quest'ultimo abbia soddisfatto il soggetto finanziatore e si sia surrogato ad esso, il credito che viene fatto valere nei confronti del debitore originario e/o degli eventuali suoi garanti non ha più carattere privatistico, bensì pubblicistico, coerentemente con la natura del Fondo stesso, che, come noto, è uno strumento pubblico predisposto dal Ministero dello Parte_ Sviluppo Economico e gestito da
- sul punto, così si è espressa anche di recente la Corte di Cassazione: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorgeun diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti
3 cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (C. 9657/24; l'orientamento è consolidato: C. 1005/23; C. 6508/20);
- alla natura pubblicistica del credito consegue la legittimità del ricorso alla procedura Parte_ esattoriale e, quindi, il diritto di di procedere all'esecuzione tramite ruolo. 3. Passando al secondo motivo di opposizione, relativo alla nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e conseguente decadenza del creditore dal termine di cui all'art. 1957 c.c., si osserva:
- l'art. 7 di entrambe le fideiussioni prevede testualmente: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”;
- si tratta, nella sostanza, di una rinuncia del fideiussore al termine previsto dall'art. 1957 c.c., con la conseguenza che il creditore conserva il diritto di escutere la garanzia anche laddove non abbia assunto alcuna iniziativa recuperatoria nei confronti del debitore principale entro il termine di 6 mesi previsto dalla disposizione citata;
- il testo ricalca pedissequamente la lettera dell'art. 6 dello schema predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 di concerto con alcune associazioni a tutela dei consumatori per regolare in modo uniforme il contenuto delle fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie;
- come noto, la Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/05 ha ritenuto che alcune clausole contenute nello schema ABI, tra cui l'art. 6 poc'anzi citato, siano lesive della concorrenza in quanto contrastanti con l'art. 2 L. 287/90 (normativa antitrust) che vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati;
- ne è seguito un ampio e articolato dibattito giurisprudenziale e dottrinale relativo alle sorti della fideiussione a valle, stipulata tra la banca e il cliente, laddove riproduca le clausole contrarie alla disciplina antitrust contenute nello schema ABI a monte;
- è sufficiente in questa sede (semplificando di molto la questione) ricordare sinteticamente che, secondo un primo orientamento, in tale ipotesi si verifica la nullità assoluta dell'intero contratto;
secondo altro orientamento, invece, la declaratoria di nullità per violazione della normativa antitrust colpisce le singole clausole secondo la teorica della nullità parziale ex articolo 1419 c.c., ma non travolge l'intero contratto di garanzia, che rimane dunque valido ed efficace;
- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 41994/21 hanno risolto il contrasto aderendo a questo secondo orientamento (“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello
4 schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”); Parte_
- sostiene che tale principio riguarderebbe solamente le fideiussioni omnibus e non quelle specifiche e, pertanto, non sarebbe applicabile a quella rilasciata da Parte_1 in data 27.01.2015, che, dunque, non sarebbe affetta da nullità parziale;
- va rilevato che effettivamente il provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia riguarda in modo espresso le sole fideiussioni omnibus e, tra queste, solamente quelle sottoscritte entro il 2005 o comunque in epoca di poco posteriore, ove riconducibili ad una intesa anticoncorrenziale;
- nel caso di specie, invece, l'obbligo del eriverebbe da una fideiussione omnibus Pt_1 risalente al 2014 e da una fideiussione specifica risalente al gennaio 2015, il ché non consente di presumere sic et simpliciter la nullità delle clausole conformi allo schema ABI sulla base del suddetto provvedimento, ma impone di verificare in concreto la persistenza, nel mercato nazionale, di una intesa illecita lesiva della concorrenza, con riferimento a entrambe le garanzie e soprattutto a quella specifica;
- sul punto, così si è di recente espressa anche di recente la stessa Corte di Cassazione:
“La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”(C. 21841/24; nello stesso senso C. 19401/24: “La declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus”);
- tuttavia, l'opponente in primo luogo non ha allegato il provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia e questo sarebbe già di per sé sufficiente a rigettare l'eccezione, atteso che “Al predetto provvedimento della Banca d'Italia non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio. Pertanto, la sua produzione in giudizio soggiace alle note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio iura novit curia “(C. 19401/24 cit);
