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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 10692/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con sede a DU (MB) (avv. Parte_1 C.F._1
Carlotta Colciaghi);
- ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con sede a IT MA (MC) (avv. Controparte_1 P.IVA_1
Alessio Totaro);
- CONVENUTA OPPOSTA
* * *
Oggetto del processo: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
* * *
Per l'attrice: come da prima memoria integrativa depositata il 2 ottobre 2024
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa da intendersi quivi integralmente richiamati, così giudicare:
NEL MERITO
Dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato a e l'illegittimità di Parte_1 qualsiasi iniziativa esecutiva dovesse essere intrapresa in forza di tale atto,
In tutti i casi prospettati con vittoria di spese e competenze di causa e condanna di
e del suo legale ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc per violazione Controparte_1 del disposto dell'art. 48 codice deontologico;
Con ogni più ampia riserva di proporre nuove istanze istruttorie e produrre ulteriori documenti nelle prossime memorie». come da verbale di udienza:
«L'avv. Colciaghi dichiara che l'attrice intende chiedere al Tribunale la liquidazione delle spese della sola fase introduttiva».
Per la convenuta: pagina 1 di 5 come da seconda memoria integrativa depositata il 23 ottobre 2024: Contr ribadisce la rinuncia all'atto di precetto oggetto di opposizione e chiede che, Contr rigettata la domanda di condanna di e del suo legale ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per la pretesa violazione dell'art. 48 del codice deontologico in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra dedotti, venga pronunciata l'estinzione del processo, con rimessione al Giudicante sulla liquidazione delle spese, che, in ogni caso, si chiede di ridurre ai parametri minimi legali, tenuto conto della buona fede e correttezza prestata dall'odierna convenuta, anche ai fini di economia processuale». come da verbale di udienza:
«L'avv. Vellucci chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e la compensazione delle spese processuali».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, nonostante l'avvenuta rinuncia della convenuta al precetto opposto, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. relativa alla regolarità formale di precetto proposta da , con sede a DU (MB), rimasta Parte_1 soccombente nel giudizio (n. 2683/2022 R.G.) di opposizione a decreto ingiuntivo definito da Trib. Macerata, 20 maggio 2024, n. 521 (detta sentenza, prodotta dall'opponente come doc. 1, è stata appellata dall'odierna attrice il 1 luglio 2024).
L'opposizione avverso l'atto di precetto notificato a mezzo posta con invio del plico in MB (la spedizione è stata richiesta dall'ufficiale giudiziario il 21 giugno 2024: non è nota la data di ricezione) è stata proposta da con «atto di citazione Parte_1 in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.» notificato via PEC l'11 luglio 2024 a
[...]
costituitasi in giudizio il 18 settembre 2024. Controparte_1
L'atto di precetto opposto, recante intimazione a pagare la somma di euro 83.223,14, fa riferimento a due titoli esecutivi: il decreto ingiuntivo n. 575/2022, l'opposizione al quale era stata respinta, quanto alla somma capitale di euro 56.090,00 oltre accessori (interessi moratori c.d. commerciali e spese della fase monitoria) per euro 72.459,14 (doc. 1 prodotto dall'opponente); la sentenza n. 521/2024, quanto al pagamento delle spese processuali relative al giudizio ex art. 645 c.p.c. per euro 10.764,00 (doc. 2 prodotto dall'opponente).
2.
Nell'atto introduttivo l'opponente ha dedotto la nullità dell'atto di precetto sotto diversi profili («1) Nullità dell'atto di precetto per difetto della notifica del titolo esecutivo in forza del quale si procedere alla precettazione»; «2) Nullità dell'atto di precetto per difetto di indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente»; «3) Nullità dell'atto di precetto per difetto dell'indicazione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo (art. 654 cpc)») ed ha chiesto la condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali.
3.
La causa è stata iscritta a ruolo il 22 luglio 2024.
pagina 2 di 5 4.
Costituitasi il 18 settembre 2024, l'opposta senza Controparte_1 contestare i profili di nullità dedotti dall'opponente, ha reiterato la dichiarazione di rinuncia al precetto (v. già la PEC 17 luglio 2024, doc. 1) ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo «con liquidazione delle spese ridotta ai parametri minimi legali, tenuto conto della buona fede e correttezza prestata dall'odierna convenuta, anche ai fini di economia processuale».
