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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 01/04/2025, n. 830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 830 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE II
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Angelo Scarpati,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi del comma 3 dell'art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. 5188/2023 RG
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Antonio Cosenza, giusta PA Parte_2
procura in calce all'atto di citazione ed elett.te dom.ti presso lo studio del loro difensore in Scafati alla via
Giovanni XVIII, Cortile Cosenza n.5
ATTORI
E
1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Biagio Controparte_1
Trapani giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elett.te dom.ta presso lo studio del suo difensore in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Piazza Adriano n. 33
CONVENUTA
NONCHÉ
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pezone, giusta procura in calce alla comparsa Controparte_2
di costituzione e risposta ed elett.te dom.to presso lo studio del suo difensore in Napoli al Viale Villa Santa
Maria n. 14
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni a cosa e a persona da circolazione di veicoli.
Conclusioni: Come da verbale relativo all'udienza di discussione del 27.03.2025.
FATTO E MOTIVI
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 31.10.2023 e in data 03.11.2023, gli attori PA
e convenivano in giudizio rispettivamente e
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale verificatosi in data
[...]
14.08.2022, verso le ore 08.15 in Castellammare di Stabia sulla via Panoramica, S.S. 145, all'altezza del faro di segnalazione marittima.
Gli attori deducevano che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, il motoveicolo tipo Vespa IO
targata NA253238, di proprietà del sig. ed assicurato per la r.c.a. con la PA Controparte_1
nell'occasione condotto da , si trovava a percorrere la via Panoramica in
[...] Parte_2
direzione Sorrento, sul margine sinistro della propria corsia, in fase di sorpasso di auto in coda nel traffico quando, al termine della manovra di sorpasso, veniva investito dall'auto tipo Fiat Panda targata EW535XS,
di proprietà del sig. ed assicurata con la esponevano, difatti, che il Controparte_2 Controparte_3
2 conducente dell'autovettura, che era in coda nella medesima direzione di marcia, improvvisamente e senza azionare l'indicatore di direzione, si spostava verso il centro della carreggiata nel tentativo di divincolarsi dalla coda, così urtando con la propria parte laterale sinistra la parte anteriore laterale destra della Vespa
IO, che in conseguenza dell'urto cadeva rovinosamente al suolo mentre il conducente finiva sulla corsia opposta terminando la corsa contro il margine della carreggiata;
deducevano che
[...]
riportava serie lesioni per cui veniva trasportato presso il vicino nosocomio di Castellammare di Parte_2
Stabia a mezzo dell'ambulanza e dalle quali residuavano postumi permanenti, valutati nella misura del 14%
dal consulente medico di parte, mentre la Vespa IO riportava danni alla carrozzeria ed alle parti meccaniche, quantificati in € 1.000,00.
Chiedevano, pertanto, previo accertamento dell'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tipo
Fiat Panda di proprietà di , la condanna della al risarcimento di Controparte_2 Controparte_1
tutti i danni dagli stessi subiti, sia dei danni riportati dalla Vespa IO di , sia dei danni PA
conseguenti alle lesioni personali subite da . Parte_2
Si costituiva la la quale preliminarmente eccepiva la nullità dell'atto di citazione per Controparte_1
violazione degli artt. 163 n. 3 e 4 e 164 n.4 c.p.c., la improcedibilità ed improponibilità della domanda per violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 145 e 148 d.lgs. n. 209/2005; nel merito contestava la dinamica del sinistro e la eccessiva quantificazione dei danni lamentati. Chiedeva, pertanto, in via preliminare, la declaratoria di nullità dell'atto introduttivo, di improponibilità e di improcedibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della stessa, con vittoria delle spese di lite;
in subordine nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda, chiedeva la riduzione nel giusto di ogni richiesta risarcitoria.
