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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/05/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 822/2024
Udienza del 06/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 822/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
) Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
Parte_5 CodiceFiscale_5
(C.F. ) Parte_6 CodiceFiscale_6
F. Parte_7 CodiceFiscale_7
(C.F. ) Parte_8 CodiceFiscale_8
(C.F. Parte_9 CodiceFiscale_9
(C.F. ) Parte_10 CodiceFiscale_10
(C.F. ) Parte_11 CodiceFiscale_11
(C.F ) Parte_12 CodiceFiscale_12
(C.F. ) Parte_13 CodiceFiscale_13
(C.F. Parte_14 CodiceFiscale_14
(C.F. Parte_15 CodiceFiscale_15
) Parte_16 CodiceFiscale_16
(C.F. Parte_17 CodiceFiscale_17
) Parte_18 CodiceFiscale_18
Pagina 1 di 10 R.G. LAV. N. 822/2024
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca De Santis
- RICORRENTI -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elga Rizzo (Ufficio legale)
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: infermieri – demansionamento professionale - risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 03/04/2024, i ricorrenti come in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio l' Controparte_2
esponendo:
[...]
- di prestare servizio alle dipendenze dell' resistente con la qualifica CP_1 di “infermieri” (livello D);
- che le mansioni vengono regolarmente espletate secondo la seguente turnazione giornaliera: 07:00/14:00 – 14:00/21:00 – 21:00/07:00;
- che durante il turno della fascia 3 (21:00/07:00), il reparto in parola risulta essere “coadiuvato” unicamente da personale infermieristico stante l'assenza di operatori socio sanitari (OSS);
- che nonostante l'odierna resistente sia stata reiteratamente invitata e diffidata a porre fine e/o rimedio a siffatta deficienza organica, giammai la stessa si è adoperata in tal senso.
1.1. I ricorrenti hanno quindi dedotto che nel reparto cui sono addetti ) Pt_19 hanno da sempre (dapprima durante l'intera giornata lavorativa e, poi, unicamente durante le ore notturne) svolto, oltre alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, anche quelle tipiche del personale OSS, stante Pagina 2 di 10 R.G. LAV. N. 822/2024
l'assenza di personale inquadrato in detta ultima categoria.
In particolare, essi hanno svolto mansioni di natura alberghiera e di intervento igienico-sanitario sui degenti (quali: impiego di riordino biancheria, rifacimento letti, trasporto dei degenti, assistenza ai pazienti nell'espletamento delle funzioni primarie, sanificazione e pulizia delle apparecchiature, riordino dei carrelli per l'igiene, riordino e approvvigionamento dei carrelli per la terapia farmacologica e per le medicazioni, attività di igiene diretta sui pazienti).
1.2. Tali attività - proseguono i ricorrenti - sarebbero però del tutto estranee al profilo professionale dell'infermiere.
Il demansionamento appena descritto avrebbe, quindi, comportato un impoverimento delle loro capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità, sicché essi avrebbero diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa facendo ricorso al parametro della retribuzione.
Si tratta - precisano i ricorrenti - di un danno non patrimoniale costituito dalla mortificazione della loro immagine e della loro professionalità.
1.3. I ricorrenti hanno quindi così quantificato gli importi risarcitori:
- 25% retribuzione per 9 anni di servizio = € 67.500,00; Parte_1
- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_2
- 25% retribuzione per 9 anni di servizio = € 67.500,00; Parte_3
- 25% retribuzione per 6 anni di servizio = € 45.000,00; Parte_4
- 25% retribuzione per 4 anni di servizio = € 30.000,00; Parte_5
- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_6
- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_7
- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_8
- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_9
- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_10
- 25% retribuzione per 8 anni di servizio = € 60.000,00; Parte_11
- 25% retribuzione per 3 anni di servizio = € 22.500,00; Parte_12
- 25% retribuzione per 1 anno di servizio = € 7.500,00; Parte_13
- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_14
- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_15
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- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_16
- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_17
- 25% retribuzione per 9 anni di servizio = € 67.500,00; Parte_18 per un importo complessivo pari ad € 1.117.500,00.
1.4. I ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma predetta a titolo di risarcimento del danno da demansionamento;
in subordine, secondo le risultanze che emergeranno in corso di causa e ritenute di giustizia;
in via ancor più gradata, al risarcimento da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.
2. Si è costituita l' Controparte_2
che ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e
[...] diritto.
