TRIB
Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/08/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. 471/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/02/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 3 TRIESTE con l'Avv. PREVIDE PRATO SIMONETTA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 82 ODERZO con l'Avv. PREVIDE PRATO SIMONETTA presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...]; Persona_1
- , nata a [...] il [...]. Persona_2 FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/02/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) le figlie minori e vengano affidate congiuntamente Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la madre alla quale resta assegnata la casa familiare sita a Trieste in Salita dei Montanelli n.3 – int: 5 così catastalmente identificata presso il Comune di Trieste - Catasto fabbricati: zona censuaria 1, categoria A/1, classe 3, consistenza 6,5 vani, Tavolare di
Trieste: P.T. 13049 di Trieste, c.t. I°: ente indipendente costruito sulla P.T. 13043 di Trieste;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, compatibilmente con le esigenze delle minori e gli impegni lavorativi propri e della madre, come di seguito riportato: nel corso della settimana due pomeriggi prelevando le figlie da scuola per poi riaccompagnare le medesime presso l'abitazione materna prima dell'orario di cena indicativamente alle ore 18.45; durante il fine settimana, le figlie staranno con il padre il sabato o la domenica, dalla mattina, con orario concordato dalle parti, per essere riaccompagnate dalla madre dopo il pranzo;
durante le vacanze natalizie la permanenza delle figlie presso genitore sarà concordata dalle parti tenendo conto delle necessità e delle routine delle figlie e delle esigenze lavorative di ciascuno;
durante le vacanze pasquali 2025 le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre ed il
Lunedì dell'Angelo con la madre;
durante le vacanze estive la permanenza delle minori presso ciascun genitore sarà concordata dalle parti tenendo conto delle necessità e delle routine delle figlie e delle esigenze lavorative di ciascuno;
restano salvi i diversi accordi tra le parti in ordine alla permanenza delle minori presso ciascun genitore;
3) il dott. provvederà a contribuire al mantenimento delle figlie versando sul conto Parte_2 corrente della madre, a mezzo bonifico bancario, entro il 27 di ogni mese l'importo complessivo di Euro
600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia) dall'1.08.2024 al 31.08.2025 oltre ad € 360,00 per spese straordinarie fisse scolastiche ed extrascolastiche. L'importo dell'assegno di mantenimento sarà incrementato ad €
700,00 mensili dall'1.09.2025 al 30.06.2026 oltre ad € 300,00 per spese straordinarie fisse scolastiche ed extrascolastiche e ad € 800,00 dall'1.07.2026 oltre ad € 320,00 per spese straordinarie fisse scolastiche ed extrascolastiche. Comunque, nelle ipotesi di vendita dell'immobile casa familiare sita a Trieste in Salita dei
Montanelli n.
3 - int.5 ovvero di incremento della retribuzione per scatto di anzianità in favore del dott.
l'assegno di mantenimento da versare alla madre, quale contributo al mantenimento delle figlie, Per_1 verrà adeguato immediatamente al verificarsi di una delle predette ipotesi ad € 800,00 mensili. Il dott. si impegna a corrispondere alla madre gli importi maturati, anche in forma retroattiva, dalla Per_1 data del conseguimento dello scatto di anzianità. Resta salva la modulazione delle spese straordinarie fisse nei termini sopraindicati. L'assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli Indici Istat;
4) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle minori, oltre a quelle già definite come spese straordinarie fisse, saranno ripartite in capo a ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Trieste. Le spese per il servizio di babysitteraggio verranno corrisposte mensilmente dal dott. alla madre nella misura di € 60,00 mensili, pari al 50% della spesa in capo a ciascun Per_1 genitore;
durante il periodo di permanenza del dott. a Taiwan quest'ultimo verserà alla madre Per_1 per il servizio di babysitteraggio € 270,00 mensili pari al 60% della spesa complessiva fissata in € 450,00 mensili. In ogni caso il servizio di babysitteraggio nei periodi di assenza del dott. superiori ai 5 Per_1 giorni viene stabilito per un minimo di 12 ore settimanali e a chiamata in caso di malattia delle minori esclusivamente nei casi in cui la madre non potrà assentarsi dal lavoro per esigenze lavorative indifferibili e verrà ripartito per il 60% in capo al dott. e per il 40% in capo alla dott.ssa ; Per_1 Pt_1
5) il dott. si impegna a corrispondere alla dott.ssa fino alla vendita della attuale abitazione Per_1 Pt_1 familiare sita a Trieste in Salita dei Montanelli n. 3 – interno: 5 il 40% delle spese annuali relative al riscaldamento e delle spese condominiali;
6) l'assegno unico ed universale per i figli a carico verrà percepito integralmente (100%) dalla madre dott.ssa ; Parte_1
7) i ricorrenti dott.ssa e dott. concordano che alle figlie venga aggiunto Parte_1 Parte_2 il cognome della madre;
8) i genitori si danno reciproco consenso sin d'ora al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Trieste, il giorno 11 agosto 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
-Sezione Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Gloria Giovanna Carlesso Giudice