- in secondo luogo, egli, con la memoria ex art. 171 ter n. 2) c.p.c., ha prodotto in giudizio alcuni moduli standard utilizzati per le fideiussioni specifiche e omnibus da altre banche presenti sul territorio tra il 2010 e il 2013, ossia relative a un periodo diverso da quello in cui sono state rilasciate le garanzie oggetto di causa e, perciò, prive, di per se stesse, di valenza probatoria;
- ha poi formulato istanza ex art. 210 c.p.c. volta all'esibizione, da parte di Pt_1 istituti di credito più rappresentativi e di rilevanza nazionale, dei moduli da essi utilizzati nel periodo 2014 e 2015 in riferimento alle fideiussioni sia omnibus sia specifiche e, a supporto della richiesta, ha allegato un'ordinanza emessa in data 19.11.2023 del Tribunale di Milano che, in un caso simile, ha ritenuto ammissibile e rilevante un'analoga istanza di ordine di esibizione documentale;
5 - la richiesta istruttoria è stata tuttavia respinta e in questa sede va confermata la decisione: l'art. 210 c.p.c. presuppone, infatti, che la parte non abbia la disponibilità di un determinato documento, che si trova invece nel possesso dell'altra parte o a un terzo, né abbia la possibilità di procurarsela (cfr. C. 19475/05: “Non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa”); nel caso di specie l'opponente non ha dedotto di avere tentato di ottenere, presso i vari istituti bancari, il rilascio di copia dei moduli fideiussori e non ha spiegato per quale motivo, pur essendo in possesso di moduli risalenti al periodo 2010/2013, non sia riuscito a procurarsi quelli relativi al periodo 2014/2015;
- sicché l'istanza ex art. 210 c.p.c. deve ritenersi meramente esplorativa, in quanto finalizzata a supplire a un onere probatorio che gravava sulla parte opponente e che questa ha disatteso;
- l'opponente, dunque, non ha fornito prova idonea a dimostrare che nel 2014/15 un numero (almeno) significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza;
- ne consegue che le fideiussioni in esame non sono affette da nullità parziale, non trova applicazione il termine di cui all'art. 1957 c.c. e non si è verificata alcuna decadenza.
4. In definitiva, l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione; CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta e alla terza chiamata le spese di lite, che liquida
– per ciascuna di esse – in € 12.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 09/01/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice Francesca Malgoni
6
(C.F.: ), con il Patrocinio degli Avv.ti Parte_1 C.F._1
SCANDOLA MICHELE e BANTERLE ALESSANDRO OPPONENTE contro (C.F.: Controparte_1
), con il Patrocinio dell'Avv. PETITTO MARCO P.IVA_1
(C.F.: ), contumace Controparte_2 P.IVA_2
OPPOSTE e contro (C.F.: , con il Controparte_3 P.IVA_3
Patrocinio dell'Avv. CARTENI GIUSEPPE TERZA CHIAMATA
* Conclusioni delle parti All'udienza dell'11.12.2014 le parti costituite hanno concluso come da verbale. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1.
ha proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso la cartella Parte_1 esattoriale n. 09520230006935504001 notificata in data 29.06.2023 da Controparte_4 per conto di
[...] Parte_2 per l'importo di € 217.509,04 oltre a spese di notifica di €
[...]
5,88, e così complessivamente per € 217.514,92. Nell'atto di citazione ha esposto:
- di avere rilasciato in favore di due polizze fideiussorie per Parte_3
l'importo massimo rispettivamente di € 170.000,00 in data 14.07.2014 e di € 600.000,00 in data 27.01.2015 a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti della banca da parte di Controparte_5
- che quest'ultima aveva aderito al fondo di garanzia di cui alla Legge 662/96 presso Parte_
1 - che, a fronte dell'inadempimento della società, ha revocato gli affidamenti Parte_3 ed escusso il Fondo di Garanzia;
- che con la cartella oggetto di opposizione pretende ora la restituzione di quanto Parte_ versato all'istituto di credito;
- che la pretesa è illegittima, in primo luogo, in quanto è privo di titolo esecutivo: Parte_ quest'ultimo, infatti, si surroga nella posizione della pertanto il credito ha natura CP_1 privatistica e non può essere recuperato attraverso la procedura esattoriale;
- in secondo luogo, ha eccepito la nullità della clausola delle fideiussioni che prevede la deroga al termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c., in quanto redatta secondo lo schema ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d'Italia per contrasto con la normativa antitrust, con Parte_ conseguente decadenza di per non avere dimostrato la tempestiva e diligente instaurazione e prosecuzione delle azioni nei confronti del debitore principale entro il termine predetto.
