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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
_______________
Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente est.
2) dott. Francesco Catanese Giudice
3) dott. Simona Monforte Giudice
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2074/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 13.1.2025 e promossa
D A
c.fisc. Parte_1 C.F._1
E
, c.fisc. , Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GALLETTA CATERINA che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/06/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
esponevano di avere contratto matrimonio in Messina il 11.08.2007, trascritto nei
[...] registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2007 al n° 493 parte II serie A. Aggiungevano che dall'unione sono nati tre figli: nata a Persona_1
Messina il 02.03.2006; nato a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
, nato a [...] il [...]; che la prosecuzione della convivenza era divenuta
[...] intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. Separazione. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2.
Responsabilità genitoriale. I figli ER, e restano affidati in via condivisa ad CP_1 CP_2 entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili ed urgenti (per es. inerenti la salute) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi
1 dell'urgenza; diversamente, saranno assunte previo accordo dei genitori.
3. Tempi di permanenza. -
I figli ER, e resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale CP_1 CP_2 presso la madre che vivrà con gli stessi nella casa coniugale sita in Messina, Frazione Santo, Via
Comunale Santo – Int. 16, Is. 25; - Il sig. si trasferirà in altra abitazione nella stessa città Pt_1 ove, provvederà a trasferire la propria residenza;
- Il sig. potrà vedere e tenere con sé i Pt_1 figli, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi, secondo il seguente calendario di visita: Premesso che: 1) frequenta l'Istituto Tecnico “Minutoli” in Persona_1
Messina, classe 2 BTS serale;
2) , frequenta l'Istituto Tecnico “Minutoli” in Controparte_1
Messina, secondo anno CAT, diurno;
3) frequenta la classe quinta elementare Controparte_2 dell'Istituto Albino “Primo Molino”, sempre in Messina. Durante l'anno scolastico il Per_2 diritto di visita sarà così esercitato: - a settimane alterne dalle 16.00 del venerdì pomeriggio alle ore
20.00 della domenica sera;
Ulteriori modalità, orari e giorni di visita e/o frequentazione potranno esser concordati, di volta in volta, dai genitori tenuto conto delle loro esigenze, lavorative e non, e tenuto conto del prevalente interesse dei figli;
- Le Festività Natalizie saranno trascorse ad anni alterni: • la festività dell'Immacolata sarà trascorsa ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
• La vigilia di Natale, il Natale e il 26 Dicembre con un genitore;
• Il 31 dicembre, il Capodanno e il 6 gennaio con l'altro genitore;
- Le Festività Pasquali i figli rimarranno ad anni alterni la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro; - Altre festività. Tutte le festività non disciplinate (es. 25
Aprile, Primo Maggio, 2 Novembre, ecc.) verranno godute con il criterio dell'alternanza tra i genitori;
- Vacanze Estive: Durante l'estate i figli potranno trascorrere un periodo di 15 giorni consecutivi (o anche più) con il padre, nel periodo di ferie che sarà dallo stesso previamente comunicato al genitore collocatario. 4) Mantenimento dei figli: - Il sig. si obbliga a Pt_1 corrispondere € 400,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei tre figli;
la figlia ER, pur se maggiorenne, è ancora studentessa e non economicamente autosufficiente;
- Il contributo per il mantenimento dei figli sarà corrisposto dal Sig. entro il giorno 5 di ogni mese, a far data Pt_1 dal mese successivo a quello di deposito del presente ricorso, tramite bonifico sul conto corrente postale intestato esclusivamente alla sig. di cui a seguire si indicano le coordinate: Pt_2
[...]; il suddetto importo sarà sottoposto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT di riferimento;
- I coniugi contribuiranno in ragione di metà ciascuno in merito al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, spese che dovranno essere previamente concordate e documentate (spese mediche straordinarie, attività sportive, ludiche e/o culturali, scolastiche extra curriculari;
spese di abbigliamento straordinarie ed altre spese straordinarie non meglio precisate e, comunque, individuate dalle Linee guida redatte dal
CNF); - Gli assegni familiari (oggi assegno unico) ed i benefici e/o bonus (es. bonus libri, bonus trasporti, bonus vacanze, ecc.) a sostegno dei figli saranno assegnati alla madre collocataria;
- Le, eventuali, deduzioni fiscali a favore dei figli saranno ripartiti al 50% tra i genitori. 5) Sulla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi: - Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla
2 da pretendere l'uno dall'altra. - I coniugi, allo stato, sono cointestatari di un conto corrente postale, acceso presso l'Ufficio postale di Villaggio Aldisio, Via Scipione 1/A che sarà estinto nei prossimi mesi;
il sig. provvederà ad accendere un conto corrente suo personale;
- La sig.ra Pt_1 Pt_2
è già intestataria di un proprio conto corrente ove confluirà il contributo per il mantenimento dei figli come sopra specificato;
- Entrambi i coniugi gestiranno le somme percepite dal figlio minore a titolo di invalidità (sindrome autistica ed epilessia), che mensilmente sono accreditate sul CP_2 libretto postale n. 000050211672, intestato al minore;
- L'autovettura Fiat Grande Punto, targata
FS060FS, di proprietà della sig.ra , rimarrà nella disponibilità di entrambi i coniugi che ne Pt_2 disporranno in base alle rispettive esigenze lavorative e non;
I coniugi dichiarano reciprocamente di non essere titolari di altri beni comuni al di fuori di quelli citati e che non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/12/2024.