Nella comparsa di risposta si legge:
«- è pacifico che sussistano i contestati vizi di notifica dell'atto di precetto opposto per effettiva omissione della notifica del titolo esecutivo;
Contr
- stanti i riscontrati vizi formali dell'atto medesimo, con Pec del 17.07.2024 (doc. 1) ha espressamente rinunciato al precetto notificato in data 21.06.2024 e, con e-mail del 16.07.2024 (doc. 2), ha offerto alla controparte il pagamento dei compensi legali maturati;
Contr
- vista l'iscrizione a ruolo della causa di opposizione in oggetto, con il presente atto, reitera la propria rinuncia al precetto notificato in data 21.06.2024;
- non sono stati dedotti ulteriori motivi di opposizione e, pertanto, la materia del contendere deve ritenersi cessata, con estinzione del procedimento in oggetto;
Contr
- chiede che la liquidazione delle spese sia ridotta ai parametri minimi legali, tenendo conto della buona fede e correttezza prestata dall'odierna convenuta, anche ai fini di economia processuale».
5.
Con memoria integrativa depositata il 2 ottobre 2024, dunque successiva alla rinuncia al precetto ad opera di controparte, l'opponente, lamentata la violazione di norme deontologiche (per avere la convenuta, a detta dell'attrice, «riferito in giudizio del contenuto delle trattative intercorse e […] illecitamente prodotto corrispondenza contenente proposte transattive scambiate tra i legali») e ravvisata la violazione, oltre che dell'art. 48 del codice deontologico, anche degli artt. 88 e 96 c.p.c., ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto di precetto e l'illegittimità «di qualsiasi iniziativa esecutiva dovesse essere intrapresa in forza di tale atto», con vittoria di spese e competenze di causa «in tutti i casi prospettati» e con «condanna di e del suo legale ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc Controparte_1 per violazione del disposto dell'art. 48 codice deontologico».
6.
Con memoria integrativa depositata il 23 ottobre 2024, l'opposta ha diffusamente spiegato per quali ragioni l'asserita violazione dell'art. 48 codice deontologico deve ritenersi insussistente e, dopo aver ribadito la rinuncia all'atto di precetto oggetto di opposizione, ha Contr chiesto che, «rigettata la domanda di condanna di e del suo legale ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per la pretesa violazione dell'art. 48 del codice deontologico in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra dedotti, venga pronunciata l'estinzione del processo, con rimessione al Giudicante sulla liquidazione delle spese, che, in ogni caso, si chiede di ridurre ai parametri minimi legali, tenuto conto della buona fede e correttezza prestata dall'odierna convenuta, anche ai fini di economia processuale».
pagina 3 di 5 7.
Alla prima udienza di comparizione, il giudice, sentiti i difensori, ha preso atto che dopo la notifica dell'atto di citazione le parti avevano instaurato una duplice trattativa;
da un lato,
aveva offerto alla controparte un contributo a titolo di spese per Controparte_1 la proposizione dell'opposizione, in modo che quest'ultima non fosse coltivata;
dall'altro,
aveva chiesto alla controparte di non rinnovare l'atto di precetto Parte_1 prima della pronuncia della Corte di appello di Ancona sull'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. da discutersi all'udienza anticipata del 24 ottobre 2024 (all'esito della quale quell'istanza è stata respinta).
Come chiaramente emerso in udienza, il 17 luglio 2024 l'odierna convenuta aveva formalmente e inequivocabilmente rinunciato all'atto di precetto come da PEC inviata all'avv. Colciaghi dall'avv. Totaro in forza della procura agli atti del procedimento n. 2683/2022 R.G. davanti al Tribunale di Macerata e più precisamene di quella conferita per la fase monitoria e per quelle di successive di cognizione ed esecuzione, ossia la stessa procura in base alla quale sono stati redatti l'atto di precetto e la comparsa di costituzione nel presente giudizio.
Quanto alla dichiarazione di rinuncia all'atto di precetto, si rimanda al doc. 1 prodotto Contr dall'opposta, che nella parte conclusiva recita: «[…] È diritto ed interesse attuale di rinunciare all'atto di precetto notificato in data 21.06.2024, stanti i riscontrati vizi formali dell'atto medesimo. Tutto ciò premesso, come sopra Controparte_1 rappresentata difesa e domiciliata RINUNCIA all'atto di precetto notificato in data 21.06.2024 a ., in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, corrente in Z.A.E DU – MB, per la somma CodiceFiscale_2 complessiva di € 83.223,14 oltre agli ulteriori interessi sino al saldo effettivo, nonché i successivi oneri e contributi a qualsiasi titolo dovuti».