Si costituiva, altresì, , il quale eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per essere generico Controparte_2
e lacunoso, l'improponibilità della domanda per inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 145 e 148
d.lgs. n. 205/2009, l'improcedibilità della stessa per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita;
nel merito contestava la domanda attorea deducendo l'esclusiva responsabilità del conducente della Vespa IO nella produzione del sinistro sulla base della diversa ricostruzione dei fatti prospettata;
deduceva, difatti, che nelle dette circostanze la Fiat Panda di sua proprietà si trovava a procedere a moderata andatura e tenendo la destra, quando veniva urtata nella parte laterale sinistra dalla parte laterale destra della Vespa IO, che, nonostante il divieto di sorpasso, poneva in essere un'avventata manovra di sorpasso finendo per impattare contro l'autovettura; evidenziava, inoltre, di essere già stato
3 risarcito dalla propria compagnia di assicurazioni, contestava, inoltre, la eccessiva Controparte_3
valutazione dei danni richiesti dall'attore. Chiedeva, quindi, la dichiarazione di nullità dell'atto di citazione,
di improponibilità e di improcedibilità della domanda e, nel merito, il rigetto della stessa, con vittoria delle spese di lite;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale della domanda, chiedeva la condanna della sola convenuta al risarcimento dei danni. Controparte_1
A seguito della notifica dell'atto di citazione e dell'iscrizione della causa a ruolo, in data 13.11.2023 la
[...]
corrispondeva a la somma di € 400,00 a titolo di offerta risarcitoria per Controparte_1 PA
i danni al motoveicolo, liquidati con applicazione dell'art. 2054 c.c. (50% del danno).
Ammessa la prova testimoniale richiesta dalle parti nelle note depositate nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c., raccolta la prova orale richiesta da parte attrice, questo Giudice, tenuto conto dell'istruttoria espletata e della documentazione in atti, respinta la richiesta di ammissione di c.t.u. medico legale, con provvedimento del 22.03.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione orale e la decisione ex art 281 sexies c.p.c. l'udienza del 27.03.2025, in cui la causa, sulle opposte conclusioni delle parti, veniva riservata in decisione.
La domanda dell'attore è inammissibile, mentre la domanda di è solo Parte_2 PA
in parte fondata per le ragioni di seguito esposte.
Va, innanzitutto, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla difesa dei convenuti,
atteso che la nullità prevista dall'art. 163 n. 4 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 164 c.p.c., può essere pronunciata solo nel caso in cui risulti assolutamente indeterminata l'esposizione dei fatti oggetto della domanda, al punto tale che, in primo luogo, il convenuto sia posto nell'impossibilità di approntare puntuali e adeguate difese e, in secondo luogo, il giudice nell'impossibilità di individuare il thema decidendum; nel caso di specie deve escludersi la nullità dell'atto di citazione, atteso che parte attrice espone i fatti posti a sostegno della domanda proposta in maniera puntuale allegando, altresì, documentazione a supporto degli stessi.
Né l'atto può essere dichiarato nullo per omessa indicazione del codice fiscale del convenuto CP_2
. E' vero che l'art. 164, comma I, c.p.c. afferma che la citazione è nulla se omesso o assolutamente
[...]
incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'art. 163 c.p.c., tra cui è prevista l'indicazione del codice fiscale delle parti -adempimento introdotto con il D.L. 29.12.2009 n. 193 convertito in L. 22.2.2010 n.
4 24 (art.4 comma 8)-, ma la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 163 n. 2, può essere pronunciata soltanto se e quando l'omissione determini una incertezza assoluta in ordine alla individuazione della parte,
altrimenti l'omissione costituisce una violazione meramente formale che si traduce in una irregolarità non invalidante l'atto giudiziale (cfr. Cass. civ. sent. n. 28451/2013; Cass. civ. sent. n. 6803/2012). Del resto, il convenuto si è limitato a rilevare un difetto formale dell'atto, ma non ha eccepito di non Controparte_2
essere l'effettivo destinatario della pretesa, avendo svolto le difese anche nel merito della lite (cfr.
Tribunale di Napoli, Sent. n. 5045/2022 del 20.5.2022).
Ancora in via preliminare va affermata la proponibilità delle domande di risarcimento formulate nei confronti della convenuta compagnia assicuratrice per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa,
avendo gli istanti prestato osservanza al disposto di cui agli artt. 145 e 148 d.lgs 209/2005 con l'invio ad entrambe le compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti, della richiesta preventiva di risarcimento ben più
di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, completa degli elementi essenziali richiesti dalla legge (cfr doc. 4 allegato dagli attori – richiesta di risarcimento a mezzo Pec del 26-8-2022).
