Articolo 425 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 425.
(Incaricati presso gli uffici di porto)


Chi intende compiere presso gli uffici di porto atti per conto di armatori, raccomandatari, spedizionieri o comandanti di navi deve essere autorizzato dal comandante del porto.
Dell'autorizzazione e' presa nota in apposito registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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