Non è di immediata evidenza per quale ragione le parti non abbiano integralmente definito la presente controversia prima dell'iscrizione della causa a ruolo o della costituzione dell'opposta o dell'udienza, tanto più che, nell'ambito delle trattative avviate dopo l'11 luglio 2024, già con email 16 luglio 2024 l'avv. Vellucci per conto di Controparte_1 aveva comunicato al difensore di la volontà dell'odierna convenuta Parte_1 di trovare un accordo che prevedesse la rinuncia dell'opponente ad iscrivere la causa a ruolo verso un riconoscimento delle competenze maturate in suo favore e con la disponibilità dell'opposta di attendere l'esito dell'udienza della sospensiva prima di rinnovare il precetto.
All'udienza di prima comparizione, l'avv. Colciaghi ha dichiarato che l'attrice intende chiedere al Tribunale la liquidazione delle spese della sola fase introduttiva mentre l'avv. Vellucci, in sostituzione dell'avv. Totaro, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
8.
Attese le conclusioni dell'opponente quali precisate in udienza, con esclusione delle fasi successive a quella introduttiva ai fini della liquidazione delle spese processuali, deve ritenersi che l'opponente abbia implicitamente rinunciato all'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta con la prima memoria integrativa, ad ogni modo inaccoglibile nei confronti pagina 4 di 5 del difensore della convenuta, estraneo al giudizio ed all'ambito di applicazione dell'art. 96 c.p.c., e comunque infondata.
9.
La rinuncia all'atto di precetto opposto comporta la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali vanno liquidate in conformità al principio della soccombenza virtuale e tenuto conto di quanto accaduto nel processo.
Avuto riguardo alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta e a quelle precisate dall'opponente in udienza nonché ai rilievi appena svolti in ordine all'istanza ex art. 96 c.p.c., e vista la tempestiva dichiarazione di rinuncia al precetto ad opera dell'opposta, sia pur non accompagnata dal contestuale versamento di una somma ragguagliata all'attività difensiva svolta fino a quel punto nell'interesse di , la convenuta va Parte_1 condannata a pagare all'attrice le spese sino alla sola fase introduttiva, liquidate come da dispositivo, con compensazione integrale di quelle relative alle successive fasi (istruttoria/trattazione e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la convenuta a pagare all'attrice le spese processuali sino alla fase introduttiva, liquidate in euro 195,00 per esborsi ed euro 2.090,00 per compenso, oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali delle fasi successive a quella introduttiva.
Bologna, 2 gennaio 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. 10692/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con sede a DU (MB) (avv. Parte_1 C.F._1
Carlotta Colciaghi);
- ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), con sede a IT MA (MC) (avv. Controparte_1 P.IVA_1
Alessio Totaro);
- CONVENUTA OPPOSTA
* * *
Oggetto del processo: opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
* * *
Per l'attrice: come da prima memoria integrativa depositata il 2 ottobre 2024
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi di cui in narrativa da intendersi quivi integralmente richiamati, così giudicare:
NEL MERITO
Dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato a e l'illegittimità di Parte_1 qualsiasi iniziativa esecutiva dovesse essere intrapresa in forza di tale atto,
In tutti i casi prospettati con vittoria di spese e competenze di causa e condanna di
e del suo legale ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc per violazione Controparte_1 del disposto dell'art. 48 codice deontologico;
Con ogni più ampia riserva di proporre nuove istanze istruttorie e produrre ulteriori documenti nelle prossime memorie». come da verbale di udienza:
«L'avv. Colciaghi dichiara che l'attrice intende chiedere al Tribunale la liquidazione delle spese della sola fase introduttiva».
Per la convenuta: pagina 1 di 5 come da seconda memoria integrativa depositata il 23 ottobre 2024: Contr ribadisce la rinuncia all'atto di precetto oggetto di opposizione e chiede che, Contr rigettata la domanda di condanna di e del suo legale ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per la pretesa violazione dell'art. 48 del codice deontologico in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra dedotti, venga pronunciata l'estinzione del processo, con rimessione al Giudicante sulla liquidazione delle spese, che, in ogni caso, si chiede di ridurre ai parametri minimi legali, tenuto conto della buona fede e correttezza prestata dall'odierna convenuta, anche ai fini di economia processuale». come da verbale di udienza:
«L'avv. Vellucci chiede dichiararsi cessata la materia del contendere e la compensazione delle spese processuali».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
Viene in decisione, nonostante l'avvenuta rinuncia della convenuta al precetto opposto, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. relativa alla regolarità formale di precetto proposta da , con sede a DU (MB), rimasta Parte_1 soccombente nel giudizio (n. 2683/2022 R.G.) di opposizione a decreto ingiuntivo definito da Trib. Macerata, 20 maggio 2024, n. 521 (detta sentenza, prodotta dall'opponente come doc. 1, è stata appellata dall'odierna attrice il 1 luglio 2024).