Con riferimento ai danni al motoveicolo Vespa IO, nel richiedere il risarcimento con PA
la suindicata messa in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148, comma primo,
stante l'indicazione dell'avente diritto al risarcimento, del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno.
Riguardo ai danni conseguenti alle lesioni personali subite da , lo stesso nel richiedere il Parte_2
risarcimento con la suindicata messa in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148,
comma secondo, con preciso richiamo ed indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento,
della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età del danneggiato, pur omettendo di indicare l'attività svolta dal richiedente e di allegare la dichiarazione ex art. 142 d.lgs. n. 209/2005 e la documentazione medica relativa alle lesioni subite.
Si osserva, tuttavia, che l'omissione dell'indicazione dell'attività lavorativa e della dichiarazione ex art. 142
di cui si discorre, non essendo ostativa alla liquidazione del danno e non recando pregiudizio all'assicuratore, non impedisce la formulazione dell'offerta e non rende improponibile la successiva domanda giudiziale, potendo avere conseguenze solamente sulle modalità dell'esercizio dell'azione di surrogazione dell'assicuratore sociale (cfr. Cass. civ. n. 19354/2016).
5 Si ricorda, poi, che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono nuovamente dalla data della ricezione dei dati o dei documenti integrativi); nel caso in esame, non risulta agli atti alcuna richiesta di integrazione o alcun invito a visita medico-legale per la constatazione dei danni rimasti privi di riscontro.
La domanda, pertanto, può ritenersi proponibile.
Va rilevata, altresì, la procedibilità delle domande, avendo gli attori provveduto ad esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del d.l. 12.09.2014 n. 132 convertito in l. 10.11.2014
n. 162, inoltrando il relativo invito ad entrambe le compagnie assicuratrici dei veicoli coinvolti a mezzo Pec
del 03.07.2023; l'invito, inoltre, è stato inoltrato anche al convenuto sia pure a seguito Controparte_2
dell'instaurazione del giudizio (cfr. doc. 11 allegato dagli attori in data 26.02.2024: gli attori non allegano l'invito inoltrato a e che assumono inoltrato in data 30.01.2024, ma allegano riscontro Controparte_2
del 21.02.2024); a seguito dell'invio tardivo dell'invito al convenuto presunto responsabile, lo stesso ha riscontrato di non aderire all'invito e nelle conclusioni formulate null'altro ha poi specificamente eccepito in merito alla procedibilità della domanda.
Va, ancora, precisato, che le parti convenute nulla eccepito in merito alla legittimazione processuale delle parti, oltre che in merito alla titolarità attiva e passiva delle stesse.
La domanda proposta dall'attore , tuttavia, va dichiarata inammissibile per difetto di Parte_2
legittimazione passiva della Controparte_1
In merito alla legittimazione processuale, giova ricordare che – secondo principi giurisprudenziali consolidati e ribaditi con sentenza resa a sezioni unite dalla S.C., n. 2951 del 16-2-2016 - si ritiene parte legittimata il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro la quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta.
Ciò che rileva quindi ai fini della valutazione della sussistenza della legittimazione ad agire ed a resistere, è
la prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio.
6 Laddove manchi nell'atto introduttivo del giudizio, almeno implicitamente, l'indicazione dell'attore come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione e quella del convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione deve ritenersi inammissibile per carenza di legittimazione attiva e/o passiva;
la carenza di legittimazione può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Diversamente, la titolarità del diritto concerne, invece, il merito della causa, la fondatezza della domanda;
trattandosi di un elemento costitutivo della domanda, la titolarità del diritto deve essere provata dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2697 c.c. rispetto al cui onere rileva il comportamento del convenuto che può
limitarsi a contestare le avverse allegazioni, negando l'esistenza di fatti costitutivi del diritto (mera difesa),
oppure può contrapporre altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi o modificano o estinguono il diritto (eccezioni); mentre le mere difese possono essere proposte oltre il termine di cui all'art. 167 c.p.c. e possono anche essere motivo di appello, le eccezioni in senso stretto (proponibili solo dalle parti e non rilevabili di ufficio) devono essere proposte a pena di decadenza nel termine di cui all'art. 167 c.p.c..
