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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 12/11/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 339/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 339/2025 promossa da:
(P. I.V.A. Parte_1
e C.F. , in persona del Vicepresidente e facente le funzioni di legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, avv. Graziano Massa, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Alessandro Baroni, con domicilio digitale presso l'indiritto pec:
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2 RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio depositato telematicamente, che qui si intende integralmente ritrascritto.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1) Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., Parte_2 ha convenuto in giudizio e chiedendo che fosse
[...] Controparte_1 Controparte_2 accertato e dichiarato che questi ultimi fossero eredi puri e semplici di Persona_1 deceduta in data 24.03.2022, dichiarando, quindi, gli stessi unici ed esclusivi proprietari della quota di ½, intestata alla decuius, degli immobili siti nel Comune di Travo (PC), via Santa Maria, censiti al locale Catasto Fabbricati al foglio 20, particella 164, subb. 3 e 5. Deduceva che:
- in data 23.12.2015, la Soc. Coop., a seguito di Controparte_3 cessione di azienda bancaria ora , stipulava con e Parte_1 Controparte_1 [...] un contratto di mutuo fondiario (rep. n. 7951, racc. n. 5152), a mezzo del Notaio dott. Persona_1
, di iniziali € 170.000,00, da rimborsarsi in 10 anni, mediante il pagamento di n. Persona_2
120 rate mensili consecutive;
- a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni in capo al mutuatario, veniva iscritta, in favore dell'Istituto Bancario mutuante, ipoteca volontaria del valore di € 340.000,00 sugli immobili di proprietà esclusiva, per la quota di 1/2 ciascuno, di e di Controparte_1 [...]
siti nel Comune di Travo (PC), via Santa Maria, censiti al locale Catasto Fabbricati al Persona_1 foglio 20, particella 164, subb. 3 e 5;
- in data 27.12.2023, , a causa degli inadempimenti della parte obbligata, risolveva Parte_1 il suddetto contratto;
- in data 17.05.2024 veniva notificato atto di precetto, per l'importo di € 77.676,66, ad
[...]
e a che rimaneva senza esito;
CP_1 Persona_1
- a seguito di richiesta di notifica di pignoramento immobiliare, il preposto Ufficiale Giudiziario dichiarava, nella relata, con riferimento a “Anzi omessa notifica e non potuto Persona_1 procedere in quanto la sig.ra risulta deceduta il 24 marzo 2022 come Persona_1 da informazioni assunte c/o il comune di Travo”;
- seguivano l'estrazione del certificato di morte di presso l'Ufficio di Stato Persona_1
Civile del Comune di Travo, in cui si dava atto del suo decesso, avvenuto il 24.03.2022 a
FI D'AR (PC) e ricerche presso la Cancelleria delle Successioni del Tribunale di
Piacenza, in cui non risultava compiuta alcuna accettazione beneficiata e/o rinuncia all'eredità della decuius;
2 - dal certificato storico di stato di famiglia emergeva che aveva due figli, Persona_1
e che risultavano essere residenti in [...] CP_1 Controparte_2
(catastalmente via Santa Maria);
- ogni tentativo di definizione bonaria della controversia, compreso il procedimento di mediazione, dava esito negativo.
1.1) Con decreto del 04.03.2025, il G.I. fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, contestualmente assegnando a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del provvedimento alla controparte. All'udienza del 24.06.2025, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo ai resistenti e constatata la loro mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia;
nella medesima sede, ammetteva la prova orale formulata da parte ricorrente e disponeva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Agenzia delle Entrate-
Riscossione ed avente ad oggetto la dichiarazione di successione di Alla Persona_1 successiva udienza del 30.09.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'esito dell'udienza dell'11.11.2025, la quale veniva trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., pronunciava sentenza mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
2) La domanda è fondata ed il ricorso merita accoglimento.
Al riguardo, deve osservarsi che l'art. 485 c.c. contempla l'ipotesi del chiamato all'eredità in possesso dei beni ereditari: in virtù della richiamata disposizione, il chiamato all'eredità che si trovi, al momento dell'apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari, ha l'onere di provvedere alla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi e la mancata redazione dell'inventario condiziona non solo la sua facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma gli preclude di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del decuius, con il conseguente acquisto della qualità di erede puro e semplice (cfr. Cass., n. 13550/2022).
In relazione alla nozione, alla durata e all'oggetto del possesso utile alla produzione dell'effetto giuridico contemplato dalla fattispecie de qua, giova chiarire che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il possesso non deve manifestarsi necessariamente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità e, cioè, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (Cass., n.
4456/2019). Infine, è sufficiente che il chiamato all'eredità abbia posseduto anche per un solo
3 giorno i beni o anche un singolo bene ereditario (Cass., n. 15530/2017).
