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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1400/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1400/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. , nata in [...], il [...], con l'Avv. Federica Parte_1 C.F._1
Falco
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato in [...], il [...], con gli Avv.ti Marco _1 C.F._2
e Claudio Del Nevo
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 18.6.2024.
Conclusioni congiunte delle parti: “piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, così statuire:
1. pronunciare la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 _1 autorizzandoli a vivere separatamente e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. disporre l'obbligo
1 per il sig. di versare l'assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
della figlia, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT;
3. disporre altresì che ciascun genitore sostenga in misura pari alla meta tutte le spese straordinarie necessarie alla figlia minore, così come meglio individuate, specificate ed elencate all'art 11 del
Protocollo 20/07/2016 in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
4. spese di lite compensate”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 5.6.2024, la SI.ra ha rappresentato: che, in data 19.4.2004, Parte_1 ha contratto matrimonio civile col SI. che, dall'unione dei coniugi, è nata la _1 figlia (25.8.2006); che “la famiglia ha vissuto dal 2008 al 2019 in Alessandria, via Per_1
Don Giovanni Minzoni n. 16”; che “la sig.ra ha lasciato la casa coniugale nell'ottobre Pt_1
2019 a causa dei forti contrasti con il marito”; che “in particolare, il sig. e _1
sempre stato molto geloso della moglie e negli anni la situazione e peggiorata, infatti lo stesso ha iniziato ad ingiuriarla, a non consentirle di vestirsi come la stessa desiderava, a chiederle continuamente dove e con chi fosse e giustificazioni quando la stessa salutava gli uomini che assisteva in qualità di Operatrice Sociosanitaria”; che e nata ad [...]
Alessandria il 25.08.2006 e oggi frequenta il quarto anno del Liceo Umberto Eco di
Alessandria, indirizzo Scienze Umane, con ottimi risultati”; che “la ricorrente, a seguito di importanti problemi di salute e di un intervento chirurgico al cuore per vulvopatia subito il
03 novembre 2022, in cui le sono state sostituite la valvola mitrale e l'aorta e le e stata eseguita un'angioplastica alla valvola tricuspide, dal 30 aprile 2022 e priva di una occupazione lavorativa” e che “la ricorrente, nonostante le incomprensioni con il marito, ritiene che lo stesso sia un buon padre e la figlia e ben felice di frequentarlo e di trascorrere del tempo con lui”.
2. All'udienza del 22.10.2024, il SI. il quale non risultava costituito, è comparso _1
personalmente e ha chiesto, dopo aver ricevuto le necessarie informazioni da parte del
Giudice Delegato, la concessione di un termine per potersi costituire in giudizio a mezzo di difensore.
3. Con memoria difensiva in data 6.11.2024, il SI. si è costituito in giudizio e ha _1 rappresentato: che “la ragazza dimora presso la residenza del padre ove pernotta quotidianamente ed usufruisce naturalmente di tutte le utenze e servizi dell'alloggio” e che ha
“un debito con l'erario che ammonta ad €9789,23 il tutto per cartelle di pagamento emesse tra il 2019 ed il 2023”.
2 4. All'udienza del 12.11.2024, “le parti [hanno dato] atto di come l'unica figlia nata dal matrimonio, , abbia ormai raggiunto la maggiore età”. La SI.ra ha Per_1 Parte_1
dichiarato: “vivo ad Alessandria, via Giovanni Verneri, n. 18, sono in locazione pago Euro
400,00 mensili, comprese le spese, a parte la luce. Vivo da sola. Non lavoro, dall'aprile del
2022, perché mi sono operata il 3.11.2022 per tre valvole cardiache (vulvopatia). Ho
l'invalidità al 46%, ma senza diritto a denaro. Prendo il pass, con gli assistenti sociale, per
Euro 400,00 mensili. Usufruisco della borsa spesa di Sto consumando i risparmi che CP_2
avevo accumulato quando lavoravo, sul conto ho ancora Euro 800,00. Non ho case o terreni di mia proprietà, nemmeno all'estero. Non ho investimenti, titoli o altro. ha la Per_1
residenza presso il papà, ha scelto di dormire tutte le notti dal padre in settimana (lui ha la macchina e la può accompagnare a scuola), viene da me tutti i venerdì sera fino alla domenica. I pasti, li consuma da me anche in settimana, poi va dal padre a dormire”. Il SI. ha dichiarato: “vivo ad Alessandria, via Don Minzoni, n. 16, sono in affitto, _1
pago Euro 320,00 mensili. Non ho case o terreni di mia proprietà in Italia, ho 1.500,00 mq. di terra in Albania, che mi ha dato lo Stato. Non ho case in nessuno Stato. Adesso, sto lavorando, faccio il muratore, sono autonomo. Ho aperto la P.IVA a fine febbraio del 2024.
