TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/12/2025, n. 2643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2643 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG 1218/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
RG ON Presidente rel.
AN AP DI
NI NI DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 23/02/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
10/12/2025 tra
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PERBELLINI MATILDE presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
GI IA e dall'Avv. FRANCHINI ENRICO presso il cui studio in
Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
1 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla si oppone”
PER LE PARTI: dichiarano di aderire alla proposta conciliativa formulata dalla DI ex art. 185 bis cpc all'udienza del 10/12/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio civile in data 13/02/2014 a Rabat (Marocco), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 10/12/2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis cpc dalla DI, con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 13/02/2014 a Rabat
(Marocco).
2. Affido condiviso del figlio minore e collocamento prevalente presso la madre.
3. Diritto di visita del padre a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio (al termine del lavoro del ricorrente) al lunedì mattina quando il padre accompagnerà il figlio a scuola;
da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina con accompagnamento a scuola nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre;
da mercoledì pomeriggio a giovedì mattina con accompagnamento a scuola nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza del padre;
durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà con il padre una settimana, alternando di anno in anno la settimana di
Natale con quella di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; tre settimane, anche non consecutive,
2 durante le vacanze estive da concordarsi entro il giorno 30/04 di ogni anno;
per quanto riguarda le vacanze di carnevale e le altre festività (es.: 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 21 maggio, 2 giugno e 15 agosto), i genitori concorderanno di volta in volta il diritto di visita del minore, alternando le predette festività, con particolare attenzione anche agli impegni e desideri del minore ed impegni delle parti.
4. Euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del padre per il figlio, rivalutabili Istat, da versarsi con decorrenza dal mese di gennaio 2026, entro il 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, nuova versione.
5. Assegno unico per il figlio integralmente alla madre.
6. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 10.12.2025
La Presidente rel.
RG ON
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
RG ON Presidente rel.
AN AP DI
NI NI DI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 23/02/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
10/12/2025 tra
(c.f. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. PERBELLINI MATILDE presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
GI IA e dall'Avv. FRANCHINI ENRICO presso il cui studio in
Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
1 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla si oppone”
PER LE PARTI: dichiarano di aderire alla proposta conciliativa formulata dalla DI ex art. 185 bis cpc all'udienza del 10/12/2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio civile in data 13/02/2014 a Rabat (Marocco), dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e all'esercizio della genitorialità e stima il Collegio di provvedere in conformità agli accordi raggiunti dalle parti all'udienza del 10/12/2025, in adesione alla proposta conciliativa formulata ex art. 185 bis cpc dalla DI, con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà e rispondendo all'obiettivo di esercizio di una genitorialità condivisa e consapevole a prescindere dall'intervenuta crisi familiare.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 13/02/2014 a Rabat
(Marocco).
2. Affido condiviso del figlio minore e collocamento prevalente presso la madre.
3. Diritto di visita del padre a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio (al termine del lavoro del ricorrente) al lunedì mattina quando il padre accompagnerà il figlio a scuola;
da mercoledì pomeriggio a venerdì mattina con accompagnamento a scuola nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza della madre;
da mercoledì pomeriggio a giovedì mattina con accompagnamento a scuola nella settimana in cui il fine settimana è di spettanza del padre;
durante le vacanze natalizie, il minore trascorrerà con il padre una settimana, alternando di anno in anno la settimana di
Natale con quella di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo; tre settimane, anche non consecutive,
2 durante le vacanze estive da concordarsi entro il giorno 30/04 di ogni anno;
per quanto riguarda le vacanze di carnevale e le altre festività (es.: 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 21 maggio, 2 giugno e 15 agosto), i genitori concorderanno di volta in volta il diritto di visita del minore, alternando le predette festività, con particolare attenzione anche agli impegni e desideri del minore ed impegni delle parti.
4. Euro 250,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento del padre per il figlio, rivalutabili Istat, da versarsi con decorrenza dal mese di gennaio 2026, entro il 15 di ogni mese sul conto corrente intestato alla resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona, nuova versione.
5. Assegno unico per il figlio integralmente alla madre.
6. Spese di lite compensate.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 10.12.2025
La Presidente rel.
RG ON
3