3. Il ricorso è infondato e non può essere, pertanto, accolto.
4. Il risarcimento del danno da demansionamento non è automatico, come chiarito in plurime pronunce della Suprema Corte.
4.1. A partire dalle Sezioni Unite n. 6572/2006 si è infatti affermato il principio secondo cui «in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata
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dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove».
4.2. Si è quindi osservato che non è corretto «ipotizzare un nesso automatico
e scontato tra assegnazione a mansioni deteriori e danno alla professionalità, suscettibile di autonomo risarcimento, il che non può affermarsi in via generale se è vero che la regola dettata dall'art. 2103 c.c. provvede già di per sé a sanzionare la modifica in pejus delle mansioni già attribuite al dipendente, ricorrendo al principio della irriducibilità della retribuzione nonostante
l'assegnazione e lo svolgimento di mansioni inferiori o meno pregiate» (Cass. n.
16792/2003).
4.3. Si è poi ribadito che «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione - nel ricorso introduttivo del giudizio - dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale» (Cass. n. 19785/2010; da ultimo,
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Cass. ord. n. 21527/2024).
5. I ricorrenti non hanno, però, assolto all'onere di allegazione specifica dei profili di danno (non patrimoniale) asseritamente subiti.
5.1. Essi si sono infatti limitati ad allegare un “impoverimento” delle loro capacità professionali nonché la “mortificazione dell'immagine e della professionalità”
5.2. È di tutta evidenza che, però, tali allegazioni sono di estrema genericità
(facendo esse riferimento a mere formule generiche e standardizzate) e si richiamano a “categorie generali” che non sono sufficienti ai fini della prova presuntiva (Cass. n. 17163/2016: in tema di prova del danno da dequalificazione professionale ex art. 2729 c.c., non è sufficiente a fondare una corretta inferenza presuntiva il semplice richiamo di categorie generali, come la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la gravità del demansionamento, la sua durata e altri simili indici, dovendo procedere il giudice di merito, pur nell'ambito di tali categorie, ad una precisa individuazione dei fatti che assume idonei e rilevanti ai fini della dimostrazione del fatto ignoto, alla stregua di canoni di probabilità e regole di comune esperienza».
Sulla scorta di tale principio, la Suprema Corte (ordinanza n. 11251/2017) ha quindi cassato la decisione di una Corte d'Appello che aveva ritenuto sussistente il danno da demansionamento sulla base del rilievo - del tutto generico - che vi debba essere corrispondenza tra le nuove mansioni e la specifica competenza del dipendente di cui va salvaguardato il livello professionale acquisito, garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali.
5.3. Ed invero, i ricorrenti lamentano, in modo del tutto generico,
l'impoverimento delle proprie capacità professionali, senza nulla dedurre, nello specifico, in cosa tale impoverimento sia concretamente consistito (ovvero quei fatti specifici idonei a dimostrare, anche in via presuntiva, un danno comunque effettivo, non essendo il danno in re ipsa).
5.4. Le Sezioni Unite n. 6572 del 2006 hanno, invece, già ampiamente chiarito che «il danno professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante
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dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno.
Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.
Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento … In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché - fermo l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore».
Nulla di tutto ciò è stato però sufficientemente allegato dai ricorrenti che, nella sostanza, hanno fatto discendere il diritto al risarcimento dal solo demansionamento, con un generico riferimento alla “categoria generale” dell'impoverimento della loro capacità professionale.
5.5. In tema di danno all'immagine si è, infine, statuito che «in caso di accertato demansionamento professionale, la risarcibilità del danno all'immagine derivato al lavoratore a cagione del comportamento del datore di lavoro presuppone che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi» (Cass n. 5237/2011).
Ma anche sotto tale profilo di danno le deduzioni dei ricorrenti sono estremamente generiche, facendo esse riferimento alla “immagine di sé che
l'infermiere demansionato dà all'esterno (ovvero alle altre figure professionali e
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ai cittadini)”, oltre a non esservi prova alcuna degli effetti lesivi per l'immagine professionale di ciascun ricorrente (effetti meramente allegati e affatto dimostrati).
6. Sotto altro distinto profilo si deve ancora osservare che i ricorrenti hanno lamentato di essere stati costretti a svolgere oltre alle mansioni proprie del loro profilo (infermiere) anche quelle tipiche del personale OSS (si veda il cap. n. 1 di prova testimoniale, a pag. 10 del ricorso).