La sussistenza della legitimatio ad causam va verificata alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'attore, prescindendo cioè dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa, e può essere verificata
in limine litis all'esito di un raffronto tra i fatti prospettati dall'attore e la fattispecie della norma ad essi applicabile, con la conseguenza che ove, a seguito di tale verifica, il soggetto nei cui confronti la domanda è
proposta non coincida con quello che secondo la disposizione normativa è titolare passivo del rapporto obbligatorio, la domanda deve essere dichiarata inammissibile, in quanto neanche ipoteticamente accoglibile.
Nella specie, con riferimento alla domanda proposta da , la legittimazione passiva della Parte_2
convenuta per quanto prospettato in citazione, non sussiste, avendo assunto Controparte_1
l'attore di aver subito lesioni personali che hanno comportato postumi invalidanti permanenti in misura del
14%, quale conducente di un motoveicolo di proprietà di ed assicurato per la r.c.a con la PA
a seguito del sinistro provocato dall'autovettura di proprietà di Controparte_1 Controparte_2
ed assicurata per la r.c.a. con la ed avendo citato in giudizio, quale Controparte_4
impresa tenuta al risarcimento dei danni subiti, la , proponendo, pertanto, pur senza Controparte_1
qualificarla, l'azione di cui all'art. 149 d.lgs. n. 209/2005 (cd. indennizzo diretto), mentre nella fattispecie doveva essere proposta l'azione di cui all'art. 148 d.lgs. n. 209/2005 (cd. azione ordinaria), esulando tale
7 pretesa risarcitoria dall'ambito di operatività descritto dal combinato disposto degli artt. 149 e 139 del d.lgs. 7 settembre 2005 n. 209.
E' noto, infatti, che la procedura speciale di indennizzo diretto, prevista dall'art 149 d.lgs n. 209/2005, che consente al danneggiato di chiedere il risarcimento dei danni subiti in seguito ad un incidente stradale direttamente alla propria compagnia assicuratrice, può essere attivata solo in presenza di determinate condizioni. Ed infatti, l'art. 149, rubricato “Procedura di risarcimento diretto”, prevede, per quanto qui di interesse, che “1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità
civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
2. La procedura di risarcimento diretto riguarda i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente. Essa si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile se risulta contenuto nel limite previsto dall'articolo 139
…”; a sua volta l'art. 139 individua le lesioni di lieve entità in quelle pari o inferiori al 9% di danno biologico permanente. In tal modo, le norme da ultimo citate limitano espressamente il ricorso alla procedura di c.d.
indennizzo diretto ai danni alla persona di valore pari o inferiori al 9% di invalidità permanente (cd.
micropermanenti); in caso di postumi invalidati superiori al 9%, il danneggiato deve ricorrere all'iter risarcitorio ordinario previsto dall'art. 148 d.lgs. n. 209/2005, agendo nei confronti della compagnia assicurativa dell'assunto responsabile civile.
Nella specie, avendo invocato il risarcimento del danno per dedotte lesioni di valore Parte_2
pari al 14% di invalidità, non ricorrono i presupposti dell'esperita azione diretta. Né la legittimazione potrebbe radicarsi sulla base del possibile accertamento, in sede di operazioni peritali, di un danno biologico pari o inferiore al 9%, atteso che la possibilità di dare corso alle operazioni di consulenza tecnica costituisce un posterius logico giuridico rispetto al preliminare accertamento della sussistenza delle condizioni dell'azione, di modo che, difettando queste ultime, è in radice preclusa la prosecuzione del giudizio.
In conclusione, poiché non era applicabile l'indennizzo diretto, trattandosi di cd. macrolesioni per le quali non opera il regime di risarcimento del cd. indennizzo diretto, non vi è titolo per riconoscere in capo alla compagnia di assicurazione del veicolo condotto dall'attore, la qualificazione di Controparte_1
soggetto legittimato passivo, poiché il risarcimento avrebbe dovuto essere richiesto nei confronti della
8 compagnia che copre per la r.c.a. il veicolo dell'assunto responsabile del sinistro, mediante ricorso all'iter risarcitorio ordinario previsto dall'art. 148 d.lgs n. 209/2005 (cd. procedura ordinaria).