L'opposizione avverso l'atto di precetto notificato a mezzo posta con invio del plico in MB (la spedizione è stata richiesta dall'ufficiale giudiziario il 21 giugno 2024: non è nota la data di ricezione) è stata proposta da con «atto di citazione Parte_1 in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.» notificato via PEC l'11 luglio 2024 a
[...]
costituitasi in giudizio il 18 settembre 2024. Controparte_1
L'atto di precetto opposto, recante intimazione a pagare la somma di euro 83.223,14, fa riferimento a due titoli esecutivi: il decreto ingiuntivo n. 575/2022, l'opposizione al quale era stata respinta, quanto alla somma capitale di euro 56.090,00 oltre accessori (interessi moratori c.d. commerciali e spese della fase monitoria) per euro 72.459,14 (doc. 1 prodotto dall'opponente); la sentenza n. 521/2024, quanto al pagamento delle spese processuali relative al giudizio ex art. 645 c.p.c. per euro 10.764,00 (doc. 2 prodotto dall'opponente).
2.
Nell'atto introduttivo l'opponente ha dedotto la nullità dell'atto di precetto sotto diversi profili («1) Nullità dell'atto di precetto per difetto della notifica del titolo esecutivo in forza del quale si procedere alla precettazione»; «2) Nullità dell'atto di precetto per difetto di indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente»; «3) Nullità dell'atto di precetto per difetto dell'indicazione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto ingiuntivo (art. 654 cpc)») ed ha chiesto la condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali.
3.
La causa è stata iscritta a ruolo il 22 luglio 2024.
pagina 2 di 5 4.
Costituitasi il 18 settembre 2024, l'opposta senza Controparte_1 contestare i profili di nullità dedotti dall'opponente, ha reiterato la dichiarazione di rinuncia al precetto (v. già la PEC 17 luglio 2024, doc. 1) ed ha chiesto dichiararsi l'estinzione del processo «con liquidazione delle spese ridotta ai parametri minimi legali, tenuto conto della buona fede e correttezza prestata dall'odierna convenuta, anche ai fini di economia processuale».
Nella comparsa di risposta si legge:
«- è pacifico che sussistano i contestati vizi di notifica dell'atto di precetto opposto per effettiva omissione della notifica del titolo esecutivo;
Contr
- stanti i riscontrati vizi formali dell'atto medesimo, con Pec del 17.07.2024 (doc. 1) ha espressamente rinunciato al precetto notificato in data 21.06.2024 e, con e-mail del 16.07.2024 (doc. 2), ha offerto alla controparte il pagamento dei compensi legali maturati;
Contr
- vista l'iscrizione a ruolo della causa di opposizione in oggetto, con il presente atto, reitera la propria rinuncia al precetto notificato in data 21.06.2024;
- non sono stati dedotti ulteriori motivi di opposizione e, pertanto, la materia del contendere deve ritenersi cessata, con estinzione del procedimento in oggetto;
Contr
- chiede che la liquidazione delle spese sia ridotta ai parametri minimi legali, tenendo conto della buona fede e correttezza prestata dall'odierna convenuta, anche ai fini di economia processuale».
5.
Con memoria integrativa depositata il 2 ottobre 2024, dunque successiva alla rinuncia al precetto ad opera di controparte, l'opponente, lamentata la violazione di norme deontologiche (per avere la convenuta, a detta dell'attrice, «riferito in giudizio del contenuto delle trattative intercorse e […] illecitamente prodotto corrispondenza contenente proposte transattive scambiate tra i legali») e ravvisata la violazione, oltre che dell'art. 48 del codice deontologico, anche degli artt. 88 e 96 c.p.c., ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto di precetto e l'illegittimità «di qualsiasi iniziativa esecutiva dovesse essere intrapresa in forza di tale atto», con vittoria di spese e competenze di causa «in tutti i casi prospettati» e con «condanna di e del suo legale ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc Controparte_1 per violazione del disposto dell'art. 48 codice deontologico».
6.
Con memoria integrativa depositata il 23 ottobre 2024, l'opposta ha diffusamente spiegato per quali ragioni l'asserita violazione dell'art. 48 codice deontologico deve ritenersi insussistente e, dopo aver ribadito la rinuncia all'atto di precetto oggetto di opposizione, ha Contr chiesto che, «rigettata la domanda di condanna di e del suo legale ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. per la pretesa violazione dell'art. 48 del codice deontologico in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi sopra dedotti, venga pronunciata l'estinzione del processo, con rimessione al Giudicante sulla liquidazione delle spese, che, in ogni caso, si chiede di ridurre ai parametri minimi legali, tenuto conto della buona fede e correttezza prestata dall'odierna convenuta, anche ai fini di economia processuale».
pagina 3 di 5 7.
