CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brescia, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 135/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCOSPINO DANILO, Presidente
BONAMARTINI CESARE, EL
GIUNTA VINCENZO, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 653/2023 depositato il 04/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Brescia - Via Della Valle, 40 25128 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U18 2023 00260504 5 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso oggetto del presente giudizio Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di invito al pagamento n. U1820230002605045 emesso in data 6/4/2023 dalla Segreteria della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Brescia e notificato in pari data con cui veniva determinato l'importo del contributo unificato nella misura di € 7.500,00.
Il ricorrente esponeva che, con il ricorso notificato in data 6.2.2023 ed iscritto al ruolo generale n. 221/2023, aveva impugnato cinque atti di “pignoramento dei crediti verso terzi” e segnatamente:
1) il n. 02284202200005608/001 notificato nei confronti di Banca_1 S.p.a.;
2) il n. 02284202200005609/001 notificato nei confronti di Banca_5 S.p.a.;
3) il n. 02284202200005610/001 notificato nei confronti di Banca_2 S.p.a.;
4) il n. 02284202200005611/001 notificato nei confronti di Banca_3 S.p.a.;
5) il n. 02284202200005612/001 notificato nei confronti di Banca_4 S.p.a.
A seguito del deposito del ricorso, in base al disposto di cui all' art. 15 DPR n. 115/2002 (TUSG), l'Ufficio di
Segreteria effettuava il controllo del valore di lite, individuato per ciascun atto impugnato, quantificando l'ammontare del contributo unificato da versare in € 7.500,00.
Con il ricorso Ricorrente_1 contestava l'illegittimità della quantificazione del contributo unificato in quanto posta in essere in violazione del divieto generale di frazionamento del credito.
Sottolineava che gli atti di pignoramento, pur distinti, erano fondati su un titolo unitario e che anche l'Agenzia delle Entrate nel proprio atto di costituzione lo aveva riconosciuto come tale.
Riteneva evidente che il credito azionato avesse dato vita ad un'unica procedura di pignoramento presso terzi e non ad altrettante procedure ulteriori rispetto a quella intrapresa.
La diversa conclusione conduceva alla “lievitazione” del credito azionato in executivis rispetto all'importo del credito riconosciuto.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia che evidenziava come i cinque atti di pignoramento di crediti presso terzi, pur avendo ad oggetto i medesimi atti di accertamento, concretizzassero distinte procedure esecutive, conservando ciascuno i propri effetti.
Secondo la parte resistente ogni procedura esecutiva si rivolgeva a soggetti terzi diversi che dovevano, quindi, ritenersi destinatari di distinti obblighi e per i quali il ricorrente aveva contestato specifici vizi.
Pertanto, “le eccezioni del ricorrente, in uno con le deduzioni della resistente, comportano per il giudice tributario la necessità di compiere autonome statuizioni (diverse in relazione sia agli atti di accertamento sottesi, sia in considerazione degli effetti che la pronuncia potrebbe avere nei confronti dei diversi terzi in relazione ad i vari rapporti)”.
Avendo il ricorrente con la propria domanda, chiesto l'annullamento di tutti gli atti di pignoramento, il contributo unificato doveva essere determinato sul valore di ciascuno di essi “senza che ciò comport(asse) alcuna parcellizzazione del credito che rimane unitario per ciascun pignoramento opposto”.
All'udienza del 29 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso circa lo svolgimento del procedimento, stima la Corte che il ricorso sia infondato e debba essere respinto. La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che “nel processo tributario, il contributo unificato, dovendo essere calcolato in base al valore della controversia, che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n.
115 del 2002, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente” (Cass. Sez. 5,
25/09/2024, n. 25607, Rv. 672382 – 01 che ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto corretta la determinazione del valore della lite sulla base dell'importo del credito vantato dal ricorrente nei confronti del terzo pignorato, calcolando in base ad esso il contributo unificato, anziché sommare i contributi dovuti per l'atto di pignoramento e l'avviso di accertamento presupposto, che erano stati impugnati cumulativamente).
Stima questo collegio che tale principio sia applicabile anche al caso in esame, nel quale, pur a fronte dell'unicità del credito tributario azionato, vengono impugnati diversi atti relativi all'esecuzione dello stesso.
Peraltro, la circostanza che il ricorrente possa dedurre distinte censure – non necessariamente collegate - in relazione a ciascun atto di pignoramento rende evidente come ricorrano distinti giudizi impugnatori, ciascuno dei quali attiene all'importo del pignoramento.
A fronte di ciò la domanda di rimborso risulta infondata, con conseguente rigetto della stessa.
La peculiarità del caso impone di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Brescia, 29 settembre 2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
RE NA IL IN
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRESCIA Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIANCOSPINO DANILO, Presidente
BONAMARTINI CESARE, EL
GIUNTA VINCENZO, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 653/2023 depositato il 04/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Brescia - Via Della Valle, 40 25128 Brescia BS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. U18 2023 00260504 5 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso oggetto del presente giudizio Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di invito al pagamento n. U1820230002605045 emesso in data 6/4/2023 dalla Segreteria della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Brescia e notificato in pari data con cui veniva determinato l'importo del contributo unificato nella misura di € 7.500,00.
