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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 5659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5659 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5476/2025
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. NT LO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
; ; Parte_1 C.F._1 Controparte_1 C.F._2
; ; Controparte_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
, ;
[...] C.F._5 Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
;
[...] C.F._7 CP_7 C.F._8 CP_8
; C.F._9 Controparte_9 C.F._10 Controparte_10
; , con l'Avv.to DE ANGELIS DOMENICO, C.F._11 CP_11 C.F._12 elettivamente domiciliati in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA;
RICORRENTI contro con Controparte_12 P.IVA_1
l'Avv.to MAZZOLANI OLGA e con l'Avv.to RUGOLO MARINA ( , C.F._13 elettivamente domiciliata in VIA MAROSTICA, 8 20146 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità giornaliera.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 5/5/2025 i ricorrenti, come sopra nominativamente indicati, convenivano in giudizio
[...] di Milano premettendo di essere alle dipendenze della convenuta con la Controparte_12 qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere ex categoria D, attualmente Professionista della Salute, giusta CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021 con le decorrenze indicate, di prestare la propria attività professionale con la seguente articolazione dell'orario di lavoro, su tre turni: h.
7.00/14.22 - 13.49/21.11 - 20.44/7.27 percependo l'indennità giornaliera prevista dall'art. 86 comma 3
CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018 nella misura di € 4,49.
Deducevano che la convenuta, nel caso dei turni notturni, ricadenti quindi su due giorni, aveva sempre liquidato una sola indennità giornaliera, anziché due, che tale condotta doveva ritenersi del tutto illegittima, atteso che le disposizioni contrattuali, quando avevano inteso prendere a riferimento il turno, anziché il giorno, lo avevano fatto espressamente, con la conseguenza che nel caso di turno, quale quello notturno, a cavallo di due giorni, l'indennità giornaliera andava riconosciuta per ogni giorno interessato dal turno, che tale interpretazione era in linea con la ratio della disposizione, ovvero compensare particolari condizioni di lavoro, per cui la predetta indennità andava corrisposta per ogni giorno di calendario in cui il lavoratore deve recarsi presso la sede dell'azienda.
Tanto allegato e dedotto chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ( Parte_1 Controparte_1
Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 [...]
Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_11 Controparte_9
al pagamento della indennità giornaliera, ex art. 86 comma 3 CCNL Controparte_10
Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, sia per il monto che lo smonto per ogni turno notturno dagli stessi prestato per il rispettivo periodo sopra specificato e, nello specifico: n. 86 turni Parte_1
2 da dicembre 2019 a dicembre 2022; n. 86 turni da marzo 2019 a dicembre Controparte_1
2022; n. 104 turni da giugno 2019 a dicembre 2022; n. 96 Controparte_2 CP_3 turni da marzo 2019 a febbraio 2022; n. 130 turni da marzo 2019 a dicembre 2022; CP_4
n. 186 turni da marzo 2019 a dicembre 2022; Controparte_5 Controparte_6
n. 112 turni da febbraio 2021 a dicembre 2022; RE Karin n. 53 turni da marzo 2021 a dicembre 2022;
n. 194 turni da ottobre 2019 a dicembre 2022; n. 116 turni da marzo CP_8 CP_11
2019 a dicembre 2022; n. 91 turni da luglio 2020 a dicembre 2022; Controparte_9
n. 138 turni da marzo 2019 a dicembre 2022; Controparte_10
2) Per l'effetto condannare la , in persona Controparte_13 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della dott.ssa
[...] dell'importo di € 386,14 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di Parte_1 maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa Controparte_1 dell'importo di € 386,14 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo di € 466,96 Controparte_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. dell'importo di € 431,04 oltre interessi legali e CP_3 rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. dell'importo di € 583,70 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di CP_4 maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa Controparte_5 dell'importo di € 835,14 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo Controparte_6 di € 502,88 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. dell'importo di € 237,97 oltre interessi legali e CP_7 rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. dell'importo di € 871,06 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data CP_8 di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa CP_11 dell'importo di € 520,84 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo di € Controparte_9
408,59 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. dell'importo di € 619,62 oltre Controparte_10 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
3 3) Condannare la di Milano, in persona del Controparte_12
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore al pagamento di spese e competenze professionali di avvocato del presente procedimento, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario».
Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito enunciate.
L'art. 86, 3^ comma del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, stabilisce: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a €.4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.
Ritiene questo giudice di dare continuità all'interpretazione della disposizione, resa dal Tribunale di
Milano (rel. Atanasio sent. n. 1741/24) confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza del
25/11/2024, RG 927/2024, le cui considerazioni in quanto condivisibili debbono essere richiamate integralmente ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.: “la indennità giornaliera di cui all'art. 86, 3^ comma va intesa in senso letterale quale emolumento dovuto per la attività svolta nel giorno di calendario (e non nel turno), tenuto conto della espressione usata nel 6^ comma, dove la indennità spetta per ogni giornata di effettivo servizio prestato rispetto alla
(diversa) espressione usata nel 13^ comma, dove la indennità spetta per il servizio di turno (festivo). La circostanza è estremamente significativa, trattandosi di differenziazione contenuta nel medesimo articolo: quando le parti sociali hanno voluto ancorare il riconoscimento della indennità giornaliera al turno di servizio lo hanno esplicitamente pattuito. Rafforza tale conclusione il fatto che le indennità di cui al 3^ e 6^ comma non vengono corrisposte (cfr. ultima parte 3^ comma e comma 11^) per “i giorni di assenza” (salvo quello di “riposo compensativo”, funzionale al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa), presupponendo perciò per la loro erogazione (e nel 6^ comma è contenuta espressamente detta locuzione) lo svolgimento di una “giornata di effettivo servizio”; b) il successivo CCNL del Comparto (2019/2021) - che
a far tempo dal gennaio 2023 ha introdotto un nuovo sistema indennitario - all'art. 106, 2^ comma prevede che la indennità comprenda il giorno montante e quello smontante (“…compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro” ). Con riferimento a quest'ultimo disposto, l'ARAN con il parere n. 3113/23 ha chiarito che “nel caso tuttavia di due turni consecutivi il cui momento di termine del primo turno e di inizio del secondo turno ricadano nella stessa giornata, l'indennità da riconoscere al dipendete è una sola: il comma due infatti precisa che l'indennità di che trattasi si riferisce alla giornata (…compete una indennità giornaliera…) e non al singolo turno”. L'opzione offerta dall'attuale appellato trova quindi avallo nel richiamato parere, che, pur non costituendo interpretazione autentica dell'art. 106, 2^ comma, possiede comunque una
4 valenza eloquente, provenendo dalla stessa parte datoriale. Per le considerazioni sopra svolte - ogni altra questione assorbita e senza necessità di ricorrere allo strumento di cui all'art. 363 bis c.p.c. - la sentenza n. 1741/24 del Tribunale di Milano deve essere pertanto integralmente confermata, anche con riferimento alla pretesa azionata dal lavoratore ai sensi dell'art. 107, 2^ comma del CCNL 2019/2021, che riconosce per servizi particolarmente disagiati la indennità per ogni “giornata di presenza”.
Analoghi principi di diritto sono contenuti nelle successive pronunce di questo Tribunale est.
Palmisani, 5/11/2025, n. 4787, est. Chirieleison, 11/12/2025 n. 5467, est. Perillo, 12/12/2025, n.
41215.
In adesione a tale orientamento, deve, pertanto, accertarsi il diritto dei ricorrenti al pagamento della indennità giornaliera, ex art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, sia per il giorno montante e quello smontante per ogni turno notturno dagli stessi prestato per il periodo indicato in atti, nei limiti della prescrizione e sino a dicembre 2022, nella misura indicata in ricorso o precisata, per quanto riguarda la posizione del ricorrente all'udienza odierna, nella misura di € CP_7
224,50.
Come condivisibilmente affermato dai precedenti in atti, a tale importo deve essere aggiunta la maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al saldo, essendo stato affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che “la 'ratio decidendi' della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000) del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa.