Alla suddetta udienza del 13.1.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
3 1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a Parte_1
MESSINA (ME) il 26/02/1978 e , nato a [...] il Parte_2
31/03/1984, contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 20/06/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 493 parte 2 serie A anno 2007) della presente sentenza e dispone che questa, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
17.01.2025.
IL PRESIDENTE EST.
(dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
4
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Tribunale di Messina Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile, composto dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente est.
2) dott. Francesco Catanese Giudice
3) dott. Simona Monforte Giudice
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2074/2024 R.V.G., posta in decisione, in esito al deposito di note sostitutive della presenza all'udienza del 13.1.2025 e promossa
D A
c.fisc. Parte_1 C.F._1
E
, c.fisc. , Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. GALLETTA CATERINA che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTI
e con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Messina
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI
I ricorrenti precisano come segue le loro conclusioni: “si insiste nel ricorso”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/06/2024, i coniugi e Parte_1 Parte_2
esponevano di avere contratto matrimonio in Messina il 11.08.2007, trascritto nei
[...] registri atti di matrimonio dello stato civile presso il predetto Comune dell'anno 2007 al n° 493 parte II serie A. Aggiungevano che dall'unione sono nati tre figli: nata a Persona_1
Messina il 02.03.2006; nato a [...] il [...] e Controparte_1 CP_2
, nato a [...] il [...]; che la prosecuzione della convivenza era divenuta
[...] intollerabile;
che essi avevano raggiunto un accordo di separazione ai sensi dell'art. 158 c.c..
Tutto ciò premesso, chiedevano che fosse omologata la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1. Separazione. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. 2.
Responsabilità genitoriale. I figli ER, e restano affidati in via condivisa ad CP_1 CP_2 entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli (o ciascuno di essi) di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
le decisioni assolutamente improcrastinabili ed urgenti (per es. inerenti la salute) saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi
1 dell'urgenza; diversamente, saranno assunte previo accordo dei genitori.
3. Tempi di permanenza. -
I figli ER, e resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale CP_1 CP_2 presso la madre che vivrà con gli stessi nella casa coniugale sita in Messina, Frazione Santo, Via
Comunale Santo – Int. 16, Is. 25; - Il sig. si trasferirà in altra abitazione nella stessa città Pt_1 ove, provvederà a trasferire la propria residenza;
- Il sig. potrà vedere e tenere con sé i Pt_1 figli, ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con l'altro genitore e compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei ragazzi, secondo il seguente calendario di visita: Premesso che: 1) frequenta l'Istituto Tecnico “Minutoli” in Persona_1
Messina, classe 2 BTS serale;
2) , frequenta l'Istituto Tecnico “Minutoli” in Controparte_1
Messina, secondo anno CAT, diurno;
3) frequenta la classe quinta elementare Controparte_2 dell'Istituto Albino “Primo Molino”, sempre in Messina. Durante l'anno scolastico il Per_2 diritto di visita sarà così esercitato: - a settimane alterne dalle 16.00 del venerdì pomeriggio alle ore
20.00 della domenica sera;
Ulteriori modalità, orari e giorni di visita e/o frequentazione potranno esser concordati, di volta in volta, dai genitori tenuto conto delle loro esigenze, lavorative e non, e tenuto conto del prevalente interesse dei figli;
- Le Festività Natalizie saranno trascorse ad anni alterni: • la festività dell'Immacolata sarà trascorsa ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
• La vigilia di Natale, il Natale e il 26 Dicembre con un genitore;
• Il 31 dicembre, il Capodanno e il 6 gennaio con l'altro genitore;
- Le Festività Pasquali i figli rimarranno ad anni alterni la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con l'altro; - Altre festività. Tutte le festività non disciplinate (es. 25
Aprile, Primo Maggio, 2 Novembre, ecc.) verranno godute con il criterio dell'alternanza tra i genitori;
- Vacanze Estive: Durante l'estate i figli potranno trascorrere un periodo di 15 giorni consecutivi (o anche più) con il padre, nel periodo di ferie che sarà dallo stesso previamente comunicato al genitore collocatario. 4) Mantenimento dei figli: - Il sig. si obbliga a Pt_1 corrispondere € 400,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei tre figli;