Ne consegue che la richiesta di risarcimento danni ex art. 149 d.lgs. n. 209/2005 proposta da
[...]
deve dichiararsi inammissibile e che sussiste il difetto di legittimazione passiva della convenuta Parte_2
Controparte_1
Sussiste, invece, legittimazione attiva e passiva delle parti in relazione alla domanda proposta da PA
, ammissibile in quanto rientrante nell'ambito di operatività dell'art. 149 d.lgs. n. 205/2009.
[...]
La titolarità attiva e passiva delle parti, inoltre, oltre a non essere contestata, è provata dalla documentazione in atti (ispezione Pra relativa al veicolo Fiat Panda;
offerta risarcitoria della
[...]
in favore di : la compagnia di assicurazione prima di gestire il sinistro e Controparte_1 PA
di formulare l'offerta ha certamente verificato sia la proprietà del veicolo in capo all'assicurato sia la regolarità della copertura assicurativa).
Passando ad esaminare nel merito la domanda proposta da , sulla scorta degli elementi PA
probatori acquisiti (dichiarazioni testimoniali, foto del motoveicolo danneggiato, foto del luogo del sinistro,
offerta della per i danni al veicolo attoreo) può ritenersi accertato il verificarsi del Controparte_1
sinistro in cui rimaneva coinvolto il motoveicolo di proprietà dell'attore.
Come sopra precisato, l'attore attribuisce la responsabilità del sinistro alla manovra di PA
svolta a sinistra del conducente dell'autovettura Fiat Panda, mentre Il convenuto , che Controparte_2
non contesta il fatto, fornisce una diversa dinamica del sinistro, ritenendolo imputabile all'azzardata manovra di sorpasso posta in essere dall'attore nonostante il divieto.
I testi escussi, sigg.ri e , indicati da parte attrice, indifferenti alle parti e Testimone_1 Testimone_2
della cui attendibilità non vi è motivo per dubitare, escussi all'udienza del 14.11.2024 e del 25.02.2025,
hanno dichiarato concordemente che nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte nell'atto introduttivo,
ovvero il 14.08.2022, verso le ore 08.00 del mattino in Castellammare di Stabia alla via Panoramica, strada a doppio senso di marcia, alcuni veicoli si trovavano in coda nel traffico nella corsia in direzione Sorrento
nella zona del faro e che la Vespa IO di colore chiaro, condotta da un ragazzo che indossava il casco,
effettuava il sorpasso dei veicoli incolonnati procedendo comunque a velocità moderata;
hanno riferito che
9 una delle auto incolonnate nel traffico, una Fiat di colore blu, senza azionare l'indicatore di direzione,
repentinamente usciva dalla fila spostandosi verso sinistra così impattando la Vespa IO e scaraventandola verso il marciapiede unitamente al conducente;
il teste ha precisato che Testimone_1
“l'impatto avvenne tra il paraurti della Vespa e il paraurti anteriore della Panda”.
Il teste di parte convenuta, pure se intimato, non è comparso per l'escussione.
I testi di parte attrice escussi, pur avendo descritto in modo concorde e piuttosto dettagliato alcuni elementi relativi all'evento, quali i veicoli coinvolti, di cui sono indicati il modello ed il colore, e la dinamica del sinistro, verificatosi in conseguenza della non segnalata manovra di svolta a sinistra dell'autovettura,
specificando i punti di impatto tra i veicoli, sono stati generici su altri elementi pure rilevanti, nulla avendo riferito sulle conseguenze dannose riportate dagli attori, sul tipo di lesioni lamentate dal conducente della
Vespa IO e sui danni riportati dal motoveicolo.
Per quanto riguarda i punti di impatto tra i veicoli, quelli riferiti dal teste (paraurti della Vespa e paraurti anteriore della Panda) non coincidono esattamente con i punti d'urto indicati in citazione (parte laterale sinistra della Fiat Panda e parte antero-laterale destra della . Pt_3
Dalle foto della Vespa IO danneggiata si evincono danni alla parte laterale destra, ma non al paraurti individuato dal teste quale punto d'impatto; la precisa individuazione dei punti d'urto sarebbe stata rilevante ai fini della ricostruzione dell'esatta modalità del sinistro.