Ad oggi, dal febbraio del 2024, ho fatturato circa Euro 15.000,00. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro. Prima del febbraio del 2024, ero nullafacente. Ho percepito il reddito di cittadinanza, sopravvivenza si chiama. Sono in Italia dal 2008, ho sempre fatto il muratore, con la P.IVA. Sono anche fallito nel 2016. Ho perso le speranze. Ho un conto corrente, con circa Euro 3.300,00. Ho debiti per Euro 10.000,00 verso Equitalia. vive con me. È Per_1
corretto quanto ha riferito la madre: , ora maggiorenne, dorme da me quasi tutte le Per_1
sere, la porto e la vado a prendere a scuola, ma durante il giorno sta quasi sempre dalla madre. Non ci sono mai stati problemi nel frequentare , la lasciamo libera di fare Per_1
come vuole. Abbiamo smesso di vivere insieme circa nel 2019, da allora fino ad oggi non ho mai dato soldi alla madre per il mantenimento di , perché all'inizio io ero Per_1 disoccupato e lei lavorava. Non so chi abbia scritto che mia moglie ha un'amante, non mi risulta. Non sono invalido al lavoro. Mi risulta che mia moglie non lavori dal 2022. Mia figlia non lavora. Dal 2019 al febbraio del 2024, ho preso il reddito di cittadinanza, per Euro
650,00 mensili, poi facevo qualche lavoretto per un massimo di Euro 200,00 mensili”.
Entrambi i difensori, ritenuta conclusa l'istruttoria, hanno precisato congiuntamente, ma hanno chiesto la concessione di un breve rinvio, per poter provvedere all'integrazione documentale richiesta dal Giudice Delegato, in relazione all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
3 5. All'udienza del 19.11.2024, il Giudice Delegato ha “rileva[to] d'ufficio il difetto delle certificazioni dell'autorità consolare ex art. 79, comma 2, TUSG e l'indeterminatezza delle dichiarazioni sostitutive (che devono recare numeri esatti) depositate nell'interesse del SI.
, al punto che, in caso di liquidazione, potrebbe doversi ritenere opportuna la _1 trasmissione per le verifiche” previste dalla legge.
6. All'udienza del 3.12.2024, il difensore del SI. ha domandato la revoca _1 dell'ammissione del proprio cliente al patrocinio a spese dello Stato, anticipatamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria in data 18.11.2024. Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni e hanno chiesto l'immediata rimessione della causa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
7. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
8. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito,
4 individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, la domanda congiunta dei coniugi deve essere accolta, essendo necessario, nell'interesse della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, garantire alla madre, la quale è economicamente più svantaggiata del padre, un contributo, affinché possa provvedere - con dignità - alle esigenze della figlia maggiorenne, nei periodi in cui permarrà presso la madre.
Tale contributo deve, comunque, essere commisurato in misura minima, tenuto anche conto della situazione economica del padre e dell'allegazione concorde secondo cui la figlia maggiorenne - di fatto - vive prevalentemente presso il padre, il quale, dunque, sopporta i maggiori oneri di mantenimento diretto.
9. In conformità alla domanda del SI. deve essere revocata l'ammissione di _1 quest'ultimo al patrocinio a spese dello Stato.
10. Le spese di lite, infine, devono essere integralmente compensate tra le parti, come da concorde domanda in tal senso, che appare, comunque, fondata, considerata la natura del giudizio e il suo esito concordato.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, SI.ri ed , i quali _1 Parte_1
hanno celebrato matrimonio, in Albania, il 19.4.2004 (“Atto Numero 303 Parte II Serie C
Ufficio 1 Anno 2023”);
- pone, a carico del padre, SI. l'obbligo di corrispondere alla madre, SI.ra _1
, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno del 2024, a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario della figlia, SI.ra , la somma di Euro Persona_2
150,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- revoca l'ammissione del resistente, SI. al patrocinio a spese dello Stato, _1 anticipatamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria in data
18.11.2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
5 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 gennaio 2025
Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
6
Il Presidente
(Dott. Antonella Dragotto)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1400/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. , nata in [...], il [...], con l'Avv. Federica Parte_1 C.F._1
Falco
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato in [...], il [...], con gli Avv.ti Marco _1 C.F._2
e Claudio Del Nevo
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 18.6.2024.