Il capitolo di prova n. 1 articolato nel ricorso è, d'altronde, volto a dimostrare che l'espletamento delle mansioni inferiori si sarebbe verificato “durante le ore notturne”.
Già la limitazione dello svolgimento delle mansioni c.d. inferiori al solo turno notturno (21:00 – 07:00) denota l'assenza dello stesso demansionamento, avendo comunque i ricorrenti continuato a svolgere pienamente nei turni diurni le loro mansioni e nel turno notturno avrebbero svolto, oltre alle mansioni infermieristiche, anche quelle tipiche dell'OSS.
Si tratterebbe, pertanto, di svolgimento di mansioni inferiori sostanzialmente molto limitato nel tempo che non avrebbe, in ogni caso, impedito lo svolgimento delle mansioni infermieristiche che, all'evidenza, hanno comunque conservato il carattere della prevalenza.
La Suprema Corte ha infatti statuito che «Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (In applicazione del suddetto principio, è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico
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specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella
e nel trasporto dell'ammalato)» (Cass. ord. n. 19419/2020).
Tale aspetto (prevalenza delle mansioni di infermiere), già da solo, conduce ad escludere la configurabilità di un inadempimento contrattuale e del demansionamento e, conseguentemente, dello stesso diritto al risarcimento del danno.
7. Sotto un ulteriore profilo si deve poi rilevare che lo stesso D.M. n. 739/1994
(Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere), invocato dai ricorrenti, prevede che l'infermiere non solo identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona, ma agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari
e sociali (art. 1, comma 3, lett. b) ed e)).
In altri termini, è lo stesso regolamento a non relegare l'attività dell'infermiere in un ambito pre-attuativo (identificazione dei bisogni di assistenza della persona), atteso che a tale figura professionale vengono affidati anche compiti di natura prettamente pratica, mediante azioni di intervento anche “individuali”
(oltre che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali).
D'altronde, l'intervento dell'infermiere è talvolta assolutamente insostituibile: si pensi, ad esempio, all'attività di igiene personale relativa a pazienti particolarmente fragili per la cui esecuzione (al fine di evitare danni fisici) sono indispensabili conoscenze tipicamente infermieristiche (ad es., sulle modalità con cui il paziente deve essere spostato) che, invece, difettano in capo all'o.s.s.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per ogni singolo ricorrente (trattandosi di ricorso collettivo).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell Controparte_2
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che si liquidano nelle somme di seguito specificate, per soli compensi difensivi, in relazione a ciascun ricorrente:
: € 1.300,00; Parte_1
: € 1.500,00; Parte_2
: € 1.300,00; Parte_3
: € 800,00; Parte_4
: € 700,00; Parte_5
: € 1.500,00; Parte_6
: € 1.500,00; Parte_7
: € 1.500,00; Parte_8
: € 1.500,00; Parte_9
: € 1.500,00; Parte_10
: € 1.200,00; Parte_11
: € 600,00; Parte_12
: € 500,00; Parte_13
: € 1.500,00; Parte_14
: € 1.500,00; Parte_15
: € 1.500,00; Parte_16
: € 1.500,00; Parte_17
: € 1.300,00. Parte_18
Così deciso in Catanzaro, in data 6 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza del 06/05/2025
Il Giudice del Lavoro viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.; ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 822/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
) Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_4
Parte_5 CodiceFiscale_5
(C.F. ) Parte_6 CodiceFiscale_6
F. Parte_7 CodiceFiscale_7
(C.F. ) Parte_8 CodiceFiscale_8
(C.F. Parte_9 CodiceFiscale_9
(C.F. ) Parte_10 CodiceFiscale_10
(C.F. ) Parte_11 CodiceFiscale_11
(C.F ) Parte_12 CodiceFiscale_12
(C.F. ) Parte_13 CodiceFiscale_13
(C.F. Parte_14 CodiceFiscale_14
(C.F. Parte_15 CodiceFiscale_15
) Parte_16 CodiceFiscale_16
(C.F. Parte_17 CodiceFiscale_17
) Parte_18 CodiceFiscale_18
Pagina 1 di 10 R.G. LAV. N. 822/2024
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca De Santis
- RICORRENTI -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Elga Rizzo (Ufficio legale)
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: infermieri – demansionamento professionale - risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 03/04/2024, i ricorrenti come in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio l' Controparte_2
esponendo:
[...]