Per questi motivi
ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella opposta, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE DI RITO Per i motivi di cui in narrativa accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della cartella di pagamento n. 09520230006935504001 notificata in data 29/06/2023 a da Parte_1
Agente per la riscossione – prov. di Reggio nell'Emilia per l'importo di € Controparte_2
217.514,92 per conto dell'ente creditore Controparte_1
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Per i motivi di cui narrativa e previa accertamento e declaratoria di nullità parziale delle fideiussioni rilasciate da , accertarsi e dichiararsi la decadenza del creditore dal diritto di escutere la garanzia Parte_1 fideiussoria per decorrenza del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. e conseguentemente dichiararsi l'inesistenza del debito fideiussorio in capo a nei confronti di Parte_4 Controparte_1
e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della cartella di pagamento n.
[...]
09520230006935504001 notificata in data 29/06/2023 a da Parte_1 Controparte_2
Agente per la riscossione – prov. di Reggio nell'Emilia per l'importo di € 217.514,92 per conto
[...] dell'ente creditore . Controparte_1 Parte_ Fissata apposita udienza per la discussione dell'istanza di sospensiva, e non CP_4 si sono costituiti nel sub procedimento cautelare, all'esito del quale, con ordinanza 12.10.2023 è stata respinta la richiesta. Parte_ Nel giudizio di cognizione è rimasta contumace, mentre si è costituito CP_4 deducendo:
- la natura pubblicistica del credito, trattandosi di intervento teso a recuperare il sacrificio patrimoniale che il sostegno pubblico ha in concreto sopportato in funzione dello sviluppo delle attività produttive, con conseguente legittimità del ricorso alla procedura esattoriale di riscossione, senza la precostituzione di un titolo esecutivo (conformemente a quanto previsto dal D.M. 20.06.2005 del , oggi Controparte_6 Controparte_7
e del ,);
[...] Controparte_8
- l'infondatezza dell'eccezione di nullità parziale della fideiussione, trattandosi di fideiussione specifica e quindi non colpita dall'illegittimità sancita dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/05, che riguarda le sole fideiussioni omnibus.
2 Parte_ Sulla base di quanto sopra, ha insistito per il rigetto dell'opposizione e, in via subordinata, ha chiesto che, previa chiamata in causa di Controparte_3 quale cessionaria dei diritti di quest'ultima venga
[...] Parte_3 dichiarata tenuta a manlevarla. Autorizzata l'istanza di chiamata in causa, si è costituita svolgendo difese CP_3 Parte_ sostanzialmente analoghe a quelle di e aggiungendo che:
- (e, conseguentemente, non è incorsa in alcuna decadenza ex art. 1957 c.c., CP_3 Parte_ essendosi attivata tempestivamente entro il termine di 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione (20.08.2016) con lettera di diffida e messa in mora del 10.11.2016;
- l'insussistenza in capo a ella qualità di consumatore, poiché all'epoca in cui ha Pt_1 rilasciato le fideiussioni egli rivestiva la carica di Amministratore Unico della società garantita;
- la genericità dell'opposizione. Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., non è stata svolta attività istruttoria e la causa è stata rinviata per discussione orale all'udienza dell'11.12.2024, all'esito della quale il Tribunale si è riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c. 2. E' documentato che abbia rilasciato in favore di Parte_1 Parte_3
[...]