Esclusa l'omogeneità delle relative situazioni - e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza - e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali” (la Corte, nella sentenza n. 82 del 2003, con tale motivazione, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della
5 legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti). Pertanto, occorre riconoscere alla parte ricorrente solo la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 4366 del 23/02/2009).
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento della indennità giornaliera, ex art. 86 comma 3 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, sia per il monto che lo smonto per ogni turno notturno dagli stessi prestato per il periodo indicato in atti, nei limiti della prescrizione e sino a dicembre 2022 e condanna la resistente al pagamento dei seguenti importi, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo:
€ 386,14 Parte_1
€ 386,14 Controparte_1
€ 466,96 Controparte_2
€ 431,04 CP_3
€ 583,70 CP_4
€ 835,14 Controparte_5
€ 502,88 Controparte_6
€ 224,50 CP_7
€ 871,06 CP_8
€ 520,84 CP_11
€ 408,59 Controparte_9
€ 619,62 Controparte_10
Condanna parte resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 17/12/2025
Il Giudice
NT LO
6
7
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. NT LO quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
; ; Parte_1 C.F._1 Controparte_1 C.F._2
; ; Controparte_2 C.F._3 CP_3 C.F._4 CP_4
, ;
[...] C.F._5 Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
;
[...] C.F._7 CP_7 C.F._8 CP_8
; C.F._9 Controparte_9 C.F._10 Controparte_10
; , con l'Avv.to DE ANGELIS DOMENICO, C.F._11 CP_11 C.F._12 elettivamente domiciliati in Via Monforte n. 7 86100 Campobasso ITALIA;
RICORRENTI contro con Controparte_12 P.IVA_1
l'Avv.to MAZZOLANI OLGA e con l'Avv.to RUGOLO MARINA ( , C.F._13 elettivamente domiciliata in VIA MAROSTICA, 8 20146 MILANO;
RESISTENTE
OGGETTO: Indennità giornaliera.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 5/5/2025 i ricorrenti, come sopra nominativamente indicati, convenivano in giudizio
[...] di Milano premettendo di essere alle dipendenze della convenuta con la Controparte_12 qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere ex categoria D, attualmente Professionista della Salute, giusta CCNL Comparto Sanità Pubblica 2019/2021 con le decorrenze indicate, di prestare la propria attività professionale con la seguente articolazione dell'orario di lavoro, su tre turni: h.
7.00/14.22 - 13.49/21.11 - 20.44/7.27 percependo l'indennità giornaliera prevista dall'art. 86 comma 3
CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018 nella misura di € 4,49.
Deducevano che la convenuta, nel caso dei turni notturni, ricadenti quindi su due giorni, aveva sempre liquidato una sola indennità giornaliera, anziché due, che tale condotta doveva ritenersi del tutto illegittima, atteso che le disposizioni contrattuali, quando avevano inteso prendere a riferimento il turno, anziché il giorno, lo avevano fatto espressamente, con la conseguenza che nel caso di turno, quale quello notturno, a cavallo di due giorni, l'indennità giornaliera andava riconosciuta per ogni giorno interessato dal turno, che tale interpretazione era in linea con la ratio della disposizione, ovvero compensare particolari condizioni di lavoro, per cui la predetta indennità andava corrisposta per ogni giorno di calendario in cui il lavoratore deve recarsi presso la sede dell'azienda.
Tanto allegato e dedotto chiedevano accogliersi le seguenti conclusioni:
«1) Accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti ( Parte_1 Controparte_1
Controparte_2 CP_3 CP_4 Controparte_5 [...]