- di prestare servizio alle dipendenze dell' resistente con la qualifica CP_1 di “infermieri” (livello D);
- che le mansioni vengono regolarmente espletate secondo la seguente turnazione giornaliera: 07:00/14:00 – 14:00/21:00 – 21:00/07:00;
- che durante il turno della fascia 3 (21:00/07:00), il reparto in parola risulta essere “coadiuvato” unicamente da personale infermieristico stante l'assenza di operatori socio sanitari (OSS);
- che nonostante l'odierna resistente sia stata reiteratamente invitata e diffidata a porre fine e/o rimedio a siffatta deficienza organica, giammai la stessa si è adoperata in tal senso.
1.1. I ricorrenti hanno quindi dedotto che nel reparto cui sono addetti ) Pt_19 hanno da sempre (dapprima durante l'intera giornata lavorativa e, poi, unicamente durante le ore notturne) svolto, oltre alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, anche quelle tipiche del personale OSS, stante Pagina 2 di 10 R.G. LAV. N. 822/2024
l'assenza di personale inquadrato in detta ultima categoria.
In particolare, essi hanno svolto mansioni di natura alberghiera e di intervento igienico-sanitario sui degenti (quali: impiego di riordino biancheria, rifacimento letti, trasporto dei degenti, assistenza ai pazienti nell'espletamento delle funzioni primarie, sanificazione e pulizia delle apparecchiature, riordino dei carrelli per l'igiene, riordino e approvvigionamento dei carrelli per la terapia farmacologica e per le medicazioni, attività di igiene diretta sui pazienti).
1.2. Tali attività - proseguono i ricorrenti - sarebbero però del tutto estranee al profilo professionale dell'infermiere.
Il demansionamento appena descritto avrebbe, quindi, comportato un impoverimento delle loro capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità, sicché essi avrebbero diritto al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa facendo ricorso al parametro della retribuzione.
Si tratta - precisano i ricorrenti - di un danno non patrimoniale costituito dalla mortificazione della loro immagine e della loro professionalità.
1.3. I ricorrenti hanno quindi così quantificato gli importi risarcitori:
- 25% retribuzione per 9 anni di servizio = € 67.500,00; Parte_1
- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_2
- 25% retribuzione per 9 anni di servizio = € 67.500,00; Parte_3
- 25% retribuzione per 6 anni di servizio = € 45.000,00; Parte_4
- 25% retribuzione per 4 anni di servizio = € 30.000,00; Parte_5
- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_6
- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_7
- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_8
- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_9
- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_10
- 25% retribuzione per 8 anni di servizio = € 60.000,00; Parte_11
- 25% retribuzione per 3 anni di servizio = € 22.500,00; Parte_12
- 25% retribuzione per 1 anno di servizio = € 7.500,00; Parte_13
- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_14
- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_15
Pagina 3 di 10 R.G. LAV. N. 822/2024
- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_16
- 25% retribuzione per 10 anni di servizio = € 75.000,00; Parte_17
- 25% retribuzione per 9 anni di servizio = € 67.500,00; Parte_18 per un importo complessivo pari ad € 1.117.500,00.
1.4. I ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma predetta a titolo di risarcimento del danno da demansionamento;
in subordine, secondo le risultanze che emergeranno in corso di causa e ritenute di giustizia;
in via ancor più gradata, al risarcimento da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.
2. Si è costituita l' Controparte_2
che ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e
[...] diritto.
3. Il ricorso è infondato e non può essere, pertanto, accolto.
4. Il risarcimento del danno da demansionamento non è automatico, come chiarito in plurime pronunce della Suprema Corte.
4.1. A partire dalle Sezioni Unite n. 6572/2006 si è infatti affermato il principio secondo cui «in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all'esistenza di una lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale - da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno - va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall'ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all'interno ed all'esterno del luogo di lavoro dell'operata
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dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l'avvenuta lesione dell'interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) - il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico - si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all'esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall'esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove».
4.2. Si è quindi osservato che non è corretto «ipotizzare un nesso automatico
e scontato tra assegnazione a mansioni deteriori e danno alla professionalità, suscettibile di autonomo risarcimento, il che non può affermarsi in via generale se è vero che la regola dettata dall'art. 2103 c.c. provvede già di per sé a sanzionare la modifica in pejus delle mansioni già attribuite al dipendente, ricorrendo al principio della irriducibilità della retribuzione nonostante
l'assegnazione e lo svolgimento di mansioni inferiori o meno pregiate» (Cass. n.