Nel caso di specie, si ritiene pienamente raggiunta la prova dell'acquisto della qualità di eredi legittimi di in capo ad e a atteso che, dagli Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 atti di causa, è emerso che: la notifica degli atti del presente giudizio è stata regolarmente effettuata presso l'immobile di proprietà pro quota della decuius; i resistenti risultano avere la propria residenza anagrafica presso il suddetto immobile;
questi ultimi, seppur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio, così mancando di apportare elementi di segno contrario alla tesi sostenuta e comprovata da parte ricorrente.
Inoltre, e non sono comparsi, senza addurre alcun giustificato motivo, CP_1 Controparte_2
a rendere l'interrogatorio formale deferito loro all'udienza del 30.09.2025.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c.: “Se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
I capitoli di prova ammessi vertevano sui presupposti fattuali dell'azione avanzata, ovvero la data del decesso della madre e la circostanza che i convenuti, da quella data, risiedono e sono in possesso degli immobili caduti in successione. La mancata comparizione, unitamente alla contumacia e all'assenza di qualsiasi elemento di prova contrario, non può che condurre a ritenere come ammessi tali fatti, che risultano così definitivamente provati in giudizio.
Sulla base di siffatte risultanze, può dirsi, quindi, integrata la fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 485, comma 2, c.c..
3) La natura della domanda svolta, nonché la mancata costituzione dei resistenti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda proposta da nei Parte_2 confronti di e di e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2
2. accerta e dichiara che (C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) hanno acquistato la qualità di eredi di
[...] C.F._2 [...]
(C.F. ), nata a [...] l'[...], deceduta a Persona_1 C.F._3
FI D'AR (PC) il l 24.03.2022, ed hanno, quindi, acquistato, per la quota di ½
4 ciascuno, la quota di ½, di proprietà della decuius, degli immobili siti Comune di Travo (PC), via
Santa Maria, censiti al locale Catasto Fabbricati al foglio 20, particella 164, subb. 3 e 5;
3. ordina al Conservatore territorialmente competente, ai sensi degli artt. 2648 c.c. e 702 ter, comma 6, c.p.c., la trascrizione di tale sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità;
4. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da parte ricorrente per il presente giudizio.
Si comunichi.
Piacenza, 12.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 339/2025 promossa da:
(P. I.V.A. Parte_1
e C.F. , in persona del Vicepresidente e facente le funzioni di legale P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, avv. Graziano Massa, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Alessandro Baroni, con domicilio digitale presso l'indiritto pec:
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2 RESISTENTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da foglio depositato telematicamente, che qui si intende integralmente ritrascritto.
1 Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1) Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., Parte_2 ha convenuto in giudizio e chiedendo che fosse
[...] Controparte_1 Controparte_2 accertato e dichiarato che questi ultimi fossero eredi puri e semplici di Persona_1 deceduta in data 24.03.2022, dichiarando, quindi, gli stessi unici ed esclusivi proprietari della quota di ½, intestata alla decuius, degli immobili siti nel Comune di Travo (PC), via Santa Maria, censiti al locale Catasto Fabbricati al foglio 20, particella 164, subb. 3 e 5. Deduceva che:
- in data 23.12.2015, la Soc. Coop., a seguito di Controparte_3 cessione di azienda bancaria ora , stipulava con e Parte_1 Controparte_1 [...] un contratto di mutuo fondiario (rep. n. 7951, racc. n. 5152), a mezzo del Notaio dott. Persona_1
, di iniziali € 170.000,00, da rimborsarsi in 10 anni, mediante il pagamento di n. Persona_2
120 rate mensili consecutive;
- a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni in capo al mutuatario, veniva iscritta, in favore dell'Istituto Bancario mutuante, ipoteca volontaria del valore di € 340.000,00 sugli immobili di proprietà esclusiva, per la quota di 1/2 ciascuno, di e di Controparte_1 [...]
siti nel Comune di Travo (PC), via Santa Maria, censiti al locale Catasto Fabbricati al Persona_1 foglio 20, particella 164, subb. 3 e 5;
- in data 27.12.2023, , a causa degli inadempimenti della parte obbligata, risolveva Parte_1 il suddetto contratto;
- in data 17.05.2024 veniva notificato atto di precetto, per l'importo di € 77.676,66, ad
[...]
e a che rimaneva senza esito;
CP_1 Persona_1
- a seguito di richiesta di notifica di pignoramento immobiliare, il preposto Ufficiale Giudiziario dichiarava, nella relata, con riferimento a “Anzi omessa notifica e non potuto Persona_1 procedere in quanto la sig.ra risulta deceduta il 24 marzo 2022 come Persona_1 da informazioni assunte c/o il comune di Travo”;
- seguivano l'estrazione del certificato di morte di presso l'Ufficio di Stato Persona_1
Civile del Comune di Travo, in cui si dava atto del suo decesso, avvenuto il 24.03.2022 a
FI D'AR (PC) e ricerche presso la Cancelleria delle Successioni del Tribunale di
Piacenza, in cui non risultava compiuta alcuna accettazione beneficiata e/o rinuncia all'eredità della decuius;
2 - dal certificato storico di stato di famiglia emergeva che aveva due figli, Persona_1
e che risultavano essere residenti in [...] CP_1 Controparte_2
(catastalmente via Santa Maria);
- ogni tentativo di definizione bonaria della controversia, compreso il procedimento di mediazione, dava esito negativo.