- una fideiussione omnibus in data 14.07.2014 sino all'importo di € 170.000,00, a garanzia di tutte le obbligazioni contratte da nei confronti dell'istituto di Controparte_5 credito;
- una fideiussione specifica in data 27.01.2015 sino all'importo di € 600.000,00, a garanzia CP_ dell'affidamento per anticipi SBF effetti conto unico concesso alla medesima E' parimenti documentato che con raccomandata 10.11.2016 abbia Parte_3 revocato gli affidamenti e sia receduta dai contratti di conto corrente in essere con
[...]
Controparte_5
3. Ciò premesso, quanto all'eccezione di carenza di titolo esecutivo sollevata dall'opponente Parte_ e fondata sul presupposto che il credito vantato da abbia natura privatistica e, pertanto, non gli permetta di procedere con l'esecuzione esattoriale, ma imponga di munirsi preventivamente di un titolo esecutivo ex art. 21 D.Lgs. 46/99, si osserva:
- nel caso di finanziamento garantito dal Fondo di Garanzia per le Piccole Medie Imprese, una volta che quest'ultimo abbia soddisfatto il soggetto finanziatore e si sia surrogato ad esso, il credito che viene fatto valere nei confronti del debitore originario e/o degli eventuali suoi garanti non ha più carattere privatistico, bensì pubblicistico, coerentemente con la natura del Fondo stesso, che, come noto, è uno strumento pubblico predisposto dal Ministero dello Parte_ Sviluppo Economico e gestito da
- sul punto, così si è espressa anche di recente la Corte di Cassazione: “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex l. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorgeun diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti
3 cc.dd. agevolati, ex art. 17 del d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (C. 9657/24; l'orientamento è consolidato: C. 1005/23; C. 6508/20);
- alla natura pubblicistica del credito consegue la legittimità del ricorso alla procedura Parte_ esattoriale e, quindi, il diritto di di procedere all'esecuzione tramite ruolo. 3. Passando al secondo motivo di opposizione, relativo alla nullità parziale delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e conseguente decadenza del creditore dal termine di cui all'art. 1957 c.c., si osserva:
- l'art. 7 di entrambe le fideiussioni prevede testualmente: “I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato”;
- si tratta, nella sostanza, di una rinuncia del fideiussore al termine previsto dall'art. 1957 c.c., con la conseguenza che il creditore conserva il diritto di escutere la garanzia anche laddove non abbia assunto alcuna iniziativa recuperatoria nei confronti del debitore principale entro il termine di 6 mesi previsto dalla disposizione citata;
- il testo ricalca pedissequamente la lettera dell'art. 6 dello schema predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 di concerto con alcune associazioni a tutela dei consumatori per regolare in modo uniforme il contenuto delle fideiussioni omnibus a garanzia di operazioni bancarie;
- come noto, la Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/05 ha ritenuto che alcune clausole contenute nello schema ABI, tra cui l'art. 6 poc'anzi citato, siano lesive della concorrenza in quanto contrastanti con l'art. 2 L. 287/90 (normativa antitrust) che vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali”, quando queste siano suscettibili di restringere la concorrenza sui mercati interessati;
- ne è seguito un ampio e articolato dibattito giurisprudenziale e dottrinale relativo alle sorti della fideiussione a valle, stipulata tra la banca e il cliente, laddove riproduca le clausole contrarie alla disciplina antitrust contenute nello schema ABI a monte;
- è sufficiente in questa sede (semplificando di molto la questione) ricordare sinteticamente che, secondo un primo orientamento, in tale ipotesi si verifica la nullità assoluta dell'intero contratto;
secondo altro orientamento, invece, la declaratoria di nullità per violazione della normativa antitrust colpisce le singole clausole secondo la teorica della nullità parziale ex articolo 1419 c.c., ma non travolge l'intero contratto di garanzia, che rimane dunque valido ed efficace;
- le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la nota sentenza n. 41994/21 hanno risolto il contrasto aderendo a questo secondo orientamento (“I contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello
4 schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”); Parte_
- sostiene che tale principio riguarderebbe solamente le fideiussioni omnibus e non quelle specifiche e, pertanto, non sarebbe applicabile a quella rilasciata da Parte_1 in data 27.01.2015, che, dunque, non sarebbe affetta da nullità parziale;