Essendo il sinistro avvenuto su una strada caratterizzata da linea longitudinale continua tra le due corsie di marcia, non hanno precisato se il conducente della Vespa avesse effettuato il sorpasso rimanendo all'interno della corsia di sua competenza oppure oltrepassando la linea e, inoltre, riguardo alla condotta di guida del conducente della Vespa IO, non hanno riferito se lo stesso avesse in qualche modo tentato una manovra di emergenza al fine di evitare l'impatto.
Dalla documentazione allegata dagli attori emerge, inoltra, che ha provveduto al Controparte_1
risarcimento dei danni della Vespa IO nella misura del 50% sulla base del riconoscimento del pari concorso di colpa tra le parti. D'Altra parte, afferma di essere già stato risarcito di tutti i Controparte_2
danni subiti.
Si ricorda, in proposito, che l'offerta risarcitoria da parte della compagnia in ambito di responsabilità civile automobilistica non costituisce una ammissione di responsabilità né un riconoscimento di debito, potendo
10 essere formulata dalla stessa ai meri fini transattivi (Cass. civ. sent. 17-11-2017 n. 24205; Cass. civ. sez. VI,
ord. 29-10-2019 n. 27732).
Alla luce del materiale istruttorio acquisito, l'incidente, tuttavia, non appare riconducibile solamente alla condotta di guida del conducente del veicolo del convenuto, ma alla condotta di guida di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza, “In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'art. 2054 c.c., comma 2, ha funzione meramente sussidiaria, giacchè opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa
è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è,
pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (Cass. civ., 29883/2008,
7532/2012); “l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente” (Cass. civ., ord., 21130/2013).
E' noto nondimeno che, in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, c.c., ma è tenuto ad accertare in concreto se l'altro conducente abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile (Cass. civ. sentenza n. 23431
del 04.11.2014; n. 12444 del 16.05.2008; n. 195/2007; n. 477/2003; n. 5671/2000; n. 6797/1987); in particolare quest'ultimo è tenuto a fornire la prova liberatoria, che non può derivare dal maggior grado di certezza raggiunto in ordine alla colpa del conducente antagonista ma richiede il positivo accertamento, in concreto, dell'assenza di ogni possibile addebito (Cass. n. 3193/2006; Cass. n. 477/2003; Cass. n.
5671/2000; Cass. n. 11610/1992).
Nel caso di specie, appare provata la condotta colposa del conducente dell'autovettura del convenuto,
essendo ravvisabile a carico dello stesso la violazione dell'art. 140, comma 1, c.d.s., il quale prevede che gli
11 utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, nonché la violazione dell'art. 154 c.d.s. che al primo comma prevede che “I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della
circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per
voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a
pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare
pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b)
segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione ...”; al secondo comma prescrive che “Le segnalazioni
delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione. Tali
segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata
completata ...”; al comma terzo, ancora, dispone che “... I conducenti devono, altresì: ... b) per voltare a
sinistra, ..., accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la
svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ...”.
Per quanto riguarda nello specifico la svolta a sinistra, chi effettua questa manovra ha l'obbligo di adottare tutte le prudenze necessarie e la massima attenzione per non creare intralci o rischi agli altri conducenti,
non solo prima di compierla, ma anche durante la sua esecuzione;
difatti la manovra di svolta a sinistra,
determinando una situazione di pericolo, esige la massima prudenza e l'adozione di tutte le possibili cautele, le quali non si limitano alla segnalazione preventiva ed all'iniziale verifica di poter eseguire la conversione senza pericoli, ma debbono essere attuate durante tutta la manovra (cfr. Cass. civ. sentenza n.
48266/2017 e n. 6967/2017); ancora, il conducente di un veicolo ha l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ha altresì l'obbligo derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi, prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli da tergo, con la precisazione che l'obbligo di ispezionare la strada a tergo, per assicurarsi che non sopraggiungano veicoli in fase di sorpasso è circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra, mentre nella fase di esecuzione il conducente del veicolo che svolta non può distrarre l'attenzione dal suo normale campo visivo (cfr. Cass. civile sez. III, 11.10.2021 n.