Alla prima udienza di comparizione, il giudice, sentiti i difensori, ha preso atto che dopo la notifica dell'atto di citazione le parti avevano instaurato una duplice trattativa;
da un lato,
aveva offerto alla controparte un contributo a titolo di spese per Controparte_1 la proposizione dell'opposizione, in modo che quest'ultima non fosse coltivata;
dall'altro,
aveva chiesto alla controparte di non rinnovare l'atto di precetto Parte_1 prima della pronuncia della Corte di appello di Ancona sull'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. da discutersi all'udienza anticipata del 24 ottobre 2024 (all'esito della quale quell'istanza è stata respinta).
Come chiaramente emerso in udienza, il 17 luglio 2024 l'odierna convenuta aveva formalmente e inequivocabilmente rinunciato all'atto di precetto come da PEC inviata all'avv. Colciaghi dall'avv. Totaro in forza della procura agli atti del procedimento n. 2683/2022 R.G. davanti al Tribunale di Macerata e più precisamene di quella conferita per la fase monitoria e per quelle di successive di cognizione ed esecuzione, ossia la stessa procura in base alla quale sono stati redatti l'atto di precetto e la comparsa di costituzione nel presente giudizio.
Quanto alla dichiarazione di rinuncia all'atto di precetto, si rimanda al doc. 1 prodotto Contr dall'opposta, che nella parte conclusiva recita: «[…] È diritto ed interesse attuale di rinunciare all'atto di precetto notificato in data 21.06.2024, stanti i riscontrati vizi formali dell'atto medesimo. Tutto ciò premesso, come sopra Controparte_1 rappresentata difesa e domiciliata RINUNCIA all'atto di precetto notificato in data 21.06.2024 a ., in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 tempore, corrente in Z.A.E DU – MB, per la somma CodiceFiscale_2 complessiva di € 83.223,14 oltre agli ulteriori interessi sino al saldo effettivo, nonché i successivi oneri e contributi a qualsiasi titolo dovuti».
Non è di immediata evidenza per quale ragione le parti non abbiano integralmente definito la presente controversia prima dell'iscrizione della causa a ruolo o della costituzione dell'opposta o dell'udienza, tanto più che, nell'ambito delle trattative avviate dopo l'11 luglio 2024, già con email 16 luglio 2024 l'avv. Vellucci per conto di Controparte_1 aveva comunicato al difensore di la volontà dell'odierna convenuta Parte_1 di trovare un accordo che prevedesse la rinuncia dell'opponente ad iscrivere la causa a ruolo verso un riconoscimento delle competenze maturate in suo favore e con la disponibilità dell'opposta di attendere l'esito dell'udienza della sospensiva prima di rinnovare il precetto.
All'udienza di prima comparizione, l'avv. Colciaghi ha dichiarato che l'attrice intende chiedere al Tribunale la liquidazione delle spese della sola fase introduttiva mentre l'avv. Vellucci, in sostituzione dell'avv. Totaro, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese processuali.
8.
Attese le conclusioni dell'opponente quali precisate in udienza, con esclusione delle fasi successive a quella introduttiva ai fini della liquidazione delle spese processuali, deve ritenersi che l'opponente abbia implicitamente rinunciato all'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta con la prima memoria integrativa, ad ogni modo inaccoglibile nei confronti pagina 4 di 5 del difensore della convenuta, estraneo al giudizio ed all'ambito di applicazione dell'art. 96 c.p.c., e comunque infondata.
9.
La rinuncia all'atto di precetto opposto comporta la cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali vanno liquidate in conformità al principio della soccombenza virtuale e tenuto conto di quanto accaduto nel processo.
Avuto riguardo alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta e a quelle precisate dall'opponente in udienza nonché ai rilievi appena svolti in ordine all'istanza ex art. 96 c.p.c., e vista la tempestiva dichiarazione di rinuncia al precetto ad opera dell'opposta, sia pur non accompagnata dal contestuale versamento di una somma ragguagliata all'attività difensiva svolta fino a quel punto nell'interesse di , la convenuta va Parte_1 condannata a pagare all'attrice le spese sino alla sola fase introduttiva, liquidate come da dispositivo, con compensazione integrale di quelle relative alle successive fasi (istruttoria/trattazione e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna la convenuta a pagare all'attrice le spese processuali sino alla fase introduttiva, liquidate in euro 195,00 per esborsi ed euro 2.090,00 per compenso, oltre RF 15%, CPA e IVA come per legge;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali delle fasi successive a quella introduttiva.
Bologna, 2 gennaio 2025 Il giudice
Antonio Costanzo
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