1.1) Con decreto del 04.03.2025, il G.I. fissava udienza di comparizione delle parti innanzi a sé, contestualmente assegnando a parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del provvedimento alla controparte. All'udienza del 24.06.2025, verificata la regolarità della notifica dell'atto introduttivo ai resistenti e constatata la loro mancata costituzione, ne dichiarava la contumacia;
nella medesima sede, ammetteva la prova orale formulata da parte ricorrente e disponeva ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Agenzia delle Entrate-
Riscossione ed avente ad oggetto la dichiarazione di successione di Alla Persona_1 successiva udienza del 30.09.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. All'esito dell'udienza dell'11.11.2025, la quale veniva trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., pronunciava sentenza mediante il suo deposito nel fascicolo telematico.
2) La domanda è fondata ed il ricorso merita accoglimento.
Al riguardo, deve osservarsi che l'art. 485 c.c. contempla l'ipotesi del chiamato all'eredità in possesso dei beni ereditari: in virtù della richiamata disposizione, il chiamato all'eredità che si trovi, al momento dell'apertura della successione, nel possesso dei beni ereditari, ha l'onere di provvedere alla redazione dell'inventario nel termine di tre mesi e la mancata redazione dell'inventario condiziona non solo la sua facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma gli preclude di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del decuius, con il conseguente acquisto della qualità di erede puro e semplice (cfr. Cass., n. 13550/2022).
In relazione alla nozione, alla durata e all'oggetto del possesso utile alla produzione dell'effetto giuridico contemplato dalla fattispecie de qua, giova chiarire che la giurisprudenza di legittimità ha precisato che il possesso non deve manifestarsi necessariamente in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità e, cioè, in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (Cass., n.
4456/2019). Infine, è sufficiente che il chiamato all'eredità abbia posseduto anche per un solo
3 giorno i beni o anche un singolo bene ereditario (Cass., n. 15530/2017).
Nel caso di specie, si ritiene pienamente raggiunta la prova dell'acquisto della qualità di eredi legittimi di in capo ad e a atteso che, dagli Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 atti di causa, è emerso che: la notifica degli atti del presente giudizio è stata regolarmente effettuata presso l'immobile di proprietà pro quota della decuius; i resistenti risultano avere la propria residenza anagrafica presso il suddetto immobile;
questi ultimi, seppur ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio, così mancando di apportare elementi di segno contrario alla tesi sostenuta e comprovata da parte ricorrente.
Inoltre, e non sono comparsi, senza addurre alcun giustificato motivo, CP_1 Controparte_2
a rendere l'interrogatorio formale deferito loro all'udienza del 30.09.2025.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 232, comma 1, c.p.c.: “Se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
I capitoli di prova ammessi vertevano sui presupposti fattuali dell'azione avanzata, ovvero la data del decesso della madre e la circostanza che i convenuti, da quella data, risiedono e sono in possesso degli immobili caduti in successione. La mancata comparizione, unitamente alla contumacia e all'assenza di qualsiasi elemento di prova contrario, non può che condurre a ritenere come ammessi tali fatti, che risultano così definitivamente provati in giudizio.
Sulla base di siffatte risultanze, può dirsi, quindi, integrata la fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 485, comma 2, c.c..
3) La natura della domanda svolta, nonché la mancata costituzione dei resistenti, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute per il presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie la domanda proposta da nei Parte_2 confronti di e di e, per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2
2. accerta e dichiara che (C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 CP_2
(C.F. ) hanno acquistato la qualità di eredi di
[...] C.F._2 [...]
(C.F. ), nata a [...] l'[...], deceduta a Persona_1 C.F._3
FI D'AR (PC) il l 24.03.2022, ed hanno, quindi, acquistato, per la quota di ½
4 ciascuno, la quota di ½, di proprietà della decuius, degli immobili siti Comune di Travo (PC), via
Santa Maria, censiti al locale Catasto Fabbricati al foglio 20, particella 164, subb. 3 e 5;
3. ordina al Conservatore territorialmente competente, ai sensi degli artt. 2648 c.c. e 702 ter, comma 6, c.p.c., la trascrizione di tale sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità;
4. dichiara irripetibili le spese di lite sostenute da parte ricorrente per il presente giudizio.
Si comunichi.
Piacenza, 12.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
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