Dott. Francesca Ajello Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 25/02/2025 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...], 3 TRIESTE con l'Avv. PREVIDE PRATO SIMONETTA presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...], 82 ODERZO con l'Avv. PREVIDE PRATO SIMONETTA presso la quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli:
- , nata a [...] il [...]; Persona_1
- , nata a [...] il [...]. Persona_2 FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 25/02/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) le figlie minori e vengano affidate congiuntamente Persona_1 Persona_2 ad entrambi i genitori con collocazione e residenza presso la madre alla quale resta assegnata la casa familiare sita a Trieste in Salita dei Montanelli n.3 – int: 5 così catastalmente identificata presso il Comune di Trieste - Catasto fabbricati: zona censuaria 1, categoria A/1, classe 3, consistenza 6,5 vani, Tavolare di
Trieste: P.T. 13049 di Trieste, c.t. I°: ente indipendente costruito sulla P.T. 13043 di Trieste;
2) il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, compatibilmente con le esigenze delle minori e gli impegni lavorativi propri e della madre, come di seguito riportato: nel corso della settimana due pomeriggi prelevando le figlie da scuola per poi riaccompagnare le medesime presso l'abitazione materna prima dell'orario di cena indicativamente alle ore 18.45; durante il fine settimana, le figlie staranno con il padre il sabato o la domenica, dalla mattina, con orario concordato dalle parti, per essere riaccompagnate dalla madre dopo il pranzo;
durante le vacanze natalizie la permanenza delle figlie presso genitore sarà concordata dalle parti tenendo conto delle necessità e delle routine delle figlie e delle esigenze lavorative di ciascuno;
durante le vacanze pasquali 2025 le figlie trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre ed il
Lunedì dell'Angelo con la madre;
durante le vacanze estive la permanenza delle minori presso ciascun genitore sarà concordata dalle parti tenendo conto delle necessità e delle routine delle figlie e delle esigenze lavorative di ciascuno;
restano salvi i diversi accordi tra le parti in ordine alla permanenza delle minori presso ciascun genitore;
3) il dott. provvederà a contribuire al mantenimento delle figlie versando sul conto Parte_2 corrente della madre, a mezzo bonifico bancario, entro il 27 di ogni mese l'importo complessivo di Euro
600,00 (€ 300,00 per ciascuna figlia) dall'1.08.2024 al 31.08.2025 oltre ad € 360,00 per spese straordinarie fisse scolastiche ed extrascolastiche. L'importo dell'assegno di mantenimento sarà incrementato ad €
700,00 mensili dall'1.09.2025 al 30.06.2026 oltre ad € 300,00 per spese straordinarie fisse scolastiche ed extrascolastiche e ad € 800,00 dall'1.07.2026 oltre ad € 320,00 per spese straordinarie fisse scolastiche ed extrascolastiche. Comunque, nelle ipotesi di vendita dell'immobile casa familiare sita a Trieste in Salita dei
Montanelli n.
3 - int.5 ovvero di incremento della retribuzione per scatto di anzianità in favore del dott.
l'assegno di mantenimento da versare alla madre, quale contributo al mantenimento delle figlie, Per_1 verrà adeguato immediatamente al verificarsi di una delle predette ipotesi ad € 800,00 mensili. Il dott. si impegna a corrispondere alla madre gli importi maturati, anche in forma retroattiva, dalla Per_1 data del conseguimento dello scatto di anzianità. Resta salva la modulazione delle spese straordinarie fisse nei termini sopraindicati. L'assegno verrà rivalutato annualmente secondo gli Indici Istat;
4) le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse delle minori, oltre a quelle già definite come spese straordinarie fisse, saranno ripartite in capo a ciascun genitore nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale di Trieste. Le spese per il servizio di babysitteraggio verranno corrisposte mensilmente dal dott. alla madre nella misura di € 60,00 mensili, pari al 50% della spesa in capo a ciascun Per_1 genitore;
durante il periodo di permanenza del dott. a Taiwan quest'ultimo verserà alla madre Per_1 per il servizio di babysitteraggio € 270,00 mensili pari al 60% della spesa complessiva fissata in € 450,00 mensili. In ogni caso il servizio di babysitteraggio nei periodi di assenza del dott. superiori ai 5 Per_1 giorni viene stabilito per un minimo di 12 ore settimanali e a chiamata in caso di malattia delle minori esclusivamente nei casi in cui la madre non potrà assentarsi dal lavoro per esigenze lavorative indifferibili e verrà ripartito per il 60% in capo al dott. e per il 40% in capo alla dott.ssa ; Per_1 Pt_1
5) il dott. si impegna a corrispondere alla dott.ssa fino alla vendita della attuale abitazione Per_1 Pt_1 familiare sita a Trieste in Salita dei Montanelli n. 3 – interno: 5 il 40% delle spese annuali relative al riscaldamento e delle spese condominiali;
6) l'assegno unico ed universale per i figli a carico verrà percepito integralmente (100%) dalla madre dott.ssa ; Parte_1
7) i ricorrenti dott.ssa e dott. concordano che alle figlie venga aggiunto Parte_1 Parte_2 il cognome della madre;
8) i genitori si danno reciproco consenso sin d'ora al rilascio ed al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Trieste, il giorno 11 agosto 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Francesca Ajello Dott. Anna Lucia Fanelli