16792/2003).
4.3. Si è poi ribadito che «in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione - nel ricorso introduttivo del giudizio - dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale» (Cass. n. 19785/2010; da ultimo,
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Cass. ord. n. 21527/2024).
5. I ricorrenti non hanno, però, assolto all'onere di allegazione specifica dei profili di danno (non patrimoniale) asseritamente subiti.
5.1. Essi si sono infatti limitati ad allegare un “impoverimento” delle loro capacità professionali nonché la “mortificazione dell'immagine e della professionalità”
5.2. È di tutta evidenza che, però, tali allegazioni sono di estrema genericità
(facendo esse riferimento a mere formule generiche e standardizzate) e si richiamano a “categorie generali” che non sono sufficienti ai fini della prova presuntiva (Cass. n. 17163/2016: in tema di prova del danno da dequalificazione professionale ex art. 2729 c.c., non è sufficiente a fondare una corretta inferenza presuntiva il semplice richiamo di categorie generali, come la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la gravità del demansionamento, la sua durata e altri simili indici, dovendo procedere il giudice di merito, pur nell'ambito di tali categorie, ad una precisa individuazione dei fatti che assume idonei e rilevanti ai fini della dimostrazione del fatto ignoto, alla stregua di canoni di probabilità e regole di comune esperienza».
Sulla scorta di tale principio, la Suprema Corte (ordinanza n. 11251/2017) ha quindi cassato la decisione di una Corte d'Appello che aveva ritenuto sussistente il danno da demansionamento sulla base del rilievo - del tutto generico - che vi debba essere corrispondenza tra le nuove mansioni e la specifica competenza del dipendente di cui va salvaguardato il livello professionale acquisito, garantendo lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali.
5.3. Ed invero, i ricorrenti lamentano, in modo del tutto generico,
l'impoverimento delle proprie capacità professionali, senza nulla dedurre, nello specifico, in cosa tale impoverimento sia concretamente consistito (ovvero quei fatti specifici idonei a dimostrare, anche in via presuntiva, un danno comunque effettivo, non essendo il danno in re ipsa).
5.4. Le Sezioni Unite n. 6572 del 2006 hanno, invece, già ampiamente chiarito che «il danno professionale, che ha contenuto patrimoniale, può verificarsi in diversa guisa, potendo consistere sia nel pregiudizio derivante
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dall'impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero nel pregiudizio subito per perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno.
Ma questo pregiudizio non può essere riconosciuto, in concreto, se non in presenza di adeguata allegazione, ad esempio deducendo l'esercizio di una attività (di qualunque tipo) soggetta ad una continua evoluzione e comunque caratterizzata da vantaggi connessi all'esperienza professionale destinati a venire meno in conseguenza del loro mancato esercizio per un apprezzabile periodo di tempo.
Nella stessa logica anche della perdita di chance, ovvero delle ulteriori potenzialità occupazionali o di ulteriori possibilità di guadagno, va data prova in concreto, indicando, nella specifica fattispecie, quali aspettative, che sarebbero state conseguibili in caso di regolare svolgimento del rapporto, siano state frustrate dal demansionamento … In mancanza di detti elementi, da allegare necessariamente ad opera dell'interessato, sarebbe difficile individuare un danno alla professionalità, perché - fermo l'inadempimento - l'interesse del lavoratore può ben esaurirsi, senza effetti pregiudizievoli, nella corresponsione del trattamento retributivo quale controprestazione dell'impegno assunto di svolgere l'attività che gli viene richiesta dal datore».
Nulla di tutto ciò è stato però sufficientemente allegato dai ricorrenti che, nella sostanza, hanno fatto discendere il diritto al risarcimento dal solo demansionamento, con un generico riferimento alla “categoria generale” dell'impoverimento della loro capacità professionale.
5.5. In tema di danno all'immagine si è, infine, statuito che «in caso di accertato demansionamento professionale, la risarcibilità del danno all'immagine derivato al lavoratore a cagione del comportamento del datore di lavoro presuppone che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, e che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi» (Cass n. 5237/2011).
Ma anche sotto tale profilo di danno le deduzioni dei ricorrenti sono estremamente generiche, facendo esse riferimento alla “immagine di sé che
l'infermiere demansionato dà all'esterno (ovvero alle altre figure professionali e
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ai cittadini)”, oltre a non esservi prova alcuna degli effetti lesivi per l'immagine professionale di ciascun ricorrente (effetti meramente allegati e affatto dimostrati).