- va rilevato che effettivamente il provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia riguarda in modo espresso le sole fideiussioni omnibus e, tra queste, solamente quelle sottoscritte entro il 2005 o comunque in epoca di poco posteriore, ove riconducibili ad una intesa anticoncorrenziale;
- nel caso di specie, invece, l'obbligo del eriverebbe da una fideiussione omnibus Pt_1 risalente al 2014 e da una fideiussione specifica risalente al gennaio 2015, il ché non consente di presumere sic et simpliciter la nullità delle clausole conformi allo schema ABI sulla base del suddetto provvedimento, ma impone di verificare in concreto la persistenza, nel mercato nazionale, di una intesa illecita lesiva della concorrenza, con riferimento a entrambe le garanzie e soprattutto a quella specifica;
- sul punto, così si è di recente espressa anche di recente la stessa Corte di Cassazione:
“La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente”(C. 21841/24; nello stesso senso C. 19401/24: “La declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema ABI esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 postula che la fideiussione sia qualificabile come omnibus”);
- tuttavia, l'opponente in primo luogo non ha allegato il provvedimento n. 55/05 della Banca d'Italia e questo sarebbe già di per sé sufficiente a rigettare l'eccezione, atteso che “Al predetto provvedimento della Banca d'Italia non può essere attribuita natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio. Pertanto, la sua produzione in giudizio soggiace alle note regole in tema di onere probatorio, non essendo al riguardo invocabile il principio iura novit curia “(C. 19401/24 cit);
- in secondo luogo, egli, con la memoria ex art. 171 ter n. 2) c.p.c., ha prodotto in giudizio alcuni moduli standard utilizzati per le fideiussioni specifiche e omnibus da altre banche presenti sul territorio tra il 2010 e il 2013, ossia relative a un periodo diverso da quello in cui sono state rilasciate le garanzie oggetto di causa e, perciò, prive, di per se stesse, di valenza probatoria;
- ha poi formulato istanza ex art. 210 c.p.c. volta all'esibizione, da parte di Pt_1 istituti di credito più rappresentativi e di rilevanza nazionale, dei moduli da essi utilizzati nel periodo 2014 e 2015 in riferimento alle fideiussioni sia omnibus sia specifiche e, a supporto della richiesta, ha allegato un'ordinanza emessa in data 19.11.2023 del Tribunale di Milano che, in un caso simile, ha ritenuto ammissibile e rilevante un'analoga istanza di ordine di esibizione documentale;
5 - la richiesta istruttoria è stata tuttavia respinta e in questa sede va confermata la decisione: l'art. 210 c.p.c. presuppone, infatti, che la parte non abbia la disponibilità di un determinato documento, che si trova invece nel possesso dell'altra parte o a un terzo, né abbia la possibilità di procurarsela (cfr. C. 19475/05: “Non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cod. proc. civ., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa”); nel caso di specie l'opponente non ha dedotto di avere tentato di ottenere, presso i vari istituti bancari, il rilascio di copia dei moduli fideiussori e non ha spiegato per quale motivo, pur essendo in possesso di moduli risalenti al periodo 2010/2013, non sia riuscito a procurarsi quelli relativi al periodo 2014/2015;
- sicché l'istanza ex art. 210 c.p.c. deve ritenersi meramente esplorativa, in quanto finalizzata a supplire a un onere probatorio che gravava sulla parte opponente e che questa ha disatteso;
- l'opponente, dunque, non ha fornito prova idonea a dimostrare che nel 2014/15 un numero (almeno) significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avesse coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione in modo da privare quella stessa clientela del diritto a una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza;
- ne consegue che le fideiussioni in esame non sono affette da nullità parziale, non trova applicazione il termine di cui all'art. 1957 c.c. e non si è verificata alcuna decadenza.
4. In definitiva, l'opposizione è infondata e deve essere respinta.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 55/14 (come modificati dal D.M. 147/22), tenendo conto del valore della controversia e del mancato svolgimento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza, eccezione disattesa, RIGETTA l'opposizione; CONDANNA l'opponente a pagare all'opposta e alla terza chiamata le spese di lite, che liquida
– per ciascuna di esse – in € 12.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute per legge. Così deciso a Reggio Emilia il 09/01/2025 Sentenza resa ex art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Il Giudice Francesca Malgoni
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