Il ricorrente esponeva che, con il ricorso notificato in data 6.2.2023 ed iscritto al ruolo generale n. 221/2023, aveva impugnato cinque atti di “pignoramento dei crediti verso terzi” e segnatamente:
1) il n. 02284202200005608/001 notificato nei confronti di Banca_1 S.p.a.;
2) il n. 02284202200005609/001 notificato nei confronti di Banca_5 S.p.a.;
3) il n. 02284202200005610/001 notificato nei confronti di Banca_2 S.p.a.;
4) il n. 02284202200005611/001 notificato nei confronti di Banca_3 S.p.a.;
5) il n. 02284202200005612/001 notificato nei confronti di Banca_4 S.p.a.
A seguito del deposito del ricorso, in base al disposto di cui all' art. 15 DPR n. 115/2002 (TUSG), l'Ufficio di
Segreteria effettuava il controllo del valore di lite, individuato per ciascun atto impugnato, quantificando l'ammontare del contributo unificato da versare in € 7.500,00.
Con il ricorso Ricorrente_1 contestava l'illegittimità della quantificazione del contributo unificato in quanto posta in essere in violazione del divieto generale di frazionamento del credito.
Sottolineava che gli atti di pignoramento, pur distinti, erano fondati su un titolo unitario e che anche l'Agenzia delle Entrate nel proprio atto di costituzione lo aveva riconosciuto come tale.
Riteneva evidente che il credito azionato avesse dato vita ad un'unica procedura di pignoramento presso terzi e non ad altrettante procedure ulteriori rispetto a quella intrapresa.
La diversa conclusione conduceva alla “lievitazione” del credito azionato in executivis rispetto all'importo del credito riconosciuto.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio di Segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brescia che evidenziava come i cinque atti di pignoramento di crediti presso terzi, pur avendo ad oggetto i medesimi atti di accertamento, concretizzassero distinte procedure esecutive, conservando ciascuno i propri effetti.
Secondo la parte resistente ogni procedura esecutiva si rivolgeva a soggetti terzi diversi che dovevano, quindi, ritenersi destinatari di distinti obblighi e per i quali il ricorrente aveva contestato specifici vizi.
Pertanto, “le eccezioni del ricorrente, in uno con le deduzioni della resistente, comportano per il giudice tributario la necessità di compiere autonome statuizioni (diverse in relazione sia agli atti di accertamento sottesi, sia in considerazione degli effetti che la pronuncia potrebbe avere nei confronti dei diversi terzi in relazione ad i vari rapporti)”.
Avendo il ricorrente con la propria domanda, chiesto l'annullamento di tutti gli atti di pignoramento, il contributo unificato doveva essere determinato sul valore di ciascuno di essi “senza che ciò comport(asse) alcuna parcellizzazione del credito che rimane unitario per ciascun pignoramento opposto”.
All'udienza del 29 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso circa lo svolgimento del procedimento, stima la Corte che il ricorso sia infondato e debba essere respinto. La Suprema Corte ha reiteratamente affermato che “nel processo tributario, il contributo unificato, dovendo essere calcolato in base al valore della controversia, che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, corrisponde al valore del tributo, al netto di interessi e sanzioni, va determinato, in caso di ricorsi cumulativi, sommando i contributi dovuti per ciascun atto impugnato, ex art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. n.
115 del 2002, poiché la facoltà di presentare un ricorso unitario per impugnare plurimi atti impositivi risponde solo ad esigenze di economia processuale e non di risparmio di spesa per il ricorrente” (Cass. Sez. 5,
25/09/2024, n. 25607, Rv. 672382 – 01 che ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto corretta la determinazione del valore della lite sulla base dell'importo del credito vantato dal ricorrente nei confronti del terzo pignorato, calcolando in base ad esso il contributo unificato, anziché sommare i contributi dovuti per l'atto di pignoramento e l'avviso di accertamento presupposto, che erano stati impugnati cumulativamente).
Stima questo collegio che tale principio sia applicabile anche al caso in esame, nel quale, pur a fronte dell'unicità del credito tributario azionato, vengono impugnati diversi atti relativi all'esecuzione dello stesso.
Peraltro, la circostanza che il ricorrente possa dedurre distinte censure – non necessariamente collegate - in relazione a ciascun atto di pignoramento rende evidente come ricorrano distinti giudizi impugnatori, ciascuno dei quali attiene all'importo del pignoramento.
A fronte di ciò la domanda di rimborso risulta infondata, con conseguente rigetto della stessa.
La peculiarità del caso impone di compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Brescia, 29 settembre 2025
IL GIUDICE IL PRESIDENTE
RE NA IL IN