Conclusioni congiunte delle parti: “piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, così statuire:
1. pronunciare la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 _1 autorizzandoli a vivere separatamente e con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. disporre l'obbligo
1 per il sig. di versare l'assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
della figlia, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa, entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente e automaticamente secondo gli indici ISTAT;
3. disporre altresì che ciascun genitore sostenga in misura pari alla meta tutte le spese straordinarie necessarie alla figlia minore, così come meglio individuate, specificate ed elencate all'art 11 del
Protocollo 20/07/2016 in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
4. spese di lite compensate”
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 5.6.2024, la SI.ra ha rappresentato: che, in data 19.4.2004, Parte_1 ha contratto matrimonio civile col SI. che, dall'unione dei coniugi, è nata la _1 figlia (25.8.2006); che “la famiglia ha vissuto dal 2008 al 2019 in Alessandria, via Per_1
Don Giovanni Minzoni n. 16”; che “la sig.ra ha lasciato la casa coniugale nell'ottobre Pt_1
2019 a causa dei forti contrasti con il marito”; che “in particolare, il sig. e _1
sempre stato molto geloso della moglie e negli anni la situazione e peggiorata, infatti lo stesso ha iniziato ad ingiuriarla, a non consentirle di vestirsi come la stessa desiderava, a chiederle continuamente dove e con chi fosse e giustificazioni quando la stessa salutava gli uomini che assisteva in qualità di Operatrice Sociosanitaria”; che e nata ad [...]
Alessandria il 25.08.2006 e oggi frequenta il quarto anno del Liceo Umberto Eco di
Alessandria, indirizzo Scienze Umane, con ottimi risultati”; che “la ricorrente, a seguito di importanti problemi di salute e di un intervento chirurgico al cuore per vulvopatia subito il
03 novembre 2022, in cui le sono state sostituite la valvola mitrale e l'aorta e le e stata eseguita un'angioplastica alla valvola tricuspide, dal 30 aprile 2022 e priva di una occupazione lavorativa” e che “la ricorrente, nonostante le incomprensioni con il marito, ritiene che lo stesso sia un buon padre e la figlia e ben felice di frequentarlo e di trascorrere del tempo con lui”.
2. All'udienza del 22.10.2024, il SI. il quale non risultava costituito, è comparso _1
personalmente e ha chiesto, dopo aver ricevuto le necessarie informazioni da parte del
Giudice Delegato, la concessione di un termine per potersi costituire in giudizio a mezzo di difensore.
3. Con memoria difensiva in data 6.11.2024, il SI. si è costituito in giudizio e ha _1 rappresentato: che “la ragazza dimora presso la residenza del padre ove pernotta quotidianamente ed usufruisce naturalmente di tutte le utenze e servizi dell'alloggio” e che ha
“un debito con l'erario che ammonta ad €9789,23 il tutto per cartelle di pagamento emesse tra il 2019 ed il 2023”.
2 4. All'udienza del 12.11.2024, “le parti [hanno dato] atto di come l'unica figlia nata dal matrimonio, , abbia ormai raggiunto la maggiore età”. La SI.ra ha Per_1 Parte_1
dichiarato: “vivo ad Alessandria, via Giovanni Verneri, n. 18, sono in locazione pago Euro
400,00 mensili, comprese le spese, a parte la luce. Vivo da sola. Non lavoro, dall'aprile del
2022, perché mi sono operata il 3.11.2022 per tre valvole cardiache (vulvopatia). Ho
l'invalidità al 46%, ma senza diritto a denaro. Prendo il pass, con gli assistenti sociale, per
Euro 400,00 mensili. Usufruisco della borsa spesa di Sto consumando i risparmi che CP_2
avevo accumulato quando lavoravo, sul conto ho ancora Euro 800,00. Non ho case o terreni di mia proprietà, nemmeno all'estero. Non ho investimenti, titoli o altro. ha la Per_1
residenza presso il papà, ha scelto di dormire tutte le notti dal padre in settimana (lui ha la macchina e la può accompagnare a scuola), viene da me tutti i venerdì sera fino alla domenica. I pasti, li consuma da me anche in settimana, poi va dal padre a dormire”. Il SI. ha dichiarato: “vivo ad Alessandria, via Don Minzoni, n. 16, sono in affitto, _1
pago Euro 320,00 mensili. Non ho case o terreni di mia proprietà in Italia, ho 1.500,00 mq. di terra in Albania, che mi ha dato lo Stato. Non ho case in nessuno Stato. Adesso, sto lavorando, faccio il muratore, sono autonomo. Ho aperto la P.IVA a fine febbraio del 2024.