Controparte_6 CP_7 CP_8 CP_11 Controparte_9
al pagamento della indennità giornaliera, ex art. 86 comma 3 CCNL Controparte_10
Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, sia per il monto che lo smonto per ogni turno notturno dagli stessi prestato per il rispettivo periodo sopra specificato e, nello specifico: n. 86 turni Parte_1
2 da dicembre 2019 a dicembre 2022; n. 86 turni da marzo 2019 a dicembre Controparte_1
2022; n. 104 turni da giugno 2019 a dicembre 2022; n. 96 Controparte_2 CP_3 turni da marzo 2019 a febbraio 2022; n. 130 turni da marzo 2019 a dicembre 2022; CP_4
n. 186 turni da marzo 2019 a dicembre 2022; Controparte_5 Controparte_6
n. 112 turni da febbraio 2021 a dicembre 2022; RE Karin n. 53 turni da marzo 2021 a dicembre 2022;
n. 194 turni da ottobre 2019 a dicembre 2022; n. 116 turni da marzo CP_8 CP_11
2019 a dicembre 2022; n. 91 turni da luglio 2020 a dicembre 2022; Controparte_9
n. 138 turni da marzo 2019 a dicembre 2022; Controparte_10
2) Per l'effetto condannare la , in persona Controparte_13 del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della dott.ssa
[...] dell'importo di € 386,14 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di Parte_1 maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa Controparte_1 dell'importo di € 386,14 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo di € 466,96 Controparte_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. dell'importo di € 431,04 oltre interessi legali e CP_3 rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. dell'importo di € 583,70 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di CP_4 maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa Controparte_5 dell'importo di € 835,14 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo Controparte_6 di € 502,88 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. dell'importo di € 237,97 oltre interessi legali e CP_7 rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. dell'importo di € 871,06 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data CP_8 di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa CP_11 dell'importo di € 520,84 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore della dott.ssa dell'importo di € Controparte_9
408,59 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
in favore del dott. dell'importo di € 619,62 oltre Controparte_10 interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo;
3 3) Condannare la di Milano, in persona del Controparte_12
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore al pagamento di spese e competenze professionali di avvocato del presente procedimento, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario».
Il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito enunciate.
L'art. 86, 3^ comma del CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, stabilisce: “Al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni, compete una indennità giornaliera, pari a €.4,49. Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell'arco del mese si evidenzi un numero sostanzialmente equilibrato dei turni svolti di mattina, pomeriggio e notte ovverosia almeno pari al 20% in relazione al modello di turni adottato nell'Azienda o Ente. L'indennità non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”.
Ritiene questo giudice di dare continuità all'interpretazione della disposizione, resa dal Tribunale di
Milano (rel. Atanasio sent. n. 1741/24) confermata dalla Corte d'Appello di Milano, con sentenza del
25/11/2024, RG 927/2024, le cui considerazioni in quanto condivisibili debbono essere richiamate integralmente ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c.: “la indennità giornaliera di cui all'art. 86, 3^ comma va intesa in senso letterale quale emolumento dovuto per la attività svolta nel giorno di calendario (e non nel turno), tenuto conto della espressione usata nel 6^ comma, dove la indennità spetta per ogni giornata di effettivo servizio prestato rispetto alla
(diversa) espressione usata nel 13^ comma, dove la indennità spetta per il servizio di turno (festivo). La circostanza è estremamente significativa, trattandosi di differenziazione contenuta nel medesimo articolo: quando le parti sociali hanno voluto ancorare il riconoscimento della indennità giornaliera al turno di servizio lo hanno esplicitamente pattuito. Rafforza tale conclusione il fatto che le indennità di cui al 3^ e 6^ comma non vengono corrisposte (cfr. ultima parte 3^ comma e comma 11^) per “i giorni di assenza” (salvo quello di “riposo compensativo”, funzionale al recupero della maggior durata della prestazione lavorativa), presupponendo perciò per la loro erogazione (e nel 6^ comma è contenuta espressamente detta locuzione) lo svolgimento di una “giornata di effettivo servizio”; b) il successivo CCNL del Comparto (2019/2021) - che
a far tempo dal gennaio 2023 ha introdotto un nuovo sistema indennitario - all'art. 106, 2^ comma prevede che la indennità comprenda il giorno montante e quello smontante (“…compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro” ). Con riferimento a quest'ultimo disposto, l'ARAN con il parere n. 3113/23 ha chiarito che “nel caso tuttavia di due turni consecutivi il cui momento di termine del primo turno e di inizio del secondo turno ricadano nella stessa giornata, l'indennità da riconoscere al dipendete è una sola: il comma due infatti precisa che l'indennità di che trattasi si riferisce alla giornata (…compete una indennità giornaliera…) e non al singolo turno”. L'opzione offerta dall'attuale appellato trova quindi avallo nel richiamato parere, che, pur non costituendo interpretazione autentica dell'art. 106, 2^ comma, possiede comunque una
4 valenza eloquente, provenendo dalla stessa parte datoriale. Per le considerazioni sopra svolte - ogni altra questione assorbita e senza necessità di ricorrere allo strumento di cui all'art. 363 bis c.p.c. - la sentenza n. 1741/24 del Tribunale di Milano deve essere pertanto integralmente confermata, anche con riferimento alla pretesa azionata dal lavoratore ai sensi dell'art. 107, 2^ comma del CCNL 2019/2021, che riconosce per servizi particolarmente disagiati la indennità per ogni “giornata di presenza”.