6. Sotto altro distinto profilo si deve ancora osservare che i ricorrenti hanno lamentato di essere stati costretti a svolgere oltre alle mansioni proprie del loro profilo (infermiere) anche quelle tipiche del personale OSS (si veda il cap. n. 1 di prova testimoniale, a pag. 10 del ricorso).
Il capitolo di prova n. 1 articolato nel ricorso è, d'altronde, volto a dimostrare che l'espletamento delle mansioni inferiori si sarebbe verificato “durante le ore notturne”.
Già la limitazione dello svolgimento delle mansioni c.d. inferiori al solo turno notturno (21:00 – 07:00) denota l'assenza dello stesso demansionamento, avendo comunque i ricorrenti continuato a svolgere pienamente nei turni diurni le loro mansioni e nel turno notturno avrebbero svolto, oltre alle mansioni infermieristiche, anche quelle tipiche dell'OSS.
Si tratterebbe, pertanto, di svolgimento di mansioni inferiori sostanzialmente molto limitato nel tempo che non avrebbe, in ogni caso, impedito lo svolgimento delle mansioni infermieristiche che, all'evidenza, hanno comunque conservato il carattere della prevalenza.
La Suprema Corte ha infatti statuito che «Nel pubblico impiego privatizzato, il lavoratore può essere adibito a mansioni accessorie inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che sia garantito al lavoratore medesimo lo svolgimento, in misura prevalente e assorbente, delle mansioni proprie della categoria di appartenenza, che le mansioni accessorie non siano completamente estranee alla sua professionalità e che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro pubblico, restando ininfluente che la P.A., nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, non abbia provveduto alla integrale copertura degli organici per il profilo inferiore, venendo in rilievo il dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività. (In applicazione del suddetto principio, è stato escluso il demansionamento ai danni del dipendente di un'azienda sanitaria, inquadrato come operatore tecnico
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specializzato con mansioni di autista di ambulanza, che aveva prestato collaborazione nelle attività di soccorso del servizio 118 una volta alla settimana ed aveva coadiuvato l'unico operatore sanitario nella preparazione della barella
e nel trasporto dell'ammalato)» (Cass. ord. n. 19419/2020).
Tale aspetto (prevalenza delle mansioni di infermiere), già da solo, conduce ad escludere la configurabilità di un inadempimento contrattuale e del demansionamento e, conseguentemente, dello stesso diritto al risarcimento del danno.
7. Sotto un ulteriore profilo si deve poi rilevare che lo stesso D.M. n. 739/1994
(Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere), invocato dai ricorrenti, prevede che l'infermiere non solo identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona, ma agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari
e sociali (art. 1, comma 3, lett. b) ed e)).
In altri termini, è lo stesso regolamento a non relegare l'attività dell'infermiere in un ambito pre-attuativo (identificazione dei bisogni di assistenza della persona), atteso che a tale figura professionale vengono affidati anche compiti di natura prettamente pratica, mediante azioni di intervento anche “individuali”
(oltre che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali).
D'altronde, l'intervento dell'infermiere è talvolta assolutamente insostituibile: si pensi, ad esempio, all'attività di igiene personale relativa a pazienti particolarmente fragili per la cui esecuzione (al fine di evitare danni fisici) sono indispensabili conoscenze tipicamente infermieristiche (ad es., sulle modalità con cui il paziente deve essere spostato) che, invece, difettano in capo all'o.s.s.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo per ogni singolo ricorrente (trattandosi di ricorso collettivo).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore dell Controparte_2
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che si liquidano nelle somme di seguito specificate, per soli compensi difensivi, in relazione a ciascun ricorrente:
: € 1.300,00; Parte_1
: € 1.500,00; Parte_2
: € 1.300,00; Parte_3
: € 800,00; Parte_4
: € 700,00; Parte_5
: € 1.500,00; Parte_6
: € 1.500,00; Parte_7
: € 1.500,00; Parte_8
: € 1.500,00; Parte_9
: € 1.500,00; Parte_10
: € 1.200,00; Parte_11
: € 600,00; Parte_12
: € 500,00; Parte_13
: € 1.500,00; Parte_14
: € 1.500,00; Parte_15
: € 1.500,00; Parte_16
: € 1.500,00; Parte_17
: € 1.300,00. Parte_18
Così deciso in Catanzaro, in data 6 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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