Ad oggi, dal febbraio del 2024, ho fatturato circa Euro 15.000,00. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro. Prima del febbraio del 2024, ero nullafacente. Ho percepito il reddito di cittadinanza, sopravvivenza si chiama. Sono in Italia dal 2008, ho sempre fatto il muratore, con la P.IVA. Sono anche fallito nel 2016. Ho perso le speranze. Ho un conto corrente, con circa Euro 3.300,00. Ho debiti per Euro 10.000,00 verso Equitalia. vive con me. È Per_1
corretto quanto ha riferito la madre: , ora maggiorenne, dorme da me quasi tutte le Per_1
sere, la porto e la vado a prendere a scuola, ma durante il giorno sta quasi sempre dalla madre. Non ci sono mai stati problemi nel frequentare , la lasciamo libera di fare Per_1
come vuole. Abbiamo smesso di vivere insieme circa nel 2019, da allora fino ad oggi non ho mai dato soldi alla madre per il mantenimento di , perché all'inizio io ero Per_1 disoccupato e lei lavorava. Non so chi abbia scritto che mia moglie ha un'amante, non mi risulta. Non sono invalido al lavoro. Mi risulta che mia moglie non lavori dal 2022. Mia figlia non lavora. Dal 2019 al febbraio del 2024, ho preso il reddito di cittadinanza, per Euro
650,00 mensili, poi facevo qualche lavoretto per un massimo di Euro 200,00 mensili”.
Entrambi i difensori, ritenuta conclusa l'istruttoria, hanno precisato congiuntamente, ma hanno chiesto la concessione di un breve rinvio, per poter provvedere all'integrazione documentale richiesta dal Giudice Delegato, in relazione all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
3 5. All'udienza del 19.11.2024, il Giudice Delegato ha “rileva[to] d'ufficio il difetto delle certificazioni dell'autorità consolare ex art. 79, comma 2, TUSG e l'indeterminatezza delle dichiarazioni sostitutive (che devono recare numeri esatti) depositate nell'interesse del SI.
, al punto che, in caso di liquidazione, potrebbe doversi ritenere opportuna la _1 trasmissione per le verifiche” previste dalla legge.
6. All'udienza del 3.12.2024, il difensore del SI. ha domandato la revoca _1 dell'ammissione del proprio cliente al patrocinio a spese dello Stato, anticipatamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria in data 18.11.2024. Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni e hanno chiesto l'immediata rimessione della causa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
7. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
8. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito,
4 individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, la domanda congiunta dei coniugi deve essere accolta, essendo necessario, nell'interesse della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, garantire alla madre, la quale è economicamente più svantaggiata del padre, un contributo, affinché possa provvedere - con dignità - alle esigenze della figlia maggiorenne, nei periodi in cui permarrà presso la madre.
Tale contributo deve, comunque, essere commisurato in misura minima, tenuto anche conto della situazione economica del padre e dell'allegazione concorde secondo cui la figlia maggiorenne - di fatto - vive prevalentemente presso il padre, il quale, dunque, sopporta i maggiori oneri di mantenimento diretto.
9. In conformità alla domanda del SI. deve essere revocata l'ammissione di _1 quest'ultimo al patrocinio a spese dello Stato.
10. Le spese di lite, infine, devono essere integralmente compensate tra le parti, come da concorde domanda in tal senso, che appare, comunque, fondata, considerata la natura del giudizio e il suo esito concordato.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, SI.ri ed , i quali _1 Parte_1
hanno celebrato matrimonio, in Albania, il 19.4.2004 (“Atto Numero 303 Parte II Serie C
Ufficio 1 Anno 2023”);
- pone, a carico del padre, SI. l'obbligo di corrispondere alla madre, SI.ra _1
, entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dal mese di giugno del 2024, a titolo Parte_1
di contributo al mantenimento ordinario della figlia, SI.ra , la somma di Euro Persona_2
150,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
- revoca l'ammissione del resistente, SI. al patrocinio a spese dello Stato, _1 anticipatamente disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria in data
18.11.2024;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
5 Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 gennaio 2025
Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
6
Il Presidente
(Dott. Antonella Dragotto)