Analoghi principi di diritto sono contenuti nelle successive pronunce di questo Tribunale est.
Palmisani, 5/11/2025, n. 4787, est. Chirieleison, 11/12/2025 n. 5467, est. Perillo, 12/12/2025, n.
41215.
In adesione a tale orientamento, deve, pertanto, accertarsi il diritto dei ricorrenti al pagamento della indennità giornaliera, ex art. 86, comma 3, CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, sia per il giorno montante e quello smontante per ogni turno notturno dagli stessi prestato per il periodo indicato in atti, nei limiti della prescrizione e sino a dicembre 2022, nella misura indicata in ricorso o precisata, per quanto riguarda la posizione del ricorrente all'udienza odierna, nella misura di € CP_7
224,50.
Come condivisibilmente affermato dai precedenti in atti, a tale importo deve essere aggiunta la maggior somma tra rivalutazione e interessi di legge dal dovuto al saldo, essendo stato affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale che “la 'ratio decidendi' della dichiarazione di illegittimità costituzionale (di cui alla sentenza n. 459 del 2000) del divieto di cumulo di interessi e rivalutazione relativamente al rapporto di lavoro privato, in quanto orientata a predisporre remore all'inadempimento del datore di lavoro, non può essere automaticamente estesa al datore di lavoro pubblico. Anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, la pubblica amministrazione conserva, infatti, pur sempre una connotazione peculiare sotto il profilo della conformazione della sua condotta ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento, cui è estranea ogni logica speculativa.
Esclusa l'omogeneità delle relative situazioni - e, con ciò, la lesione del principio di eguaglianza - e considerata, per gli accessori dei crediti di lavoro pubblico, la disciplina comunque diversificata rispetto a quella dei crediti comuni, per taluni aspetti più favorevole per il lavoratore, deve ritenersi assicurata anche la tutela della giusta retribuzione, senza che possa essere dedotta una lesione del diritto di difesa e di azione del lavoratore, non evocabile, secondo la costante giurisprudenza, in riferimento, come nella specie, a norme sostanziali” (la Corte, nella sentenza n. 82 del 2003, con tale motivazione, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 24, 35 e 36 della Costituzione, nella parte in cui prevede che il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria posto dall'art. 16, comma 6, della
5 legge 30 dicembre 1991, n. 412, si applica anche all'ipotesi di ritardo nella corresponsione degli emolumenti di natura retributiva spettanti ai pubblici dipendenti). Pertanto, occorre riconoscere alla parte ricorrente solo la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 4366 del 23/02/2009).
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo e distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti al pagamento della indennità giornaliera, ex art. 86 comma 3 CCNL Comparto Sanità Pubblica 2016-2018, sia per il monto che lo smonto per ogni turno notturno dagli stessi prestato per il periodo indicato in atti, nei limiti della prescrizione e sino a dicembre 2022 e condanna la resistente al pagamento dei seguenti importi, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo:
€ 386,14 Parte_1
€ 386,14 Controparte_1
€ 466,96 Controparte_2
€ 431,04 CP_3
€ 583,70 CP_4
€ 835,14 Controparte_5
€ 502,88 Controparte_6
€ 224,50 CP_7
€ 871,06 CP_8
€ 520,84 CP_11
€ 408,59 Controparte_9
€ 619,62 Controparte_10
Condanna parte resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 4.500,00 per compensi di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 17/12/2025
Il Giudice
NT LO
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