27520; sez. III, 09.02.2021 n. 3128; sez. III, 04.03.2004 n. 4402; cfr. anche Cass. civ., 27.07.2012 n.13380).
Risulta, altresì, provata la violazione da parte del conducente del veicolo dell'attore, oltre che dell'art. 140,
comma 1, dell'art. 141 c.d.s., il quale al comma 2 prescrive che “Il conducente deve sempre conservare il
controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di
12 sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a
qualsiasi ostacolo prevedibile”, nonché dell'art. 148 c.d.s., il quale al secondo comma prevede che “Il
conducente che intende sorpassare deve preventivamente accertarsi: a) che la visibilità sia tale da
consentire la manovra e che la stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio;
...”.
Dunque, se da un lato va censurato il comportamento colposo del conducente del veicolo antagonista, che si spostava a sinistra senza avvedersi, per non avere ispezionato la strada laterale e retrostante, del sopraggiungere del motoveicolo che eseguiva il sorpasso, dall'altro lato non può ritenersi esente da colpa la condotta di guida dell'attore, che effettuava il sorpasso a velocità tale da non consentirgli l'arresto tempestivo del veicolo. Né è provato, come già sopra precisato, che il conducente del veicolo attoreo si sia tenuto nell'effettuare il sorpasso all'interno della linea longitudinale continua nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 40 e 146 c.d.s. e che, lo stesso, abbia fatto tutto il possibile per evitare l'impatto,
ponendo in essere una manovra di emergenza.
Sulla scorta degli elementi probatori in atti e della dinamica del sinistro accertata, non può ritenersi superata la presunzione di pari corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c..
Per quanto attiene al danno patrimoniale riportato dall'attore in conseguenza dei danni PA
del motoveicolo tipo Vespa IO, questo tribunale, sulla base degli elementi probatori in atti (generiche dichiarazione testimoniale sui punti di impatto, foto del veicolo danneggiato) e in mancanza di un preventivo o di una perizia di parte, ritiene equa la quantificazione dei danni effettuata da parte della
[...]
che ha stimato il danno in € 800,00, avendo corrisposto a titolo di risarcimento per il Controparte_1
danno al veicolo e tenuto conto del pari concorso di colpa delle parti, l'importo di complessivi € 400,00.
Pertanto, null'altro è dovuto dai convenuti a per i danni riportati dalla Vespa IO. PA
Ai fini della liquidazione delle spese di lite occorre considerare che, è principio consolidato quello per il quale per parte processuale deve intendersi la posizione, attiva o passiva, che si assume nel rapporto giuridico, che non coincide necessariamente con il singolo soggetto ma piuttosto che si contraddistingue per l'unicità degli interessi contrapposta ad altri interessi contrastanti e che, ai fini del regolamento delle spese del giudizio i soggetti aventi la stessa posizione processuale vanno considerati una unica parte plurisoggettiva in virtù della identica posizione di interessi.
13 Va poi considerato che la questione dell'inammissibilità della domanda proposta dall'attore
[...]
è stata sollevata d'ufficio e non eccepita dai convenuti. Parte_2
Pertanto, tenuto conto della inammissibilità della domanda proposta da e Parte_2
dell'accoglimento solo parziale della domanda proposta da , tenuto conto dell'esito PA
complessivo della lite, le spese di lite tra le parti vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così
provvede:
A) Dichiara inammissibile la domanda proposta da nei confronti della Parte_2 [...]
; Controparte_1
B) Accoglie parzialmente la domanda proposta da nei confronti di e PA Controparte_2
di e dichiara la concorrente responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti Controparte_1
nel sinistro de quo, verificatosi in Castellammare di Stabia alla via Panoramica, S.S. 145, in data
14.08.2022;
C) Dichiara che null'altro è dovuto dai convenuti e in persona Controparte_2 Controparte_1
del legale rappresentante p.t., all'attore a titolo di risarcimento dei danni riportati dal PA
veicolo di sua proprietà;
D) Compensa integralmente le spese tra tutte le parti.
Così deciso in Torre Annunziata in data 1.4.2025
IL GIUDICE
dr. Angelo Scarpati
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