la figlia ER, pur se maggiorenne, è ancora studentessa e non economicamente autosufficiente;
- Il contributo per il mantenimento dei figli sarà corrisposto dal Sig. entro il giorno 5 di ogni mese, a far data Pt_1 dal mese successivo a quello di deposito del presente ricorso, tramite bonifico sul conto corrente postale intestato esclusivamente alla sig. di cui a seguire si indicano le coordinate: Pt_2
[...]; il suddetto importo sarà sottoposto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT di riferimento;
- I coniugi contribuiranno in ragione di metà ciascuno in merito al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, spese che dovranno essere previamente concordate e documentate (spese mediche straordinarie, attività sportive, ludiche e/o culturali, scolastiche extra curriculari;
spese di abbigliamento straordinarie ed altre spese straordinarie non meglio precisate e, comunque, individuate dalle Linee guida redatte dal
CNF); - Gli assegni familiari (oggi assegno unico) ed i benefici e/o bonus (es. bonus libri, bonus trasporti, bonus vacanze, ecc.) a sostegno dei figli saranno assegnati alla madre collocataria;
- Le, eventuali, deduzioni fiscali a favore dei figli saranno ripartiti al 50% tra i genitori. 5) Sulla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi: - Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla
2 da pretendere l'uno dall'altra. - I coniugi, allo stato, sono cointestatari di un conto corrente postale, acceso presso l'Ufficio postale di Villaggio Aldisio, Via Scipione 1/A che sarà estinto nei prossimi mesi;
il sig. provvederà ad accendere un conto corrente suo personale;
- La sig.ra Pt_1 Pt_2
è già intestataria di un proprio conto corrente ove confluirà il contributo per il mantenimento dei figli come sopra specificato;
- Entrambi i coniugi gestiranno le somme percepite dal figlio minore a titolo di invalidità (sindrome autistica ed epilessia), che mensilmente sono accreditate sul CP_2 libretto postale n. 000050211672, intestato al minore;
- L'autovettura Fiat Grande Punto, targata
FS060FS, di proprietà della sig.ra , rimarrà nella disponibilità di entrambi i coniugi che ne Pt_2 disporranno in base alle rispettive esigenze lavorative e non;
I coniugi dichiarano reciprocamente di non essere titolari di altri beni comuni al di fuori di quelli citati e che non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione.
A seguito del deposito del ricorso, il Giudice delegato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 06/12/2024.
Alla suddetta udienza del 13.1.2025, celebrata ex art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti ribadivano la volontà di non riconciliarsi ed il Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per la omologazione della separazione consensuale dei coniugi.
Dalle dichiarazioni delle stesse parti emerge che sussiste una situazione di intollerabilità della convivenza.
Al fine di attribuire valore all'accordo delle parti, è necessario che il Tribunale provveda alla omologazione dello stesso, esercitando un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni di separazione con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni di separazione agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame tale verifica consente di affermare che non vi sono motivi ostativi alla omologazione della separazione consensuale alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo e sopra testualmente riportate.
Infatti, i coniugi hanno prestato il loro consenso alla separazione sia nel ricorso introduttivo, che risulta sottoscritto personalmente dalle parti, sia nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Inoltre il menzionato accordo non risulta in contrasto con norme imperative di legge né lede gli interessi della prole.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Sezione Prima Civile
3 1) omologa l'accordo di separazione consensuale intervenuto tra nato a Parte_1
MESSINA (ME) il 26/02/1978 e , nato a [...] il Parte_2
31/03/1984, contenuto nel ricorso introduttivo depositato il 20/06/2024 e trascritto in parte motiva;
2) Ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 493 parte 2 serie A anno 2007) della presente sentenza e dispone che questa, al suo passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della cancelleria.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, addì
17.01.2025.
IL PRESIDENTE EST.
(dott. Corrado Bonanzinga)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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